• Testo DDL 1156

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Atto a cui si riferisce:
S.1156 Norme per il mercato e la concorrenza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1156
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, DALLA ZUANNA, DELLA VEDOVA, GIANNINI, ICHINO e SUSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2013

Norme per il mercato e la concorrenza nonché deleghe in materia di liberalizzazioni nei settori dell’energia e delle attività bancarie

Onorevoli Senatori. -- La crisi economica impone interventi per rilanciare e promuovere un adeguato sviluppo del Paese. Nei prossimi anni la crescita rischia di essere ancora frenata dall'alto livello del debito pubblico e dalla bassa produttività, parametri che si sono aggravati rispetto a dieci anni fa e per i quali non è prevedibile un'inversione di tendenza a breve. Occorre per questo continuare la politica di liberalizzazioni intrapresa dal Governo Monti per contrastare la crisi, tutelare i consumatori, sostenere la nascita di nuove imprese e ridurre i costi dei servizi.

Le proposte che qui vengono avanzate sono ricavate da due fonti principali: in primo luogo le segnalazioni e i pareri espressi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i quali, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, costituiscono gli elementi sulla cui base il Governo dovrebbe elaborare il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza da sottoporre al Parlamento; adempimento che, fino ad oggi, non si è mai realizzato.

La seconda fonte è rappresentata dalla relazione finale della Commissione dei saggi insediata dal Presidente Napolitano all'inizio di questa legislatura. Nella relazione del gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea il tema delle liberalizzazioni viene affrontato al paragrafo 4.5, dal titolo «Aprire alla concorrenza, tutelare meglio i consumatori». Come si afferma in tale documento, in Europa e in Italia sussistono barriere che bloccano alcuni settori e rendono difficile, anche nei mercati aperti e liberalizzati, l'effettiva partecipazione di nuovi attori economici. Di qui la necessità, al di là di interventi di sistema, di un'opera di modifica di tanti aspetti particolari della legislazione vigente che ostacolano le dinamiche concorrenziali, cui il documento del gruppo di lavoro fa cenno e che la presente proposta riprende.

Si tratta dunque di proposte frutto di attenta valutazione, anche tecnica, la cui introduzione dipende solo dalla volontà politica di imprimere una spinta alla competitività dell'economia italiana, all'efficienza delle imprese, alla economicità dei servizi di interesse pubblico, alla attrattività degli investimenti.

Tali interventi devono essere accompagnati da un piano di privatizzazioni delle aziende di proprietà dello Stato e degli enti locali; operazioni che devono essere realizzate in contesti liberalizzati onde evitare il trasferimento a privati delle rendite monopolistiche. Questi interventi dovranno essere azioni chiave per il rilancio della crescita.

All'articolo 1 si dettano alcune disposizioni riprese dalla segnalazione dell'Autorità per l'energia e elettrica e il gas sullo stato dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

In primo luogo, al fine di facilitare la fase concertativa tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione di un'infrastruttura energetica, precedente alla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione, appare necessario, anche in anticipo rispetto alle proposte di regolamentazione comunitaria attualmente in discussione (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006 CE, 2011/0300(COD)), approvare una normativa che regoli in dettaglio i rapporti tra Governo centrale, amministrazioni locali, cittadini e loro associazioni in modo da garantire trasparenza e accessibilità alle informazioni relative all'opera; dunque, una piena e consapevole partecipazione dei soggetti interessati alla fase di consultazione preliminare. In particolare, si dovrebbe prevedere una regolamentazione delle forme e dei tempi per l'espressione di critiche ed osservazioni al progetto presentato.

Al fine di ridurre gli oneri amministravi ingiustificati a carico delle imprese, si modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 130 del 2010, limitando l'obbligo di attestazione della quota di mercato all'ingrosso solo a quei soggetti con dimensione di un certo rilievo (superiore al 15 per cento).

Al fine di rafforzare la consapevolezza dei consumatori retail di energia elettrica e gas, si modifica l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011, prevedendo che tra le misure di qualità del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas siano introdotti standard minimi di prestazione.

L'articolo 2 contiene norme in materia di distribuzione dei carburanti.

Al fine di rimuovere ogni vincolo residuo frapposto da normative regionali all'apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti, all'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, viene introdotto il divieto di prevedere qualsiasi altro obbligo asimmetrico (dotazione di impianti fotovoltaici, di videosorveglianza, eccetera), nonché eliminata l'ultima parte del comma 17 («se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo»).

Al fine di liberalizzare pienamente l'attività di impianti completamente automatizzati, all'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011 viene eliminato il vincolo alla localizzazione («posti al di fuori dei centri abitati»).

Al fine di liberalizzare l'attività di vendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti, viene abrogato il comma 22-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, così come modificato dalla legge di conversione.

L'articolo 3 si occupa del settore delle comunicazioni.

Al fine di rimuovere ingiustificati ostacoli di carattere amministrativo alla realizzazione delle reti da parte degli operatori del settore e, in particolare, dei nuovi entranti e di ridurre possibili fonti di contenzioso si propone di:

a) applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, anche ai casi di interventi privi di rilevanza edilizia;

b) modificare l'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici), nel senso di stabilire che il regolamento del Comune è finalizzato ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, sopprimendo le parole «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

L'articolo 4 si occupa del settore dell'editoria. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria, vengono abrogate le disposizioni che prevedono tetti agli sconti massimi applicabili al prezzo dei libri nella vendita ai consumatori finali, anche on line, contenute nell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128.

L'articolo 5 detta disposizioni per la liberalizzazione del settore postale. I servizi postali, formalmente liberalizzati dal 2011, si caratterizzano tuttora per la presenza largamente dominante in ogni segmento del mercato dell'ex monopolista. Il percorso opportunamente inaugurato, sulla scorta dei provvedimenti comunitari, dovrà pertanto trovare un coronamento con una serie di misure che incidano sui nodi ancora irrisolti. Viene eliminata la residua riserva postale, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, relativa ai servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, ed ai servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 261 del 1999, viene ridefinito il limite del servizio universale con riguardo al peso dei pacchi, passando dagli attuali 20 chilogrammi a 10 chilogrammi, così come consentito dalla direttiva 1997/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997.

Viene inoltre modificato l'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999 che affida direttamente a Poste italiane l'erogazione del servizio universale per un periodo di quindici anni, prevedendo un processo di selezione ad evidenza pubblica ed una durata significativamente inferiore, parametrata al medesimo arco temporale di cinque anni, attualmente individuato dalla stessa norma come periodo necessario per la verifica dei miglioramenti di efficienza registrati. In un'ottica concorrenziale sarebbe, infine, opportuno lasciare aperta la possibilità che il servizio universale sia modulato in maniera flessibile, prevedendo un obbligo di valutazione, secondo criteri di efficienza e qualità del servizio, anche in aree geografiche disagiate, in sede regolatoria.

Vengono inoltre eliminate le asimmetrie in materia di IVA, il cui pagamento è allo stato attuale escluso per le sole prestazioni di servizio universale fornite dall'operatore pubblico e non soggette a negoziazione individuale, sebbene persino su questo versante l'Antitrust abbia rilevato delle irregolarità.

L'articolo 6 si occupa del settore bancario. Al fine di stimolare la concorrenza e di garantire maggiore trasparenza, si delega il Governo all'introduzione di una disposizione che preveda la costituzione di una società separata da Poste italiane S.p.A., che abbia quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività bancaria e che risponda ai requisiti della normativa settoriale contenuta nel T.U.B.

Al fine di rendere omogeneo il regime giuridico dei diversi operatori bancari, si propone di modificare la disciplina delle banche popolari attraverso: l'eliminazione della clausola di gradimento di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dell'eclusione dal divieto di inserire limiti all'uso delle deleghe di voto prevista dall'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Al fine di garantire al consumatore la possibilità di compiere scelte economiche consapevoli, si propone di modificare l'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevedendo ulteriori e più stringenti obblighi informativi a carico degli istituti finanziari. In particolare, si inserisce l'obbligo, per l'istituto di credito che offre un prodotto finanziario, di informare il beneficiario del finanziamento in merito all’obbligatorietà o la non obbligatorietà ex lege della polizza assicurativa e i costi della stessa; in caso di offerta di una polizza assicurativa emessa da una società appartenente al medesimo gruppo si prevede l'obbligo di specificare la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicuativa all'intermediario in caso di polizza non abbinata ad un prodotto finanziario; si introduce infine l'obbligo di far decorrere almeno 10 giorni tra il momento della stipula del finanziamento e quello della stipula della polizza.

L'articolo 7 reca disposizioni nel settore assicurativo. Il settore assicurativo nel ramo «RC auto» appare ancora caratterizzato da elementi che condizionano il pieno dispiegarsi delle dinamiche competitive, con evidenti ricadute sull'andamento dei premi: nel periodo 2007-2012 la crescita dei prezzi è stata quasi doppia di quella osservata nell'Eurozona. L'indagine conoscitiva svolta nel 2013 ha documentato l'aumento dei prezzi pagati dai consumatori. Per quanto riguarda la «RC auto», il premio in Italia è più del doppio di quello pagato in Francia e Portogallo, supera quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese del 70 per cento. Si registra inoltre un ridotto tasso di passaggio dei consumatori da un operatore all'altro.

Al fine di incentivare la mobilità della clientela, si propone di integrare la disciplina delle clausole anticoncorrenziali in tema di responsanbilità civile auto, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sancendo la nullità anche delle clausole che abbiano per effetto l'instaurarsi di rapporti di esclusiva di fatto tra compagnie ed agenti e delle clausole di ostacolo alla collaborazione tra intermediari appartenenti a differenti reti distributive.

L'articolo 8 interviene sul sistema portuale e aeroportuale.

Per quanto riguarda il settore aereoportuale, si modifica l'articolo 704 del Codice della navigazione, nel senso di fissare la durata massima del provvedimento concessorio in venti anni.

Al fine di evitare illegittime deroghe all'immediata attuazione della nuova disciplina comunitaria di cui alla direttiva 2009/12/CE, concernente la definizione dei corrispettivi aeroportuali sulla base di un confronto fra gestori e utenti aeroportuali, vengono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di diritti aeroportuali.

Nel settore portuale persiste una commistione tra regolazione e gestione delle operazioni portuali che crea ostacoli alla concorrenza nei servizi portuali. Pertanto si modifica la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e più precisamente:

1) si modifica il comma 6 dell'articolo 6 introducendo un divieto per le autorità portuali di svolgere, direttamente o attraverso società partecipate, oltre alle operazioni portuali, anche ogni altra attività industriale e commerciale nei porti;

2) si modifica il comma 1-bis dell'articolo 14 prevedendo modalità più concorrenziali di gestione dei servizi tecnico-nautici, limitando il ricorso alla gestione in riserva legale solo alle ipotesi in cui essa risulti assolutamente indispensabile; in tali circostanze, prevedere meccanismi di concorrenza per il mercato ai fini dell'individuazione del gestore ovvero, in ultima analisi, meccanismi di determinazione di tariffe basate sul principio del price cap;

3) si modifica l'articolo 16 prevedendo un meccanismo consultivo dell'Autorità dei trasporti in relazione al numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi portuali;

4) con riguardo all'attività concessoria di aree e banchine in ambito portuale, si modifica l'articolo 18 introducendo una norma espressa che preveda il ricorso a procedure di selezione degli operatori (assegnatari delle aree appartenenti all'ambito portuale) ad evidenza pubblica; inoltre si limita la durata delle concessioni, che non deve eccedere quella coerente con l'entità degli investimenti previsti.

All'articolo 9 si interviene sul settore farmaceutico, dove si riscontrano ancora rilevanti ostacoli all'ingresso dei farmaci generici, mentre nei principali paesi europei il mercato dei farmaci generici rappresenta circa il 60 per cento delle unità vendute. Questa situazione determina un aggravio della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e di quella sopportata dai consumatori per quei farmaci che non sono soggetti a rimborso. Per risolvere tale situazione, nell'immediato si propone di evitare di vincolare le procedure di concessione delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di farmaci generici alla risoluzione di eventuali dispute inerenti a presunte violazioni della proprietà industriale e procedere ad una campagna di sensibilizzazione dei pazienti consumatori in merito all'equivalenza di efficacia e sicurezza dei farmaci generici rispetto agli altri.

Più nel dettaglio, al fine di ampliare la possibilità di una multititolarità delle farmacie, si abroga l'articolo 7, comma 4-bis, della legge n. 362 del 1991, eliminando il limite di titolarità di 4 farmacie in capo ad un unico soggetto, così da poter cogliere appieno i benefici derivanti dalle economie di scala.

Inoltre al fine di eliminare un ostacolo all'ingresso sul mercato dei farmaci generici, viene soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, che subordina l'inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare della specialità di riferimento, e che inserisce in tal modo una chiara forma di patent linkage.

L'articolo 10 interviene sui servizi professionali. Al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione delle tariffe professionali, viene eliminato il riferimento all'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera, contenuto nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1; inoltre si abroga il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile, che prevede che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

Al fine di garantire la piena efficacia delle norme che hanno introdotto la liberalizzazione dell'esercizio delle professioni e delle tariffe professionali, viene abrogata la lettera c) dell'articolo 147, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto prevede ingiustificate forme di controllo dell'ordine sulla libertà dei notai di organizzare la propria attività.

Al fine di garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, viene modificato l'articolo 4, comma 1, della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, sopprimendo il riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla «quantità degli affari» ed alla garanzia di «un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali»; allo stesso fine, si modifica il riferimento ad una popolazione di «almeno 7.000» abitanti con quello ad una popolazione «al massimo di 7.000» abitanti, in modo da garantire un livello minimo di servizio, senza limitare la possibilità, per ogni distretto, di una maggiore offerta di servizi notarili.

Infine al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all'accesso alle professioni, già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi, si modifica l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, sopprimendo il riferimento, in sede di determinazione annuale del numero dei posti per i corsi universitari, al «fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo».

L'articolo 11 interviene sul trasporto ferroviario. L'apertura del trasporto ferroviario alla concorrenza ha avuto effetti sicuramente positivi in termini di minori prezzi e di efficienza: ci si augura che l'istituzione dell'Autorità di regolazione del settore dei trasporti possa avere effetti positivi relativamente alla separazione tra la rete e la gestione del servizio, ma anche sullo sviluppo della concorrenza nel trasporto pubblico locale.

A tal fine si modifica la legge n. 99 del 2009 prevedendo che nel caso in cui il diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso nello svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative madalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto, l'operatore può avere comunque accesso al mercato, previa corresponsione di diritti sull'esercizio di collegamenti effettuati fra due stazioni all'interno del territorio nazionale. Tali diritti dovranno essere precipuamente finalizzati a compensare il necessario aumento dei corrispettivi per gli obblighi di servizio pubblico previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico.

Al fine di garantire l'ampliamento dei segmenti di attività dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale aperti al confronto concorrenziale, viene inoltre abrogata la previsione di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, così da eliminare le incertezze interpretative sui modelli di affidamento vigenti e da ridurre il ricorso all'affidamento diretto.

Gli articoli 12 e 13 riguardano i servizi pubblici locali (in particolare trasporto urbano e rifiuti). In questo campo attualmente prevale la formula secondo la quale gli enti locali gestiscono il servizio tramite una società da essi direttamente controllata. Accanto a realtà caratterizzate da notevole efficienza ve ne sono molte altre in cui la gestione risulta in perdita, con notevole aggravio per la finanza pubblica e inefficienze del servizio, che si traducono in un pregiudizio grave per gli utenti.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, esso è gestito ovunque come un monopolio «naturale», e quasi ovunque affidato a società pubbliche. Non vi è alcuna ragione per perpetuare tale situazione che, peraltro, produce enormi inefficienze sia dal lato dei servizi offerti, sia dal lato dei costi di produzione. Anzi, come ha suggerito anche l'Antitrust occorre introdurre il principio per cui l'esercizio dell'attività di trasporto collettivo è libera e può essere svolta da qualunque operatore sia in possesso di adeguate caratteristiche tecniche e finanziarie. Laddove esistano ragioni per cui una linea -- o un pacchetto di linee -- non sia in grado di sostenersi sul mercato, ma sia comunque necessaria per ragioni politiche o sociali, è accettabile che intervenga l'attore pubblico. Tuttavia ciò deve avvenire a due condizioni: 1) che l'Antitrust convalidi l'argomentazione secondo cui è necessario riconoscere un'esclusiva e/o un sussidio per fornire quella parte di servizio; 2) che il soggetto esercente il servizio pubblico sia individuato attraverso gara. Gli enti di governo locale, individuati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, autorizzano i servizi richiesti e, se del caso, dispongono le eventuali limitazioni agli stessi, in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti. Qualora l'ente locale intenda negare l'autorizzazione allo svolgimento da parte dei terzi di servizi anche in sovrapposizione a quelli gestiti dal concessionario del servizio pubblico, deve chiedere il parere preventivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti che si esprime entro sessanta giorni.

Per quanto riguarda i rifiuti, per rafforzare l'efficienza e le economie di scala vanno riorganizzati rapidamente gli Ambiti territoriali ottimali. Al fine di superare la disomogenea definizione degli ambiti sul territorio nazionale, dovuta anche all'inerzia di alcune Regioni, si propone dunque di modificare gli articoli 195 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel senso di attribuire allo Stato, previa intesa con le Regioni, il compito di individuare gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) eventualmente anche su base sovraregionale, superando il riferimento ai criteri di ripartizione giuridico-amministrativa in favore di criteri di efficienza orientati al conseguimento di economie di scala e differenziazione. Inoltre si riduce il termine di durata dei contratti di servizio di cui all'articolo 203, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasformando il termine di durata minima di 15 anni in termine di durata massima.

L'articolo 14 interviene sulla sanità. Per le strutture sanitarie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale si elimina la verifica del fabbisogno di servizi sanitari, come attualmente previsto dall'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992. Al fine di far venir meno gli aspetti discriminatori a danno delle imprese private che discendono dall'attuale configurazione del sistema di accreditamento, si abroga il comma 7 dell'articolo 8-quater, del decreto legislativo prima citato, che prevede il regime dell'accreditamento «in via provvisoria», per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

L'articolo 15 riguarda invece i consumatori. Occorre infatti una tutela diretta contro le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole. Al riguardo, già esistono gli strumenti offerti dal Codice del consumo, ma la tutela va rafforzata. Al fine di rafforzare le garanzie a favore dei consumatori in termini di scelte di acquisto pienamente consapevoli, si inserisce all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), la seguente previsione: «Nei contratti tra imprese e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli e formulari, le clausole relative all'oggetto del contratto, al corrispettivo, alla durata ed all’eventuale rinnovo, alle condizioni e alle modalità di esercizio del recesso, all'esistenza e all'importo di eventuali penali, al contenuto e alle modalità di fruizione delle garanzie di legge e convenzionali e al foro competente, devono essere sempre indicate, sinteticamente e in modo chiaro e comprensibile, in un foglio informativo da sottoporre alla firma del consumatore a cui ne è rilasciata contestualmente copia. La portata e il significato delle predette clausole indiate nel foglio informativo non possono essere limitati o contraddetti da altre clausole in altre parti del contratto o in altro documento contrattuale».

L'articolo 16 interviene sulle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in alcuni settori, in particolare il miglioramento dell'efficacia del programma di clemenza, il calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione, l'armonizzazione con la normativa comunitaria sulle intese, separazione societaria e aiuti di Stato.

Prima di tutto si migliora l'efficacia del programma di clemenza integrando l'articolo 15 della legge n. 287 del 1990 e prevedendo che la concessione, con provvedimento dell'Autorità conclusivo dell'istruttoria, del beneficio dell'immunità dalla sanzione amministrativa ad un'impresa costituisce causa di non punibilità di chi, all'interno dell'impresa, abbia posto in essere un illecito penale riguardante i medesimi fatti che hanno condotto all'accertamento dell'intesa. Tale causa di non punibilità opera esclusivamente se al momento della presentazione all'Autorità della richiesta di immunità non fossero già in corso indagini penali ai sensi dell'articolo 330 del codice di procedura penale. La concessione dell'immunità da parte dell'Autorità ad un'impresa costituisce causa di non applicabilità delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a carico dell'impresa stessa laddove la relativa responsabilità amministrativa riguardi i medesimi fatti che hanno condotto all'accertamento dell'intesa. In tali casi, la concessione dell'immunità da parte dell'Autorità costituisce altresì causa di non punibilità di chi, all'interno dell'impresa, abbia posto in essere l'illecito penale da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si prevede inoltre che l'impresa cui, con provvedimento dell'Autorità conclusivo di istruttoria, sia concessa l'immunità dalla sanzione amministrativa non è obbligata in solido agli altri autori dell'illecito al risarcimento del danno cagionato dall'illecito stesso oggetto della sua qualificata collaborazione e risponde solo in relazione alla parte del danno ad essa direttamente addebitabile.

Nei confronti dei soggetti ai quali è contestata una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 o dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con provvedimento di avvio dell'istruttoria, l'accesso alle dichiarazioni confessorie rese oralmente o per iscritto dai rappresentanti dell'impresa richiedente il trattamento favorevole è differito ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie. Ricevuta la comunicazione delle risultanze istruttorie, i destinatari della medesima possono accedere alle dichiarazioni confessorie purché si impegnino a non copiare con qualsiasi mezzo meccanico od elettronico nessuna informazione ivi contenuta e ad utilizzare le informazioni contenute nella dichiarazione confessoria unicamente ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle norme di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento amministrativo. Ai soggetti terzi, anche se intervenuti nel procedimento, non è accordato l'accesso alle dichiarazioni concessorie. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale i limiti e le modalità di accesso alla documentazione presentata dall'impresa richiedente in allegato o ad integrazione della dichiarazione confessoria sia da parte dei soggetti ai quali è contestata una violazione dell'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 o dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con provvedimento di avvio dell'istruttoria, sia da parte dei terzi.

Per quanto riguarda il calcolo del fatturato rilevante per l'obbligo di comunicazione, si modifica il dettato dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in modo da subordinare l'autorizzazione al preventivo accertamento che l'operazione non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato nazionale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Si modifica il secondo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di integrarlo con la seguente frase: «nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico, purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza».

Viene modificato l'articolo 5 della legge n. 287 del 1990 mediante l'abrogazione del comma 3 e la sostituzione del comma 1, lettera c), di modo che esso reciti «c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità autonoma, indipendentemente dalla sua natura concentrativa o cooperativa. Qualora un'impresa comune abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento verrà valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese».

Si sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990 prevedendo che per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

a) interessi e proventi assimilati;

b) proventi su titoli (proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate);

c) proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie;

d) altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazioni il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

Per quanto riguarda l'armonizzazione con la normativa comunitaria sulle intese, si abrogano gli articoli 4 e 13 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si introduce il comma 3-bis all'articolo 2 della medesima legge prevedendo che le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese, decisione di associazione di imprese e a qualsiasi pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, in modo da subordinare l'autorizzazione al preventivo accertamento che l'operazione non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato nazionale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Per quanto riguarda la separazione societaria, si sostituisce il comma 2-bis, dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevedendo che le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile. Viene sostituito il comma 2-ter dell’articolo 8 prevedendosi che l'obbligo di cui al comma 2-bis non si applichi alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie. Si sostituisce il comma 2-quater, dell’articolo 8 della legge n. 287 del 1990, al fine di tener conto delle modifiche apportate al comma 2-bis, nei seguenti termini: «Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2-bis rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2-bis, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti». Il comma 2-quinquies, dell'articolo 8 della legge n. 287 del 1990 viene sostituito con il seguente: «L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14». Si sostituisce altresì il comma 2-sexies all'articolo 8 della legge n. 287 del 1990, prevedendosi che nei casi di accertate infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, si integra l’articolo 21 della legge n. 287 del 1990 mediante la previsione che «laddove l'Autorità, nell'ambito dell'esercizio delle sue competenze, anche ai sensi dell'articolo 21-bis, rilevi la sussistenza di sussidi concessi in violazione dell'obbligo di previa notifica in materia di aiuti di Stato, effettua una segnalazione al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea». Viene inoltre introdotto nella legge n. 287 del 1990 l'articolo 22.1, il quale prevede che nell'ambito delle procedure di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisione della Commissione, l'Autorità, su richiesta delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, può esprimere pareri riguardanti l'incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e la loro idoneità a falsare la concorrenza. L'Autorità si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa posta a fondamento della richiesta.

Infine l'articolo 17 interviene sulla pubblica amministrazione.

All'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990 si sostituisce il comma 1-bis prevedendosi che in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1-ter dell’articolo 1 della legge prima citata, sono tenuti a corrispondere agli interessati che ne facciano richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro.

Per evitare dubbi interpretativi, si chiarisce che le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, modificando l'articolo 133, comma 1, del Codice del processo amministrativo.

Al fine di assicurare che gli operatori privati siano messi in condizione di fornire in concorrenza i servizi legati al riutilizzo dei dati pubblici, si modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Energia)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo che introduca la consultazione pubblica per la realizzazione delle opere di interesse strategico secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la consultazione pubblica faciliti la fase concertativa tra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione di un'infrastruttura energetica, precedente alla presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione;

b) disciplinare in dettaglio i rapporti tra Governo centrale, amministrazioni locali, cittadini e loro associazioni in modo da garantire trasparenza e accessibilità alle informazioni relative all'opera e, dunque, una piena e consapevole partecipazione dei soggetti interessati alla fase di consultazione preliminare;

c) introdurre una regolamentazione delle forme e dei tempi per l'espressione di critiche ed osservazioni al progetto presentato.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’attestazione deve essere effettuata se la quota di cui al primo periodo è uguale o superiore al 15 per cento».

3. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) tra le misure di qualità del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas siano introdotti standard minimi di prestazione».

Art. 2.

(Distribuzione carburanti)

1. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «; è vietato qualsiasi altro obbligo asimmetrico, quali la dotazione di impianti fotovoltaici o di videosorveglianza».

2. All'articolo 28, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «posti al di fuori dei centri abitati» sono soppresse.

3. All'articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 22-bis è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui all’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 3.

(Comunicazioni)

1. All'articolo 87-bis, primo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «o di modifica delle caratteristiche trasmissive» sono inserite le seguenti: «o di altri interventi, anche privi di rilevanza edilizia». Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure semplificate».

2. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sopprimere le parole «e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Art. 4.

(Editoria)

1. All'articolo 2 della legge del 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole: «, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1»;

b) al comma 3, sono soppresse le parole: «che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1»;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 5.

(Servizi postali)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «20 kg» sono sostituite dalle seguenti: «10 kg»;

b) l'articolo 4 è abrogato;

c) all'articolo 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a seguito di un processo di selezione ad evidenza pubblica per un periodo di cinque anni. Dopo trenta mesi il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorità di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale all'operatore risultato vincitore sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorità. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento».

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16) è sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi accessorie alle prestazioni del servizio postale universale, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. È fatto divieto agli operatori economici del settore postale di trasferire l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull’osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e irroga le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249».

Art. 6.

(Banche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, al fine di stimolare la concorrenza e garantire maggiore trasparenza nel settore bancario, un decreto legislativo che preveda la costituzione di una società separata da Poste Italiane S.p.A che eserciti la sola attività bancaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la separazione tra le attività postali e quelle bancarie attualmente facenti capo a Poste italiane S.p.A., nonché l’infrastruttura fisica, logistica e informatica di tutte le attività attualmente in capo ad essa;

b) prevedere che la società da costituire abbia quale oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria;

c) prevedere che la società da costituire rispetti i requisiti previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

2. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 137 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 4 è abrogato.

4. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istituto di credito ha inoltre l'obbligo di informare il beneficiario del finanziamento in merito all'obbligatorietà o la non obbligatorietà della polizza assicurativa e ai costi della stessa. In caso di offerta di una polizza assicurativa emessa da una società appartenente al medesimo gruppo, l'istituto di credito ha l'obbligo di specificare la provvigione percepita e l'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario in caso di polizza non abbinata ad un prodotto finanziario e di far decorrere almeno dieci giorni tra il momento della stipula del finanziamento e quello della stipula della polizza».

Art. 7.

(Assicurazioni)

1. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «gli stessi servizi,» sono inserite le seguenti: «o che abbiano per effetto l'instaurarsi di rapporti di esclusiva di fatto tra compagnie ed agenti o che ostacolino la collaborazione tra intermediari appartenenti a differenti reti distributive,».

Art. 8.

(Settore portuale ed aeroportuale)

1. All'articolo 704, secondo comma del Codice della navigazione, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venti».

2. All'articolo 22 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «attività ad esse strettamente connesse» sono aggiunte le seguenti: «né qualsiasi altra attività industriale e commerciale nei porti»;

b) all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I servizi tecnico-nautici sono gestiti in modo concorrenziale; la gestione in riserva legale è limitata esclusivamente alle ipotesi in cui essa risulti assolutamente indispensabile.»;

c) all'articolo 16, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «servizi ammessi» sono inserite le seguenti: «, previa consultazione dell'Autorità dei trasporti in relazione al numero massimo di autorizzazioni,»;

d) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «danno in concessione» sono inserite le seguenti: «tramite il ricorso a procedure di selezione degli operatori ad evidenza pubblica»;

e) all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole: «durata della concessione» sono inserite le seguenti: «, che non deve eccedere quella coerente con l'entità degli investimenti previsti,».

Art. 9.

(Farmacie)

1. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il secondo periodo è soppresso.

Art. 10.

(Servizi professionali)

1. All'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, deve essere adeguata all'importanza dell'opera» sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile è abrogato.

3. All'articolo 147, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili, la lettera c) è abrogata.

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della quantità degli affari,» sono soppresse;

b) le parole: «di almeno 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo di 7.000»;

c) le parole: «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali» sono soppresse.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: «, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» sono soppresse.

Art. 11.

(Trasporto ferroviario)

1. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso nello svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto, l'operatore può avere comunque accesso al mercato, previa corresponsione di diritti sull'esercizio di collegamenti effettuati fra due stazioni all'interno del territorio nazionale. Tali diritti dovranno essere precipuamente finalizzati a compensare il necessario aumento dei corrispettivi per gli obblighi di servizio pubblico previsti nel quadro di contratti di servizio pubblico».

b) l'articolo 61 è abrogato.

Art. 12.

(Trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Nell'ambito della propria autonomia gli enti locali individuano una delle seguenti modalità di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale:

a) regime di libera iniziativa economica;

b) affidamento in esclusiva mediante procedura di evidenza pubblica, previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico;

c) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con gara con le modalità previste dall'ordinamento comunitario e previa definizione degli eventuali obblighi di servizio pubblico.

2-bis. Resta ferma la possibilità per l'ente locale di procedere all'affidamento in house, nei limiti fissati dall'ordinamento comunitario.

2-ter. Al fine di garantire che la gestione del servizio risponda ad esigenze di efficienza, l'ente, qualora non intenda far ricorso alla libera iniziativa economica, procedendo ai sensi del comma 2, lettere b) e c) o del comma 2-bis, deve indicare le ragioni di carattere economico che giustificano tale scelta e, in caso di enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti, chiedere il parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del parere, l'ente deve inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una relazione da cui emergano le valutazioni di convenienza economica e finanziaria della forma di gestione prescelta, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico, della qualità e del grado di efficienza ed economicità del servizio. Decorso il termine di sessanta giorni, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

2-quater. La durata dell'affidamento è fissata dall'ente in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti, e comunque in misura non superiore all'ammortamento delle opere che devono essere realizzate dal soggetto affidatario. È esclusa qualsiasi possibilità di rinnovo automatico e di proroga degli affidamenti di cui al presente articolo.

2-quinquies. Le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), si svolgono nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali in materia di contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.».

Art. 13.

(Gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 195, comma 1, lettera m), le parole: «delle linee guida per la individuazione» sono soppresse;

b) all'articolo 200, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici; gli ATO possono essere costituiti anche su base sovraregionale, in base a criteri di efficienza orientati al conseguimento di economie di scala e differenziazione;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.»;

c) all'articolo 203, comma 2, lettera c), le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore».

Art. 14.

(Sanità)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 3, secondo periodo, le parole: «al fabbisogno complessivo e» sono soppresse;

b) all'articolo 8-quater, il comma 7 è abrogato.

Art. 15.

(Consumatori)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei contratti tra imprese e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli e formulari, le clausole relative all'oggetto del contratto, al corrispettivo, alla durata ed all’eventuale rinnovo, alle condizioni e alle modalità di esercizio del recesso, all'esistenza e all'importo di eventuali penali, al contenuto e alle modalità di fruizione delle garanzie di legge e convenzionali e al foro competente, devono essere sempre indicate, sinteticamente e in modo chiaro e comprensibile, in un foglio informativo da sottoporre alla firma del consumatore a cui ne è rilasciata contestualmente copia. La portata e il significato delle predette clausole indicate nel foglio informativo non possono essere limitati o contraddetti da altre clausole in altre parti del contratto o in altro documento contrattuale».

Art. 16.

(Autorità indipendenti)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese, decisione di associazione di imprese e a qualsiasi pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi, in modo da subordinare l'autorizzazione al preventivo accertamento che l'operazione non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato nazionale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.»;

b) l'articolo 4 è abrogato;

c) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità autonoma, indipendentemente dalla sua natura concentrativa o cooperativa. Qualora un'impresa comune abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento verrà valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese.»;

d) all'articolo 5, il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima della parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico, purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza,»;

f) all'articolo 8, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.»;

g) all'articolo 8, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. L'obbligo di cui al comma 2-bis non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.»;

h) all'articolo 8, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

«2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2-bis rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2-bis, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.»;

i) all'articolo 8, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.»;

l) all'articolo 8, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:

«2-sexies. Nei casi di accertate infrazioni ai commi 2-bis e 2-quater, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500.000 euro. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato.»;

m) l'articolo 13 è abrogato;

n) all'articolo 15, al comma 2-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

«Nei confronti dei soggetti ai quali è contestata una violazione dell'articolo 2 della presente legge o dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con provvedimento di avvio dell'istruttoria, l'accesso alle dichiarazioni confessorie rese oralmente o per iscritto dai rappresentanti dell'impresa richiedente il trattamento favorevole è differito ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, fino all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie. Ricevuta la comunicazione delle risultanze istruttorie, i destinatari della medesima possono accedere alle dichiarazioni confessorie purché si impegnino a non copiare con qualsiasi mezzo meccanico od elettronico nessuna informazione ivi contenuta e ad utilizzare le informazioni contenute nella dichiarazione confessoria unicamente ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi per l'applicazione delle norme di concorrenza sulle quali verte il relativo procedimento amministrativo. Ai soggetti terzi, anche se intervenuti nel procedimento, non è accordato l'accesso alle dichiarazioni confessorie. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale i limiti e le modalità di accesso alla documentazione presentata dall'impresa richiedente in allegato o ad integrazione della dichiarazione confessoria sia da parte dei soggetti ai quali è contestata una violazione dell'articolo 2 della presente legge o dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con provvedimento di avvio dell'istruttoria, sia da parte dei terzi.»;

o) all'articolo 15, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. La concessione, con provvedimento dell'Autorità conclusivo dell'istruttoria, del beneficio dell'immunità dalla sanzione amministrativa ad un'impresa costituisce causa di non punibilità di chi, all'interno dell'impresa, abbia posto in essere un illecito penale riguardante i medesimi fatti che hanno condotto all'accertamento dell'intesa. Tale causa di non punibilità opera esclusivamente se al momento della presentazione all'Autorità della richiesta di immunità non fossero già in corso indagini penali ai sensi dell'articolo 330 del codice di procedura penale.

2-quater. La concessione dell'immunità da parte dell'Autorità ad un'impresa costituisce causa di non applicabilità delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a carico dell'impresa stessa laddove la relativa responsabilità amministrativa riguardi i medesimi fatti che hanno condotto all'accertamento dell'intesa. In tali casi, la concessione dell'immunità da parte dell'Autorità costituisce altresì causa di non punibilità di chi, all'interno dell'impresa, abbia posto in essere l'illecito penale da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-quinquies. L'impresa cui, con provvedimento dell'Autorità conclusivo di istruttoria, sia concessa l'immunità dalla sanzione amministrativa non è obbligata in solido agli altri autori dell'illecito al risarcimento del danno cagionato dall'illecito stesso oggetto della sua qualificata collaborazione e risponde solo in relazione alla parte del danno ad essa direttamente addebitabile.»;

p) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è costituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

a) interessi e proventi assimilati;

b) proventi su titoli (proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate);

c) proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie;

d) altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazioni il fatturato è costituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.»;

q) all'articolo 21, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Laddove l'Autorità, nell'ambito dell'esercizio delle sue competenze, anche ai sensi dell'articolo 21-bis, rilevi la sussistenza di sussidi concessi in violazione dell'obbligo di previa notifica in materia di aiuti di Stato, effettua una segnalazione al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.»;

r) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21.1- (Aiuti di Stato). -- 1. Nell'ambito delle procedure di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione, l'Autorità, su richiesta delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, può esprimere pareri riguardanti l'incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e la loro idoneità a falsare la concorrenza.

2. L'Autorità si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa posta a fondamento della richiesta.».

Art. 17.

(Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti a corrispondere agli interessati che ne facciano richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. L'istanza va proposta entro una anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.».

2. All'articolo 10-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola: «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende».

3. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;».

4. Al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei documenti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'articolo 3, secondo le modalità previste dal presente decreto, e di assicurare un'effettiva parità di trattamento tra gli operatori che intendono riutilizzare i dati pubblici. La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. Sono fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.»;

b) all'articolo 3, comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate.