Testo approvato 1149 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.1149 [Decreto Salva Roma] Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative"
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 dicembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
3. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) all'articolo 42, comma 1, alinea, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
c) all'articolo 50, comma 1, le parole: «entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
4. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2013, N. 126
Allarticolo 1:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Allarticolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi dodici mesi dal termine previsto per lapplicazione delle stesse da parte degli altri enti"»;
al comma 1, alinea, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-quater»;
al comma 1, al capoverso 9-bis, la parola: «9-bis» è sostituita dalla seguente: «9-quinquies» e, al capoverso 9-ter, la parola: 9-ter è sostituita dalla seguente: «9-sexies»;
al comma 2, lettera c), capoverso 9-bis, le parole: «Fondo per la coesione e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dellarticolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
2-ter. Il piano di cui al comma 2-bis deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dellofferta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nellerogazione del servizio di trasporto pubblico locale dallanno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per lerogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma 2-bis, la regione Calabria deve dimostrare leffettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire lerogazione del servizio per le rispettive annualità.
2-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.
2-quinquies. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delleconomia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di cui al comma 2-bis»;
al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Segretario» è aggiunta la seguente: «comunale»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero delleconomia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché lentità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.
5-ter. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero delleconomia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini ladozione di specifiche delibere volte a:
a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;
b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con lutilizzo degli strumenti legislativi esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;
e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione;
f) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;
g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune»;
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Allarticolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui allarticolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini delladozione dei predetti provvedimenti"»;
al comma 7, lettera b), le parole: «di cui al all» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 dell»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Al comma 1 dellarticolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".
7-ter. Allarticolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
7-quater. Allarticolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";
b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dellazione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dellAmministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.
8-ter. Allarticolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 4-bis è abrogato.
8-quater. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui allarticolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui allarticolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro delleconomia e delle finanze 8 novembre 2012 e allarticolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2012 e n. 75 del 29 marzo 2013.
8-quinquies. Allarticolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, al primo, secondo e quinto periodo, le parole: "lAgenzia delle dogane, lAgenzia delle entrate e lAgenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "lAgenzia delle dogane e dei monopoli e lAgenzia delle entrate", al sesto periodo, le parole: dellAgenzia delle entrate, dellAgenzia delle dogane e dellAgenzia del territorio sono sostituite dalle seguenti: dellAgenzia delle dogane e dei monopoli e dellAgenzia delle entrate e, al settimo periodo, le parole: per lAgenzia delle dogane e per lAgenzia del territorio sono sostituite dalle seguenti: per lAgenzia delle dogane e dei monopoli e per lAgenzia delle entrate. Al medesimo articolo 8, comma 24, primo periodo, le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "da completare entro il 31 dicembre 2014".
8-sexies. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nellambito dellExpo Milano 2015, il Ministro dellinterno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso laeroporto di Milano Malpensa»;
al comma 9, allalinea, dopo le parole: «gestione integrata» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti» e, alla lettera a), le parole: «mediante corrispondente utilizzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Per i finanziamenti contratti ai sensi dellarticolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dellarticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dellarticolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 10-ter del presente articolo, è prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e lAssociazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui allarticolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dellarticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché allarticolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro delleconomia e delle finanze emanati ai sensi dellarticolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dellarticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui allarticolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dallattuazione del presente comma.
10-ter. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 10-bis.
10-quater. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni di cui al comma 10-bis è condizionata alla verifica dellassenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica dellassenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dellarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 10-bis e 10-ter entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
10-quinquies. Allarticolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, esclusivamente a decorrere dallanno 2014, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche, ove risulti lesistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna e Reggio Emilia, a valere sulle risorse di cui allarticolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
10-sexies. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui allarticolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dallarticolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013»;
al comma 11, le parole: «con priorità nellarea archeologica Kroton,» sono soppresse;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Il termine di cui al comma 1 dellarticolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per lanno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.
11-ter. Per lanno 2013 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.
11-quater. Per lanno 2013 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.
11-quinquies. Per lanno 2013 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.
11-sexies. Per lanno 2013 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dellarea urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e delledificio sede della prefettura.
11-septies. Agli oneri derivanti dallattuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per lanno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
11-octies. È assegnato per lanno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per lanno 2013, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, che sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.
11-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero delleconomia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per lanno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per lattuazione dellaccordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dellarea SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma»;
al comma 12, allalinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Negli enti per i quali non sia stato raggiunto lequilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui linsediamento di sindaci o presidenti di provincia e di consigli comunali o provinciali sia avvenuto nellesercizio successivo a quelli consentiti, lente può raggiungere lequilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro lesercizio nel quale si insediano i sindaci o i presidenti di provincia ed i consigli comunali o provinciali eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dallarticolo 262»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Le regioni, ai fini dellapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alleliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dallarticolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nellimporto massimo del 30 per cento. In attuazione di quanto disposto dallarticolo 15 comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dallarticolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero delleconomia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.
12-ter. Le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa sono obbligati a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero delleconomia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dintesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante lattuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire leffettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero allesito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dallarticolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dallarticolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, ladozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale»;
al comma 13, le parole: «Ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti» e le parole: «è comminata» sono sostituite dalle seguenti: «, è irrogata»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Allarticolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"»;
al comma 16, lettera b), capoverso 4-quinquies, dopo le parole: «Comporta altresì lapplicazione» sono inserite le seguenti: «al dirigente responsabile»;
il comma 18 è soppresso;
il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. Allarticolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini delliscrizione al Registro sono esonerati dallesame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato»;
al comma 20:
al primo periodo, le parole: «mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali» e le parole: «decreto ministeriale del 4 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dellinterno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012»;
al quarto periodo, la parola: «corrisposti» è sostituita dalle seguenti: «da corrispondere», dopo le parole: «Ministero dellinterno» è inserita la seguente: «direttamente» e dopo le parole: «regione Siciliana» sono inserite le seguenti: «, ancorché in via di soppressione,»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. Allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".
20-ter. Allarticolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014".
20-quater. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente, il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adeguamento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nellambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dellinvarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
20-quinquies. Al comma 617 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, le parole: "di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica del Ministero delleconomia e delle finanze".
20-sexies. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui allarticolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
20-septies. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dellattuazione dellarticolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
20-octies. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti allordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata, per effetto di revoca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, disposte dallAgenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui allarticolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni. Dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data di notificazione allAmministrazione del giudicato ad essa favorevole in caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni le convenzioni accessive alle concessioni vigenti allatto della revoca ovvero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessionarie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione. Per il medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dellAgenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero di quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già riconosciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole allAmministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, lopzione di subentro nelleccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali non è stata esercitata lopzione alla scadenza del predetto periodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi originariamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli apparecchi per i quali è stata esercitata lopzione sono rilasciati alla società subentrante dallAgenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria. I contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali apparecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni dalla data del provvedimento di revoca o decadenza ovvero dalla data del giudicato favorevole allAmministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. La risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nulla osta di esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali sono inibiti luso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di eventuale rilascio di nuovo nulla osta.
20-novies. Le disposizioni di cui al comma 20-octies si applicano altresì in caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui al primo periodo del predetto comma 20-octies.
20-decies. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo ed in attuazione dello stesso, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con lassetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dallesercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi, in misura corrispondente allentità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento in cui tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con lassetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici.
20-undecies. La disposizione di cui allarticolo 24, comma 35, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto dei princìpi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allineamento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attribuzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i soggetti periodicamente selezionati per la raccolta dellattività di gioco per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, allesito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dallAmministrazione a base della medesima procedura selettiva.
20-duodecies. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, sono mantenute in bilancio per essere versate allentrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 22.000.000 nellanno 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nellanno 2015, per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
20-terdecies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dallattuazione del comma 20-duodecies si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per lanno 2014 ed euro 18.357.750 per lanno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
20-quaterdecies. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20-quinquiesdecies. Per lanno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione allIVA, di cui allarticolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è aumentata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e allarticolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
20-sexiesdecies. Larticolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è abrogato.
20-septiesdecies. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga lobiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui allarticolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per lanno 2013.
20-duodevicies. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dellarticolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dellarticolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.
20-undevicies. Allarticolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2014";
b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali dappello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza dappello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 20 per cento del danno liquidato in sentenza".
20-vicies. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dallarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
20-vicies semel. Allarticolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta procedura non può essere iniziata qualora il prefetto abbia già assegnato al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui allarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".
20-vicies bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la regione Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, con le modalità previste dallarticolo 27 delle legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di dare piena applicazione, secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 10 maggio 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui allarticolo 8 della citata legge costituzionale n. 3 del 1948, come sostituito dallarticolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Dopo larticolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in materia di IMU). 1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 380 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dellimposta municipale propria al netto dellimporto versato direttamente nel bilancio statale.
2. Alla voce relativa allimposta municipale propria del titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui allarticolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta unannotazione con lindicazione del gettito complessivo dellimposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.
3. Il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero delleconomia e delle finanze e con lAnci, adotta i provvedimenti necessari per lattuazione del presente articolo.
Art. 1-ter. - (Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati). -- 1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dallarticolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dellente interessato, unanticipazione fino allimporto massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare allincremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dellanticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
2. Lanticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dallIstat.
3. Lanticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministero dellinterno, da adottare entro il 31 gennaio 2014, nei predetti limiti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, per gli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui allarticolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Limporto attribuito è erogato allente locale, il quale è tenuto a metterlo a disposizione dellorgano straordinario di liquidazione entro trenta giorni dallerogazione. Lorgano straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dellanticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
5. La restituzione dellanticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dallanno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per lammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero delleconomia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dellinterno e sono versate al predetto stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per lammortamento dei titoli di Stato.
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui allarticolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativo alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa negli anni 2013 e 2014.
7. Il comma 17-sexies dellarticolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
8. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione il decreto del Ministro dellinterno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell8 febbraio 2013, adottato in attuazione dellarticolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 1-quater. - (Lanterne semaforiche) -- 1. Dopo il comma 7 dellarticolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino laccensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire luniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".
2. Dopo il comma 5 dellarticolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui allarticolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41".
Art. 1-quinquies. - (Prevenzione incendi nelle strutture ricettive) -- 1. Il termine stabilito dallarticolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare ladeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dellinterno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per lammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dellinterno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.
2. Con decreto del Ministro dellinterno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dellinterno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
Art. 1-sexies. - (Disposizioni in materia di diritti sulle pubbliche affissioni). 1. Allarticolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "per ciascun foglio" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per laccertamento, liquidazione e riscossione dellimposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione"».
Allarticolo 2:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dellarticolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dellarticolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le disponibilità, per lanno 2013, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dellonere recato dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità allarticolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo 85, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nellavviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui allallegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per lintero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, limpresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, lintero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il trenta per cento dellimporto della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nellavviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui allallegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per lintero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; laddove il subappalto ecceda il predetto limite, limpresa affidataria può utilizzare, per qualificarsi nella singola categoria scorporabile, lintero importo dei lavori direttamente eseguiti nella stessa categoria, nonché il quaranta per cento dellimporto della categoria scorporabile, che può essere utilizzato, a sua scelta, per la qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile, ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile".
3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista dallarticolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche allallegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
3-quater. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nellattuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more delladozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si considerano strutture, impianti e opere speciali le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati allarticolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nellallegato A del medesimo decreto di seguito elencate:
a) OG 11 - impianti tecnologici;
b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
h) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
i) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
l) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
m) OS 18-A -- componenti strutturali in acciaio;
n) OS 18-B - componenti per facciate continue;
o) OS 20-A - rilevamenti topografici;
p) OS 20-B - indagini geognostiche;
q) OS 21 - opere strutturali speciali;
r) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
s) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;
t) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;
u) OS 29 - armamento ferroviario;
v) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.
3-quinquies. Con le medesime finalità di cui al comma 3-quater, nelle more delladozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) non possono essere eseguite direttamente dallaffidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nellavviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dallarticolo 108, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:
1) alle categorie di opere generali individuate nellallegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
2) alle seguenti categorie di opere specializzate:
2.1) OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
2.2) OS 2- B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
2.3) OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
2.4) OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori;
2.5) OS 5 - Impianti pneumatici e antintrusione;
2.6) OS 8 - Opere di impermeabilizzazione;
2.7) OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
2.8) OS 10 - Segnaletica stradale non luminosa;
2.9) OS 11 - Apparecchiature strutturali speciali;
2.10) OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;
2.11) OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;
2.12) OS 13 - Strutture prefabbricate in cemento armato;
2.13) OS 14 - Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
2.14) OS 15 - Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
2.15) OS 16 - Impianti per centrali di produzione energia elettrica;
2.16) OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
2.17) OS 18-A - Componenti strutturali in acciaio;
2.18) OS 18-B - Componenti per facciate continue;
2.19) OS 19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
2.20) OS 20-A - Rilevamenti topografici;
2.21) OS 20-B - Indagini geognostiche;
2.22) OS 21 - Opere strutturali speciali;
2.23) OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione;
2.24) OS 24 - Verde e arredo urbano;
2.25) OS 25 - Scavi archeologici;
2.26) OS 27 - Impianti per la trazione elettrica;
2.27) OS 28 - Impianti termici e di condizionamento;
2.28) OS 29 - Armamento ferroviario;
2.29) OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;
2.30) OS 31 - Impianti per la mobilità sospesa;
2.31) OS 33 - Coperture speciali;
2.32) OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale;
b) le lavorazioni di cui alla lettera a), da considerarsi a qualificazione obbligatoria, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dellarticolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui allarticolo 170, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 3-quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica larticolo 92, comma 7, del predetto decreto n. 207 del 2010;
c) le categorie di opere specializzate, indicate nellallegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, realizzabili dallaffidatario ancorché privo della relativa qualificazione, sono le seguenti:
1) OS 1 - Lavori in terra;
2) OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
3) OS 7 -- Finiture di opere generale di natura edile e tecnica;
4) OS 23 - Demolizione di opere;
5) OS 26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
6) OS 32 - Strutture in legno;
7) OS 34 - Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
3-sexies. Fino alladozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies del presente articolo.
3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indìce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3-octies. Allarticolo 5, comma 4, primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Consiglio superiore dei lavori pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", da rendere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di trasmissione"»;
al comma 4, dopo le parole: «del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016» sono inserite le seguenti: «da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nelle more della piena attuazione dellarticolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dellarticolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come previsto dallAccordo tra lo Stato e la regione Valle dAosta dell11 novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dellimporto di 23 milioni di euro nellanno 2013. Per i servizi dellanno 2014 e seguenti la regione Valle dAosta può stipulare apposita convenzione con Trenitalia S.p.A. per lindividuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla regione Valle dAosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità interno nel limite di 23 milioni di euro annui»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Agli oneri derivanti dallattuazione del comma 6, pari a 23 milioni di euro per lanno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:
a) quanto ad euro 10 milioni, dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6-ter. Allarticolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" fino a: "forniti dalle stesse" sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro controllanti, collegate e controllate che, in Italia o allestero, sono destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per laffidamento dei servizi, anche se già avviata. La predetta esclusione non si applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale"»;
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. La definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero delleconomia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro delleconomia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma 12»;
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
«16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dellarticolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione»;
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dellarticolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia»;
al comma 18, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. I commi da 10-ter a 10-decies dellarticolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono abrogati»;
al comma 19, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune che ha sede giuridica in unisola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dellarcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime»;
al comma 19, capoverso 3-bis, penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono altresì prevedere unimposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione allaccesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso limposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dallamministrazione comunale con apposito avviso pubblico»;
dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
«20-bis. Il terzo comma dellarticolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, è abrogato».
Dopo larticolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) -- 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dellazienda medesima. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dellAgenzia";
b) allarticolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: qualora si tratti fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) allarticolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. LAgenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, lestromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con lAgenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".
Art. 2-ter. - (Modifiche alle norme per le modalità di composizione dei seggi elettorali) -- 1. Larticolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. -- 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nellalbo pretorio on line e affisso nellalbo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nellalbo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo lordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nellalbo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, lavvenuta nomina. Leventuale grave impedimento ad assolvere lincarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
Art. 2-quater. -- 1. Le disposizioni transitorie di cui allarticolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di incompatibilità previste dallarticolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, hanno efficacia retroattiva.
Art. 2-quinquies. - (Coordinamento delle strutture amministrative territoriali dellAssociazione italiana della Croce Rossa - CRI ) -- 1. Allarticolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" è inserita la seguente: "provinciali";
b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." sono inserite le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla CRI e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e di Bolzano";
Art. 2-sexies. - (Disposizioni per le università site nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna) -- 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui allarticolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».
AllAllegato 1, nella seconda colonna della tabella, le parole: «Anni 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «Anno 2013».