• C. 3959 EPUB Proposta di legge presentata il 1° luglio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3959 Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3959


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, MARGUERETTAZ
Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri
Presentata il 1° luglio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si cerca di porre rimedio ad alcune situazioni di incertezza in materia di responsabilità degli arbitri.
      L'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile ed è stato oggetto di varie riforme negli ultimi decenni. La responsabilità degli arbitri, disciplinata nello specifico dall'articolo 813-ter, per ovvie ragioni è equiparata a quella dei magistrati giudicanti.
      Con l'articolo 1 della proposta di legge si adegua il dettato dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile all'ultima modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, richiamata dal medesimo. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 27 febbraio 2015, n. 18, ha infatti aggiunto il comma 3-bis all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che, facendo salvo l'eventuale giudizio di responsabilità del magistrato per danno erariale davanti alla Corte dei conti, precisa i presupposti di cui tenere conto per la determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea che costituiscono ipotesi di colpa grave del magistrato.
      L'articolo 2 della proposta di legge contiene una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 813-ter del codice di procedura civile mediante la quale si intende dirimere definitivamente l'orientamento oscillante della giurisprudenza. Secondo alcuni l'articolo 813-ter sarebbe applicabile solo all'arbitrato rituale, ma non anche all'arbitrato irrituale. Tale posizione appare irragionevole stanti le funzioni del tutto omologhe dei due tipi di arbitrato, tra i quali l'unica differenza sostanziale riguarda la natura giuridica del lodo arbitrale. È opportuno chiarire tale situazione di incertezza in ordine all'applicabilità dell'articolo 813-ter anche all'arbitrato irrituale con una norma di interpretazione autentica che è anche in linea con la giurisprudenza prevalente della Corte suprema di cassazione che riconosce l'applicabilità di altre norme codicistiche sull'arbitrato a quello irrituale, come, ad esempio, l'articolo 822 sulle norme per la deliberazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 813-ter del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».

Art. 2.
(Interpretazione autentica).

      1. Le disposizioni dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse si applicano indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.