• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02085/042/ ... premesso che: le farmacie rurali e quelle presenti nelle isole minori sono oltre 6.000, e oggi risultano essere a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi e di una normativa relativa ai...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2085/42/10 presentato da JOHANN KARL BERGER
mercoledì 13 luglio 2016, seduta n. 256

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
le farmacie rurali e quelle presenti nelle isole minori sono oltre 6.000, e oggi risultano essere a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi e di una normativa relativa ai fatturati non aggiornata all'andamento della vita secondo gli indici Istat;
queste farmacie, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, colmano una carenza o, comunque, soddisfano un bisogno di assistenza sanitaria in zone che altrimenti sarebbero irraggiungibili, e in alcuni luoghi del nostro Paese svolgono una vera e propria funzione sociale forte e sentita dai cittadini;
il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;
considerato che:
il farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;
il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;
impegna il Governo
ad aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie rurali sulla base dell'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi e più specificamente nel dettaglio prevedere di innalzare il limite di fatturato indicato al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 rispettivamente almeno da 750 milioni di lire a 450.000 euro e da 500 milioni di lire a 300.000 euro.
(0/2085/42/10)
BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO, COMAROLI