• Testo DDL 964

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Atto a cui si riferisce:
S.964 Interventi urgenti per contrastare il fenomeno dei furti di rame


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 964
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TORRISI, LIUZZI e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2013

Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame

Onorevoli Senatori. -- Il fenomeno dei furti di rame colpisce principalmente società operanti nel settore dei trasporti, nel settore energetico e nel settore delle telecomunicazioni, senza tralasciare, comunque, le aziende che producono i cavi di rame, e molto spesso questi furti provocano l'interruzione di pubblici servizi essenziali con possibili implicazioni di sicurezza e ordine pubblico. Il fenomeno comporta, oltre a evidenti rischi per la incolumità degli autori dei reati, anche notevoli danni sia diretti (costi di ripristino degli impianti, bonifiche ambientali conseguenti allo sversamento dell'olio isolante contenuto nei trasformatori) sia indiretti (ad esempio mancata fatturazione di energia durante i periodi di disservizio), con conseguenze anche sulla continuità del servizio elettrico e ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo. È per questa ragione che si ritiene opportuno inserire nel codice penale una nuova specifica di reato -- da un punto di vista sistematico la norma proposta inquadra la fattispecie nell'ambito dei reati contro il patrimonio -- che consenta una facile collazione giuridica del fenomeno e costituisca, con la previsione di pene più severe di quelle previste per il reato di furto di cui all'articolo 624 del codice penale, un efficace deterrente.

Inoltre, poiché il fenomeno dei furti di rame, componenti metalliche, eccetera è strettamente connesso al tema della ricettazione, che di fatto alimenta la commissione di questo tipo di furti, con il presente disegno di legge si interviene anche sull'articolo 648 del codice penale, prevedendo un inasprimento delle pene per il reato di ricettazione, nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-ter.

Infine, per coerenza con la struttura delineata dal rapporto tra codice penale e codice di procedura penale, si interviene con l'integrazione della disposizione relativa all'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380 del codice di procedura penale) inserendo tra le fattispecie sia il furto in danno di infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, sia la ricettazione nell'ipotesi inserita con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 624-bis è inserito il seguente:

«Art. 624-ter. - (Furto in danno di infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici). -- Chiunque s'impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendole a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime di concessione pubblica è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 500 a euro 2.000. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 1.500 euro a 6.000 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero da una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61 ovvero se dal fatto deriva l'interruzione del servizio pubblico»;

b) all'articolo 625-bis del codice penale le parole: «Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis, 624-ter e 625»;

c) all'articolo 648, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto riguarda cose provenienti dal delitto di cui all'articolo 624-ter si applica la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 1.000 a 20.000 euro».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale:

a) alla lettera e-bis), dopo le parole: «delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 624-ter»;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, ultimo periodo».