• Testo DDL 1104

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Atto a cui si riferisce:
S.1104 Modifica dell'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di Sindaco


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1104
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SUSTA e OLIVERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2013

Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco nei piccoli comuni

Onorevoli Senatori. -- La riforma della legislazione riguardante le autonomie locali è stata avviata con la legge 8 giugno 1990, n. 142, a cui sono seguite la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, e le leggi sulla semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127: tutte norme poi ricomprese nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 51 del citato testo unico, che tale disegno di legge si prefigge di emendare, prevede che chi abbia ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia, alla scadenza del secondo mandato, non sia immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

Le motivazioni del legislatore nel porre il limite di due mandati ai sindaci sono da ricercare nel timore che il reiterarsi di tali mandati generi due problemi: la difficoltà del ricambio politico nelle amministrazioni locali e la conseguente staticità del potere politico con il sindaco che assumerebbe un ruolo troppo forte e preminente soprattutto nei piccoli comuni che, più degli altri, accuserebbero questo genere di difficoltà.

A più di dieci anni dalla fissazione del divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci, ci si è ormai resi conto che questo pericolo, in realtà, non sussiste. Anzi, questa limitazione, per i comuni fino a 5.000 abitanti, che in Italia rappresentano poco più del 70 per cento degli 8.100 comuni, comporta non pochi problemi, riassumibili nella difficoltà di individuare in questi piccoli centri una classe politica all'altezza dei compiti cui è chiamata.

È la formazione degli amministratori che in questi luoghi è difficile reperire, per un ricambio politico preparato e competente. Motivo questo che evidenzia come l'impossibilità di utilizzare l'importante esperienza maturata dai sindaci si traduca il più delle volte in una forte penalizzazione per i cittadini.

Da qui l'esigenza di modificare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali innalzando a tre mandati il limite per le candidature consecutive per i sindaci dei piccoli comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «la carica di sindaco» sono inserite le seguenti: «, nei comuni con più di 5.000 abitanti,»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, chi ha ricoperto la carica di sindaco per tre mandati consecutivi non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica».