• Relazione 925, 110, 111, 113 e 666-A

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Atto a cui si riferisce:
S.113 Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 925, 110, 111, 113 e 666-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore CASSON)

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 2013

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerariee disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messaalla prova e nei confronti degli irreperibili (n. 925)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 luglio 2013, in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, SPERANZA, MIGLIORE, SERENI, AMICI, AMODDIO, BARETTA, BARGERO, BASSO, BENAMATI, BIONDELLI, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI, FIORONI, FONTANELLI, GRASSI, LEGNINI, MARCHI, MARTELLA, MARTELLI, MIOTTO, MORETTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, ROSATO, TULLO, VAZIO, VERINI e ZARDINI (331); COSTA (927)

(V. Stampati Camera nn.331 e 927)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 luglio 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio (n. 110)

d’iniziativa dei senatori PALMA e CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di effettività della pena (n. 111)

d'iniziativa del senatore PALMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti
di imputati irreperibili (n. 113)

d’iniziativa dei senatori PALMA e CALIENDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (n. 666)

d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, CHITI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO, RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO e PAGLIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013


dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 925

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si compone di sedici articoli che recano disposizioni di delegazione al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma dell'intero sistema sanzionatorio, con nuove disposizioni concernenti la sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Il disegno di legge dunque prevede quattro ambiti di intervento normativo, tre dei quali già contenuti nel testo approvato presso la Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 5 luglio 2013. Un ulteriore complesso di norme, che appunto reca una delega per la riforma della disciplina sanzionatoria è stato invece introdotto nel corso dell'esame in Commissione giustizia. Prendendo le mosse dalle disposizioni di delegazione legislativa, l'articolo 1 prevede l'attribuzione di una potestà legislativa delegata in capo al Governo per la riforma del sistema codicistico delle pene. Già nell'articolo 1, comma 1, si rinviene una novità proposta dalla Commissione rispetto al testo approvato presso l'altro ramo del Parlamento. Mentre la materia oggetto di delegazione secondo il testo approvato alla Camera si limitava all'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale, la Commissione ha ritenuto di estendere l'ambito di intervento demandato al Governo all'intera riforma del sistema delle pene. Ne discende che anche tra i princìpi e i criteri direttivi sono state introdotte novità di rilievo rispetto al testo pervenuto in Senato nel mese di luglio.

Si segnala, in particolare, la riscrittura dell'intero quadro delle pene principali che corrispondono all'elenco di cui alla lettera a) del comma 1 e che, pertanto, dovrebbe implicare una modifica agli articoli 17 e 18 del codice penale. Si tratterebbe dell'ergastolo, della reclusione, della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare, della multa e dell'ammenda. Segue, poi, la puntuale disciplina riguardante le modalità di espiazione della reclusione e dell'arresto domiciliari. Su quest'ultimo profilo i criteri di indirizzo al legislatore delegato sono sostanzialmente riconducibili a due linee di riforma: la prima consiste nel ricorso all'esecuzione presso il domicilio dell'arresto e della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. La seconda è quella di conferire al giudice la facoltà di applicare la reclusione domiciliare per i delitti per i quali è prevista la pena detentiva tra i tre ed i cinque anni. Rileva sottolineare che la lettera f) dell'articolo 1 regola il caso della sostituzione delle pene in esecuzione presso il domicilio con la detenzione in carcere qualora non risulti disponibile un luogo idoneo ad assicurare la custodia del condannato, ovvero quando la violazione delle prescrizioni dettate o la commissione di ulteriori atti criminosi determinino un’incompatibilità con la prosecuzione dell'esecuzione penale presso il domicilio. Già nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati era presente il riferimento alle esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Tuttavia la nuova disciplina risultante dall'esame della Commissione sembra ora più equilibrata e puntuale nel delineare i casi di passaggio dall'esecuzione domiciliare a quella nei luoghi di detenzione. Sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, la Commissione è intervenuta, alle lettere i) ed l), regolando il lavoro di pubblica utilità. Questo può essere applicato dal giudice, sentiti l'imputato ed il pubblico ministero, con modalità puntualmente disciplinate e le cui caratteristiche possono così riassumersi: esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività ed è eseguito secondo tempi e modi tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, familiari, di salute e di studio del condannato. Tra i criteri direttivi vi è anche il limite di durata giornaliera della prestazione lavorativa che non può comunque superare le otto ore. Da ultimo, alle lettere n) ed o), sono stabiliti due ulteriori criteri per l'esercizio della delega introdotti nel corso dell'esame in Commissione. È prevista l'esclusione della punibilità delle condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, purché risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento e senza, infine, che sia pregiudicata l'azione civile per il risarcimento del danno. Altrettanto rilevante è la norma che impone di provvedere al coordinamento delle nuove disposizioni in materia di pene detentive non carcerarie con la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con le disposizioni della legge del 26 novembre 2010, n. 199, con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché, infine, con la legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di un tentativo di razionalizzare e graduare il sistema penale con l'intero complesso delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado. I commi 2 e 3 disciplinano il termine per l'esercizio della delega, le modalità di adozione dei decreti legislativi, la fase consultiva delle Commissioni permanenti del Senato e della Camera, nonché la potestà legislativa delegata di carattere correttivo ed integrativo.

L'articolo 2, introdotto nel corso dei lavori di Commissione, reca un'ulteriore delega al Governo per la riforma generale della disciplina sanzionatoria. I princìpi e i criteri direttivi tendono alla trasformazione in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, con un elenco di eccezioni per materie la cui preminenza sconsiglia la depenalizzazione. Quest'ultima è invece operata per i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, 528, per le sole ipotesi di cui al primo e al secondo comma, e per le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale. La lettera c) del medesimo comma 2 prevede altresì la depenalizzazione delle fattispecie di contravvenzione recate dalle leggi penali extracodicistiche. Il comma 3, infine, reca i principi e i criteri direttivi attraverso i quali il Governo sarà chiamato a riformare la disciplina sanzionatoria che presidia alcune particolari materie. Tra queste si segnala, in particolare, l'abrogazione del reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Anche per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 2 vengono delineate le modalità di esercizio in termini sostanzialmente simili a quanto previsto per la delega di cui all'articolo 1 precedentemente illustrata.

Il capo II del disegno di legge reca disposizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova e delinea un complesso di norme sulle quali la Commissione giustizia è intervenuta in modo puntuale ma limitato, di tal che il testo rimane prevalentemente conforme a quello approvato presso la Camera dei deputati. In particolare non sono state apportate modifiche all'articolo 3, il quale introduce l'articolo 168-bis del codice penale che regola la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'istituto si sostanzia nella facoltà di richiedere da parte dell'imputato medesimo la sospensione del processo penale a suo carico alla condizione di porre in essere condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. L'ulteriore conseguenza dell'affidamento dell'imputato al servizio sociale implica la realizzazione di un programma fondato sullo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, nell'attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria. Ne possono discendere anche prescrizioni ulteriori relative alla dimora, alla libertà di circolazione e al divieto eventualmente comminato di frequentare determinati locali. La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere concessa per un massimo di due volte, ma per una soltanto in caso di recidiva specifica. Gli articoli 168-ter e 168-quater, introdotti dal medesimo articolo 2 del disegno di legge, concernono rispettivamente gli effetti della sospensione del procedimento e la sua revoca.

L'articolo 4 reca disposizioni modificative del codice di procedura penale mediante le quali si introducono le norme di rito per accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. La disciplina approvata presso la Camera dei deputati non ha subito modifiche ad eccezione dell'introduzione di un secondo periodo nel comma 3 dell'articolo 464-quater, il quale ultimo reca la disciplina del provvedimento del giudice e gli effetti della pronuncia sulla richiesta di sospensione. La Commissione ha ritenuto infatti di dover aggiungere uno spazio di valutazione riguardo all'indicazione del domicilio prescelto dall'imputato al momento della presentazione del programma di trattamento, al fine di accogliere o meno la richiesta. In particolare si è ritenuto che la scelta del domicilio debba rientrare negli elementi di valutazione al fine di contemperare la messa alla prova con le esigenze di tutela della persona offesa dal reato che non devono essere pregiudicate.

In materia di esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Commissione si è limitata ad apportare una lieve modifica relativa al caso in cui, durante la sospensione del procedimento medesimo, il giudice può modificare le prescrizioni originarie del programma di trattamento. Mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevedeva l'acquisizione del consenso dell'imputato e il mero onere di sentire il pubblico ministero, la Commissione ha ritenuto di equiparare la posizione delle parti e di consentire al giudice di emanare l'ordinanza di modifica delle prescrizioni originarie dopo averle sentite entrambe in condizioni di assoluta parità.

Il capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge reca ulteriori disposizioni in materia di messa alla prova riguardanti l'avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione e l'attività dei servizi sociali da svolgere nei confronti degli adulti ammessi alla prova. Seguono, nell'articolo 6 del disegno di legge, modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

L'articolo 7 prevede disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre l'articolo 8 attribuisce al Governo la potestà di adottare un regolamento allo scopo di disciplinare convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 1.

Infine, il capo III del disegno di legge prevede norme sulla sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, attraverso puntuali modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, di dibattimento e di restituzione nel termine, di impugnazioni, di prescrizione del reato e, infine di modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato.

Quest'ultimo complesso normativo introduce una nuova disciplina per lo svolgimento del rito in caso di assenza e di irreperibilità dell'imputato, in modo tale da contemperare le esigenze di speditezza del processo con quelle di garanzia nell'esercizio del diritto di difesa e di piena conoscenza delle singole fasi di andamento del procedimento a carico di ciascun imputato.

L'articolo 9 introduce modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare.

Gli articoli 10 e 11 recano norme rispettivamente dedicate alle dichiarazioni dell'imputato in dibattimento e in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine.

Infine gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di dettaglio in materia di prescrizione del reato, di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato, di adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza, ancora in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato e, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel capo IV sotto la rubrica «Disposizioni comuni».

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e su emendamenti

17 settembre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, comma 3, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi princìpi e criteri direttivi indicati al comma 1;

all’articolo 2, capoverso Art. 168-quater, è necessario qualificare come «di grave entità» la trasgressione al programma di trattamento suscettibile di determinare la sospensione del procedimento, sia perché l’espressione «di non lieve entità» appare generica, sia per ragioni di coerenza normativa con la disposizione di cui all’articolo 4, capoverso Art. 141-ter, comma 4;

all’articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, al comma 3, è opportuno, in conformità al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sopprimere l’aggettivo «ulteriori», dal momento che l’imputato al quale applicare la sospensione del procedimento non è stato ancora condannato.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull’emendamento 1.90 parere non ostativo, segnalando l’opportunità che sia indicata l’entità dell’innalzamento dei limiti di pena ivi previsto;

sul subemendamento 1.0.1/34 parere nono ostativo, invitando a verificare la ragionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell’importo indicato dalla lettera f) del comma 2 dell’emendamento 1.0.1;

sul subemendamento 1.0.1/50 parere non ostativo, segnalando la necessità che la disposizione sia riformulata come periodo aggiuntivo e non sostitutivo, allo scopo di conservare il procedimento previsto al terzo periodo del comma 4 dell’emendamento 1.0.1;

sull’emendamento 1.0.1 parere non ostativo, rilevando un’incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei princìpi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi, peraltro, da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

sull’emendamento 3.22 parere non ostativo, pur segnalando la natura ultronea della norma che si intende introdurre;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

8 ottobre 2013

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sull’emendamento 1.100; quanto all’emendamento 1.0.100, esprime un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l’incongruenza di tecnica legislativa nella definizione dei princìpi e criteri direttivi, separatamente previsti ai commi 2 e 3, in entrambi i casi da riferire più correttamente alle materie di cui al comma 1;

b) al comma 4, ultimo periodo, appare opportuno specificare, anche in ragione della complessità e rilevanza della materia, che i decreti legislativi correttivi e integrativi ivi previsti siano assoggettati agli stessi princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3.

Esprime, altresì, sui relativi subemendamenti, i seguenti pareri:

sul subemendamento 1.100/82 parere non ostativo, segnalando l’improprietà della norma che attribuisce alla parte offesa il potere il precludere al giudice l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità;

sul subemendamento 1.0.100/43 parere non ostativo, invitando a verificare la regionevolezza della norma ivi prevista che limita in base al reddito la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, dell’importo indicato dalla lettera f) del comma 2;

sul subemendamento 1.0.100/55 parere contrario, dal momento che introduce impropriamente, in ordine alla corretta redazione dei testi legislativi, un obbligo di motivazione nel preambolo del decreto legislativo emanato;

sui restanti subemendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

12 settembre 2013

sul disegno di legge

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in merito all’articolo 1, che alle lettere b) e c) prevede un’estensione dell’ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all’organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

su emendamenti

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle propose 1.93 e 7.0.1.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull’emendamento 1.0.1 alla sostituzione, al comma 4, delle parole da: «sono trasmessi» fino a: «per materia», con le seguenti: «sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissione competenti per materia e per i profili finanziari».

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 2.36.

Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 1.3 con la seguente osservazione: in merito al comma 1, che alle lettere a) e b) prevede un’estensione dell’ambito di applicazione della detenzione domiciliare, si osserva che la sottoposizione degli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, ancorché corretta sul piano delle norme previste dalla legge di contabilità, non consente all’organo parlamentare di esprimere parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

Capo ICapo I
DELEGA AL GOVERNODELEGHE AL GOVERNO
Art. 1.Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

b) per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto domiciliare;

c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

d) identica;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;

f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere b) e c);

h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);

i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;

i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera l);

l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) e il lavoro di pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

2. Identico.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

3. Identico.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Identico.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Identico.

Art. 2.
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d’azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a).

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Capo IICapo II
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVASOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Art. 2.Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)(Modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

Identico

«Art. 168-bis. -- (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato). -- Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. -- (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). -- Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. -- (Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova). -- La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

Art. 3.Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

a) identica:

«TITOLO V-bis

«TITOLO V-bis

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. -- (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Art. 464-bis. -- (Sospensione del procedimento con messa alla prova). – Identico

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Art. 464-ter. -- (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). -- 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

Art. 464-ter. -- (Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari). -- Identico

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

Art. 464-quater. -- (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). -- 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.

Art. 464-quater. -- (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). -- 1. Identico.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

2. Identico.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

4. Identico.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

5. Identico.

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.

6. Identico.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.

7. Identico.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.

8. Identico.

9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

9. Identico.

Art. 464-quinquies. -- (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

Art. 464-quinquies. -- (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Identico.

2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.

2. Identico.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-sexies. -- (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

Art. 464-sexies. -- (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). -- Identico

Art. 464-septies. -- (Esito della messa alla prova). -- 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

Art. 464-septies. -- (Esito della messa alla prova).-- Identico

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-octies. -- (Revoca dell'ordinanza). -- 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

Art. 464-octies. -- (Revoca dell'ordinanza). -- Identico

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies. -- (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). -- 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

Art. 464-novies. -- (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). -- Identico»;

b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

b) identica.

«Art. 657-bis. -- (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). -- 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

Art. 4.Art. 5.
(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

Identico

«Capo X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-bis. -- (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). -- 1. Il pubblico ministero, anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.

Art. 141-ter. -- (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). -- 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

Art. 5.Art. 6.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova)

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

Identico

«i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Art. 6.Art. 7.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia)

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.

Identico

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

Art. 7.Art. 8.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato)

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Capo IIICapo III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILISOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI
Art. 8.Art. 9.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

Identico

2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis. -- (Assenza dell'imputato). -- 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quater. -- (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). -- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quinquies. -- (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo). -- 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Art. 9.Art. 10.
(Disposizioni in materia di dibattimento)(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 489. -- (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare). -- 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.

2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.

4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

Art. 10.Art. 11.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.

Identico

2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.

3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 625-ter. -- (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

Art. 11.Art. 12.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

Identico

«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

Art. 12.Art. 13.
(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

Identico

Art. 13.Art. 14.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

Identico

«Art. 143-bis. -- (Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato). -- 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 14.Art. 15.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

«i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

Capo IVCapo IV
DISPOSIZIONI COMUNIDISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15.Art. 16.
(Clausola di invarianza finanziaria)(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 15 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 110

D'iniziativa dei senatori Palma e Caliendo

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le procedure di cui all'articolo 5, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati di cui agli articoli 2 e 3 e la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, nonché per la riforma del sistema delle pene, secondo i princìpi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) immigrazione;

4) alimenti e bevande;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) sicurezza pubblica;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di leggi speciali:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

5) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

6) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

7) articolo 4, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

8) articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

9) articolo 7, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173;

10) articoli 37, comma 5, 38, comma 4, e 55-quinquies, comma 9, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 300 ed un massimo di euro 15.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Art. 3.

(Sanzioni pecuniarie civili)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i delitti previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articoli 594 e 595;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai delitti di cui alla lettera a);

c) prevedere che le sanzioni civili relative alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale siano commisurate anche all'arricchimento del soggetto responsabile e stabilire che, per la diffamazione a mezzo stampa, le stesse non possano essere inferiori ad euro 20.000 e, in caso di fatto determinato non vero, ad euro 50.000.

Art. 4.

(Riforma del sistema delle pene)

1. La riforma del sistema delle pene è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, prevedere che il giudice possa applicare la reclusione domiciliare, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni, nei limiti di cui alla lettera e);

b) per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, prevedere che il giudice, nel commisurare la pena, possa applicare gli arresti domiciliari, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, nei limiti di cui alla lettera e);

c) prevedere altresì che per i reati di cui alle lettere a) e b) il giudice possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera d);

d) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque oltrepassare le otto ore; prevedere che l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità sia subordinata al consenso dell'imputato;

e) prevedere che la reclusione domiciliare, gli arresti domiciliari e il lavoro di pubblica utilità di cui al presente articolo non possano applicarsi a soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

f) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori a tre anni, quando risulti la particolare tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento;

g) in materia di esecuzione delle pene detentive e di misure alternative alla detenzione, eliminare le preclusioni previste nell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, ad esclusione dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e nell'articolo 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente ai condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

2. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui all'articolo 1, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 111

D'iniziativa del senatore Palma

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165:

1) al primo comma, le parole: «ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,» sono soppresse;

2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Salvi i casi previsti all'articolo 163, commi secondo, terzo, limitatamente al condannato che abbia compiuto gli anni settanta, e quarto, la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva è altresì subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità»;

b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Lavoro di pubblica utilità). -- Il lavoro di pubblica utilità previsto dall'articolo 165 non può essere prestato per un periodo inferiore a dieci giorni né superiore a due anni e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito del comune dove il condannato ha la residenza o il domicilio ovvero, ove ciò non sia possibile, nell’ambito della provincia e comporta la prestazione di non meno di otto ore e non più di ventiquattro ore settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque superare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di arresto o di reclusione consiste nella prestazione, anche non continuativa, di quattro ore di lavoro.

L'applicazione del lavoro di pubblica utilità è subordinata al consenso dell'imputato. La mancanza del consenso rende inapplicabili gli istituti la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Si applicano gli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), e terzo comma»;

c) dopo l'articolo 168 sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. A tal fine non si tiene conto delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ma i limiti di cui all'articolo 165-bis sono ridotti della metà.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta per delitti della stessa indole e, comunque, più di due volte.

Art. 168-ter. - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). -- Durante il periodo di sospensione del procedimento il decorso della prescrizione del reato è sospeso.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

Art. 168-quater. - (Revoca della messa alla prova). -- La messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 420-quinquies sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-sexies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato o la persona sottoposta alle indagini, fino alla precisazione delle conclusioni, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto e non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Se la richiesta viene presentata nel corso delle indagini preliminari, il giudice fissa con decreto un termine al pubblico ministero per esprimere il consenso e dispone che la richiesta sia notificata, a cura del richiedente, anche alla persona offesa. In caso di consenso il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini. Se il pubblico ministero non presta il consenso il giudice fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Se non ritiene sussistano i presupposti di cui al comma 2, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza.

4. Quando viene concessa la messa alla prova il procedimento è sospeso per un periodo:

a) di due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) di un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

5. I termini di cui al comma 4 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

6. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, ma l'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento. In caso di rigetto dell'istanza la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

Art. 420-septies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). -- 1. L'ordinanza che dispone la messa alla prova contiene le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro. Nell'ordinanza è altresì stabilito che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato. Della messa alla prova è redatto verbale.

3. Nel corso della prova le prescrizioni possono essere modificate dal giudice che procede, anche su segnalazione dei servizi sociali, che riferiscono periodicamente al giudice sul comportamento del soggetto.

Art. 420-octies. - (Esito della prova. Revoca). -- 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova non può essere riproposta»;

b) all'articolo 555, comma 2, le parole da: «; l'imputato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato, presentare domanda di oblazione o formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-sexies, 420-septies e 420-octies»;

c) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-bis. - (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). -- 1. In caso di revoca della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena, detrae dalla pena da eseguire un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a trentotto euro di pena pecuniaria. Ai fini della detrazione non si considerano periodi di prova inferiori ai cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 3.

(Modifica al decreto legislativo28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). -- 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975,n. 354)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale è subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 165-bis del codice penale e non può essere concesso qualora il condannato non vi consenta».

Art. 5.

(Modifica alla legge 24 novembre 1981,n. 689)

1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) l'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 165-bis del codice penale».

Art. 6.

(Norme di attuazione)

1. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e le funzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di messa alla prova e lavoro di pubblica utilità sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 113

D'iniziativa dei senatori Palma e Caliendo

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, comma 1, dopo le parole: «chiusura delle indagini preliminari» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 420-bis»;

b) all'articolo 349:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli imputati nei confronti dei quali sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis»;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Quando procede all'identificazione di un imputato nei confronti del quale sia stato sospeso il procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis, la polizia giudiziaria notifica allo stesso l'avviso dell'udienza preliminare o il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio e la relativa ordinanza di sospensione, invitandolo a dichiarare o eleggere il domicilio per le successive notificazioni. Nei casi in cui non risulta possibile effettuare immediatamente la notifica, la polizia giudiziaria informa l'imputato della pendenza di un procedimento penale a suo carico, del numero di registro generale relativo al medesimo nonché dei capi d'imputazione e dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale lo stesso viene celebrato, invitandolo a recarsi entro i successivi cinque giorni presso i propri uffici per ricevere la notifica e per dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo la relazione di notificazione e il verbale di dichiarazione o elezione di domicilio al giudice e al pubblico ministero. Se l'imputato, regolarmente avvisato, non si presenta per ricevere la notifica, la polizia giudiziaria ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria procedente»;

c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis. -- (Rinnovazione dell'avviso. Sospensione del procedimento). -- 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare quando è provato o appaia probabile che l'imputato non presente all'udienza non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 161, comma 4, e 169. Il giudice dispone che l'avviso venga notificato all'imputato personalmente o a mani di persona con lui convivente, anche tramite polizia giudiziaria, quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata ai sensi dell'articolo 159.

2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Salvo che debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere, quando la notificazione ai sensi del comma 1, ultimo periodo, non risulta possibile, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) se dagli atti emerge la prova che l'imputato è a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del procedimento nei seguenti casi:

a) se la notifica dell'avviso è stata effettuata ai sensi del comma 1, ultimo periodo;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei suoi confronti.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del procedimento a carico dell'imputato nei cui confronti viene disposta la sospensione ai sensi del comma 3».

Art. 2.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. -- (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). -- 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

DISEGNO DI LEGGE N. 666

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (Particolare tenuità del fatto). -- Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-bis del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). -- 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-bis. - (Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio). -- 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter. - (Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta). -- 1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). -- 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). -- 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell’ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-bis e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-bis, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, in materia di contumacia)

1. All'articolo 419, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies».

2. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quater. - (Rinnovazione della udienza preliminare). -- 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso dell’udienza preliminare, di cui all'articolo 419, è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, a norma dell'articolo 148. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione dell'avviso è stata effettuata a norma degli articoli 159, 161, comma 4, 165 o 169.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione dell'udienza, salvo che, in presenza di più imputati e in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone, offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato non notificato con ordinanza motivata, previa separazione della sua posizione processuale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento abbia nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

4. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione dell'udienza, di cui al comma 2, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

5. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione dell'udienza:

a) se le ricerche di cui al comma 4 abbiano avuto esito positivo e sia stata regolarmente effettuata la notifica dell'avviso;

b) se l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

7. All'udienza di cui al comma 6 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi dell'articolo 444».

3. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-quinquies. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato). -- 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 420-quater, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione dell'udienza, ordina di procedere in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 420-quater non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza si svolga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente a un’udienza, non compare a udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla altresì se l'udienza doveva essere sospesa ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater».

4. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 420-sexies. - (Assenza dell'imputato in casi particolari). -- 1. Qualora il giudice abbia disposto di procedere in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura dell'udienza, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, il giudice può procedere separatamente».

5. Al comma 2-bis dell'articolo 484 del codice di procedura penale, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies».

6. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del processo penale nei casi di assenza dell'imputato all'udienza di cui agli articoli 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 132- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). -- 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitariti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 7.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e, dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in materia di prescrizione)

1. L'articolo 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 157, 158, primo comma, 159, 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente prima dalla data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 168- bis del codice penale, in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dall’articolo 2621 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».

Art. 10.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo con messa alla prova)

1. Dopo l'articolo 420-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 420-septies. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, prima dell'inizio della discussione, può formulare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con i servizi sociali, il quale in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario;

b) le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume al fine di eludere o di attenuare le conseguenze del reato. A tale fine sono considerati il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Nei procedimenti relativi a reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché a reati previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, tale indicazione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la conciliazione con la persona offesa.

2. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova quando reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. In tal caso affida l'imputato ai servizi sociali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il processo è sospeso per un periodo:

a) non superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola o congiunta con la pena pecuniaria;

b) non superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

6. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. L'impugnazione in ogni caso non sospende il procedimento.

Art. 420-octies. - (Obblighi e prescrizioni a carico dell'imputato durante la sospensione del procedimento). -- 1. Quando viene presentata istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'articolo 420-septies il giudice, al fine di decidere sull'istanza, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni ai quali eventualmente subordinare la concessione della messsa alla prova, può acquisire tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

2. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, può integrare il programma di trattamento mediante la previsione di ulteriori obblighi e prescrizioni volti ad eludere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove lo ritenga necessario, di obblighi o prescrizioni di sostegno volti a favorire il reinserimento sociale dell'imputato. Quando le ulteriori prescrizioni hanno per oggetto obblighi di fare o prestazioni a contenuto economico, esse non possono essere disposte senza il consenso dell'imputato. Se l'imputato nega il consenso, il giudice rigetta l'istanza di ammissione alla prova.

3. Contro l'ordinanza di rigetto dell'ammissione alla prova l'imputato può ricorrere per cassazione, a pena di decadenza, nel termine di cui all'articolo 585, comma 1, lettera a); il ricorso non comporta la sospensione del procedimento e la questione non può essere riproposta come motivo di impugnazione.

4. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.

5. L'ordinanza di cui al comma 4 è immediatamente trasmessa ai servizi sociali che devono prendere in carico l'imputato.

Art. 420-novies. - (Esito della prova. Revoca). -- 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dai servizi sociali che hanno preso in carico l'imputato.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

4. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere riproposta».

2. Dopo l'articolo 491 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 491-bis. - (Sospensione del processo con messa alla prova). -- 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato, ove non vi abbia già provveduto nell'udienza preliminare, può formulare istanza di sospensione del processo con messa alla prova ai sensi degli articoli 420-septies, 420-octies e 420-novies».

3. Dopo l'articolo 657 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 657-bis.-- (Computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca). -- 1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae da questa un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, dieci giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a euro 75 di multa o di ammenda.

2. Ai fini della detrazione e della conversione, non si considerano periodi di prova inferiori a cinque giorni, anche quale residuo di un periodo maggiore».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 191- bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova)

1. Dopo l'articolo 191 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 191-bis. - (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova). -- 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di apposita indagine socio-familiare, verifica l'utilità e la praticabilità del programma di trattamento proposto dall'imputato e lo integra o lo rettifica, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma, accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Quando non è possibile acquisire il consenso dell'imputato su un programma idoneo al suo trattamento, l'ufficio lo comunica al giudice. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, ove possibile, sulla possibilità di conciliazione con la persona offesa. Il programma è integrato da prescrizioni di trattamento e di controllo che risultino utili, scelte fra quelle previste nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4. Quando viene disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio trasmette al giudice che procede una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima».

Art. 12.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-quater è abrogato;

b) all'articolo 47-ter:

1) al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse;

2) il comma 1.1 è abrogato;

3) al comma 1-bis, ultimo periodo, le parole: «e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale» sono soppresse;

c) all'articolo 50-bis, comma 1, le parole: «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero,» sono soppresse e le parole: «di almeno tre quarti di essa» sono sostituite dalle seguenti: «soltanto dopo l'espiazione di almeno tre quarti della pena».

Art. 13.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). -- 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-bis, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

b) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-septies, comma 10».

Art. 14.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell’espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 15.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».