• Testo DDL 963

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Atto a cui si riferisce:
S.963 Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 963
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2013

Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

Onorevoli Senatori. -- Nella XVI Legislatura è stato approvato il disegno di legge atto Senato n. 2422, d'iniziativa del Senatore Divina, il cui titolo originale era «Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza», approvato al Senato con il nuovo titolo «lnterpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza».

Il presente disegno di legge riprende l'articolato del suddetto testo, il cui iter si è interrotto il 27 marzo 2012 alla Camera dei deputati.

L'attività venatoria è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che fino ad ora non ha mai dato problemi di interpretazione. Recentemente, però, sono occorsi vari episodi che necessitano un chiarimento normativa da parte del Parlamento.

I cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere «permessi d'ospite» in altri ambiti di diverse regioni ed ottenere i rispettivi consensi. Così, infatti, recita il comma 5, articolo 14 della legge n. 157 del 1992: «Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione»,

Appare chiaro l'intento del legislatore di riconoscere il «diritto» alla caccia in ambiti diversi da quello di appartenenza del cacciatore richiedente, a patto che vi sia l'autorizzazione degli organi di gestione della riserva o ambito stesso. Così si è svolta per anni senza problemi la caccia in Italia.

Nel 2010, però, si sono verificati episodi che hanno messo in predicato la stessa applicazione del sopra citato articolo 14. In vari ambiti territoriali toscani ed emiliani, sono stati rilasciati (a cacciatori regolarmente muniti di autorizzazioni) verbali sanzionatori dalle autorità di controllo venatorio, sulla base di una lettura restrittiva di altro articolo della legge n. 157 del 1992, e precisamente in base alle prescrizioni dei commi 5 e 12 dell'articolo 12.

Si pone, a questo punto, d'obbligo un intervento legislativo risolutore della quaestio, che vada a sancire in modo inequivocabile la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.