• C. 1248 EPUB Disegno di legge presentato il 21 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1248 [Decreto del Fare] Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"


Frontespizio Relazione Allegato Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1248


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
(D'ALIA)
dal ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e dal ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
con il ministro per i beni e le attività culturali
(BRAY)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
con il ministro della difesa
(MAURO)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(CARROZZA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(GIOVANNINI)
con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
con il ministro degli affari esteri
(BONINO)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
con il ministro per la coesione territoriale
(TRIGILIA)
con il ministro per l'integrazione
(KYENGE)
e con il ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili
(IDEM)
Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Presentato il 21 giugno 2013


      

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Onorevoli Deputati! La cornice di riferimento per il presente provvedimento è costituita dalle raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del semestre europeo 2013, presentate dalla Commissione europea il 29 maggio 2013(1).
      (1) Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e che formula un parere sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2017 (COM(2013)362 final, 29 maggio 2013).

      Il decreto-legge, in linea con la raccomandazione di «sostenere il flusso del credito alle attività produttive» anche promuovendo «maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare l'accesso delle imprese ai finanziamenti», prevede interventi per la semplificazione dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) (articolo 1), per il finanziamento a tasso agevolato di nuovi macchinari ed impianti ad uso produttivo (articolo 2), nonché misure di sostegno a grandi progetti di ricerca e innovazione industriale (articolo 3).
      In materia di liberalizzazioni, le misure per ampliare la concorrenza nel mercato del gas naturale e dei carburanti (articolo 4) e dell'energia elettrica (articolo 5), si

collocano nel quadro della raccomandazione di «assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi».
      Le misure relative alle concessioni stradali e ferroviarie, corrispondono all'indicazione di «portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato delle industrie di rete». Le diverse misure di accelerazione del finanziamento e dell'esecuzione di opere infrastrutturali e di miglioramento della rete ferroviaria, stradale e portuale (previste dagli articoli 18 e seguenti) sono in linea con la raccomandazione di «potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi ... sul trasporto intermodale».
      In materia di maggiore efficienza delle amministrazioni, le disposizioni relative all'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi comunitari (articolo 9) sono coerenti con la richiesta di «adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi dell'UE nelle regioni del mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020».
      Il presente decreto-legge reca, poi, disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative (Titolo II) che rispondono alla raccomandazione di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese». Si prevedono, tra l'altro, l'indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 28), semplificazioni nel settore dell'edilizia (articolo 30), in quello paesaggistico (articolo 39) ambientale (articolo 41) e nella gestione dei rapporti di lavoro (articolo 32). Ulteriori semplificazioni sono previste in materia fiscale, come le agevolazioni relative alla rateizzazione delle riscossioni (articolo 52).
      Le misure volte a rivedere il finanziamento del sistema universitario (articolo 60), a sostenere gli studenti meritevoli (articolo 59) e a facilitare il reclutamento del personale docente (articolo 58), nonché quelle relative alla ristrutturazione degli edifici scolastici, sono volte al potenziamento del sistema educativo rispondendo alla raccomandazione di «intensificare gli sforzi per scongiurare l'abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della scuola».
      Rispondono alla raccomandazione di «abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello del contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie» le misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile previste dal titolo III che contiene, tra l'altro, specifiche disposizioni in materia di giustizia civile e di ripristino della mediazione civile obbligatoria (articolo 83).
      Il provvedimento è suddiviso in tre Titoli recanti, rispettivamente, misure per la crescita; misure in materia di semplificazione e misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.
      Nel Titolo I, sono previsti interventi per il sostegno alle imprese (Capo I); misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana (Capo II) e misure per il rilancio delle infrastrutture (Capo III).

Capo I: Misure per il sostegno alle imprese.
      Articolo 1 (Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese). L'articolo è finalizzato al rafforzamento e alla razionalizzazione degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono stabiliti i princìpi e i criteri cui deve conformarsi la predetta opera di rafforzamento del Fondo, demandando la sua attuazione a successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Il primo obiettivo perseguito dalla norma è rappresentato dalla introduzione di elementi di flessibilità nella gestione dello strumento, che consentano di calibrare i criteri di valutazione economico-finanziaria previsti per l'accesso alla garanzia in funzione dell'andamento generale dell'economia e del mercato finanziario e creditizio.
      Nell'ottica di assicurare un più ampio accesso al credito per le piccole e medie

imprese, è infatti importante poter procedere a un costante adeguamento dei criteri e delle soglie minime previste per il rilascio della garanzia ai mutamenti del contesto economico, evitando, soprattutto, che possano verificarsi situazioni – come insegnato dalla recente esperienza – in cui la morsa della recessione economica e/o della stretta creditizia, riverberandosi inevitabilmente sui dati di bilancio delle imprese, possano pregiudicare l'accesso al Fondo da parte di aziende che, pur scontando inevitabili difficoltà, restano comunque sane.
      Da una analisi condotta in collaborazione con tecnici della Banca d'Italia, risulta infatti che, con riferimento ad alcuni particolari indici utilizzati per la valutazione delle imprese che richiedono la garanzia del Fondo, solamente una quota minoritaria di imprese soddisfa, oggi, i valori economico-finanziari di riferimento considerati per l'accesso al Fondo.
      Da tale analisi, elaborata sulla base dei dati medi dei bilanci 2011 delle imprese presenti nella centrale Cerved, emerge, ad esempio, che solo il 13,7 per cento delle piccole imprese manifatturiere presentano un rapporto «Mol / Fatturato» maggiore o uguale al valore di riferimento (15 per cento) assunto per la valutazione delle richieste di garanzia o, ancora, che il 96,1 per cento delle predette imprese ha registrato, nel 2011 rispetto al precedente esercizio, un calo del fatturato maggiore o uguale al valore di riferimento (-40 per cento) di un altro indice applicato per il Fondo di garanzia.
      Soprattutto in questa fase, è dunque urgente procedere a un aggiornamento – nel rispetto del principio della sana e prudente gestione delle risorse pubbliche – delle soglie di accesso al Fondo di garanzia, al fine di consentire un più ampio accesso alla garanzia, anche per quelle imprese che, pur alle prese con contingenti e inevitabili difficoltà, restano comunque vitali e con reali prospettive di sviluppo.
      Sempre al fine di rafforzare l'intervento del Fondo, la norma innalza, dal 70 all'80 per cento, su tutto il territorio nazionale, la percentuale massima di copertura delle «operazioni finanziarie di anticipazione di credito senza cessione dello stesso verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e delle «operazioni finanziarie con durata non inferiore a 36 mesi», già individuate, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012.
      L'opera di potenziamento del Fondo prevede, in ultimo, la semplificazione delle procedure e delle modalità di accesso allo strumento – da perseguire anche e soprattutto attraverso una maggiore valorizzazione delle opzioni offerte dalle tecnologie digitali – e l'introduzione di misure volte a garantire e a rendere maggiormente evidente l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento.
      Altro importante obiettivo che la norma intende perseguire è la focalizzazione dell'intervento del Fondo in favore di imprese che, effettivamente, abbiano bisogno di un sostegno pubblico per poter accedere al credito bancario. In una situazione difficile per la finanza pubblica del Paese, ciò che si vuole assolutamente evitare è che le risorse del Fondo possano essere utilizzate per garantire imprese non razionate sul fronte del «credito», concentrando, viceversa, ogni possibile sforzo per supportare quelle aziende che, seppur dinamiche e con prospettive di sviluppo, incontrano difficoltà contingenti di accesso al finanziamento bancario. In questo senso, è previsto che il Fondo possa intervenire garantendo solo finanziamenti non ancora concessi alle piccole e medie imprese, con esplicita esclusione di accesso alla garanzia per i finanziamenti già deliberati dai soggetti finanziatori, per i quali la garanzia pubblica sarebbe, con tutta evidenza, del tutto superflua e inutile per l'impresa.
      Con gli ultimi commi della disposizione vengono, infine, abrogate norme, di recente introduzione, che si sono rilevate poco opportune e difficilmente applicabili dal punto di vista pratico-gestionale (articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 e articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011) o non compatibili con la normativa comunitaria di riferimento del Fondo di garanzia (comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012).

      Articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese). La disposizione è volta ad introdurre strumenti di sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese, facilitando l'accesso al credito per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo nuovi di fabbrica e riducendo i costi dell'investimento.
      L'intervento, che opera indipendentemente da programmi complessivi di investimento delle imprese, è caratterizzato dalla sua funzione anticiclica, tenuto conto della tendenza alla contrazione degli investimenti fissi lordi nazionali che è dato registrare nelle congiunture economiche negative.
      I dati dell'ultimo biennio sugli investimenti fissi delle imprese italiane, la cui componente principale è la voce macchinari, confermano, infatti, un andamento in forte calo. Nel 2011, a livello nazionale, secondo il rapporto ISTAT su imprese industriali e servizi 2011, gli investimenti fissi lordi sono diminuiti in termini reali del 2,6 per cento rispetto al 2010. La fase di contrazione degli investimenti in attrezzature e macchinari, ma anche di beni immateriali, in atto dalla fine del 2007, si è riflessa in un ridimensionamento del potenziale produttivo. Indicazioni in tal senso sono emerse anche dal sondaggio condotto tra settembre e ottobre 2012 dalla Banca d'Italia, in cui un terzo delle aziende intervistate ha riportato una forte riduzione della capacità produttiva tecnica rispetto al picco più recente della propria attività, in larga parte dovuta alla debolezza della domanda e a fattori di natura finanziaria. Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel primo trimestre dell'anno gli investimenti fissi lordi sono diminuiti del 3,3 per cento.
      In relazione al settore dei beni strumentali, che conta circa 3.300 imprese e 141.000 addetti, per un fatturato complessivo pari a 28 miliardi di euro, i primi dati 2013 mostrano una forte debolezza del mercato interno, con una contrazione delle consegne previsionalmente pari al 5,8 per cento rispetto al 2012, che si aggiunge alla contrazione complessivamente pari al 25,4 per cento registrata nei due anni precedenti (fonte: Centro studi UCIMU-Sistemi per produrre).
      Nel primo trimestre 2013, infine, l'indice degli ordini interni di macchine utensili registra una contrazione del 35,9 per cento rispetto al primo trimestre del 2012; il valore assoluto, pari a 44,4, risulta il più basso mai registrato (fonte: Centro studi UCIMU-Sistemi per produrre).
      Alla luce dei dati esposti, emerge come necessaria e urgente l'introduzione di una misura per l'acquisto di beni strumentali che, oltre a favorire il sistema produttivo nel suo complesso, costituisca anche uno strumento di forte sostegno al settore delle macchine utensili, che presenta, nel nostro Paese, nicchie di eccellenza.
      A tali fini, la norma prevede l'associazione a finanziamenti erogati alle PMI dal sistema bancario di un contributo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
      In particolare, i finanziamenti bancari saranno erogati attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che consentono l'utilizzo delle risorse rivenienti dal risparmio postale e attribuite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per iniziative a favore delle piccole e medie imprese attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito. È, pertanto, stabilita l'istituzione presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un plafond di 2,5 miliardi di euro – eventualmente incrementabile fino a 5 miliardi di euro sulla base del monitoraggio

sull'andamento dei finanziamenti e nei limiti delle risorse disponibili o delle necessarie coperture – che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista dalle banche aderenti per la concessione dei finanziamenti alle imprese (comma 2).
      La norma indica i caratteri essenziali dei finanziamenti bancari, precisando che essi avranno durata non superiore a cinque anni e saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il finanziamento copra l'intero costo dell'investimento (comma 3).
      Le imprese che accedono al finanziamento beneficeranno di un contributo statale, calcolato in base al costo ammissibile dell'acquisto e, comunque, nella misura determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, decreto con il quale saranno, altresì, definite le condizioni di accesso e le modalità di funzionamento degli strumenti introdotti dalla norma (commi 4 e 5).
      Aspetto di particolare interesse e che rafforza la capacità di accesso al credito delle imprese destinatarie della norma è costituito dalla possibilità di ammissione dei finanziamenti, fino all'80 per cento del loro ammontare, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia. L'accesso avverrà secondo modalità semplificate, da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 6).
      Fermi restando i sopra richiamati limiti, stabiliti dalla norma, la disciplina di dettaglio, per quanto attiene, in particolare, alle modalità operative per la concessione dei finanziamenti agevolati, è rimessa ad uno o più convenzioni, da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ABI, secondo modalità particolarmente agili (comma 7).

      Articolo 3 (Rifinanziamento dei contratti di sviluppo). L'articolo è volto a rifinanziare lo strumento dei contratti di sviluppo in relazione ai programmi afferenti ai settori industria e agroindustria, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria.
      Allo stato attuale, infatti, risultano assegnate ai contratti di sviluppo, nell'ambito del Programma operativo nazionale ricerca e competitività 2007-2013 (PON R&C), del Piano di azione coesione (PAC) e delle risorse liberate del PON Sviluppo imprenditoriale locale 2000-2006 (PON SIL) ex decreto ministeriale 28 settembre 2012, risorse finalizzate al finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nelle sole regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre risultano prive di copertura finanziaria tutte le altre regioni. A queste ultime, pertanto, la norma in commento ha inteso assegnare risorse, per un ammontare pari a 150 milioni di euro, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
      Le risorse assegnate dalla norma ai contratti di sviluppo operano esclusivamente attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato nel limite massimo del 50 per cento rispetto agli investimenti ammissibili.
      La parte di agevolazione concedibile sotto forma di contributo in conto capitale è a carico di eventuali cofinanziamenti regionali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 istitutivo dei contratti di sviluppo.
      La norma contiene, infine, disposizioni volte ad accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni e a favorire la rapida realizzazione dei programmi di sviluppo oggetto dei contratti finanziabili. A tal fine è previsto che il Ministro provveda a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, stabilendo, inoltre, specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico e la riconversione di aree interessate dalla crisi di

specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

      Articolo 4 (Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti). L'articolo consente, al comma 1, di ampliare l'apertura del mercato del gas naturale dal lato della domanda prevedendo la limitazione del cosiddetto mercato tutelato ai soli clienti domestici. Essa consentirà di favorire il passaggio al mercato libero dei clienti non domestici connessi alle reti di distribuzione, con la possibilità di stipulare contratti a prezzi inferiori agli attuali. Di tale possibilità potranno avvalersi anche le utenze gas delle amministrazioni pubbliche centrali e locali connesse a teli reti, con potenziali benefìci per le relative spese per l'acquisto di forniture.
      Con i commi da 2 a 6 si rendono vincolanti i termini del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 per l'effettuazione delle gare di distribuzione del gas naturale che ai sensi di legge dovranno effettuarsi per ambito sovracomunale, definendo meglio i poteri di intervento della regione nel caso di inerzia da parte degli enti locali nella individuazione della stazione appaltante e prevedendo, in caso di inerzia da parte della regione, l'intervento del Ministero dello sviluppo economico per tale individuazione. Le regioni e il Ministero svolgeranno tali competenze, solo in caso di inadempienza da parte degli enti locali, e comunque nell'ambito delle esistenti dotazioni di risorse strumentali, finanziarie e di personale.
      Le entrate complessive derivanti agli enti locali dall'effettuazione delle gare sono stimate da circa 250 a circa 300 milioni di euro (circa il doppio rispetto alle entrate attuali), oltre le entrate per circa 20 milioni di euro derivanti da TOSAP/COSAP, così articolate:

          20 milioni di euro per rimborso attività di controllo;

          128 milioni di euro per la remunerazione del capitale investito per reti di proprietà dei comuni con tasso di remunerazione del 7,6 per cento stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (11 per cento degli impianti);

          100 milioni di euro come percentuale del costo annuo di località a favore di tutti i comuni dell'ambito;

          fino a circa 50 milioni di euro come titoli di efficienza energetica ai comuni per interventi addizionali offerti, con vantaggi indiretti (per i cittadini e artigiani locali) per interventi di riduzioni dei consumi energetici nell'ambito.

      Viene inoltre stabilito che, in caso di inerzia degli stessi enti locali, una parte dei futuri corrispettivi ad essi versati dal concessionario subentrante sia destinata alla riduzione delle tariffe di distribuzione, in modo da conseguire effettivamente per i cittadini i benefici che deriveranno dal recupero di efficienza dovuto agli esiti della gara stessa (ammontare pari a circa 20 milioni di euro nell'ipotesi che tutti gli enti locali italiani non riescano ad avviare le gare entro i tempi previsti). Tale previsione non comporta perciò minori entrate agli enti locali ma solo la destinazione diretta di parte di esse alla specifica finalità di riduzione delle tariffe di distribuzione pagate dai cittadini.
      Al fine di facilitare le gare, viene prevista infine la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di emanare linee guida per la valutazione del valore del rimborso da corrispondere al gestore uscente. Tale disposizione consentirà di ridurre i costi dei comuni per effettuare tale valutazione, riducendo il tempo necessario e la necessità di consulenze specifiche.
      Al comma 7, al fine di riutilizzare convenientemente le aree dei punti vendita di carburanti liquidi tradizionali e di favorire lo sviluppo delle auto a metano, con benefìci sia in termini ambientali che energetici che di impatto sulla mobilità sostenibile dei cittadini, favorendo la ripresa dei consumi e quindi dell'economia a causa del basso costo di tale combustibile, si estende l'attuale sistema di incentivazione alla chiusura degli impianti di distribuzione carburanti anche alla loro

trasformazione in impianti di distribuzione di metano per autotrazione, in particolare nelle aree oggi meno servite da tali impianti.
      La norma non ha effetti sulla finanza pubblica in quanto viene semplicemente estesa ad ulteriori fattispecie la applicabilità degli incentivi gravanti su un fondo già esistente presso la Cassa conguaglio GPL, la cui alimentazione, a carico delle imprese petrolifere e dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, è stata già disposta con precedenti normative.

      Articolo 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica). Tenuto conto della perdita di competitività dell'industria italiana anche a causa dei prezzi elevati dell'energia elettrica, le norme dell'articolo 5 intendono intervenire su questo fattore indubbiamente negativo, intervenendo su specifici settori oggi destinatari di extra profitti e contribuendo in tal modo alla riduzione generale dei prezzi, a vantaggio delle famiglie e delle imprese e a sostegno della ripresa delle attività produttive.
      Il comma 1 modifica la specifica tassazione del reddito delle società operanti nel settore dell'energia, attraverso la revisione dei parametri relativi ai ricavi e al reddito minimi previsti dalla legislazione vigente. In particolare si amplia la platea di soggetti a cui si applica l'addizionale IRES riducendo i limiti da 10 a 3 milioni di euro per i ricavi e da 1 milione a 300.000 euro per il reddito imponibile. Ciò consentirà di generare un maggior gettito di 150 milioni di euro nel 2015 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
      Il comma 2 prevede che le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria dell'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con modalità da individuare con decreto interministeriale.
      I commi 3 e 4 comportano l'adeguamento, per l'anno 2013, delle modalità di determinazione del costo evitato di combustibile, con la finalità di effettuare il necessario allineamento della remunerazione dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione CIP 6/92 ai valori effettivi espressi dal mercato del gas naturale, e ridurre in tal modo gli extra-margini e il costo sulle tariffe dell'energia. La tariffa CIP 6/92 prevede infatti una remunerazione incentivata per i primi otto anni di esercizio degli impianti, a recupero dell'investimento effettuato, e una tariffa per gli anni successivi di esercizio a valori di mercato, calcolata sul cosiddetto «costo evitato». Secondo questo allineamento alle condizioni del mercato, la maggiorazione tariffaria – in quanto proporzionata agli extracosti e limitata ai soli primi otto anni di esercizio – non fu all'epoca considerata come «aiuto di Stato» dalle autorità comunitarie.
      Il «costo evitato», considerata la struttura del parco di produzione elettrico nazionale e l'uso prevalente di gas naturale, è da intendersi riferito al costo di produzione del kWh a gas naturale, sinteticamente evidenziabile dai valori espressi oggi dal mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. L'attuale norma di determinazione del «costo evitato», contenuta nella legge n. 99 del 2009, fa invece ancora riferimento ad un paniere di prodotti olio-gas (paniere non più attuale), portando a valori tariffari per l'energia CIP 6/92 che sono ancora oggi di molto superiori ai reali costi evitati: il valore del kWh scambiato sulla Borsa elettrica è ormai stabilmente inferiore a 60 euro/MWh, contro un valore della tariffa CIP 6/92 di quasi 100 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel dicembre 2012, ha proposto un adeguamento della tariffa ai valori di mercato del gas naturale.
      È definito un regime di gradualità per l'anno 2013, in cui continua ad essere utilizzato il paniere di riferimento di prodotti gas-petrolio ma con una riduzione in ogni trimestre del peso dei prodotti petroliferi e, dunque, con una progressione verso il prezzo all'ingrosso del gas naturale cui si approderà a partire dal 1o gennaio 2014.
      Il comma 5 stabilisce una norma speciale, in deroga ai commi 3 e 4, di

determinazione del costo evitato di combustibile per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti in convenzione CIP 6/92 che si trovino oggi nei primi otto anni dell'esercizio in convenzione, dunque siano ancora nella prima fase di recupero dell'investimento effettuato. In considerazione della particolare utilità sociale di tali impianti, dal 1o gennaio 2014 e fino al completamento dei primi otto anni di esercizio restano valide le modalità di determinazione del costo evitato di combustibile attraverso un paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. La disposizione interessa sette termovalorizzatori, alcuni dei quali collegati alla risoluzione di emergenze regionali e ammessi al CIP 6 in virtù di tali emergenze.
      Il comma 6 prevede l'abrogazione delle norme dell'articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009 incompatibili con le disposizioni dettate ai commi da 3 a 5.
      Il comma 7 abroga la norma introdotta dalla legge di stabilità 2013, che prevede una maggiorazione degli incentivi all'elettricità prodotta da biocombustibili liquidi entro un limite massimo di ore annue di funzionamento, che dovrebbe essere definito con decreto ministeriale. La maggiorazione degli incentivi comporterebbe un aumento degli oneri effettivi sulle tariffe che, assumendo un limite massimo di ore annue di funzionamento di circa 5000 ore, assommerebbe a oltre 300 milioni di euro all'anno, che gli operatori beneficiari del maggior incentivo impiegherebbero in larghissima misura per l'importazione del biocombustibile, con marginali effetti sull'occupazione.
      L'abrogazione si ritiene possibile senza effetti negativi sull'andamento della produzione, considerando che l'andamento del prezzo della materia prima – dopo un effettivo e brusco rialzo conosciuto negli anni scorsi – adesso è ritornato a valori compatibili con la ripresa delle attività. Non sono dunque ipotizzabili riduzioni di gettito fiscale per attività d'impresa.
      Il comma 8 prevede che le disposizioni siano attuate in modo tale da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali del sistema elettrico e dei prezzi dell'energia.

      Articolo 6 (Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra). Attualmente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre si applica la stessa accisa prevista per tutti i prodotti petroliferi destinati agli usi agricoli, pari al 22 per cento dell'accisa ordinaria, a condizione che i richiedenti siano imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese.
      Tale trattamento si è determinato a seguito del venir meno delle disposizioni che prevedevano l'esenzione dall'accisa per il gasolio destinato alle serre con conseguenze negative per il settore florovivaistico ed orticolo in termini di contrazioni delle esportazioni e di perdita di competitività.
      Del resto, i continui aumenti dei prezzi dei carburanti continuano a colpire le imprese agricole sotto l'aspetto dei costi di produzione legati all'approvvigionamento del gasolio con aggravi insostenibili che hanno portato alla cessazione dell'attività da parte di molte aziende ovvero alla riconversione colturale.
      La presente disposizione è finalizzata ad introdurre un livello di imposizione esclusivamente per la serricoltura conforme alla normativa comunitaria sulla tassazione dei prodotti energetici, definito dalla direttiva 2003/96/CE in 21 euro per mille litri, a condizione che le imprese beneficiarie si obblighino a ridurre il consumo di gasolio per finalità di tutela ambientale. Si tratta, peraltro, di una misura già utilizzata, ad esempio per i prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali.
      In ogni caso, al fine di ridurre l'incidenza dell'onere finanziario richiesto, la presente disposizione aumenta la misura dell'accisa a 25 euro per mille litri. Al riguardo, tenendo conto dei dati relativi all'approvvigionamento di gasolio forniti dall'Agenzia delle dogane, l'applicazione di tale livello richiede una adeguata copertura finanziaria, in risposta ad appositi atti di indirizzo parlamentare riferiti alla

misura minima prevista dalla direttiva 2003/96/CE.
      La norma proposta circoscrive il predetto intervento ai serricoltori per i quali l'attività imprenditoriale agricola costituisce l'esclusivo o comunque il prevalente fattore produttivo, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.
      Inoltre, considerando la costante diminuzione dell'utilizzo di gasolio agricolo, l'onere derivante per coprire la minore entrata ammonta a 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

      Articolo 7 (Imprese miste per lo sviluppo). L'articolo prevede finanziamenti agevolati alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle PMI rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico – privato.
      Con le modifiche che si introducono all'articolo 7 della legge n. 49 del 1987, si intende rendere maggiormente fruibili i finanziamenti alle imprese italiane che investono nei Paesi in via di sviluppo per favorire l'internazionalizzazione delle PMI rilanciando la connessione tra cooperazione e commercio estero in un quadro di partenariato pubblico – privato. Tale proposta deriva dagli esiti del seminario del 21 gennaio 2013 sulle modalità ibride di finanziamento nel rapporto tra cooperazione internazionale e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in Italia con particolare riguardo all'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che ha riunito i principali interessati del settore pubblico e privato.

      Articolo 8 (Partenariati). La disposizione introduce uno strumento operativo fondamentale che consente alla cooperazione italiana di «fare sistema» in modo efficace, trasparente e moderno con le imprese e con i privati in generale. Nel contempo, si aggiornano le modalità di collaborazione nell'ambito dello sviluppo con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali. La disposizione mette in condizione la cooperazione italiana di servirsi di uno strumento che è da tempo utilizzato dalle agenzie di cooperazione allo sviluppo dei principali Paesi partner dell'Italia. Essa, oltre a dare compiuta attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 49 del 1987 (che ricomprende espressamente nell'attività di cooperazione tutte le iniziative «pubbliche e private» che rispondano alle finalità della legge), risponde anche alla necessità – da tempo fortemente sostenuta dall'Italia nelle sedi internazionali competenti (Nazioni Unite, Unione europea, OCSE, G8) – che l'aiuto allo sviluppo risponda ad un approccio sistemico (cosiddetto «whole of country approach»), che inquadri l'aiuto pubblico e privato allo sviluppo in una logica complessiva, volta a massimizzare l'efficacia e la coerenza degli aiuti.
      Il comma 1 prevede che le iniziative comuni con privati o enti o organismi pubblici sovranazionali siano svolte previa stipula di uno specifico accordo, nel quale saranno precisati obiettivi, azioni e strumenti necessari per la realizzazione del programma per il quale si instaura il partenariato. In virtù della collocazione della nuova disposizione nell'ambito della legge n. 49 del 1987, i programmi, progetti o interventi oggetto degli accordi in questione dovranno rientrare nell'ambito di applicazione della legge stessa e rispettare quindi le finalità proprie dell'attività di cooperazione allo sviluppo (articolo 1 della legge n. 49 del 1987). Resta pertanto escluso il finanziamento diretto o indiretto di attività di carattere militare.
      Il comma 2 stabilisce i princìpi fondamentali per la rendicontazione, dando una disciplina unitaria e coerente sia per gli interventi cofinanziati da organismi sovranazionali (quali l'Unione europea) che per quelli cofinanziati da privati. Si chiarisce che vi è l'obbligo di rispettare le ordinarie regole generali e specifiche che regolano la rendicontazione dei fondi con i quali l'iniziativa, intervento o progetto sono stati finanziati. Ne consegue che, in particolare, l'impiego di stanziamenti assegnati alla

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), dovrà essere rendicontato secondo le regole normalmente vigenti per la rendicontazione degli stanziamenti stessi. Oltre alle norme generali di cui al regio decreto n. 2440 del 1923, saranno quindi applicabili le disposizioni specifiche previste per l'Amministrazione degli affari esteri, tra cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalla legge n. 15 del 1985, dalla legge n. 49 del 1987, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988, dal decreto-legge n. 35 del 2005 (modificato dalla legge n. 149 del 2010) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010. La disciplina di dettaglio per la rendicontazione di fondi attuativi degli accordi di programma oggetto della nuova disposizione è peraltro rimandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto dovrà comunque prevedere uno schema per la rendicontazione, che dia conto delle entrate e delle spese sostenute per ogni intervento, nonché della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia di spesa. Viene inoltre ribadita la sottoposizione ai controlli di ragioneria, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011.
      Il comma 3, in aderenza ai princìpi generali ed alle regole specificamente previste per i progetti, programmi e interventi della cooperazione italiana, prevede il versamento all'entrata delle somme non utilizzate alla fine dell'intervento. Per le somme non statali si prevede la restituzione ai soggetti che le avevano inizialmente conferite.

      Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi europei). Malgrado i progressi realizzatisi nell'ultimo anno, il ritardo nella spesa dei fondi comunitari sta raggiungendo livelli preoccupanti nella programmazione 2007-2013.
      La Commissione europea, peraltro, ha proposto una raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea per un rafforzamento dei poteri delle strutture centrali dello Stato al fine di realizzare un'efficace e tempestiva utilizzazione dei fondi suddetti e una concreta attuazione dei programmi di sviluppo che l'utilizzazione di quei fondi dovrebbe concorrere a realizzare.
      Da qui la necessità di un intervento normativo volto a evitare il rischio di ritardi nella spendita delle risorse comunitarie.
      In particolare, la disposizione, al comma 1, introduce un principio che sancisce l'obbligo in capo alle amministrazioni statali di dare precedenza, nella trattazione degli affari di propria competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei.
      Nei successivi commi è disciplinato un meccanismo diretto esclusivamente a evitare i ritardi nell'utilizzazione dei fondi relativi alla programmazione 2007-2013 (che vede scattare la mannaia della sanzione comunitaria del de-finanziamento). Tale meccanismo, che si svolgerà nel rispetto del principio di leale collaborazione, non solo produrrà i suoi effetti nel limitato periodo che va dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2015, ma sarà diretto e giustificato dalla necessità di non incorrere nelle sanzioni suddette.
      Con riferimento al comma 2, si introduce la possibilità che lo Stato, per la parte relativa alla propria competenza, e allo stesso modo le regioni riguardo all'inadempienza degli enti territoriali minori, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possano intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente. Inoltre, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento europeo per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione

2007-2013, le amministrazioni statali e regionali sono autorizzate a convocare una conferenza di servizi, cui possono seguire atti adottati in sussidiarietà, sentite, per lo Stato, le regioni interessate.
      La disposizione di cui al comma 5 serve a superare i dubbi interpretativi e applicativi, sorti in talune sedi di controllo preventivo di legittimità, in ordine al soggetto giuridico legittimato a gestire, destinare ed erogare le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per gli interventi di emergenza connessi ad eventi tellurici, alluvionali e simili. Tale soggetto giuridico è la regione interessata.
      Tuttavia, i detti dubbi hanno comportato il blocco di parte delle risorse economiche messe a disposizione dall'Unione europea, stante la mancata registrazione di provvedimenti assunti dalla regione Lombardia motivata dalla ritenuta competenza del Dipartimento della protezione civile.

      Articolo 10 (Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica). Il pieno utilizzo delle potenzialità offerte dalla «rete» costituisce ormai un tratto fondamentale delle politiche volte a favorire lo sviluppo di nuovi servizi ed attività imprenditoriali ed a favorire una maggiore e più consapevole capacità di azione dei cittadini ed in particolare dei «consumatori». In tale ambito parallelamente allo sviluppo ed alla diffusione degli apparati portatili (note book, tablet, cellulari) e la progressiva infrastrutturazione del territorio anche mediante reti wireless, impongono, da un lato, di facilitare l'istallazione delle relative apparecchiature e, dall'altro, di rendere libera la possibilità di accesso degli utenti alle reti wireless di volta in volta disponibili, senza adempimenti formali non utili ai fini della sicurezza delle comunicazioni e della tutela dell'ordine pubblico.
      Il decreto-legge, cosiddetto «milleproroghe», 29 dicembre 2010, n. 225, ha già modificato il comma 1 e ha già abrogato i commi 4 e 5 dell'articolo 7 del «decreto Pisanu» del 2005, riguardanti le attività che offrono l'accesso a internet al pubblico, facendo venire meno l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla questura e di identificazione dei soggetti ai quali si fornisce il servizio. Quindi dal 1o gennaio 2011 l'avvio del predetto servizio è libero. Restano peraltro dubbi ed incertezze circa la responsabilità civile e penale del gestore, che inoltre deve ottenere una licenza generale da parte del Ministero dello sviluppo economico oppure avvalersi di operatori muniti di tale licenza.
      La norma interviene quindi per rendere libero l'accesso ad internet tramite rete wi-fi, nella consapevolezza che la necessaria sicurezza è già garantita dal tracciamento di tutte le sessioni di navigazione con l'identificativo (automatico) del portatile, del tablet o del cellulare utilizzati (MAC address). Il gestore del servizio wireless dovrà garantire la tracciabilità del collegamento. La registrazione, effettuata sul luogo o in remoto tramite altri operatori, ove non associata all'identità dell'utilizzatore non costituirà, peraltro, trattamento di dati personali e, pertanto, non richiederà particolari adempimenti giuridici.
      La nuova disciplina si applica indifferentemente ai soggetti privati (associazioni e circoli privati, negozi, bar, alberghi, etc.) e pubblici (enti locali, scuole ed università, nodi e servizi di trasporto pubblici, biblioteche di enti pubblici etc.). Contestualmente si precisa che i soggetti che offrano connettività in ambito pubblico, senza che tale attività costituisca il proprio business prevalente, non sono tenuti né a dotarsi della prevista licenza ministeriale né ad ottenere l'autorizzazione generale prevista dal «decreto Pisanu».
      Per le medesime ragioni è infine eliminato l'obbligo per gli utenti delle reti di comunicazione elettronica di affidare solo a imprese abilitate i lavori che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, trattandosi di opere tecnicamente riconducibili a tutti gli altri interventi che possono già svolgere gli installatori in

conformità alla vigente disciplina di sicurezza negli edifici.

      Articolo 11 (Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico). La proposta mira a prorogare per il periodo d'imposta 2014, la disciplina del tax credit, la cui scadenza è fissata dal decreto-legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011, al 31 dicembre 2013. Ciò per dare al settore cinematografico, la cui attività è fortemente connotata dalla necessità di programmazione a lunga scadenza, utili e significative certezze, nel presente difficile frangente economico, sul mantenimento di uno strumento di sostegno che ha dato, in questi primi tre anni di attuazione, ottimi risultati, tanto da essere considerato ormai imprescindibile per il cinema italiano.

      Articolo 12 (Ricapitalizzazione delle società di gestione del risparmio). La disposizione, mediante una novella all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, aumenta il capitale della Società del risparmio S.p.A., costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013, aggiungendo all'importo, già previsto, di 3 milioni di euro, altri 3 milioni di euro a valere sulla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa al fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

CAPO II - Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana.

      Articolo 13 (Governance dell'Agenda digitale italiana). Con la presente norma si intende ridefinire la governance dell'Agenda digitale italiana prevedendo, in particolare:

          al comma 1:

              la riorganizzazione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché da un presidente di regione e da un sindaco designati dalla Conferenza unificata;

              l'istituzione di un Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

          al comma 2:

              la riallocazione delle competenze in materia di vigilanza sull'Agenzia per l'Italia digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma, in particolare, interviene semplificando quanto previsto dal titolo II del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, in tema di vigilanza e funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale, apportando le seguenti modifiche alla normativa vigente:

          a) con la modifica all'articolo 19, comma 1, la vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro da lui delegato;

          b) con la modifica di cui all'articolo 20, comma 2, vengono eliminati i limiti attualmente previsti alle funzioni dell'Agenzia in tema di innovazione digitale nel settore della scuola;

          c) con la modifica dell'articolo 21, comma 2, si semplifica la procedura di nomina del direttore generale dell'Agenzia, attribuendo la relativa competenza al solo Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro da lui delegato;

          d) con la modifica all'articolo 21, comma 4, si semplifica la procedura di approvazione dello statuto dell'Agenzia;

          e) con la modifica dell'articolo 22, comma 6, sono semplificate le modalità di definizione della dotazione organica dell'Agenzia, riportate alla competenza del solo Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro da lui delegato e ne è diminuito il numero massimo a 130 unità.

      Articolo 14 (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale). Con la presente norma si intende favorire la procedura di digitalizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e cittadini, incentivando l'attuazione di quanto sancito, in materia di domicilio digitale del cittadino, dall'articolo 3-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
      In particolare, si introduce la possibilità, per il cittadino, di richiedere e di attivare, quale proprio domicilio digitale, una casella di posta elettronica certificata governativa (rilasciata gratuitamente ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) contestualmente alla fase di richiesta di rilascio gratuito del documento digitale unificato.
      Si tratta di una proposta di semplificazione dell’iter previsto per l'attivazione del domicilio digitale; attualmente il cittadino, infatti, deve prima richiedere on line l'assegnazione di una casella di posta elettronica certificata governativa, quindi recarsi di persona presso uno sportello abilitato di Poste italiane Spa (attuale concessionario del servizio di posta elettronica certificata governativa) per il riconoscimento de visu e, solo successivamente, eleggere la propria casella di posta elettronica certificata a domicilio digitale mediante procedura on line.
      Con la modifica proposta al cittadino è offerta la possibilità di attivare il proprio domicilio digitale contestualmente alla richiesta del documento unificato. Dato che il riconoscimento fisico è effettuato direttamente dal comune, nessun altro onere è posto sul cittadino, il quale riceverà le credenziali per poter utilizzare il proprio domicilio digitale insieme al predetto documento.

      Articolo 15 (Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività). L'articolo modifica il comma 2 dell'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che indicava esplicitamente il presidente di DigitPA quale componente di diritto e presidente della Commissione. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n.83 del 2012, DigitPA è stato soppresso e le sue funzioni sono state parzialmente attribuite alla Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi del medesimo decreto-legge.
      La norma istitutiva dell'Agenzia introduce quali organi il direttore generale e un comitato di indirizzo le cui funzioni e attribuzioni sono demandate a un successivo statuto adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In considerazione della non ancora intervenuta adozione dello statuto dell'Agenzia si pone il problema interpretativo sulla legittimità a presiedere la Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività da parte del direttore generale.
      L'articolo individua il presidente della Commissione nella figura del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, del direttore dell'Agenzia digitale.
      Inoltre, data la complessità delle procedure di nomina, l'articolo estende la durata del Presidente e dei sedici componenti da due a tre anni prevedendo la possibilità di rinnovo.

      Articolo 16 (Razionalizzazione dei CED - Modifiche al decreto-legge 18 agosto 2012,

n. 179). L'articolo è volto ad accelerare l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, in materia di razionalizzazione e consolidamento delle infrastrutture digitali del Paese.
      In particolare, con il nuovo comma 4-bis si dettagliano i contenuti del piano triennale di razionalizzazione dei CED della pubblica amministrazione già previsto dal comma 1, precisando che tale piano dovrà sia individuare i livelli minimi che i CED dovranno garantire in termini di sicurezza, capacità elaborativa e risparmio energetico, sia rendere esplicite le modalità di consolidamento e razionalizzazione degli stessi CED.
      A tal fine, la norma prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private, fermo restando il rispetto della normativa vigente in tema di contratti pubblici.

      Articolo 17 [(Misure per favorire realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)]. Con l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 è stato istituito il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e affidata alle regioni e alle province autonome la relativa realizzazione, sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.
      Con la presente disposizione si intende accelerare l'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 12, attraverso:

          a) l'indicazione di un tempo massimo per l'attivazione del FSE (31 dicembre 2014), anche al fine di evitare una frammentazione sul territorio dei servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale (SSN);

          b) l'attribuzione all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute di un ruolo attivo per la valutazione dei progetti regionali per la realizzazione del FSE e per il monitoraggio degli stessi;

          c) la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, di un'infrastruttura centrale di FSE che possa essere utilizzata dalle regioni e dalle province autonome, in modalità cloud computing, quale alternativa allo sviluppo di proprie infrastrutture, in un'ottica di ottimizzazione degli investimenti in ICT e di razionalizzazione delle infrastrutture nazionali, nonché al fine di consentire a tutte le regioni di rispettare la scadenza temporale introdotta per la messa a disposizione del FSE ai cittadini.

      Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE è previsto uno stanziamento massimo di 10 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 (la quantificazione è stata definita in base a interlocuzione tecnica con Sogei Spa). L'ammontare effettivo del finanziamento annuale sarà definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, in base all'effettiva domanda di utilizzo dell'infrastruttura centrale da parte delle regioni.
      A tale proposito, occorre osservare che, attualmente, circa dieci regioni hanno già realizzato ovvero hanno dato avvio a progetti di realizzazione di infrastrutture di FSE e che, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, le altre regioni potranno conseguire il medesimo obiettivo mediante definizione di appositi accordi di collaborazione per la realizzazione di infrastrutture condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. L'ammontare effettivo del finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE sarà pertanto definito, dall'anno 2014, sulla base dei piani di progetto che dovranno essere presentati dalle regioni e dalle province autonome entro il 31 dicembre 2013.
      Con la presente disposizione sono infine apportate, al comma 6 del testo vigente del citato articolo 12, modifiche atte ad evitare confusioni interpretative.

CAPO III – Misure per il rilancio delle infrastrutture.

      Articolo 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli comuni). Al fine di consentire, nell'attuale situazione economica, di avviare tempestivamente opere, si prevede l'istituzione di un fondo con dotazione complessiva di 2.069 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2013 al 2017, per finanziare specifici interventi cantierati e cantierabili.
      Gli interventi che saranno individuati con uno o più decreti ministeriali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, riguardano interventi rispondenti alle seguenti finalità:

          potenziamento dei nodi;

          standard di interoperabilità dei corridoi europei e miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari;

          collegamento ferroviario tra il Piemonte e la Valle d'Aosta;

          superamento di criticità nelle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;

          asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta;

          assi autostradali pedemontana veneta e tangenziale est di Milano.

      A valere sulle disponibilità del fondo possono, altresì, essere finanziati, con delibera del CIPE da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'asse viario quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-piazza Venezia della linea metropolitana C di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello-Frasso Telesina.
      Sempre a valere sul predetto fondo sono stanziati direttamente 90,7 milioni di euro alla società concessionaria della tratta autostradale A24 e A25 Strada dei parchi.
      Ulteriore importante novità è lo stanziamento, fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, finalizzato ad un piano di riqualificazione degli immobili destinati all'edilizia scolastica, per innalzare il livello di sicurezza dei predetti immobili.
      Si prevede, inoltre, uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2014, al programma «6.000 Campanili», concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.
      È infine previsto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia approvato un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'ANAS Spa, che soffre di un significativo debito manutentorio e che richiede, in particolare, interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere (ponti, viadotti, gallerie) anche in considerazione del tempo trascorso dalla costruzione che, in numerosi casi, supera la durata della «vita utile» prevista progettualmente. Gli interventi del piano, che saranno diffusi sull'intero territorio nazionale e rapidamente avviabili, potranno costituire, al tempo stesso, un importante contributo alla ripresa economica in generale e del settore delle costruzioni in particolare. Il programma sarà oggetto di una Convenzione che verrà sottoscritta da parte dell'ANAS Spa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Articolo 19 (Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione). La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a prevenire le interruzioni di interventi in partenariato pubblico-privato, spesso determinate dall'indisponibilità della documentazione che le diverse amministrazioni

pubbliche, coinvolte a vario titolo nell'intervento, devono fornire al fine di avviare o proseguire l'intervento stesso. La responsabilizzazione diretta del concedente rende più facilmente raggiungibile il closing finanziario [comma 1, lettera a) numero 1)].
      La disposizione è inoltre finalizzata ad evitare che il rischio di instabilità normativa scoraggi l'investitore privato tutelando maggiormente la bancabilità delle concessioni [comma 1, lettera a), nn. 2) e 3)].
      Le ulteriori disposizioni del comma 1 sono volte ad assicurare che gli atti di gara garantiscano adeguate condizioni di bancabilità dei progetti delle opere da realizzare in partenariato pubblico-privato (declinando il principio di massima già inserito all'articolo 144, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di seguito «codice», dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012). A tal fine, si prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici (la facoltà deve essere prevista nel bando) di effettuare una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati alla procedura ristretta per l'affidamento della concessione sugli atti posti a base di gara, analogamente a quanto previsto per gli appalti superiori ai 20 milioni di euro dall'articolo 112-bis del codice, ma con specifico riferimento agli aspetti relativi alla bancabilità del progetto posto a base di gara. Si intende in tal modo superare le frequenti problematiche dovute alla presenza, negli schemi di convenzione e nei piani economico-finanziari posti a base di gara, di elementi che minano la bancabilità dei medesimi. È precisato che non può costituire oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente né l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
      Si favorisce, inoltre, il coinvolgimento del sistema finanziario nell'operazione di partenariato pubblico-privato a partire dalla fase di gara per l'individuazione del concessionario, prevedendo che nel bando l'amministrazione può chiedere che l'offerta sia corredata di una manifestazione di interesse da parte di un istituto finanziario a finanziare l'operazione; infatti, l'intervento solo ex post del sistema finanziario, non consentendo di prevenire eventuali problematiche relative alla bancabilità del progetto, non evita i ritardi dovuti alla necessità di definire soluzioni tardive. Inoltre nel bando deve essere prevista una clausola risolutiva del rapporto concessorio in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento, ovvero della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157 del codice, entro un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi dall'approvazione del progetto definitivo, fissato dal bando medesimo. Sono poi effettuate le opportune modifiche di coordinamento con gli articoli 153, 174 e 175 del codice, relativi alle concessioni in finanza di progetto e alle concessioni in finanza di progetto per l'affidamento di opere di interesse strategico.
      Il comma 2 contiene una disposizione di carattere transitorio volta a prevedere che le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere da b) ad e), per le opere in project financing si applicano solo a quelle con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto.
      Al comma 3 si interviene sulla disposizione dell'articolo 33 del decreto-legge n.179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, che ha introdotto, per le nuove opere infrastrutturali di importo minimo di 500 milioni di euro da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato, per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e risulta la non sostenibilità del piano economico-finanziario (la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015), una misura di defiscalizzazione consistente nel riconoscimento al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato di un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta, che è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario, può riguardare, oltre alla fase della costruzione anche parte della gestione dell'opera, limitatamente al tempo necessario a raggiungere l'equilibrio del piano economico finanziario, e non può superare il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Al ricorrere dei medesimi presupposti, ma senza limitazioni temporali relative all'approvazione del progetto definitivo, è prevista la possibilità di riconoscere – anche in via cumulativa alle misure di defiscalizzazione a valere su IRES e IRAP – l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario e comunque nel limite complessivo del 50 per cento del costo dell'investimento.
      La disposizione di cui al comma 3, nell'ottica di favorire ulteriormente l'apporto di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, riduce da 500 a 200 milioni di euro la soglia di importo al fine di ampliare la platea delle opere infrastrutturali che possono rientrare nel campo di applicazione della misura. Inoltre differisce il limite temporale per l'approvazione del progetto definitivo dall'attuale 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. È inoltre modificata la procedura per il riconoscimento della misura di defiscalizzazione, demandata al CIPE, il quale individua anche l'elenco delle opere che beneficiano della misura e ne stabilisce l'importo massimo complessivo.
      Le disposizioni di cui al comma 4 intervengono sull'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, che disciplina le misure di defiscalizzazione in sostituzione del contributo pubblico a fondo perduto, eliminando la previsione che subordina l'efficacia delle misure all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
      Le disposizioni di cui al comma 5 rendono strutturali le agevolazioni fiscali introdotte in materia di project bond dal decreto-legge n. 83 del 2012, ad eccezione dell'agevolazione relativa al regime fiscale sugli interessi consistente nell'equiparazione a quello sui titoli di Stato.

      Articolo 20 (Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale). La disposizione mira a recuperare i fondi stanziati e non impiegati per gli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, che verranno destinati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a tre importanti esigenze di sicurezza stradale.
      La prima è connessa con l'attivazione di un programma di interventi cofinanziati dagli enti territoriali e a tal fine si prevede che le regioni dovranno presentare al Ministero le proposte di intervento mirate a risolvere criticità ben documentate.
      Una seconda quota di risorse recuperate potrà essere destinata alla prosecuzione del monitoraggio dei programmi di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale tenuto conto della necessità, più volte sollecitata nelle stesse delibere del CIPE di approvazione dei programmi, di un continuo e costante monitoraggio e valutazione degli interventi.
      La restante quota di risorse verrà destinata all'implementazione e al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale.
      Le disposizioni non introducono ulteriori oneri amministrativi.

      Articolo 21 (Differimento operatività garanzia globale di esecuzione). Si prevede l'ulteriore differimento al 30 giugno 2014 del termine di entrata in operatività del sistema di garanzia globale, obbligatorio per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di importo superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo, la cui disciplina attuativa è prevista nel regolamento generale di attuazione del codice. La garanzia è tesa ad associare alla semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'esecutore) una

più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante non già il recupero degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale, attraverso l'istituto del subentro, in caso di risoluzione del contratto nonché di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore.
      Tale sistema di garanzia, finora non presente nel nostro ordinamento, richiede l'assunzione di un rischio più ampio per il garante e anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.
      Il sistema di garanzia è divenuto operativo dall'8 giugno 2013, a seguito dello scadere della proroga di un anno già disposta, dal decreto-legge n. 73 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2012, a causa delle difficoltà da parte degli operatori del settore (banche e imprese) di porre in essere un tale sistema di garanzia, soprattutto nell'attuale momento di crisi economica. Stante il perdurare delle condizioni critiche e delle difficoltà degli operatori, è proposto l'ulteriore differimento per evitare una situazione di stallo che bloccherebbe di fatto l'appalto di grandi opere.
      La proroga non comporta una riduzione del livello di garanzia della pubblica amministrazione negli appalti, considerato che si mantiene comunque lo stesso livello attuale di tutela della pubblica amministrazione, attraverso le forme di garanzia già previste dal codice (cauzione definitiva, garanzia a copertura dei rischi di esecuzione e polizza decennale).

      Articolo 22 (Misure per l'aumento della produttività nei porti) – Semplificazione in materia di dragaggi (comma 1): la norma è finalizzata a semplificare la normativa recentemente adottata in tema di dragaggi.
      Si interviene al fine di semplificare le procedure amministrative necessarie ad ottenere le autorizzazioni al dragaggio dei porti, evitando la sottoposizione al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale nell'ipotesi in cui debbano realizzarsi interventi già previsti nei piani regolatori portuali vigenti. Si evita, dunque, che si reiteri una valutazione della Commissione anche per compiere delle opere la cui realizzazione sia già stata programmata e valutata, snellendo così il procedimento, rendendo più competitivi gli scali nazionali rispetto a quelli concorrenti e favorendo un incremento della loro capacità di generare ricchezza.
      Modulazione delle tasse portuali e di ancoraggio (comma 2): si interviene al fine di rafforzare l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio, consentendo una più efficace risposta alla concorrenza degli altri porti ed evitando la fuga degli operatori verso altri Paesi più «compiacenti» in termini di costi operativi e di «corrispettivi» per l'uso delle infrastrutture.
      Si tratta di una misura positivamente sperimentata a seguito dell'applicazione da parte delle autorità portuali, negli anni 2010, 2011 e 2012, dell'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che consente loro di abbattere le tasse portuali e, in particolare, la tassa di ancoraggio (che non ha un tributo corrispondente nei porti nord-africani competitori).
      Il legislatore, consapevole del perdurare di tale necessità, ha confermato fino al 30 giugno 2013 la possibilità di riduzione delle anzidette tasse, con disposizioni che risultano in corso di applicazione da parte delle autorità portuali interessate. Considerando il permanere dell'agguerrita concorrenza dei porti nord-africani nelle operazioni di trasbordo da nave a nave e l'incremento delle tasse derivante dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, si rende opportuno confermare e rendere, anzi, generalizzata e soprattutto strutturale l'autonomia delle autorità portuali in ordine all'aumento o alla riduzione delle tasse sulle merci e per ancoraggio, prevedendone meccanismi di concreta applicabilità, in tal modo adeguando, tra l'altro, la nostra legislazione a

quanto previsto dalla recente proposta di regolamento dell'Unione europea sui porti. Va ricordato in proposito che la disposizione ufficializza e rende omogenea a livello europeo una facoltà già sostanzialmente esercitata dalla maggioranza delle autorità portuali dei vari Paesi dell'Unione. È in questo contesto, pertanto, che la norma prevede in via permanente l'esercizio di tale facoltà, stabilendo che le autorità portuali possano compensare il minor gettito conseguente ad eventuali riduzioni di dette tasse con riduzioni di spese correnti adeguatamente esposte nelle relazioni del bilancio di previsione e nel rendiconto generale.
      Nel caso della riduzione della tassa di ancoraggio in una misura superiore al 70 per cento, al fine di evitare ricadute distorsive della predetta facoltà di rimodulazione delle tasse in questione con riferimento ai vari scali nazionali, la norma proposta esclude la facoltà di pagare la tassa di ancoraggio in abbonamento, in quanto il ricorso, ordinariamente consentito, a tale modalità di pagamento trasformerebbe nel caso di specie la predetta opportunità competitiva per il singolo scalo in un indebito vantaggio per i vettori e in una perdita di gettito per eventuali altri porti nazionali scalati dalla nave oggetto del beneficio, con effetti negativi, appunto, sulle relazioni competitive fra i porti del nostro Paese. La disposizione consentirà di evitare la fuga degli operatori verso porti di altri Paesi più «compiacenti» in termini di costi operativi e di «corrispettivi» per l'uso delle infrastrutture, consolidando la presenza nei nostri scali marittimi – e in special modo in quelli di transhipment – degli operatori armatoriali e terminalisti che abbiano optato per i porti nazionali come punto di riferimento delle loro attività. Sono tali soggetti imprenditoriali a portare traffici nei porti del nostro Paese cercando di contrastare la forte concorrenza di settore. La presenza di tali operatori genera, com’è noto, crescita economica per i singoli porti e per l'intera economia nazionale, ma anche notevoli opportunità sotto il profilo occupazionale.
      Autonomia finanziaria delle autorità portuali (comma 3): la norma dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1984, n. 94. In particolare, si interviene al fine di ampliare il bacino finanziario delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui alla stessa legge, innalzando a 90 milioni di euro annui il limite di 70 milioni di euro ad oggi previsto, alimentandolo su base annua, in misura pari all'uno per cento dell'IVA dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale, per effetto del volume dei traffici commerciali di ciascun porto.
      La disposizione è intesa ad assicurare, pur con gradualità, il processo di completamento dell'autonomia finanziaria delle autorità portuali avviato dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in conformità con l'indicazione legislativa già contenuta nel comma 990 dello stesso articolo, mediante un richiamo diretto agli adempimenti che le autorità portuali sono istituzionalmente chiamate a porre in essere con specifico riferimento alla sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione delle infrastrutture portuali a esse affidate.
      La finalizzazione diretta ai compiti istituzionali delle autorità portuali consentirà dunque ad esse di destinare le maggiori risorse che saranno rese disponibili per garantire l'ottimale fruibilità degli scali nazionali, incrementando di conseguenza la loro competitività nei traffici mercantili internazionali.
      Quanto all'autonomia finanziaria, le autorità portuali hanno entrate proprie costituite dalle tasse portuali (corrispettivo dei servizi generali prestati all'utenza), nonché dai canoni dovuti dalle imprese per le autorizzazioni e le concessioni demaniali loro rilasciate.

      Articolo 23 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico). La norma introduce due misure volte al rilancio della nautica da diporto, intese a concorrere a dare un

forte impulso al settore, colpito da un momento di grave crisi che ha comportato negli ultimi anni la perdita di 18.000 posti di lavoro, secondo dati delle associazioni di settore.
      Noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto (comma 1): la modifica proposta riguarda la disciplina del noleggio occasionale di cui all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall'articolo 59-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012.
      In particolare, si prevede che i proventi derivanti dall'attività di tale tipologia di noleggio siano assoggettati, secondo quanto già previsto al comma 5 del citato articolo 49-bis, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento, qualora richiesto del percipiente, a condizione che la durata del noleggio non superi in previsione i quaranta giorni annui, invece dei 30.000 euro annui com’è invece previsto nella disposizione vigente.
      Detto noleggio occasionale, per espressa previsione della norma, non configura un'attività professionale e non beneficia di alcun tipo di agevolazione prevista, invece, per le unità destinate in via esclusiva all'attività commerciale, quindi tende ad eliminare diverse problematiche ad oggi sorte quali quelle in merito all'uso da parte del proprietario delle quote della società che possiede l'unità adibita a noleggio commerciale.
      Attualmente l'uso da parte del cosiddetto «beneficial owner» è possibile se effettuato in forza di un regolare contratto di noleggio, stipulato a prezzi di mercato, sempre che l'utilizzo da parte di terzi non riconducibili alla proprietà della società titolare dell'unità risulti maggioritario sia in termini di giornate di impiego sia in termini di fatturato.
      Questo insieme di valutazioni è però soggetto alle variazioni di mercato, il cui andamento in questi ultimi anni è stato assolutamente negativo. Ciò conduce a un effetto distorsivo del mercato legato al fatto che queste unità, qualora rimangano non noleggiate («sfitte»), non possano neanche essere utilizzate (sia pure a pagamento) dagli stessi azionisti, incorrendo altrimenti nel rischio di una contestazione di elusione fiscale. Il mancato utilizzo fa mancare il prezioso indotto economico generato dall'uso e dalla manutenzione delle unità.
      La soluzione proposta equipara quindi la messa sul mercato della barca a quello di una sorta di «seconda casa», diventando un volano di rilancio della filiera nautica. Inoltre il limite temporale di quaranta giorni annui consente di mantenere il carattere di occasionalità rispetto ai 365 giorni di un anno.
      Tassa di possesso, revisione e fasce (comma 2): l'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 60-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ha specificato gli importi della tassa di possesso delle imbarcazioni e navi da diporto. Sulla base di calcoli elaborati in relazione alla flotta immatricolata con bandiera italiana presenti nel Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (CNIT) e con riferimento alle medie ponderate calcolate dall'Osservatorio nautico nazionale sulle dimensioni dei posti barca – che quindi non riguardano le sole bandiere italiane, ma tutte le unità che, se di proprietà di cittadini italiani, sono soggette alla tassa (calcoli effettuati sulla base dei dati provenienti da UCINA, ASSONAT – Associazione nazionale approdi turistici, ASSOMARINAS, Marine Partners – gestioni portuali) – risulta che il gettito complessivo derivante dalla tassa di possesso in esame per il 2012 è pari a circa 25 milioni di euro.
      La norma mira al rilancio della nautica attraverso la soppressione della tassa di possesso per le unità da diporto di ridotte dimensioni (fasce a e b), mentre ne prevede il dimezzamento per quelle intermedie (c e d), lasciando inalterate le misure impositive per le unità maggiori (dai 20 metri ed oltre).
      La modifica potrebbe quindi invogliare all'acquisto e all'utilizzo di un sempre maggior numero di unità da diporto di piccole e medie dimensioni che già oggi rappresentano da sole circa il 75 per cento della unità complessivamente immatricolate nel nostro Paese.

      Articolo 24 (Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99) – Modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2003 in materia di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria (commi da 1 e 2): la modifica proposta vuole garantire appieno il principio dell'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, a disciplinare il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i princìpi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 dello stesso decreto legislativo (ossia la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria), per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, non compresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al citato articolo 20.
      Pertanto, pur sussistendo una piena autonomia decisionale del Gestore nella definizione del canone per l'accesso all'infrastruttura, spetta al Ministero verificare la conformità della proposta del Gestore con i princìpi di determinazione del canone stesso, mediante un decreto di approvazione.
      Per la medesima motivazione si è ritenuto necessario sostituire alla previgente previsione normativa – che contemplava un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto – un procedimento di consultazione della stessa Conferenza, rendendo in tal modo l'intero iter amministrativo più conforme alle prescrizioni comunitarie.
      Il comma 2, invece, è finalizzato a dare riscontro ad alcuni rilievi esposti dalla Commissione europea nell’ex pilot 2465/11/MOVE, ora procedura di infrazione 2012/2213. La direttiva europea esplicita che le imprese ferroviarie debbano operare una separazione contabile fra le varie attività (soprattutto tra il settore merci e passeggeri). La normativa italiana ha recepito tale vincolo, ma non la parte relativa all'ulteriore separazione contabile dei bilanci e dei conti profitti e perdite connessi alle singole attività, ovvero quelle oggetto di contribuzione pubblica e quelle a mercato, ritenendo sufficiente l'adozione di una contabilità regolatoria ricostruita ex post sulla base dei dati di contabilità industriale. Si è quindi provveduto all'inserimento, nel testo del decreto legislativo n. 188 del 2003, di tale ulteriore condizione, a chiarimento degli obblighi a carico delle imprese.
      Modifiche alla legge n. 99 del 2009 sul cabotaggio per i servizi internazionali a media-lunga percorrenza (comma 3): la norma è volta a dare soluzione ad alcuni problemi applicativi riscontrati per l'attuazione della legge n. 99 del 2009.
      La direttiva europea 2007/58/CE, che procedeva ad un'ulteriore liberalizzazione del segmento passeggeri, prevedendo la possibilità del cabotaggio sui servizi internazionali, è stata in Italia recepita in due fasi.
      In un primo momento, con la legge n. 99 del 2009 (per la parte accesso) e in un secondo momento con il decreto legislativo n. 15 del 2010 (per la parte capacità).
      Nell'ambito di tale processo è stato necessario prevedere il rilascio di una licenza nazionale quale titolo abilitativo all'effettuazione di servizi aventi ad oggetto l'origine e la destinazione esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale.
      La legge n. 99 del 2009, come indicato dalla direttiva 2007/58/CE, introduce la possibilità di limitare servizi ferroviari che interferiscano, compromettendone l'equilibrio economico, con i servizi a committenza pubblica, oggetto di appositi contratti di servizio, ma estende la possibilità di effettuare servizi dal semplice cabotaggio nell'ambito di percorsi internazionali,

a quelli comunque svolti in ambito nazionale.
      Tale estensione, però, non è risultata particolarmente efficace, in quanto l'obbligo di una valutazione preventiva d'impatto finisce per appesantire il procedimento, e ha creato alcuni recenti e pressanti problemi applicativi (vedi caso accesso DB/Nord Milano sulla linea del Brennero per servizi turistici e il caso Arenaway per le fermate tra Torino e Milano).
      Le proposte di modifica non stravolgono lo spirito di liberalizzazione introdotto con la direttiva 2007/58/CE, ma offrono possibili soluzioni di compensazioni alle autorità che hanno in carico i contratti di servizio e comunque permettono che un certo ambito di mercato libero sia garantito, anche su quelle linee che sono già impegnate dai servizi di pubblica utilità. Ciò, in particolare, laddove il modello di esercizio (fermate distanti tra loro più di 100 chilometri) e la struttura tariffaria possono far ritenere che non si tratta di servizi equivalenti a quelli a committenza pubblica, per i quali appare opportuno verificare l'eventuale compromissione dell'equilibrio economico, stanti i riflessi sulla finanza pubblica nel suo complesso.

      Articolo 25 (Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti). Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono volte a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionari autostradali, transitate al Ministero a decorrere dal 1o ottobre 2012, unitamente alle altre competenze individuate dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in esito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali per effetto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. La continuità della predetta attività di vigilanza sarebbe infatti assicurata dall'introduzione della disposizione in esame che regolamenta idonee modalità di trasferimento al Ministero delle necessarie risorse umane finanziarie e strumentali. Si prevede, pertanto, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle unità di personale trasferito con definizione delle tabelle di corrispondenza tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri. La disposizione prevede, altresì, la garanzia che per il personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia mantenuta la posizione assicurativa già costituita nell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero nelle forme sostitutive o esclusive della predetta assicurazione. Sotto il profilo finanziario il decreto dovrà parimenti individuare le risorse da destinare alle nuove competenze assunte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le stesse sono reperite sulle risorse derivanti dai canoni di sub concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni - allo stato quantificati in 21,7 milioni di euro come da bilancio dell'ANAS Spa del 2011 e previsti per il 2013 nell'ordine di 17 milioni di euro - nonché, ove necessario, sulla quota parte delle risorse, di competenza dell'ANAS Spa, previste dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 a titolo di canoni di concessione. Per i canoni relativi all'anno 2012 versati interamente all'ANAS Spa è previsto che la stessa ANAS Spa provveda a versare al bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione, la relativa quota di spettanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (relativa al periodo ottobre-dicembre 2012). A partire dal 2013, i concessionari versano i canoni direttamente al bilancio dello Stato e con cadenza mensile nella misura pari al 90 per cento dei versamenti del corrispondente periodo dell'anno precedente, tranne che per l'anno in corso per il quale è previsto, in via transitoria, che le prime sei rate siano versate entro il 31 luglio 2013. È inoltre prevista una disposizione volta a chiarire che il trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a far data dal 1o ottobre 2012

non incide sulla legittimazione processuale attiva e passiva che resta in capo all'ANAS Spa per i contenziosi instaurati in data antecedente al 1o ottobre 2012; tale disposizione tiene conto del fatto che le risorse per far fronte a detti contenziosi sono nella disponibilità dell'ANAS Spa. L'urgenza della misura afferisce alla necessità di consentire, attraverso la compiuta definizione del processo di trasferimento dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle necessarie risorse umane e finanziarie, il corretto espletamento da parte dello stesso Ministero delle funzioni di concedente della rete autostradale di interesse nazionale.
      La disposizione di cui al comma 5 nasce dalla necessità di sbloccare urgentemente i contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV Spa, relativi ai periodi 2010-2012 e 2013-2015, assicurando le risorse necessarie allo scopo. Infatti, a fronte dei 90 milioni di euro complessivi, necessari a coprire il triennio 2010-2012, si dispone allo stato di 72,2 milioni di euro, sufficienti a coprire due intere annualità e solo quota parte della terza. La norma consente di reperire le risorse mancanti pari a 17,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue di capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - imputato alle erogazioni in favore dell'ENAV Spa per i servizi resi in condizione di non remunerabilità diretta dei costi - assicurando in tal modo la definizione del contratto di programma 2010-1012. Conseguentemente sarà possibile procedere anche a definire le procedure relative al contratto 2013-2015, le cui risorse risultano già disponibili.
      La disposizione di cui al comma 6 interviene in tema di dighe per consentire l'incremento del personale addetto alla vigilanza e al controllo sulla sicurezza delle dighe sbloccando l'assunzione, presso la competente struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 32 ingegneri già disposta dal decreto-legge liberalizzazioni (articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2012). L'urgenza afferisce alla necessità di scongiurare la paralisi, per carenza di personale tecnico qualificato, dell'attività, posta in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di verifica e programmazione di interventi indefettibili per garantire la sicurezza del sistema italiano delle dighe. In particolare - a seguito del passaggio in via ordinaria delle competenze relative alle grandi dighe senza concessionario, precedentemente svolta da Commissari straordinari non più rinnovabili - la definizione dell'ipotesi prospettata dal Dipartimento della protezione civile circa l'individuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale soggetto competente agli interventi di messa in sicurezza determinerebbe una situazione di vero e proprio collasso organizzativo della competente struttura organizzativa dello stesso Ministero.
      I commi 7 e 8 apportano alcune modifiche all'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevedeva il trasferimento dall'ANAS Spa all'Agenzia per le infrastrutture stradali delle funzioni di concedente della rete autostradale, tese ad adeguare la disposizione all'intervenuta soppressione dell'Agenzia e al conseguente subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle funzioni di concedente della rete autostradale. È inoltre differito il termine per l'adozione del nuovo statuto dell'ANAS Spa in ragione delle rilevanti modifiche della configurazione della stessa ANAS Spa a seguito del riparto delle funzioni tra concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e concessionario (ANAS Spa) della rete.
      Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 11 sono volte a trasferire alla Regione siciliana la vigilanza sulle attività previste nella Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con isole minori siciliane, sottoscritta in data 30 luglio 2012. La suddetta Convenzione ha dato adempimento a uno specifico obbligo europeo in materia di cabotaggio marittimo, sancendo la privatizzazione delle società dell'ex gruppo Fintecna ossia della società Tirrenia nonché delle Società Siremar, Caremar, Saremar e Toremar, nello specifico già intestatarie di convenzioni per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo fra il continente e, rispettivamente, le regioni Sicilia, Campania, Sardegna e Toscana. Al fine di pervenire al processo di liberalizzazione è stato, altresì, previsto il trasferimento a titolo gratuito alle regioni Campania, Sardegna e Toscana delle compagnie di rispettivo riferimento, onde espletare le relative procedure di evidenza pubblica per la cessione a privati dei compendi navali e per la gestione dei relativi servizi di collegamento.
      Per la privatizzazione, invece, delle compagnie Tirrenia e Siremar, nel frattempo sottoposte a regime di amministrazione straordinaria a causa del dissesto economico-finanziario, la procedura di gara è stata espletata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      Pertanto, mentre nei casi relativi alle regioni Sardegna, Campania e Toscana si prevedeva che la vigilanza sui servizi resi in ragione delle convenzioni stipulate, in regime di sovvenzionamento pubblico, fosse devoluta alle regioni competenti, non così per la regione Sicilia per la quale, nonostante il regime di particolare autonomia, fu previsto che la vigilanza sui predetti servizi, una volta conclusa la privatizzazione, fosse esercitata congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
      Sotto tale profilo, l'esperienza maturata in circa un anno di vigilanza condotta a livello di Stato centrale ha messo in luce le difficoltà derivanti da un sistema di vigilanza siffatto che, peraltro, non trova corrispondenza nelle analoghe ipotesi di privatizzazione regionale (Toscana, Campania, Sardegna e Lazio).
      La proposta normativa interviene su tale aspetto, trasferendo la vigilanza alla Regione siciliana, consentendo, così, un'ottimizzazione dei servizi resi.
      La disposizione recepisce, nell'ottica sopra illustrata e per ovvia conseguente congruenza, l'opportunità che le successive modifiche o integrazioni della Convenzione stipulata siano demandate alla competenza del presidente della Regione siciliana.
      Le disposizioni dell'articolo non introducono ulteriori oneri amministrativi.

      Articolo 26 (Proroghe in materia di appalti pubblici). Comma 1. L'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», prevede alcuni adempimenti volti ad assicurare livelli essenziali di trasparenza negli appalti. In particolare, è previsto, a regime, che tutte le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni di sintesi riguardanti i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, relative all'anno precedente. Tali informazioni devono altresì essere trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che ha anche il compito di definirne i contenuti e le modalità tecniche di trasmissione e di segnalare alla Corte dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle amministrazioni inadempienti.
      L'articolo 1, comma 418, della legge n. 228 del 2012 ha prorogato, in sede di prima applicazione, il citato termine dal 30 aprile al 30 giugno 2013.
      L'AVCP, solamente in data 26 maggio 2013, con deliberazione n. 26, ha reso le disposizioni tecniche per l'assolvimento degli adempimenti, prevedendo peraltro il termine perentorio del 15 giugno 2013 per la pubblicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni.
      In ragione delle difficoltà che le amministrazioni hanno nel reperire le informazioni richieste e nel pubblicare le stesse su apposite sezioni internet dedicate (portale trasparenza) nei termini richiesti, in considerazione del fatto che le istruzioni sono state fornite dall'AVCP a ridosso della scadenza prevista per gli adempimenti, e comunque nella consapevolezza dell'aggravio di oneri in capo alle pubbliche amministrazioni che detto adempimento

comporta, anche in relazione al rischio delle sanzioni previste per le stesse, si prevede che per i dati relativi all'anno 2012 gli adempimenti siano assolti congiuntamente a quelli relativi all'anno successivo.
      Comma 2, lettera a) – Si prevede la prosecuzione fino al 2015 del regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti speciali per ottenere la qualificazione da parte delle SOA (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni).
      Comma 2, lettera b) – Si prevede la prosecuzione fino al 2015 del regime transitorio agevolato per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (migliori 5 anni dei 10 precedenti anziché ultimi 5 anni).
      Comma 2, lettera c) – A seguito delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici dal cosiddetto terzo decreto correttivo (decreto legislativo n. 152 del 2008), l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari o inferiore a un milione di euro (articolo 122, comma 9). L'introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia anche per appalti di importo contenuto, tuttavia, è risultata di difficile applicazione concreta, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione. A questo proposito, quindi, il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, ha introdotto una norma transitoria che consente alle amministrazioni di utilizzare l'esclusione automatica fino al 31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
      La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, al fine di consentire una rapida cantierizzazione degli interventi nonché di conseguire, quanto più celermente possibile, gli effetti anticiclici a essi connessi. In tale ottica, si ritiene quindi opportuno confermare, per gli appalti di rilevanza nazionale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, che consente un indubbio risparmio di tempo rispetto al procedimento ordinario di valutazione della congruità dell'offerta. A tal fine, si prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
      Le disposizioni del presente articolo non introducono ulteriori oneri amministrativi.

      Articolo 27 (Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali). L'intervento modificativo del comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004, è volto ad armonizzare le disposizioni in tema di adeguamento annuale delle tariffe autostradali al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni di concedente della rete autostradale. In particolare, si prevede che, a seguito della proposta di variazione tariffaria formulata entro il 15 ottobre di ogni anno dal concessionario al Ministero concedente, sia adottato, entro il 15 dicembre, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione o reiezione delle variazioni proposte (comma 1).
      Il comma 2 è volto ad accelerare la nuova procedura di approvazione unica del progetto preliminare da parte del CIPE, prevista dall'articolo 169-bis del codice dei contratti pubblici (introdotto dall'articolo 41, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 213 del 2011), attraverso la previsione di un termine per il pronunciamento da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (fissato in sessanta giorni), decorso il quale il provvedimento di approvazione può essere comunque adottato.

È altresì previsto che in caso di criticità che non consentono di pervenire al pronunciamento delle singole amministrazioni interessate nel termine di trenta giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca al Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
      Le disposizioni del presente articolo non introducono ulteriori oneri amministrativi.

TITOLO II – SEMPLIFICAZIONI

Capo I – Misure per la semplificazione amministrativa

      Articolo 28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento). L'articolo, facendo salve le disposizioni che già oggi consentono la risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo, prevede un indennizzo in favore della parte istante quale misura idonea a conseguire un più vasto rispetto dei termini di conclusione del procedimento da parte della pubblica amministrazione o dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
      Essa si applica ai soli procedimenti a istanza di parte per i quali è prevista la conclusione mediante l'adozione di un provvedimento espresso, esclusi i pubblici concorsi già in altri casi considerati secondo regole di specialità. Sono quindi escluse anche le ipotesi di silenzio qualificato (assenso o rigetto).
      Allo scadere del termine di conclusione del procedimento, come già prevede l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, l'interessato, con l'onere di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo entro sette giorni dalla scadenza del termine del procedimento, ha diritto di vedere indennizzato il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo che lo riguarda nella misura di 30 euro al giorno, con un tetto massimo di 2.000 euro. Il diritto all'indennizzo decorre dalla data di scadenza del termine del procedimento.
      Ove il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine dimidiato a lui assegnato o non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre tale domanda al tribunale amministrativo regionale con ricorso avverso il silenzio o con ricorso per decreto ingiuntivo.
      Allo scopo di evitare speculazioni o sviamenti nell'utilizzo della norma, si prevede che, in caso di domande inammissibili o manifestamente infondate sul piano procedimentale o processuale, il giudice adìto condanni l'istante al pagamento di una somma da due a quattro volte il contributo unificato.
      La condanna nei confronti della pubblica amministrazione è comunicata, oltre che al titolare dell'azione disciplinare, al giudice contabile ai fini del controllo di gestione e al procuratore regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
      Considerato il particolare momento di crisi economica, la norma - che costituisce una significativa leva per il rispetto dei termini procedimentali e che comunque si applica solo ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore - riguarda in prima applicazione i ritardi sulle istanze formulate relativamente all'attività d'impresa. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Governo, sentita la Conferenza unificata, stabilirà se la norma debba continuare a trovare applicazione, essere rimodulata o cessare, nonché l'eventuale termine per la sua estensione anche ad altri procedimenti, espressamente individuando quelli eventualmente esclusi.

      Articolo 29 (Data unica di efficacia degli obblighi). L'articolo istituisce il meccanismo della data unica di efficacia delle disposizioni di legge o di regolamenti che introducono oneri amministrativi sulle imprese e sui cittadini.
      Si tratta di una pratica già utilizzata in altri ordinamenti giuridici europei (Regno Unito, Francia, Olanda) e dall'Unione europea con specifico riferimento alle piccole e medie imprese e indicata nella bozza di conclusioni del prossimo Consiglio di competitività come uno degli strumenti di semplificazione da incentivare.


      È evidente che si tratta di una strategia di semplificazione a costo zero che combatte il fenomeno della moltiplicazione e frammentazione normativa migliorando la stabilità e la prevedibilità del quadro regolatorio, rendendo più trasparenti e facilmente conoscibili gli oneri che gravano sulle imprese e sui cittadini e aumentando, in tal modo, anche la probabilità di ottemperanza delle stesse.
      La conoscibilità delle disposizioni che introducono oneri amministrativi è ulteriormente assicurata dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, che le pubblicherà in apposite pagine web.
      Ovviamente la norma presenta delle criticità tra cui la derogabilità da parte di norme successive.
      Il dispositivo prevede comunque l'obbligo di pubblicare e comunicare anche le date fissate in deroga.

      Articolo 30 (Semplificazioni in materia edilizia). Il comma 1 dell'articolo reca modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
      Le lettere a), c) ed e), modificano, rispettivamente, gli articoli 3, comma 1, lettera d), 10, comma 1, lettera c), e 22, comma 2, del testo unico. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed evitare ulteriore consumo del territorio, si agevolano gli interventi di ristrutturazione edilizia volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente, e si ricomprendono tra gli interventi di demolizione e ricostruzione classificati come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
      Sono attualmente classificati come «interventi di ristrutturazione edilizia» anche gli interventi che consistono «nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica». Tale inquadramento subordina l'intervento a presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.
      La proposta, tramite l'eliminazione delle parole «e sagoma», prevede che possano essere inquadrati come interventi di ristrutturazione edilizia, subordinati a SCIA, gli interventi volti a ricostruire un edificio con il medesimo volume dell'edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente (mentre attualmente le modifiche alla sagoma comportano l'inquadramento dell'intervento come ristrutturazione edilizia soggetta al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico, o alla denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a), del medesimo testo unico.
      Restano impregiudicate le prerogative dei soggetti preposti alla tutela dei vincoli in quanto l'articolo 22, comma 6, del testo unico già dispone che la realizzazione degli interventi assoggettati a SCIA o a DIA alternativa al permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, rientrando, nell'ambito delle norme di tutela, in particolare, le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004). In ogni caso, all'alinea del comma 1, si stabilisce espressamente che resta fermo quanto previsto dalla citata disposizione del testo unico.
      Inoltre, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, resta, comunque, fermo che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (assoggettati a SCIA) soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Per tali immobili,

nel caso di modifiche della sagoma, permane la necessità di presentare la domanda di rilascio del permesso di costruire o la DIA alternativa al permesso di costruire.
      La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, modifica l'articolo 6, comma 4, del testo unico, in materia di attività edilizia libera. In particolare, nei casi di attività assoggettata a mera comunicazione di inizio lavori, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, si prevede l'eliminazione dell'obbligo di avvalersi di un tecnico che non abbia rapporti di dipendenza né con l'impresa né con il committente.
      La lettera d), interviene modificando l'articolo 20 del testo unico, recante il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
      La disciplina vigente prevede che, qualora l'intervento sia sottoposto a un vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, nel caso in cui uno dei relativi atti di assenso necessari non sia favorevole, al termine dei trenta giorni dalla proposta di provvedimento previsti per l'adozione del provvedimento finale, si viene a formare il silenzio rifiuto. La nuova norma prevede che nell'ipotesi in cui venga rilasciato l'atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, il comune sia tenuto a concludere il procedimento di rilascio del permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato e che trovi applicazione l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Ove, invece, l'atto di assenso venga negato, decorso il termine per il rilascio del permesso di costruire, questo si intenderà respinto. Tale soluzione offre maggiori garanzie al cittadino rispetto al mero silenzio-inadempimento, atteso che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del permesso di costruire in questo caso non potrebbe che essere negativo, in quanto l'atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ne costituisce un presupposto di legittimità. Il cittadino, pertanto, è meglio tutelato dalla previsione del silenzio-diniego, immediatamente impugnabile, peraltro associata alla previsione dell'obbligo per il responsabile del procedimento di comunicare tempestivamente sia il diniego dell'atto di assenso, sia l'autorità alla quale ricorrere e i relativi termini.
      Con specifico riferimento agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico, in caso di inerzia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, è fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica dall'articolo 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, ove si prevede che l'inerzia del soprintendente nell'emissione del proprio parere è sempre superabile dal comune o dalla diversa autorità preposta al rilascio del provvedimento finale, poiché, decorso il termine previsto normativamente, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere sulla domanda, prescindendo dal predetto parere.
      La lettera f) del comma in esame introduce l'articolo 23-bis del testo unico.
      Al fine di omogeneizzare le disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia, alla luce dei recenti interventi legislativi riguardanti la SCIA e la comunicazione dell'inizio dei lavori (CIL), si prevede che in tali casi l'interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio oppure presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti contestualmente alla SCIA o alla CIL. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Si applica la disciplina della conferenza di servizi prevista per il rilascio del permesso di costruire. In caso di presentazione contestuale della SCIA o della CIL e dell'istanza di acquisizione degli atti di assenso, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
      Si prevede, altresì, che all'interno delle zone omogenee A (le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la SCIA comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito (si tratta di interventi sugli immobili non assoggettati a vincolo ai sensi del al codice dei beni culturali e del paesaggio), i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
      La lettera g) del comma in esame, modifica l'articolo 24 del testo unico, prevedendo che il certificato di agibilità possa essere richiesto anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché siano funzionalmente autonomi, siano state realizzate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni, nonché per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria. Il certificato di agibilità parziale è prorogato per una sola volta di tre anni prima della scadenza del termine di completamento dell'opera.
      La lettera h) del comma in esame modifica l'articolo 25 del testo unico. In particolare, si stabilisce che ove non proponga domanda di rilascio del certificato di agibilità, l'interessato presenti la dichiarazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, unitamente alla documentazione prescritta.
      Il comma 2 dell'articolo in esame modifica la legge n. 122 del 1989 (cosiddetta «legge Tognoli»), ampliando l'ambito di applicazione della norma, introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali costruiti ai sensi della medesima legge n. 122 del 1989, chiarendo che il trasferimento può riguardare anche il solo vincolo pertinenziale, ipotesi frequente nella pratica.
      Quanto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame, si ricorda che il testo unico dell'edilizia attualmente dispone che i lavori autorizzati con permesso di costruire debbano essere avviati entro un anno dal rilascio del permesso, mentre, per ultimare l'opera, il termine è fissato a tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, dietro richiesta del titolare del permesso, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare.
      I lavori avviati dopo la presentazione di DIA o SCIA edilizia devono essere anch'essi ultimati entro tre anni (articolo 23 del testo unico).
      L'intervento in esame prevede, ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di due anni per i termini di inizio e ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, DIA o SCIA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      Il comma 6 dispone, infine, che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      In relazione all'articolo in esame, alla presente relazione sono allegate le tabelle relative agli oneri informativi introdotti o eliminati e alla stima dei corrispondenti costi amministrativi.

      Articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC). L'articolo introduce disposizioni di semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
      In primo luogo (comma 1), si interviene sull'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito dalla legge n. 94 del 2012, eliminando al comma 5 il riferimento

all'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006; in tal modo, si consente l'applicazione della procedura compensativa, prevista dallo stesso articolo 13-bis, anche ai fini del rilascio del DURC nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia.
      Viene previsto, poi (comma 4), che le stazioni appaltanti acquisiscano attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità, mentre attualmente l'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 prevede che il DURC venga acquisito «anche» attraverso strumenti informatici.
      Si prevede, inoltre (comma 5), che il DURC abbia validità di centottanta giorni dalla data di emissione e si limita la richiesta del predetto documento solo ai momenti fondamentali della fase di affidamento e di gestione del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni), riducendo da cinque a due le fasi procedurali in cui è richiesto.
      In particolare, si stabilisce che le stazioni appaltanti utilizzino il DURC in corso di validità - acquisito per la verifica della sussistenza del requisito consistente nel non aver commesso violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali - anche per le successive due fasi dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.
      Si stabilisce altresì che, dopo la stipula del contratto, le stazioni appaltanti acquisiscano il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzino sia per la fase relativa al pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, sia per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione, del certificato di verifica di conformità, sia per l'attestazione di regolare esecuzione; la sola eccezione concerne il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. Analogamente si dispone (comma 6), in un'ottica di semplificazione, un accorpamento di fasi nell'acquisizione da parte delle stazioni appaltanti del DURC relativo ai subappaltatori.
      Si prevede poi (comma 7) che, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento debbano essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.
      Si apportano, infine (comma 8), modifiche all'istituto della regolarizzazione delle inadempienze ai fini del rilascio del DURC, precisando, in chiave di semplificazione, che l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze è trasmesso mediante posta elettronica certificata all'interessato, o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.

      Articolo 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro). L'articolo in esame prevede numerosi interventi al fine di semplificare adempimenti formali in materia di lavoro.
      In particolare, si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento. L'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. La tipologia di lavori

o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini giorno, intendendo per uomini giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori [(comma 1, lettere a) e b)].
      Vi sono poi norme finalizzate a evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati [(comma 1, lettere c) e d)].
      Si dispone, inoltre, che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – possa essere effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le informazioni da trasmettere sono individuate con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-regioni [(comma 1, lettera e)].
      Si introducono, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL, ARPA – di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL, le ASL o l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le spese per l'effettuazione delle predette verifiche sono poste a carico del datore di lavoro [(comma 1, lettera f)].
      Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri. In particolare, si dispone l'esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili (articolo 88 del predetto decreto). Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera) [(comma 1, lettere g) e h)].
      Si dispone che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro [(comma 1, lettere i), l), m), n)].
      Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all'articolo 131 dei contratti pubblici (comma 4).
      Si prevedono, infine, misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, che riguardano, tra l'altro, la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. In particolare, viene abrogato l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l'articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzione territoriali del lavoro acquisiscano dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL (comma 6).
      In relazione all'articolo in esame, alla presente relazione sono allegate le tabelle relative agli oneri informativi introdotti o eliminati e alla stima dei corrispondenti costi amministrativi.

      Articolo 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia). L'articolo 33 introduce misure di semplificazione degli adempimenti procedurali relativi all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato in Italia.
      Si tratta di recepire un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza (recentemente: Corte di appello di Napoli, sentenza n. 1486 del 13 aprile 2012; Tribunale di Imperia, decreto n. 1295 del 11 settembre 2012; Tribunale di Reggio Emilia – I sezione civile, decreto 31 gennaio 2013; Tribunale di Lecce – II sezione civile, sentenza del 11 marzo 2013; Tribunale di Firenze – I sezione civile, decreto del 5 aprile 2013), che riconosce al figlio nato in Italia da genitori stranieri il diritto di acquisire la cittadinanza al compimento della maggiore età, nei casi in cui ci siano inadempimenti di natura amministrativa, a lui non imputabili, da parte dei genitori o degli ufficiali di stato civile o di altri soggetti. In tal modo, la giurisprudenza ha considerato rilevante la sussistenza in concreto dei requisiti per ottenere la cittadinanza da parte del neo maggiorenne nato in Italia da genitori stranieri, documentabili, tra l'altro, con certificazioni scolastiche o mediche attestanti la sua presenza in Italia fin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.
      In particolare, il comma 1 prevede pertanto che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
      Con riferimento, inoltre, al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che prevede che l'interessato debba effettuare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, una dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza italiana, si prevede, al comma 2 del presente articolo, che gli ufficiali di stato civile debbano comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, presso la sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il predetto diritto entro il diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto potrà essere esercitato anche oltre il termine fissato dalla legge.

      Articolo 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza). Si introducono modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, volte alla semplificazione delle modalità di presentazione del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza da parte della lavoratrice all'INPS per l'erogazione delle prestazioni di maternità.
      Attualmente, infatti, i predetti certificati devono essere consegnati dalla lavoratrice in modalità cartacea presso le sedi dell'INPS territorialmente competenti allo

sportello ovvero tramite lettera raccomandata.
      La norma pone quindi a carico dei medici, o comunque delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, l'obbligo di trasmettere, in via esclusivamente telematica, i predetti certificati esonerando la lavoratrice dai relativi adempimenti amministrativi e consentendo una gestione semplificata dell'intero iter amministrativo.
      Inoltre, potrà così essere sviluppata anche la possibilità per i datori di lavoro di accedere direttamente alle suddette certificazioni sanitarie telematiche, in modo da esonerare la lavoratrice dagli adempimenti attualmente previsti nei confronti dei datori di lavoro (open data).
      La telematizzazione dell'intero iter amministrativo della maternità comporta effetti di semplificazione che direttamente coinvolgono anche le prestazioni legate ai congedi parentali, con un effetto di semplificazione e di maggior controllo sull'erogazione delle relative indennità. Si potrà, così, agevolare l'interoperabilità dei dati in possesso di diverse amministrazioni pubbliche (Agenzia delle entrate, datori di lavoro pubblici, direzioni territoriali del lavoro, ASL e così via) funzionale a una più rapida e completa definizione dei processi amministrativi.

      Articolo 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata). L'articolo prevede l'individuazione di procedure semplificate che consentano l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria anche quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare, in maniera tale da tenere conto degli obblighi assolti da uno o più datori di lavoro nei confronti dello medesimo lavoratore nel corso dell'anno solare.
      In relazione all'articolo in esame, alla presente relazione sono allegate le tabelle relative agli oneri informativi introdotti o eliminati e alla stima dei corrispondenti costi amministrativi.

      Articolo 36 (Proroga di consiglio di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL). L'articolo intende assicurare continuità di funzionamento ai due organismi collegiali dell'INPS e dell'INAIL, in corso di rinnovo, fermo restando il termine ultimo della proroga dei rispettivi componenti fino al 30 settembre 2013. Il processo di ricostituzione di tali organi, infatti, non è al momento completato, in quanto alcune significative parti sociali non hanno ancora provveduto a designare i loro rappresentanti in seno ai predetti organi.

      Articolo 37 (Zone a burocrazia zero). L'articolo pone le basi per una valorizzazione delle informazioni sulle semplificazioni introdotte grazie alla sperimentazione delle cosiddette zone a burocrazia zero previste dalla normativa vigente, informazioni che devono essere rese pubbliche attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte e che devono consentire di arrivare a condividere un'unica piattaforma informatica che semplifichi per le imprese l'individuazione delle specifiche procedure semplificate in base alla legge richiamata.
      Al Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è poi affidato il ruolo di raccordare e accompagnare le singole iniziative attraverso un periodico monitoraggio.
      L'articolo infine esclude alcune parti dell'azione amministrativa a tutela di interessi di natura generale che meritano particolare salvaguardia.

      Articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi). L'intervento si rende necessario, sulla base di esigenze rappresentate dal mondo delle imprese nel periodo intercorso dalla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (regolamento di semplificazione in materia di prevenzione incendi), ed è volta sia a semplificare gli adempimenti di prevenzione incendi, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi, per le imprese, sia a rendere sostenibili i tempi di assolvimento degli adempimenti stessi.

L'intervento riguarda le imprese rientranti nel campo di applicazione della norma di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento che, operanti alla data di pubblicazione del regolamento medesimo, sono state assoggettate agli obblighi di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del medesimo regolamento.
      Pertanto, il comma 1 dell'articolo in esame introduce un'importante semplificazione e specificazione degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi, consentendo agli enti e privati di cui all'articolo 11, comma 4, del citato regolamento di essere esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento qualora siano in possesso di titoli abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In tal modo si consente agli interessati di ridurre gli oneri amministrativi, in quanto viene meno la fase relativa alla presentazione dell'istanza volta alla valutazione dei progetti, evitando una duplicazione di adempimenti con effetti favorevoli anche sui costi che i suddetti enti debbono sostenere.
      Il comma 2, tenuto conto delle esigenze rappresentate dal mondo imprenditoriale, differisce di un anno il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell'articolo in esame, la preliminare presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del regolamento. La disposizione prevede, quindi, una scansione temporale sostenibile degli adempimenti a carico degli interessati, chiarendo, altresì, che l'istanza volta alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 3 è propedeutica alla presentazione dell'istanza, tramite SCIA, ai fini del controllo in materia di prevenzione incendi.

      Articolo 39 (Disposizioni in materia di beni culturali). Le disposizioni del presente articolo modificano alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, la lettera a), del comma 1 sostituisce, all'articolo 106, comma 2, del codice, il termine ”soprintendente” con il termine ”Ministero”, in modo da rinviare alla più adeguata sede del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione della competenza al rilascio delle autorizzazioni per la riproduzione di beni culturali e per gli altri usi individuali dei medesimi beni. Al riguardo, deve essere precisato che la modifica ha una funzione di mero – ma quanto mai opportuno – chiarimento del quadro normativo vigente, poiché il regolamento di organizzazione del Ministero (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007), ha già operato, trattandosi di regolamento di delegificazione, l'implicita abrogazione della disposizione dell'articolo 106, comma 2, del codice, mediante la previsione [articolo 17, comma 3, lettera l)] che affida al direttore regionale, invece che al soprintendente, il rilascio delle autorizzazioni di cui si tratta.
      La lettera b), del comma 1 modifica l'articolo 146, commi 4, 5 e 9, del medesimo codice in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, la modifica al comma 4 estende l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica quinquennale per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, purché i lavori siano iniziati entro il quinquennio dal rilascio dell'autorizzazione medesima.
      La modifica apportata al comma 5 dell'articolo 146 del codice interessa il secondo periodo del suddetto comma, concernente il procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso specifico in cui sia stato positivamente verificato l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici sottoposti a tutela previste dai nuovi piani paesaggistici, adeguati alle previsioni del codice stesso. In tali ipotesi, rimane ferma la previsione in base alla quale il parere reso dal soprintendente all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ha carattere obbligatorio e non vincolante.
      Quanto, invece, al termine per l'espressione del parere, originariamente fissato in quarantacinque giorni, esso è stato innalzato

a novanta giorni dall'articolo 4, comma 16, lettera e), numero 2), del decreto-legge, n. 70 del 2011, convertito, dalla legge n. 106 del 2011. Il medesimo decreto-legge ha previsto altresì che, decorso il termine per l'espressione del parere obbligatorio, questo si intenda reso favorevolmente (silenzio-assenso). La modifica del comma 5 elimina la previsione del silenzio-assenso e, correlativamente, riporta il termine per l'espressione del parere a quarantacinque giorni. Decorso quindi il suddetto termine, l'amministrazione provvede in ordine alla richiesta di autorizzazione.
      Il comma 9 dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici sottoposti a tutela stabilite dai nuovi piani paesaggistici e prevede, in tale fase, il carattere vincolante del parere del soprintendente. La modifica apportata alla disposizione in argomento elimina il ricorso alla conferenza di servizi, in precedenza chiamata a pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni, nel caso in cui il soprintendente non abbia reso il proprio parere vincolante entro il termine previsto, che rimane determinato in quarantacinque giorni. Di conseguenza, viene diminuito il termine (da sessanta a quarantacinque giorni) oltre il quale l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione prescindendo dal suddetto parere.

      Articolo 40 (Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali). L'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, prevede che: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.». La disposizione consente, quindi, nel suo attuale tenore, il riequilibrio finanziario tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, previste e disciplinate dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
      La disposizione del presente articolo 40 è finalizzata ad estendere gli effetti del riequilibrio finanziario al bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la possibilità del versamento in conto entrata al bilancio dello Stato di risorse non impegnate e disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze dotate di autonomia speciale e la loro riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
      La norma non comporta oneri a carico delle finanze dello Stato e permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili all'interno dell'amministrazione.

      Articolo 41 (Disposizioni in materia ambientale). Con le disposizioni del presente articolo si intende dettare misure di semplificazione di norme ambientali, suscettibili di ricadute significative per la diminuzione di oneri a carico degli operatori interessati e per accelerare le procedure amministrative relative agli interventi, con positive conseguenze per la crescita delle attività economiche interessate.
      Tali obiettivi sono perseguiti senza diminuire le garanzie di tutela delle risorse ambientali.
      Con la disposizione di cui al comma 1, in particolare, si interviene per operare alcune importanti precisazioni sulla disciplina delle acque emunte nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica di siti contaminati.


      La disposizione riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell'ambito del titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla bonifica dei siti contaminati. Secondo la nuova impostazione, l'emungimento (ossia l'estrazione delle acque) con conseguente scarico in un corpo idrico superficiale è ammesso solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso. In tal modo si dettano le condizioni al ricorrere delle quali le acque emunte non possono ricadere nella categoria dei rifiuti liquidi, consentendo quindi di utilizzare ai fini presi in considerazione dalla norma gli impianti di depurazione esistenti, i quali non devono pertanto essere autorizzati come impianti di gestione dei rifiuti, richiedenti spesso l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, evitando quindi il conseguente aggravio di procedure, ritardi di tempi di intervento e maggiori oneri.
      La norma proposta è coerente con il diritto dell'Unione europea.
      La disposizione di cui al comma 2 è invece volta a semplificare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, chiarendo i casi in cui è necessario il ricorso alle procedure prescritte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
      Le procedure stabilite in detto decreto sono proporzionate ai materiali di scavo prodotti nell'ambito delle cosiddette grandi opere, mentre possono risultare eccessivamente gravose e sproporzionate per quelli prodotti nell'ambito di lavori di entità minore eseguiti in piccoli cantieri. Per questo si è ritenuto di limitare l'applicazione delle predette procedure alle attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.
      Con la disposizione di cui al comma 3 si interviene per semplificare la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, il quale specifica che cosa si intende per «suolo» in relazione ai materiali esclusi dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Attualmente la nozione di «suolo» si interpreta come riferita anche alle matrici materiali di riporto, intese come ”i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei».
      La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
      Con le disposizioni di cui al comma 4 si intende invece chiarire meglio la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, in modo da risolvere alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione concreta delle stesse, suscettibili di ostacolare l'attività delle strutture ricettive per turisti all'aperto.
      In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le norme in questione si precisa che la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.
      Con le disposizioni di cui al comma 5 si intende invece accelerare talune procedure di competenza del Commissario di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 gennaio 2013, nominato per l'emergenza rifiuti nel Lazio, e individuarne meglio e circoscriverne i poteri, al fine di renderne più efficienti gli interventi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani.
      La norma di cui al comma 6 si propone di fornire uno strumento che consenta l'accelerazione delle procedure di competenza degli enti locali in via ordinaria per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti nella regione Campania, già previsti e non ancora realizzati. Tale accelerazione è dettata anche dall'esigenza di evitare un'imminente e pressoché certa condanna dell'Italia nella procedura di infrazione n. 2007/2195, che si stima nell'ordine di 8 milioni di euro giornalieri, oltre alla perdita di un ingente finanziamento europeo stanziato per il problema dei rifiuti nella regione Campania.
      Ai fini anzidetti si è previsto pertanto di ricorrere alla nomina di commissari nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che effettuino gli interventi necessari in caso di inadempienza degli enti competenti in via ordinaria, al pari di quanto già previsto con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 358 al 361, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La copertura degli oneri connessi all'attività dei commissari anzidetti è disciplinata al comma 7.

      Articolo 42 (Soppressione certificazioni sanitarie). L'articolo che si propone, in gran parte tratto dal disegno di legge atto Senato n. 1249, della XVI legislatura, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute, di iniziativa governativa del gennaio 2007, concertato con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e dell'interno, contiene una serie di misure finalizzate a garantire l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche ormai ritenute obsolete che incidono negativamente sugli oneri a carico dei cittadini e degli operatori sanitari, come pure sui costi sostenuti dalle stesse amministrazioni coinvolte.
      In particolare, nel presupposto del cammino già avviato sin dagli anni Novanta del passato secolo a favore di una semplificazione procedimentale, anche attraverso un'attività sistematica di delegificazione e di riordino normativo, si provvede a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni ritenute desuete alla luce dell'evidenza scientifica e dell'efficacia delle prestazioni.
      I contenuti di gran parte delle suddette disposizioni costituiscono il risultato delle valutazioni di un gruppo di lavoro a suo tempo istituito presso il Ministero della salute, con il compito di procedere ad una ricognizione della normativa in materia, di rivalutare l'efficacia delle certificazioni a fini di tutela della salute pubblica e di individuare una serie di pratiche sanitarie di certificazione o di autorizzazione che allo stato attuale non hanno più alcuna valenza sanitaria. Giova evidenziare che nella legislazione italiana si sono stratificate nel tempo norme che impongono l'adozione di misure rivolte alla prevenzione di malattie o alla tutela della salute, basate su idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca in cui furono adottare, ma attualmente non più ritenute valide, oppure basate sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali.
      La presenza all'interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatisi nel tempo, da cui derivano procedure, come certificazioni o autorizzazioni, prive di documentata efficacia, genera un uso non ottimale delle risorse, una perdita di credibilità del sistema di prevenzione, senza alcun utile impatto sui problemi di salute. Queste norme, inoltre, generano attività rituali percepite dai cittadini come un inutile aggravio burocratico.
      Negli scorsi anni, alcune regioni hanno provveduto, con proprie leggi, ad abolire ovvero semplificare alcune procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni,

nonché alle idoneità sanitarie. Nei confronti di tali iniziative, il Governo ha sollevato di fronte alla corte costituzionale eccezioni di costituzionalità. La Corte, con sentenza n. 162 del 2004, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.
      È necessario infatti che le pratiche di prevenzione siano giustificate dall'esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia. La comunità scientifica internazionale, dall'inizio degli anni Novanta, come sopra anticipato, è impegnata nella ridefinizione delle basi teoriche delle pratiche sanitarie. Tali basi, tradizionalmente desunte partendo dai meccanismi fisio-patologici e da modelli sperimentati in vitro e su sistemi animali, dovrebbero essere affiancate da prove empiriche che ne dimostrino l'efficacia sull'uomo, prove il cui modello paradigmatico è rappresentato dalla sperimentazione clinica controllata. L'esigenza di dimostrazioni dell'efficacia degli interventi sanitari si sta diffondendo a tutti i livelli del sistema sanitario, con l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (evidence based medicine).
      Anche nel campo delle misure di prevenzione, sia che esse agiscano a livello del sistema regolatorio, della comunità o del singolo individuo, la valutazione dell'efficacia dell'intervento, basata su prove empiriche, è ritenuta un requisito indispensabile (evidence based public health).
      Tenuto conto di quanto sopra esposto sono state predisposte le norme di questo articolo in materia di certificazioni e autorizzazioni sanitarie, secondo una logica di semplificazione della normativa vigente, alla luce del fatto che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, diverse certificazioni o autorizzazioni sanitarie non hanno più ragione di essere o sembrano, in ogni caso, inefficaci rispetto al conseguimento delle finalità per le quali erano state previste.

      Articolo 43 (Disposizioni in materia di trapianti). L'intervento in esame riveste carattere di urgenza in quanto è finalizzato a superare le difficoltà attuative connesse alla lacuna normativa del vigente articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto n.773 del 1931, come integrato dall'articolo 3, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, che, come è noto, nel prevedere che anche la carta di identità può contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona, cui si riferisce, a donare i propri organi in caso di morte, non ha previsto le modalità di trasferimento dei relativi dati (consenso o diniego a donare gli organi) dal comune al Sistema informativo dei trapianti.
      Orbene, ferma restando la rilevante portata normativa della citata norma, che sicuramente va vista come un'ulteriore misura volta a favorire e promuovere la donazione degli organi, ai fini della tutela della salute sia personale che pubblica, non può non essere sollevato il problema che si presenta in fase attuativa della medesima, atteso che, non essendo stato disposto anche il necessario e successivo passaggio relativo trasferimento dei relativi dati (consenso o diniego a donare gli organi) dal comune al Sistema informativo trapianti (istituito dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 91 del 1999 nell'ambito del Sistema informativo nazionale – SIT) – a cui rimedia la presente proposta – in sostanza viene vanificata la vera valenza della norma stessa, tesa ad incrementare le manifestazioni di volontà a donare gli organi, in caso di morte, da parte dei cittadini.
      Infatti, dal punto di vista del funzionamento del sistema «donazione-trapianto», l'inserimento della dichiarazione di volontà sulla carta di identità – per sortire effetti positivi – deve contestualmente consentire al sistema trapianti (nell'intero arco delle ventiquattro ore) la verifica della volontà o meno della persona a donare gli organi ove ricorrano, per esempio, casi di decessi improvvisi.
      Da ciò scaturisce la necessità che tali dichiarazioni non siano apposte unicamente sulla carta di identità ma siano contestualmente registrate e gestite attraverso il SIT, che può essere consultato dai centri di coordinamento dei trapianti.


      Dalla riferita necessità muove l'urgenza della norma in esame, in considerazione del fatto che i dati in questione (consenso o diniego a donare gli organi) sono dati sensibili, e come tali, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non possono essere trattati se non vi è una specifica norma a tale fine dedicata, che nel caso in esame consente al comune il successivo trasferimento al SIT.
      Sulla base delle motivazioni di urgenza di cui sopra, ai fini della tutela del diritto alla salute, l'inserimento della dichiarazione di volontà nel sistema informativo diventa, pertanto, la condizione essenziale per consentire l'attuazione della norma, nonché il suo valore aggiunto, garantendo ai centri di coordinamento trapianti la certezza di poter consultare sempre l'ultima aggiornata volontà espressa dal cittadino.
      Sembra utile, ai fini della norma proposta, rappresentare che ad oggi, dai dati presenti nel SIT, i cittadini che hanno manifestato la propria volontà relativamente alla donazione di organi sono circa 1.330.000, di cui circa 115.000 mediante registrazione presso le aziende sanitarie locali, e circa 1.200.000 mediante iscrizione all'AIDO (Associazione italiana donatori di organi), mentre risultano 9.046 persone in lista di attesa.

      Articolo 44 (Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità di materie prime utilizzate per la produzione di medicinali). L'articolo 44, comma 1, apporta una modifica all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale sancisce che «le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea, secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano».
      La modifica apportata dall'articolo 44, comma 1, del presente decreto-legge fa seguito alla procedura di infrazione n. 2009/4686, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, avviata nei confronti dell'Italia per la ritenuta discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, derivante della normativa contenuta nei contratti collettivi applicabili all'area della dirigenza medica e veterinaria, i quali prevedono, ai fini dell'ottenimento dell'indennità di esclusività nonché degli altri trattamenti economici e professionali ivi previsti, un'anzianità di servizio di un certo numero di anni, da maturarsi senza soluzione di continuità. Tale clausola di continuità del servizio prestato, pur applicandosi anche ai cittadini italiani, provocherebbe, secondo la Commissione europea, un'indiretta discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che intendano esercitare la propria attività professionale presso strutture sanitarie pubbliche in Italia, in quanto il trasferimento, a tal fine, dal loro Stato di provenienza determina inevitabilmente l'interruzione del rapporto di lavoro.
      Per questi motivi, l'articolo in questione, aggiungendo un secondo periodo alla richiamata norma di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, sancisce che, relativamente al personale delle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per il quale l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale

e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dell'Unione europea. La legge da ultimo citata disciplina il riconoscimento dell'attività sanitaria prestata all'estero da sanitari italiani, presso le strutture sanitarie individuate dalla medesima legge, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici per sanitari banditi in Italia, riconoscendo tale attività come titolo valutabile nei concorsi medesimi.
      Lo scopo è dunque quello di eliminare la discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
      Relativamente ai commi 3 e 4, si rappresenta che l'articolo 54, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle materie prime farmacologicamente attive, utilizzate per la produzione dei medicinali, prevedendo quanto segue: «Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione europea».
      Tale disposizione, evidentemente finalizzata a garantire elevati livelli di tutela della salute nell'ambito delle materie prime farmacologicamente attive, non trova, tuttavia, un preciso ancoraggio nella normativa comunitaria di riferimento (direttiva 2001/83/CE), alla cui attuazione è pur finalizzato il predetto decreto legislativo n. 219 del 2006. Ciò è stato rilevato anche dalla Commissione europea, con nota del 5 marzo 2007, secondo cui l'Italia, emanando la richiamata disposizione, sarebbe andata oltre le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/83/CE e avrebbe, inoltre, introdotto un concreto rischio di ostacolo alla libera circolazione delle merci in seno al mercato interno.
      Per questi motivi, con il successivo decreto legislativo n. 274 del 2007 (articolo 2, comma 9) si è provveduto ad aggiungere all'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il comma 3-bis, disponendo quanto segue: «Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1o gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa».
      Il termine del 1o gennaio 2009 è stato successivamente più volte prorogato, prima con l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e da ultimo, al 3 luglio 2013, dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
      Si deve evidenziare che tale ultima proroga era motivata anche dal fatto che, nel frattempo, l'Unione europea ha emanato la direttiva 2011/62/UE, che ha modificato la precedente direttiva 2001/83/CE, dettando, tra le altre, anche norme volte a garantire la tutela della salute nell'ambito dell'importazione delle materie prime farmacologicamente attive.
      Visto l'approssimarsi della scadenza del 3 luglio 2013, e in considerazione del fatto che la delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della predetta direttiva 2011/83/CE è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea, attualmente all'esame del Parlamento, la presente disposizione intende prorogare ulteriormente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della predetta direttiva, la disapplicazione del primo periodo del citato articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006, mantenendo, fino alla medesima data, la procedura semplificata per l'attestazione della conformità delle materie prime alle norme di buona fabbricazione, già prevista dall'attuale versione dell'articolo 54, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 219 del 2006, che viene contestualmente abrogato.
      Si osserva che, ove non si provvedesse a tale proroga e, a decorrere dal 3 luglio 2013, acquisisse efficacia il citato primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2006, per le imprese si prospetterebbe la necessità di far fronte ad ulteriori oneri amministrativi, peraltro non previsti dalla normativa europea di riferimento.

      Articolo 45 (Omologazioni delle macchine agricole). L'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche alle caratteristiche disposte a norma di legge, relativamente alle macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, oggi effettuati per mezzo di una visita e di una prova da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, unica autorità competente designata dal nostro Paese. Sono inoltre competenti strutture estere, delegate dalle autorità competenti nei rispettivi Paesi europei; esse hanno articolazioni in Italia, dove rilasciano omologazioni valide ad ogni effetto, nazionale ed europeo, come riconosciuto dal comma 3, dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a condizione di reciprocità.
      Il ricorso a tali strutture è sempre più frequente, dato il minore tempo con il quale, a parità di garanzie, esse operano rispetto all'unico centro di riferimento italiano; il procedimento, però, è maggiormente oneroso per i richiedenti, comprendendo non solo il costo dell'accertamento, ma anche i costi di missione all'estero. Inoltre, i diritti e le imposte relativi all'omologazione, insieme ai costi accessori, vengono versati ai Ministeri esteri di riferimento.
      Il presente articolo permette di estendere ad altri soggetti, diversi dal Dipartimento per i trasporti terrestri, la competenza all'omologazione delle macchine agricole consentendo, da un lato, il recupero dei diritti e delle imposte che verrebbero versati allo Stato italiano, dall'altro alle aziende italiane costruttrici di conseguire risparmi sulle spese tecniche delle omologazioni. I requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti competenti all'omologazione saranno definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 5 febbraio 2013.
      Per comprendere il volume di spesa per l'omologazione delle macchine agricole, si consideri che, per ogni omologazione europea di trattrice agricola, vengono attualmente versati in Italia diritti e imposte di bollo che variano da un minimo circa di euro 230 per singola trattrice agricola ad oltre euro 7.000 per gamma di trattrice e in funzione della complessità. Considerando che l'Italia è il secondo produttore mondiale di macchine agricole, dopo la Germania, appare evidente l'importanza di tali cifre che vanno moltiplicate per l'ampio numero di gamme immesse sul mercato ogni anno.

      Articolo 46 (EXPO Milano 2015). La manifestazione internazionale «Expo Milano 2015» costituisce evento rilevante per il sistema economico nazionale, come anche sancito dalla partecipazione di soggetti istituzionali alla compagine societaria che ha il compito di allestire, organizzare e gestire l'evento (Ministero dell'economia e delle finanze, regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano).
      Le attività connesse alla piena riuscita dell'evento straordinario ricomprendono l'organizzazione e la partecipazione ad

eventi, in Italia e nel mondo, che contribuiranno a determinare l'immagine di Milano e dell'Italia stessa all'estero.
      È pertanto necessario permettere agli enti locali coinvolti nell'organizzazione e nella partecipazione a tali eventi, manifestazioni o altro, di svolgere le attività sopra descritte senza incorrere, per lo stretto limite temporale richiesto dall'evento, in limitazioni straordinarie che impediscano l'utilizzo delle risorse destinate alle spese connesse.
      In particolare, la presente norma, con riguardo alle somme destinate alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché alle spese per missioni, anche all'estero, consentirebbe una maggiore flessibilità in relazione allo stanziamento disponibile nel pertinente capitolo di bilancio, prevedendo che non si applichi agli enti locali coinvolti nell'evento l'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

      Articolo 47 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a), si tratta di un mero adeguamento per attualizzare il riferimento all'autorità competente ad adottare i criteri in base ai quali dovrà essere gestito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, istituito presso l'Istituto di credito sportivo (vigilato dall'Autorità di Governo con la delega allo sport), ai sensi dell'articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
      Il riferimento al «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» è stato introdotto con il citato articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, quando la delega allo sport era attribuita proprio alla predetta autorità di Governo.
      Ora, con l'insediamento del nuovo Governo in data 28 aprile 2013, la delega allo sport è stata conferita al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili mentre non esiste più un'autorità di Governo analoga a quella che aveva, nel precedente esecutivo, la delega congiunta con riferimento agli affari regionali, al turismo e allo sport.
      Anche per evitare problemi per il futuro (nel caso si vogliano aggiornare o modificare i criteri di gestione del Fondo), è preferibile quindi optare per la dizione generica ”Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata,», nel caso in cui la delega allo sport sia poi attribuita ad autorità diverse.
      Alla lettera b), si prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 90, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale abrogazione si rende opportuna attesa la sua incompatibilità con i commi 12 e 13 del medesimo articolo, così come modificati dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'abrogazione era peraltro da ritenersi già implicita posto che il regolamento era previsto nella precedente versione del comma 13 poi modificato, nell'attuale versione, dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.
      Il comma 12, a sua volta, prevedeva che la garanzia era «sussidiaria a quella ipotecaria»; la modifica del comma 12 intervenuta con il citato articolo 64, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, ha eliminato tale riferimento alla sussidiarietà.

      Articolo 48 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66). La norma determina l'inserimento di un articolo nel codice dell'ordinamento militare, recante la disciplina della cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti prodotti dall'industria nazionale.
      In particolare, circa la cooperazione con altri Stati per i materiali di armamenti

prodotti dall'industria nazionale, integra il codice dell'ordinamento militare con l'articolo 537-bis, che prevede, al comma 1, la possibilità che il Ministero della difesa, nell'ambito degli accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare stipulati con gli altri Stati, svolga attività contrattuale per l'acquisto da parte dei citati Stati di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale ovvero fornisca il necessario supporto tecnico-amministrativo; il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della normativa in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990. Si tratta di un'attività già svolta da Governi di altri Stati occidentali. La disposizione si pone quale efficace misura a sostegno dell'industria nazionale, in un settore del tutto peculiare quale è quello degli armamenti ed equipaggiamenti militari, caratterizzato da elevata competitività e alta tecnologia, agevolando lo sviluppo di rapporti commerciali a livello internazionale tra il sistema produttivo italiano e i Paesi con i quali sussistono rapporti di collaborazione nel settore della difesa. In sostanza, l'intervento è volto anche a rendere più efficace il rapporto tra lo Stato e le imprese nazionali, al fine di promuoverne l'affermazione in ambito internazionale. È infatti ricorrente la richiesta e la sollecitazione da parte di Stati esteri del tramite statuale quale indispensabile garanzia per l'acquisto di materiale nel settore, in carenza del quale, nella quasi totalità dei casi, essi preferiscono orientare le loro scelte verso realtà industriali di altri Paesi che si possono, invece, avvalere della cooperazione delle strutture statali di riferimento. In sostanza, per diversi Stati esteri trattare con un altro Stato e non con società private è condizione necessaria e indispensabile. In tale contesto, inoltre, la previsione consente che possano essere acquisiti dai predetti Stati anche materiali d'armamento «in uso alle Forze armate». Tale variante, va sottolineato, interviene su un quadro di cessioni a pagamento dei medesimi materiali già in vigore dal 2010, ai sensi dell'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare, e, pertanto, determina solo un'integrazione delle fattispecie di materiali alienabili, prima limitato alle sole tipologie obsolete. Sarà così consentita l'alienazione dei materiali che, seppur non obsoleti e non ancora dichiarati «fuori-uso», risultino eccedenti rispetto alle esigenze funzionali della Difesa. La disposizione – del resto – interviene in un momento di riconfigurazione, in termini riduttivi ai sensi della legge n. 244 del 2012, dello strumento militare in cui è ben prevedibile che la contrazione degli attuali assetti determini situazioni di esubero rispetto alla citata tipologia di materiali. La previsione, infine, impatta positivamente anche in funzione anticorruzione, nella misura in cui elimina dalla libera trattativa soggetti intermediari – per definizione interessati anche a proventi personali – diversi dalle società di produzione. Per ultimo, vale la pena sottolineare che tutte le descritte attività trovano un perimetro applicativo assolutamente chiaro ed efficace negli accordi di cooperazione militare, che risultano condizione preesistente e che non possono essere stipulati in difformità da indirizzi di politica internazionale in linea con le responsabili valutazioni da sviluppare in un contesto tanto delicato e sensibile, e che non possono che essere informati ai richiamati princìpi di cui alla legge n. 185 del 1990.
      Il comma 2 prevede l'adozione di disposizioni di attuazione con regolamento adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      Il comma 3 prevede che i proventi derivanti dalle citate attività siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

      Articolo 49 (Proroga e differimento termini in materia di spending review). L'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede la messa in liquidazione, la privatizzazione ovvero comunque la riduzione di spesa per società pubbliche. In

particolare, al comma 1, si prevede che, con riferimento alla società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato di prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si proceda, alternativamente, allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013 ovvero all'alienazione entro il 30 giugno 2013, con assegnazione del servizio con gara a decorrere dal 1o gennaio 2014. Con le modifiche al comma 1 si prorogano di sei mesi questi ultimi termini, allineando la data ultima per lo scioglimento con quella relativa all'alienazione.
      All'articolo 9, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 si stabiliva un termine (nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo) per la soppressione di enti, agenzie e organismi non già soppressi, accorpati, riordinati (con riduzione del 20 per centro degli oneri finanziari) da regioni, province e comuni (si tratta di soggetti che esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali dei predetti enti territoriali).
      Con le disposizioni proposte al comma 2, si differisce al 31 dicembre 2013 il predetto termine (già scaduto) e si fanno salvi gli atti compiuti da soggetti che hanno comunque proseguito l'attività.
Capo II: Semplificazione in Materia Fiscale

      Articolo 50 (Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti). La disposizione in esame modifica l'articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, limitando l'applicazione della previsione legislativa della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto. La disposizione in esame non determini effetti finanziari.

      Articolo 51 (Abrogazione del Modello 770 mensile) con la disposizione in commento si abroga l'articolo 44-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, che aveva introdotto l'obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La misura era finalizzata a semplificare gli adempimenti dichiarativi ai fini fiscali e previdenziali a carico del sostituto d'imposta (modello 770 annuale semplificato) con riferimento ai redditi dei propri dipendenti, realizzando in un unico flusso mensile telematico. La norma in oggetto aveva presentato notevoli difficoltà tecniche per la sua attuazione (l'unione dei flussi mensili previdenziali e fiscali è impossibile per le differenze intrinseche tra la disciplina fiscale, impostata sul principio di cassa, e quella previdenziale, ancorata alla competenza).

      Articolo 52 (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo). Al fine di migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013 (risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013) la disposizione introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
      In particolare, in conformità alla risoluzione citata ed al fine di riprenderne lo spirito ed attuarne i principi ispiratori:

          a) si prevede che i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 515 del codice di

procedura civile – di cui già a legislazione vigente beneficiano i professionisti e lavoratori autonomi – si applichino anche ai debitori costituiti in forma societaria, ed in ogni caso se nella attività del debitore risulti una prevalenza del capitale investito sul lavoro, prevedendo, inoltre, la pignorabilità dei beni strumentali solo laddove non sia congruo il valore di presumibile realizzo degli altri beni;

          b) si attribuisce la custodia dei beni pignorati allo stesso debitore evitando l'amotio degli stessi dalla sede in cui si trovano;

          c) si prevede che per il primo incanto deve decorrere un termine di almeno trecento giorni dal pignoramento, consentendo in tale periodo la continuazione della attività al fine di reperire soluzioni e risorse per onorare, anche in forma rateizzata, il debito;

          d) si amplia il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;

          e) con separata disposizione (articolo 53) si proroga fino al 31 dicembre 2013 l'attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate effettuata da parte delle società del gruppo Equitalia;

          f) si prevede la non pignorabilità dell'unico immobile adibito ad uso abitativo nel quale risiede il debitore, escludendo la possibilità che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, occorre tuttavia riconoscere al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale. In tale prospettiva, è stata mantenuta in capo a tale creditore la facoltà di iscrivere ipoteca a scopo di garanzia atteso che altrimenti si violerebbe in danno dell'amministrazione il principio generale della par condicio creditorum, in quanto i creditori privati, anche chirografari ma forniti di titolo esecutivo, avrebbero la possibilità di ottenere un pagamento preferenziale nonché di godere di garanzia reale sul bene immobile iscrivendo ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 c.c..

      La necessità di contemperare le esigenze di tutela dei contribuenti con quelle di finanza pubblica non ha reso possibile recepire, nella loro completezza, nel presente provvedimento, ulteriori criteri indicati nella risoluzione parlamentare, i quali saranno comunque ripresi ed attuati in prossimi interventi legislativi, anche a carattere di delega.
      Ci si riferisce, in particolare, alla riduzione dell'entità degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento: quest'ultima misura comporterebbe infatti una perdita di gettito stimata dalle competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, in circa 120 milioni di euro.
      Neppure si è ritenuto opportuno, in questa sede, procedere alla richiesta di rimodulazione della disciplina di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non solo in ragione delle ingenti perdite di gettito, allo stato non quantificabili, cui il provvedimento darebbe adito, ma anche in ragione della necessità di evitare che tale rimodulazione offra il destro per ricorsi meramente dilatori e strumentali. Si ritiene, quindi, opportuno procedere al predetto intervento rimodulatorio in un quadro più ampio ed organico, anche al fine di introdurre una differenziazione del trattamento sanzionatorio penale, pecuniario amministrativo, in relazione ai diversi presupposti di evasione citati nella risoluzione parlamentare.
      Invece, al fine di attuare la citata risoluzione parlamentare, nella parte in cui pone l'obiettivo di ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario, si introduce la regola che consente di elevare fino ad un massimo di centoventi le predette rate nei casi in cui il debitore si trovi in situazione di grave difficoltà per ragioni dipendenti dalla congiuntura economica estranee alla sua responsabilità.


      Va ancora evidenziato che, in coerenza con la suddetta risoluzione, si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre del termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come sostituito dall'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, attualmente fissato al 31 dicembre 2013. Lo schema di decreto volto a dare attuazione alla norma è attualmente in fase di predisposizione.
      Le modifiche che si introducono con l'articolo in esame, attengono in particolare:

          la lettera a) apporta modifiche all'articolo 19 prevedendo che nei casi in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, il numero di rate, per ciascuna delle due dilazioni, può essere elevato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Inoltre la norma estende, a favore dei contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, ad otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione, mentre sulla base delle norme precedenti si decadeva dal beneficio dopo il mancato pagamento di due sole rate consecutive;

          la lettera b) introduce due nuovi commi all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. La modifica si rende opportuna in quanto il decreto-legge n. 201 del 2011 ha aggiunto al predetto articolo 52 il comma 2-bis, ai sensi del quale il debitore ha facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto. Tuttavia, tale disposizione non individua fino a quando la vendita possa avvenire. Al fine di evitare incertezze interpretative, con la norma proposta si prevede che la cessione debba avvenire nei cinque giorni antecedenti il primo incanto. Si prevede, del pari, che qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque esercitare la facoltà di vendita diretta entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto. Per consentire, poi, al debitore di disporre di un congruo termine per esercitare concretamente la predetta facoltà di vendita in proprio, si prevede, alla successiva lettera c) di prolungare il termine di efficacia del pignoramento (da centoventi a duecento giorni). Ciò si rende opportuno anche in ragione delle previsioni di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dal presente decreto, ove si prevede la nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari;

          la lettera d) interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali. Si tratta di una rilevante problematica che assume spesso connotazioni mediatiche particolarmente significative e che può avere conseguenze, sia in termini di tenuta dei livelli occupazionali, che di salvaguardia del tessuto produttivo della nazione. Con la novella in commento si prevede di estendere le limitazioni stabilite dal codice di procedura civile alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali, a imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Con la medesima novella si propone, peraltro, una ulteriore soluzione di contemperamento tra le necessità dell'impresa e quelle di recupero degli importi a ruolo. Si prevede, cioè, che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali vada oltre i termini ordinari, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo trecento giorni dal pignoramento (nei successivi sessanta giorni). In tal modo, il debitore potrebbe continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse

per assolvere il debito iscritto a ruolo;

          con la lettera e) viene apportata una modifica all'articolo 72-bis, stabilendo che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di sessanta giorni, anziché quindici. Ciò, al fine di consentire al debitore che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di riscossione avviata, di attivare, in tempi consoni, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate;

          alla lettera f), tenuto conto che il decreto cosiddetto «Salva Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011), ha imposto l'accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1000,00 euro sul conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto, è stata inserita una specifica previsione per evitare che, in ragione di ciò, possano venir meno i limiti alla relativa pignorabilità. In proposito, infatti, non potendo l'agente della riscossione conoscere a priori se i conti interessati siano qualificabili come conti di mero appoggio degli emolumenti in parola, ovvero se, viceversa, si verta in presenza di conti variamente movimentati, è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che disciplina i limiti di pignorabilità delle suddette somme in presenza dell'esecuzione esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l'ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista.

      Con le successive lettere g), i), l), e m), si disciplina specificamente la materia dell'espropriazione immobiliare. In particolare, fatta salva la possibilità, per l'agente della riscossione, di intervenire, sempre e senza alcuna limitazione, nell'esecuzione avviata da altri:

          a) viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di debiti iscritti a ruolo. È fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso, così come definite ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9;

          b) viene elevato a centoventimila euro il limite delle somme iscritte a ruolo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali A/8 e A/9, salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie e anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti erariali laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi;

          c) gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione e la possibilità, al pari del debitore, di chiedere al giudice dell'esecuzione che la vendita abbia luogo al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal giudice, e si prevede che gli stessi agenti possano richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia. Viene, inoltre stabilito che, in tali casi, le spese siano anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, nonché che il pignoramento non perda efficacia se, in conseguenza delle nomine disposte, il primo incanto non possa essere effettuato entro il termine di legge, ponendo, in tal caso, in capo all'agente della riscossione l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare debito avviso al soggetto nei confronti del quale si procede. Viene, infine, rideterminato il prezzo di devoluzione dell'immobile invenduto al terzo

incanto; ciò, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 281/2011) che ha imposto al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione. La Corte ha censurato la norma nella parte in cui prevede quale prezzo di assegnazione il minore tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per il quale si procede, posto che quest'ultimo non ha alcuna relazione con il valore dell'immobile. Ha pertanto suggerito di far riferimento al prezzo del terzo incanto, salvo diversa valutazione del legislatore che però sia in ragionevole rapporto con il valore del bene pignorato. Nella norma proposta si prevede, quindi, che l'assegnazione avvenga al prezzo base del terzo incanto;

          con la lettera h) vengono apportate modifiche al vigente articolo 77, allo scopo di coordinare la norma con le previsioni di cui al nuovo articolo 76, ribadendo le finalità di garanzia dell'istituto, che rendono autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione. Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il «diritto di sequela». Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

          Infine, in aderenza alla prescrizione della citata risoluzione della Commissione finanze sul punto, si dà impulso alla revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, come sostituito dall'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, attualmente fissato al 31 dicembre 2013. Lo schema di decreto volto a dare attuazione alla norma è in fase di predisposizione.

      Articolo 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate). La materia è stata oggetto di recente intervento con l'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che ha rivisitato la disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente per i soli tributi, tale termine al 31 dicembre 2013. Allo scopo di evitare che, in ragione della dizione letterale della norma, le entrate di natura diversa restino ingiustificatamente escluse da tale differimento ed al fine di favorire la complessiva rivisitazione del quadro normativo afferente alla gestione e riscossione delle entrate degli stessi comuni, consentendo, in pari tempo, anche l'istituzione di un Consorzio che possa occuparsi, per loro conto, di tali attività, avvalendosi, in fase di riscossione, del supporto delle società del Gruppo Equitalia, si rende necessario riformulare la disposizione in commento.

      Articolo 54 (Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216). La disposizione in argomento reintroduce la previsione già contenuta nell'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, successivamente,

abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
      L'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e Province, attribuisce alla SOSE Spa la possibilità di predisporre appositi questionari funzionali alla raccolta dai Comuni e dalle Province dei rispettivi dati contabili e strutturali, ai fini della predisposizione delle metodologie di elaborazione e della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali nonché della successiva attività di monitoraggio e di aggiornamento delle relative elaborazioni.
      La medesima lettera c) del comma 1 del predetto articolo 5 dispone, altresì, che, ove predisposti e somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari interamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario, applicandosi, in difetto, la sanzione del blocco – sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari – dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente.
      Al fine di garantire il contenimento degli oneri di gestione dell'attività di somministrazione dei predetti questionari e di assicurare, al contempo, la contestualità nella somministrazione e, quindi, certezza in ordine all'individuazione del dies a quo dal quale computare il termine di sessanta giorni per la loro restituzione, l'articolo 6, comma 2, lettera b), n. 6) del citato decreto-legge n. 70 del 2011 aveva previsto, tra l'altro, che detti questionari venissero resi disponibili sul sito internet della SOSE Spa e che di tale disponibilità venisse data, altresì, notizia con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (e, segnatamente, con decreto del Direttore generale delle finanze) da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale sarebbe decorso il termine di sessanta giorni per la restituzione dei questionari medesimi.
      Successivamente, il decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di «riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ha disposto, all'articolo 53, comma 1, lettera l), l'abrogazione dell'articolo «6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70» e, con esso, anche della disposizione di cui al numero 6) della lettera b) del comma 2.
      Simile abrogazione espressa ha, quindi, investito una molteplicità di disposizioni, tra le quali anche quella di cui al citato numero 6) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6. Né simile disposizione – che appare di permanente attualità ed utilità, attese anche le finalità dalla stessa perseguite – sembra essere stata riprodotta in altra sede normativa.

      Articolo 55 (Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzia di viaggio). L'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disciplina il regime speciale delle agenzie di viaggio in materia di imposta sul valore aggiunto. In questo contesto il debito IVA delle agenzie di viaggio è determinato non in termini di «imposta da imposta», vale a dire detraendo dall'imposta applicata sulle vendite di servizi l'imposta assolta sugli acquisti, bensì in termini «base da base».
      Secondo quest'ultimo meccanismo l'imposta assolta sugli acquisti resta indetraibile per l'agenzia di viaggio, mentre il debito d'imposta viene calcolato scorporando la medesima dal margine dell'agenzia, margine a sua volta determinato sottraendo dai corrispettivi il totale dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
      Il comma 3 del citato articolo 74-ter precisa in particolare che «non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi» appena citati.


      L'applicazione di questo comma 3 ha generato nel tempo notevoli incertezze con riferimento all'imposta assolta sui beni e servizi acquistati da agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea e da queste inglobati in pacchetti turistici venduti al pubblico.
      Infatti, secondo un primo indirizzo interpretativo (risoluzione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 62 del 7 aprile 1999) tale imposta doveva essere riconosciuta in detrazione (e quindi a rimborso) nei confronti di dette agenzie di viaggio, mentre secondo un'opinione espressa in epoca successiva (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 141 del 26 novembre 2004) il rimborso non poteva essere accordato.
      Considerata l'incertezza interpretativa sopra evidenziata, si rende necessario l'intervento del legislatore che, con una norma di interpretazione autentica, risolva la questione in modo da avere un'applicazione uniforme da parte di tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria.
      In quest'ottica, si rileva che l'interpretazione del comma 3 dell'articolo 74-ter in questione non può prescindere dalla lettura dell'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che vieta agli Stati membri di ammettere la detrazione o il rimborso degli «importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (...) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore».
      Al riguardo, è pacifico che tale imposta non sia detraibile né rimborsabile alle agenzie di viaggio stabilite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, per cui un'interpretazione dell'articolo 74-ter, comma 3, in esame, con la quale si accordasse il rimborso dell'imposta in questione, produrrebbe vantaggi competitivi a favore delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.
      Ciò sarebbe in aperto contrasto anche con l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di rimborsi ai soggetti stabiliti fuori dell'Unione europea, che prevede che «il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità».
      Pertanto, la norma in esame chiarisce che l'imposta in questione non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.
      Tuttavia, in considerazione dell'incertezza interpretativa che ha regnato sulla materia, nel secondo periodo della citata disposizione si precisa che sono fatti salvi gli eventuali rimborsi effettuati sino alla data di entrata in vigore della norma in questione.
      Inoltre, nella seconda parte del secondo periodo è precisato che non si dà luogo alla restituzione delle somme che, eventualmente, siano state in un primo tempo rimborsate alle agenzie di viaggio e successivamente recuperate.

      Articolo 56 (Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie). In considerazione della complessità degli adempimenti previsti dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta con l'articolo 1, commi da 491 a 500 della legge n. 228 del 2012, la modifica in esame rinvia il termine di decorrenza di applicazione dell'imposta per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari dal 1o luglio al 1o settembre 2013.
      Sono anche rinviati i termini entro i quali provvedere al primo versamento dell'imposta previsti dall'articolo 1, comma 497, della richiamata legge n. 228 del 2012 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013. Per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e per gli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491, effettuati fino al 30 settembre 2013, il termine entro il quale effettuare il versamento è fissato al 16 ottobre 2013. Per quanto riguarda le operazioni di cui al comma 492 e per gli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre, il versamento

dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2013.
      Con specifico riferimento ai versamenti dovuti dalla Società di gestione accentrata – in forza delle deleghe conferitegli dai responsabili dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013 – tuttavia, tale termine è ulteriormente procrastinato di un mese e, pertanto, è stabilito al 16 novembre 2013. Ciò in quanto detto decreto, al medesimo comma 5, dispone che la Società di Gestione Accentrata provvede al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione eccetto che per le operazioni del mese di novembre per le quali il versamento è effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre.

Capo III: Semplificazioni in materia di istruzione, università e ricerca.

      Articolo 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese). Il comma 1 reca una serie di interventi diretti allo sviluppo del sistema Paese all'interno delle possibili azioni di intervento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare sono previste misure per il rafforzamento della ricerca fondamentale nelle università e negli enti pubblici di ricerca; la creazione e lo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; la valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei trenta anni; lo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; il potenziamento del rapporto tra la ricerca pubblica e le imprese, attraverso l'incentivo alla partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc; il potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in linea con il programma Horizon 2020; il sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle a partecipazione maggioritaria dei giovani al di sotto dei trentacinque anni; la valorizzazione di grandi progetti o programmi a medio-lungo termine di partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali; l'incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB; il sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.
      Per le finalità della norma è utilizzata la quota destinata a contributi a fondo perduto del FAR.
      Gli interventi a sostegno della ricerca industriale e applicata, di competenza del Ministero, gravano sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) (attualmente confluito nel FIRST), che si compone di una parte destinata al «credito agevolato», quale fondo di rotazione sul conto di tesoreria (C.to 3001) tenuto presso la Banca d'Italia, e di una parte destinata al «contributo alla spesa».
      Il rapporto tra le disponibilità del Fondo, negli ultimi cinque anni (fino al 2011, anno dell'ultimo rifinanziamento della parte destinata al contributo alla spesa), è stato di circa il 12 per cento per il contributo alla spesa e l'88 per cento per la parte di credito agevolato, con un tendenziale allargamento della forbice percentuale a discapito del contributo alla spesa.
      La quota di interessi percepiti, a seguito del rientro di mutui o prestiti, negli ultimi dieci anni fino al 2012, è pari a circa 72 milioni di euro. Tale montante ha costituito un'alimentazione «esterna» (costo del prestito a carico delle imprese beneficiarie) che ha incrementato la dotazione iniziale del Fondo.
      A causa della grave crisi economica di questi ultimi anni le imprese si sono trovate in grandi difficoltà a utilizzare il finanziamento di progetti di ricerca sotto la forma di mutui/prestiti e di credito agevolato, nonostante le condizioni particolarmente favorevoli sia con riferimento al tempo di restituzione (piano di ammortamento in dieci anni) che al tasso molto agevolato accordato (0,5 per cento).


      Tutto ciò rende quindi difficile l'utilizzazione delle risorse disponibili sul Fondo sotto forma di credito agevolato. Si rende pertanto necessario un intervento mirato di sostegno alle imprese anche attraverso l'utilizzo della parte di contributo alla spesa.

      Articolo 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca). Il comma 1 aumenta la facoltà assunzionale sia per le università sia per gli enti di ricerca elevando, per l'anno 2014, dal 20 per cento al 50 per cento il limite di spesa, previsto dall'articolo 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, rispetto alle cessazioni del precedente anno. Il comma 2 consente di trasferire le somme necessarie per coprire l'aumento delle facoltà assunzionali degli enti e delle università sul Fondo per il funzionamento delle università statali e sul Fondo ordinario degli enti di ricerca, a carico dei quali sono poste le spese per il personale.
      Il comma 3 reca una norma di semplificazione che intende escludere il parere della commissione nominata dal Comitato universitario nazionale nel caso di chiamate dirette per i vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione. Il parere della predetta commissione non appare necessario, in quanto la valutazione tecnica è stata già fatta in sede di selezione dei programmi, che sono stati individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con decreto 1o luglio del 2011.
      A copertura dei maggiori oneri vengono utilizzate le risorse derivanti da una complessiva razionalizzazione della spesa necessaria per i servizi esternalizzati nelle istituzioni scolastiche. L'importo a base di gara previsto per la convenzione per i servizi esternalizzati è quindi pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere tutti i collaboratori scolastici quanti sono i posti accantonati in organico. Ciò senza ridurre i servizi per le scuole, ma operando un efficientamento degli stessi.
      Il comma 6 dell'articolo specifica inoltre che gli ulteriori risparmi di spesa sono destinati al funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle supplenze brevi.

      Articolo 59 (Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi). L'articolo reca disposizioni per il finanziamento di borse di studio, cosiddette «borse di mobilità», da destinare a studenti che hanno conseguito risultati scolastici eccellenti e che intendono iscriversi al primo anno di corsi universitari presso università site in regioni diverse da quelle di residenza.
      L'intervento persegue il duplice obiettivo di sostenere il diritto allo studio e di valorizzare le eccellenze negli studi universitari.
      La norma definisce i criteri sulla base dei quali gli studenti fuori sede sono ammessi al beneficio mentre la disciplina di ulteriori aspetti, fra cui la determinazione dell'importo della borsa di studio, è rimessa a un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni entro il 30 luglio 2013.
      Le somme stanziate, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a 7 milioni di euro per l'anno 2015, saranno ripartite tra le regioni che provvederanno all'attribuzione delle risorse sulla base di graduatorie regionali formate dai soggetti aventi i requisiti prescritti, fino all'esaurimento delle risorse stesse.

      Articolo 60 (Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario) il comma 1 intende rendere il sistema di finanziamento delle università più flessibile e semplificare le procedure di attribuzione delle risorse. A tal fine, è previsto che confluiscano in unico fondo le risorse attualmente destinate al finanziamento ordinario delle università, alla programmazione triennale del sistema universitario, ai dottorati e agli assegni di ricerca.
      Il comma 2 intende sottoporre all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca la valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca, a fini di semplificazione.

TITOLO III – Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile.

      Il titolo III introduce nell'ordinamento giuridico disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile pendente, attraverso l'adozione di rimedi specificamente volti a implementare l'efficienza del sistema giudiziario civile.
      Quanto ai presupposti di necessità e urgenza del provvedimento illustrato, è noto che le analisi comparative internazionali svolte dalla Banca mondiale confermano che il sistema della giustizia civile costituisce il «tallone d'Achille» del nostro sistema economico, collocando l'Italia al 158o posto nel ranking «enforcing contracts», con una durata media delle procedure di recupero del credito di 1.210 giorni e un costo pari al 29,9 per cento del credito azionato. A ciò aggiungendo il dato sempre più preoccupante dell'ammontare delle condanne riportate dallo Stato italiano, sia in sede interna sia in ambito europeo, per la violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
      L'attuale grave contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema e impone l'adozione di serie misure per giungere a una inversione della tendenza della durata dei procedimenti civili.
      Il costante incremento delle pendenze nel sistema civile ha causato una paralisi del sistema, comportando, oltre all'allungamento dei tempi di risoluzione delle controversie, anche un'ingente immobilizzazione di risorse patrimoniali, e funge da forte disincentivo agli investimenti stranieri. Mediante una significativa accelerazione del sistema giudiziario civile, viceversa, si può trasformare quello che attualmente è un fattore di appesantimento della crisi in un volàno per la crescita economica, costituendo un naturale disincentivo a comportamenti ostruzionistici nelle ordinarie dinamiche contrattuali.
      L'iniziativa del Governo in questa sede mira a incrementare la produttività del sistema giudiziario civile, per un verso mediante l'adozione di rimedi processuali tendenti a una razionalizzazione delle risorse esistenti e, per altro verso, attraverso un apporto temporaneo di energie intellettuali esterne al sistema, che si affiancano a quelle del giudice nella gestione e nella decisione della controversia, anche fornendogli importanti strumenti per una più efficace organizzazione del lavoro.
      Il complesso intervento normativo, che assume carattere di organicità per i diversi settori interessati, introduce i seguenti rimedi destinati a incidere su tutte le fasi del processo sia in termini di organizzazione degli uffici giudiziari, sia sul piano delle regole processuali:

          introduzione della figura del giudice ausiliario, quale misura organizzativa straordinaria per la riduzione del contenzioso civile pendente dinanzi alle corti d'appello;

          previsione che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati con modalità e criteri di accesso definiti assistano e coadiuvino i magistrati degli uffici giudiziari di primo grado e d'appello;

          introduzione della figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Suprema Corte di cassazione;

          previsione dell'obbligo per il giudice civile (così come già avviene per il giudice del lavoro) di formulare una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello; correlativamente, nell'articolo 420 del codice di procedura civile si prevede che la proposta formulata dal giudice possa avere non solo contenuto transattivo ma anche conciliativo;

          riduzione dei casi in cui il procuratore generale deve intervenire e concludere nelle cause davanti alla corte di cassazione, alle sole ipotesi previste espressamente dalla legge, mentre attualmente

il codice prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero davanti a tutte le cause trattate dalla corte di cassazione, con conseguente modifica anche dell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario;

          nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice, quando anticipa la data dell'udienza fissata dall'attore in opposizione, debba stabilire una data non successiva a trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, si prevede che l'esecutorietà del decreto ingiuntivo debba essere concessa, ricorrendone i presupposti, alla prima udienza;

          procedimento volontario di affidamento a notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, quando non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali;

          modifica della norma che stabilisce il contenuto della motivazione della sentenza civile, prevedendo che questa assuma una veste estremamente semplificata, con possibile riferimento esclusivo a precedenti giurisprudenziali conformi o mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o atti di causa (inclusivi quindi delle decisioni impugnate);

          introduzione di una norma speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

          rimodulazione della disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con alcune prescrizioni dirette a evitare abusi da parte del debitore;

          previsione che le commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato siano composte, per la componente relativa alla magistratura, di regola da magistrati in pensione ovvero da magistrati in servizio;

          ripristino della cosiddetta mediazione obbligatoria introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima della declaratoria d'incostituzionalità, per eccesso di delega, resa dalla Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 2012 n. 272.

Capo I: Giudici ausiliari.
      Il Capo I reca disposizioni riguardanti i giudici ausiliari.
      A completamento delle misure sull'efficienza del sistema giudiziario e sulla celere definizione delle controversie introdotte dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è prevista, dal provvedimento illustrato, la nomina di giudici ausiliari, sino a un massimo di quattrocento unità, che consentano la concreta ed effettiva attuazione e finalizzazione dei programmi per la gestione dei procedimenti civili rimessi ai capi degli uffici giudiziari dalla citata disposizione. Con tale supporto di giudici onorari, destinato a operare in chiave di limitata integrazione della composizione dei collegi civili delle corti d'appello, si mira ad aggredire e incidere adeguatamente, in un ragionevole arco di tempo, fissato in cinque anni (prorogabile per non più di ulteriori cinque anni), il grave arretrato civile presso gli uffici del gravame di merito, i cui tempi di definizione dei procedimenti innescano, pressoché inevitabilmente, la violazione del termine di ragionevole durata del processo, dando luogo ai consequenziali giudizi risarcitori, anch'essi gravanti sulle stesse corti d'appello.
      Le tabelle che seguono evidenziano come le pendenze presso gli uffici interessati dalla misura illustrata siano tuttora in aumento, dato che non si registra per gli uffici di primo grado, ove il rapporto tra procedimenti sopravvenuti e definiti importa un decremento delle pendenze.

Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le corti d'appello
 
2010
2011
Sopravvenuti
170.680
157.249
Definiti
149.838
148.839
Pendenti
443.435
448.810
Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso le corti d'appello per tipologie di procedimenti
  2010 2011
 
Iscritti
Definiti
Pendenti
Iscritti
Definiti
Pendenti
Cognizione ordinaria 49.367 41.235 197.291 25.079 25.602 202.150
Lavoro non pubblico impiego 18.307 20.133 43.914 8.788 9.634 42.520
Lavoro pubblico impiego 7.596 5.973 18.592 5.326 3768 21.714
Previdenza 43.270 37.739 109.783 16.782 21.729 99.358
Equa riparazione 34.235 27.179 49.730 13.277 16.595 52.481
Altro 17.905 17.579 24.125 8.296 9.496 21.283
        Totale 170.680 149.838 443.435 157.249 148.839 448.810
Flussi e pendenze dei procedimenti civili presso i tribunali
 
2010
2011
Sopravvenuti 2.725.225 2.678.548
Definiti 2.742.081 2.702.744
Pendenti 3.486.487 3.452.462

      In una visione sistematica dell'intervento normativo in questione, deve essere considerato che la specifica misura dei giudici ausiliari, finalizzata al superamento dell'arretrato accumulato presso le corti d'appello, si armonizza con la più generale regolazione degli stage destinati ai laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari di primo grado e d'appello, nonché con l'introduzione della figura del magistrato assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Suprema Corte di cassazione. Con ciò realizzandosi un intervento, solo in parte eccezionale e temporaneo, che, nel suo complesso, è destinato a creare le condizioni per il superamento delle criticità evidenziate.

      Articolo 62 (Finalità e ambito di applicazione). L'articolo esplicita che la figura del giudice ausiliario viene introdotta esclusivamente a supporto dell'attività della corte d'appello e per contribuire alla realizzazione del programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
      Il programma di cui al citato 37 deve prevedere l'ordine di priorità nella trattazione, alla stregua di alcuni criteri oggettivi, tra cui assume primaria importanza la durata della causa; a questo parametro si affiancano quelli ulteriori della natura e del valore della causa. L'intento della norma, cui l'articolo illustrato si riferisce, è con evidenza quello di ridurre i tempi di definizione del processo.


      Il contributo del giudice ausiliario risulta quindi decisivo al fine di consentire al presidente della corte d'appello e ai singoli presidenti di sezione di utilizzare queste risorse aggiuntive per aumentare la produttività dell'ufficio, senza nocumento per la qualità delle decisioni, in considerazione sia dei requisiti soggettivi richiesti per la nomina a giudice ausiliario, sia perché è previsto che sia conservata la natura collegiale del giudice di appello e che del collegio stesso possa far parte un solo giudice ausiliario.
      Dal novero dei procedimenti che possono essere assegnati al giudice ausiliario è previsto che siano esclusi quelli che la corte d'appello tratta in unico grado (equa riparazione per eccessiva durata del processo, controversie elettorali, esecutorietà dei lodi arbitrali, opposizione alla stima eccetera). In questi casi, la mancanza di una sentenza impugnata è apparsa argomento decisivo per escludere l'opportunità di assegnare la causa ad un giudice onorario.

      Articolo 63 (Giudici ausiliari). La norma fissa, al comma 1, il numero massimo di giudici ausiliari in 400 unità. Questa cifra è idonea ad assicurare la definizione di una considerevole quantità di procedimenti, pari per ogni anno a circa 36.000. A questa conclusione si perviene considerando l'obbligo di definire almeno 90 procedimenti all'anno, stabilito dall'articolo 68, comma 2, del presente decreto. Complessivamente, quindi, la norma stabilisce che, di regola, siano adottati 36.000 provvedimenti a cura dei giudici ausiliari e – tenuto conto della natura del giudizio di appello – gli stessi potranno corrispondere ad un analogo numero di procedimenti definiti.
      È regolato il procedimento di nomina del giudice ausiliario (comma 2), rimettendola ad un decreto del Ministro della giustizia, che provvede previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario. Per quest'ultimo, è prevista la composizione integrata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e quindi con la partecipazione dei componenti designati dal consiglio regionale e dai componenti avvocati e professori, i quali potranno fornire un apporto informativo che è apparso indispensabile, trattandosi di inserire nell'ufficio giudiziario – sia pure a titolo onorario – soggetti che non fanno parte della magistratura. La disposizione è analoga ed in linea con quelle relative alla nomina del giudice onorario di tribunale (articolo 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e del giudice di pace (articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374).
      Per gli avvocati e per i notai è prevista l'acquisizione del parere dei rispettivi consigli dell'ordine, anche se il professionista è stato collocato in quiescenza nei cinque anni precedenti la domanda di nomina.
Sono quindi individuate, al comma 3, le seguenti categorie di soggetti che possono essere nominati giudici ausiliari:

          a) magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo, per la loro specifica esperienza professionale;

          b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

          c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

          d) gli avvocati, anche se a riposo; con preferenza e poi si ricorre alle altre categorie;

          e) i notai, anche se a riposo.

      Articolo 64 (Requisiti per la nomina). La disposizione individua i requisiti per la nomina del giudice ausiliario, in analogia alle previsioni già contenute nell'ordinamento sulla selezione della magistratura onoraria (comma 1).
      Quanto al requisito anagrafico, si è ritenuto opportuno prevedere che i magistrati e gli avvocati dello Stato a riposo, nonché i professori universitari, non devono aver superato i 75 anni di età. Per gli avvocati e notai, invece, l'età massima è prevista in 60 anni ed è, inoltre, stabilito

che detti professionisti siano stati iscritti all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni, quale elemento sintomatico di una adeguata esperienza professionale (commi 2 e 3).
      È quindi inserita una previsione che tutela le minoranze linguistiche del circondario di Bolzano, prevedendo il rispetto del rapporto dei tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino), secondo la loro consistenza quale risultante nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione (comma 4).
      Il comma 5 individua le ipotesi che escludono la nomina a giudice ausiliario, in particolare di coloro che sono parlamentari nazionali ed europei, deputati e consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti e componenti delle giunte regionali e provinciali, assessori comunali e provinciali, sindaci, ecclesiastici e ministri di culto e infine di coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

      Articolo 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari). La disposizione illustrata stabilisce che – fermo il numero massimo delle nomine – la pianta organica, ad esaurimento, dei giudici ausiliari con l'indicazione consequenziale dei posti assegnati a ciascuna corte d'appello sia determinata con decreto del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (comma 1).
      Allo stesso decreto è rimessa l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda, nonché i criteri di priorità nella nomina e, quindi, i titoli e i criteri per la loro valutazione (comma 2). In ragione della peculiare professionalità si è optato per indicare il riconoscimento di preferenza agli avvocati iscritti all'albo.
      Con l'intento di assicurare la massima professionalità si è previsto che, a parità di titoli, prevalga chi vanta la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Per quanto riguarda la nomina di magistrati a riposo, è stabilito che questi possono ricoprire un numero massimo di quaranta posti (sul totale di quattrocento) e che in ciascuna corte d'appello sia loro riservata una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
      Al consiglio giudiziario è rimesso di indicare una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica in vista della nomina e, allo stesso organo, è dato il compito di redigere la graduatoria, sulla base dei criteri stabiliti col predetto decreto ministeriale (comma 3). Si tratta di disposizioni che si pongono l'obiettivo di accelerare quanto più possibile i tempi di espletamento delle procedure per la nomina dei giudici ausiliari, delegando la maggior parte delle operazioni al consiglio giudiziario.
      Una volta nominati, essi sono assegnati alle diverse sezioni dal presidente della corte d'appello (comma 4).

      Articolo 66 (Presa di possesso). La norma prevede che il giudice ausiliario prenda possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina.

      Articolo 67 (Durata dell'ufficio). L'articolo stabilisce che l'incarico ha durata temporanea, potendosi protrarre per cinque anni, prorogabile per un periodo non superiore ad altri cinque (comma 1). Si tratta di una disposizione che, di riflesso, connota la misura in termini di eccezionalità.
      La decisione sulla proroga (comma 2) è rimessa al Ministro della giustizia, con il medesimo procedimento previsto per la nomina del giudice ausiliario (vale a dire previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e parere del consiglio giudiziario territorialmente competente, in composizione integrata).
      È stabilito, inoltre, un limite massimo di età, fissato in settantotto anni, oltrepassato il quale il giudice ausiliario cessa di diritto dall'incarico (comma 3).
      È prevista inoltre, nello stesso comma, la cessazione dell'incarico per decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma, secondo quanto disposto dall'articolo 71.

      Articolo 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio). La norma dispone che del

collegio giudicante d'appello non può far parte più di un giudice ausiliario (comma 1). La finalità è quella di garantire che il giudizio sia reso con il concorso di due giudici togati, superando così, anche sotto questo profilo, l'opzione, in passato adottata con scarso successo, con le cosiddette sezioni stralcio.
      Il comma 2 pone a carico del giudice ausiliario l'obbligo di definire almeno novanta procedimenti per anno. La previsione è volta a garantire un significativo apporto in termini di smaltimento dell'arretrato, ipotizzando che possa essere raggiunto un elevato numero di procedimenti definiti (36.000 all'anno), dando così un consistente contributo alla realizzazione dei programmi di gestione ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'arco temporale (quinquennio prorogabile) previsto.
      È previsto, al comma 3, che il ministero della giustizia provveda semestralmente al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di verificare il rispetto degli standard produttivi fissati e il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

      Articolo 69 (Incompatibilità e ineleggibilità). L'articolo prevede che al giudice ausiliario si applichi la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari. Sono quindi disciplinate, a garanzia della terzietà del giudice, specifiche ipotesi di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di giudice ausiliario selezionato tra gli avvocati.

      Articolo 70 (Astensione e ricusazione). Si prevede che sia applicato ai giudici ausiliari il regime di astensione e ricusazione previsto dal codice di rito civile, aggiungendo alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile il caso in cui il giudice ausiliario sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa attualmente parte il difensore di una delle parti (comma 1), nonché quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato, una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei difensori (comma 2).

      Articolo 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca). Si regolano le ipotesi di cessazione dall'ufficio per i casi di decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca (commi 1, 2 e 3).
      La revoca del giudice ausiliario è motivatamente proposta dal presidente della corte d'appello al consiglio giudiziario, che, sentito l'interessato, formula un parere che trasmette al Consiglio superiore della magistratura che delibera la revoca (commi 3 e 4). Il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti di cessazione (comma 5).

      Articolo 72 (Stato giuridico e indennità). L'articolo definisce lo stato giuridico dei giudici ausiliari quali magistrati onorari (comma 1); stabilisce un'indennità onnicomprensiva di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo anche su alcune domande o rispetto ad alcune delle parti; regola i tempi della corresponsione della predetta indennità (ogni tre mesi); esclude espressamente la spettanza di contributi previdenziali (comma 2); indica un tetto massimo di euro 20.000 annui (comma 3); esplicita la cumulabilità dell'indennità così regolata con la percezione di trattamenti pensionistici o di quiescenza eventualmente spettanti al magistrato onorario.

Capo II: Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

      Articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). Il capo si compone di un articolo suddiviso in più commi.
      Sono fissati i requisiti di età e di merito per l'accesso al periodo di formazione teorico-pratico.
      Si dettano i criteri per la selezione di coloro che hanno presentato domanda e che siano in possesso dei titoli nell'ipotesi

in cui nell'ufficio non vi sia un numero sufficiente di magistrati disponibili in relazione al numero delle domande. Si è specificato che a parità di media degli esami e voto di laurea, prevale il candidato con la minore età anagrafica.
      Sono inoltre stabiliti le modalità e i contenuti della domanda di partecipazione. Il candidato può chiedere l'assegnazione a un magistrato incaricato della trattazione di affari in specifiche materie e il capo dell'ufficio deve tener conto di questa indicazione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
      Sono delineanti i contenuti dell'attività dei tirocinanti, da svolgersi, nel numero massimo di due, sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, e sono dettate le condizioni per garantire il completamento del periodo formativo e per mitigare i riflessi negativi per l'ufficio del turn over. È previsto che il Ministero della giustizia ponga i tirocinanti in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e avere adeguate dotazioni materiali. Si prevede che l'attività di magistrato formatore sia considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. Al magistrato formatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
      È disciplinato lo svolgimento dell'attività dei tirocinanti, prevedendo che essa non solo si svolga sotto la guida e il controllo del magistrato, ma altresì comporti a loro carico i doveri di riservatezza e riserbo e comprenda la partecipazione ai corsi di formazione decentrata. È espressamente precisato che il tirocinante non possa accedere ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi anche per conto di terzi nonché che l'attività di formazione si esplica anche con la partecipazione a udienze non pubbliche e collegiali e alla camera di consiglio. È inoltre chiarito che l'ammesso allo stage non possa avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio. Rimane salvo il potere del giudice di non far partecipare il tirocinante alla singola udienza o camera di consiglio.
      È previsto che l'ammissione al periodo di formazione impedisce di svolgere attività professionale presso l'ufficio ove si svolge lo stage, ed è espressamente vietato che il tirocinante eserciti l'attività professionale in favore delle parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato formatore.
      È previsto che lo svolgimento del tirocinio non dia diritto ad alcun compenso e non determini il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali o assicurativi.
      È previsto – anche, naturalmente, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle altre prescrizioni normative – che il rapporto di formazione possa essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario.
      È previsto che il rapporto di formazione possa svolgersi contestualmente allo svolgimento da parte del laureato tirocinante di altre attività, purché con modalità compatibili con il pieno conseguimento di un'adeguata formazione. È altresì espressamente previsto che a carico dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio professionale non sorga alcuna limitazione di patrocinare innanzi al magistrato formatore.
      È previsto che il magistrato formatore rediga una relazione sull'esito del periodo di formazione.
      L'esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l'accesso immediato al concorso per la magistratura ordinaria ed è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo professionale per l'accesso alle professioni di avvocato o notaio e, agli stessi fini e per il medesimo periodo, per la frequenza dei corsi della scuola di specializzazione delle professioni legali.
      L'esito positivo del tirocinio costituisce inoltre titolo preferenziale per la nomina a giudice e vice procuratore onorario di tribunale, autonomo requisito di accesso all'esercizio delle funzioni di giudice di pace e, da ultimo, titolo di preferenza a parità di merito per i concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia nonché titolo di preferenza a parità di merito e di titoli nei concorsi indetti da altre amministrazioni pubbliche.
      Si prevede l'apporto finanziario di terzi mediante convenzioni.
      Si prevede che i capi degli uffici possano stipulare le convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 111, quando le domande presentate a norma del comma 3 siano in numero insufficiente rispetto alla disponibilità manifestata dai magistrati dell'ufficio.
      Peculiare e coordinata disciplina è dettata per il periodo formativo presso gli uffici di giustizia amministrativa.
      È stabilito che le domande per l'ammissione allo stage formativo possano essere presentate non prima che sia decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III: Magistrati assistenti di studio della Corte di Cassazione.

      Articolo 74 (Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione). L'articolo ha la finalità di fornire alle sezioni civili della Corte di cassazione un supporto ai fini della celere definizione dell'arretrato. Si dispone pertanto che venga temporaneamente modificata la consistenza della pianta organica della Corte inserendo, al pari di quanto avviene per l'ufficio del massimario e del ruolo, magistrati in numero pari a trenta che abbiano effettivamente svolto per almeno cinque anni le funzioni di merito. La pianta organica è quindi ad esaurimento fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico regolato secondo l'ordinaria disciplina (in godimento e pertanto secondo le comuni progressioni). Al fine di garantire il migliore e più efficiente utilizzo degli assistenti di studio è previsto che sia il primo presidente a stabilirne le attribuzioni in considerazione delle contingenti esigenze di definizione dell'arretrato. È previsto che, in ogni caso, i magistrati assistenti di studio non possano far parte del collegio giudicante. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi che l'intervento si propone, senza però incardinare in modo strutturale e definitivo nell'organico della Corte la figura del magistrato assistente di studio, si prevede, da un canto, che l'assistente di studio non possa, salvo gravi ragioni, chiedere di essere trasferito prima che siano decorsi cinque anni dal momento in cui ha assunto le funzioni; e, dall'altro, che a seguito del trasferimento egli non possa essere sostituito. È previsto che annualmente il Ministro della giustizia proceda, con proprio decreto, alla ricognizione della consistenza effettiva della pianta organica della Corte di cassazione. Al pari di quanto previsto per i magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo è previsto che lo svolgimento delle funzioni di magistrato assistente di studio costituisca titolo preferenziale per l'attribuzione di funzioni giudicanti di legittimità. Per garantire la celere copertura dell'organico è fissato un termine di conclusione della procedura di selezione dei magistrati assistenti di studio.

Capo IV: Misure processuali.

      Articolo 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione). L'articolo modifica gli articoli 70, 380-bis e 390, primo comma, del codice di procedura civile. L'intervento è il frutto di una rimeditazione del ruolo che la Procura generale presso la Corte di cassazione svolge nel settore civile, consentendo un «impiego maggiormente selettivo dei magistrati della Procura generale nelle udienze civili», secondo un'esigenza espressa anche dal Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nel corso del suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il

26 gennaio 2012. Pertanto, le norme in esame sono dirette ad eliminare l'attuale obbligo generalizzato di intervento, conservandolo solo per le udienze pubbliche trattate dalle sezioni semplici e per tutte le udienze (anche quelle camerali) delle Sezioni unite.
      Le citate modifiche si applicano ai giudizi instaurati innanzi alla Corte di cassazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Articolo 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio). È stato articolato un intervento normativo che si propone di rendere più celeri e agevoli le operazioni di scioglimento della comunione ereditaria o volontaria, affidandole al notaio che, per la sua specifica professionalità, può efficacemente risolvere le complesse problematiche che normalmente si prospettano (individuazione dei comproprietari, degli opponenti, dei creditori iscritti; determinazione delle quote; predisposizione dei lotti; frazionamento catastale; trascrizione del titolo, eccetera).
      Si prevede quindi che, in caso di accordo dei comproprietari sul diritto alla divisione ereditaria o allo scioglimento della comunione, essi possono chiedere al tribunale competente la nomina di un notaio. Si tratta quindi di un procedimento fondato sull'esistenza di una iniziale volontà convergente. In caso di creditori che hanno notificato o trascritto l'opposizione, ai sensi degli articoli 1113 e 2646 comma secondo del codice civile, il ricorso congiunto deve essere sottoscritto anche da costoro.
      È stata prevista la trascrivibilità del ricorso congiunto, come già previsto dall'articolo 2646 del codice civile per la domanda giudiziale di divisione.
      Il Tribunale può anche nominare un esperto stimatore.
      Se emerge che il ricorso non è stato proposto da tutti i comproprietari e da tutti i creditori che avevano proposto opposizione preventiva alla divisione, dalla natura di volontaria giurisdizione del procedimento de quo deriva che non si può ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile (perché, appunto, manca un conflitto tra le parti). È stata quindi prevista la pronuncia da parte del giudice di un'ordinanza che dichiara l'improcedibilità della domanda e ordina la cancellazione della trascrizione della medesima. Il provvedimento è reclamabile in corte d'appello, a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
      Se il ricorso è stato regolarmente sottoscritto da tutti i condividenti e dai creditori opponenti, il notaio, acquisita la stima, valuta se il compendio caduto in comunione è agevolmente divisibile o meno. In caso positivo, predispone il progetto di divisione formando i relativi lotti e ne dà comunicazione alle parti, ai creditori opponenti e ai creditori iscritti. Ciascun interessato può proporre opposizione, contestando il progetto di divisione. Per consentire una sollecita definizione delle opposizioni, è stato previsto che il giudice procede secondo le forme del procedimento sommario di cognizione, con la conseguente attitudine del provvedimento conclusivo ad acquistare autorità di cosa giudicata. Se non sono proposte opposizioni, il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione e demanda al notaio il compimento delle operazioni successive (frazionamento, registrazione, trascrizione, eccetra).
      Se, invece, il bene non è comodamente divisibile, il notaio procede alla vendita. Si applicano in questo caso tutte le norme relative all'espropriazione di beni immobili. Ne consegue che in relazione ad ogni atto del notaio ciascun interessato può investire il giudice, ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile. I provvedimenti del giudice possono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 del codice di procedura civile, espressamente richiamato dall'articolo 591-ter del codice di procedura civile e in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al giudizio di scioglimento della comunione.

      Articolo 77 (Conciliazione giudiziale). La disposizione riprende l'analogo disposto dell'articolo 420 del codice di procedura civile dettata per il processo del lavoro e prevede che il giudice civile, alla prima udienza ovvero in seguito, sino al termine dell'istruzione, formuli alle parti una proposta transattiva o conciliativa. È previsto altresì che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio (e quindi anche della statuizione sulle spese processuali).
      Per esigenze di simmetria, si introduce una modifica dell'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, disponendo quindi che il giudice del lavoro possa formulare una proposta non solo transattiva ma anche più ampiamente conciliativa.
      Rimane naturalmente salva la possibilità che il giudice non formuli la proposta transattiva o conciliativa nel caso in cui risulti manifesta l'impossibilità di comporre la controversia.

      Articolo 78 (Misure per la tutela del credito). Sono introdotte misure dirette ad accelerare i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi ad agevolare il recupero del credito.
      Si dispone che il giudice, quando il convenuto in opposizione (e attore in senso sostanziale, perché titolare del credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento) chiede di anticipare l'udienza fissata dall'attore in opposizione, debba fissarla non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
      Si stabilisce che il giudice debba provvedere alla prima udienza sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
      Queste modifiche si applicheranno ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, a norma dell'articolo 643, terzo comma del codice di procedura civile, alle opposizioni che riguardino i decreti ingiuntivi notificati dopo la data suddetta.

      Articolo 79 (Semplificazione della motivazione nella sentenza civile). L'articolo modifica l'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, disponendo che la motivazione della sentenza civile consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto rilevanti, anche attraverso il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa (comprensivi, quindi, delle decisioni oggetto di gravame).
      Si tratta di una disposizione processuale conforme ai princìpi del giusto processo di cui all'articolo 111, sesto comma, della Costituzione giacché la motivazione ivi prevista risulta idonea, per gli elementi con cui, anche per relazione, si articola, a rendere evidente alle parti l'iter logico che sorregge la decisione. In mancanza di una norma di diritto intertemporale la disposizione si applica anche ai giudizi in corso.

      Articolo 80 (Foro delle società con sede all'estero). L'articolo muove dall'intento di agevolare le società che non abbiano un contatto qualificato con il territorio italiano, concentrando presso le sedi di tre grandi uffici giudiziari (Milano, Roma e Napoli), comodamente raggiungibili dall'estero, le cause in cui esse siano parti. Si tratta quindi di competenza inderogabile ma quale norma di favore, così che sarà rilevabile d'ufficio e, al contempo, rimessa all'eccezione della società qualora costituita in giudizio. Nella stessa logica saranno possibili clausole contrattuali difformi.
      I presupposti per l'applicazione di questa norma derogatoria degli ordinari criteri di collegamento territoriale sono individuati nel fatto che la sede della società sia situata all'estero e che in Italia non abbia sedi secondarie con rappresentanza stabile, in correlazione con l'articolo 2508 del codice civile e con i conseguenti obblighi pubblicitari, così da rendere agevole anche per i terzi l'operatività della norma.
      È specificamente previsto che il foro delle predette società trovi applicazione anche nel caso in cui più siano i soggetti che agiscano o siano convenuti in giudizio.
      Il comma 2 – mutuando da un'analoga disposizione contenuta in tema di foro

erariale a favore dell'Avvocatura dello Stato, dall'articolo 6, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 – prevede un meccanismo di spostamento della competenza anche nel caso in cui la società avente sede all'estero sia (non attrice né convenuta, ma) chiamata in giudizio. In tal caso, essa può chiedere al giudice di trasmettere la causa all'ufficio giudiziario competente secondo la norma in commento. Il giudice provvede con ordinanza e quindi con un provvedimento che consente la massima sollecitudine.
      Analogamente, si stabilisce che le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo, e che resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.
      È poi previsto che il criterio di competenza territoriale individuato dalla norma non si applichi in caso di controversie che coinvolgano soggetti cui l'ordinamento interno e comunitario riservano una particolare tutela, quali i lavoratori ed i consumatori.
      La disposizione si applicherà ai giudizi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, per consentire agli operatori di studiarne adeguatamente l'ambito di applicabilità e le implicazioni.

Capo V: Modifiche all'ordinamento giudiziario.

      Articolo 81 (Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Il capo contiene una sola disposizione che modifica l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12). La norma va introdotta per esigenze di coerenza con le modifiche apportate agli articoli 70, 380-bis e 390, primo comma, del codice di procedura civile e, cioè, per prescrivere l'intervento e le conclusioni del Procuratore generale in tutte le udienze (pubbliche e camerali) dinanzi alle Sezioni unite civili e solo nelle udienze pubbliche celebrate davanti alle sezioni semplici.

Capo VI: Disposizioni in materia di concordato preventivo.

      Articolo 82 (Concordato preventivo). Le prime evidenze empiriche emerse nel corso di rilevazioni statistiche condotte dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia hanno consentito di rilevare un non trascurabile ricorso all'istituto del cosiddetto «concordato in bianco» non del tutto corrispondente alle finalità che ne hanno ispirato l'introduzione, rappresentate dall'anticipazione degli effetti protettivi del patrimonio dell'impresa in crisi a prescindere dalla elaborazione della proposta e del piano di concordato.
      L'intervento è volto pertanto a conservare la flessibilità e la snellezza dello strumento, approntando però delle misure volte ad implementare il patrimonio informativo dei creditori e del tribunale già in sede di fissazione del termine attraverso l'estensione degli obblighi di deposito del debitore, con particolare riferimento all'elenco dei creditori e dei relativi crediti (sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 161, secondo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nota come «legge fallimentare», e degli obblighi informativi che il tribunale deve disporre con il decreto con cui viene fissato il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al citato articolo 161 della citata «legge fallimentare»).
      Nella medesima prospettiva, e sulla scorta delle migliori prassi giurisprudenziali applicative, viene espressamente riconosciuto al tribunale il potere di anticipare la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3 della «legge fallimentare», al momento di adozione del decreto di cui all'articolo 161, sesto comma, della «legge fallimentare». La scelta di prevedere l'anticipazione della nomina del commissario giudiziale anziché la nomina di un ulteriore ausiliario ex articolo 68 del codice di procedura civile si giustifica con l'intento di contenere al massimo grado i costi della procedura, evitando la liquidazione di un

distinto compenso in tutti i casi in cui fisiologicamente alla domanda in bianco faccia seguito il deposito della proposta e del piano. D'altro canto i costi del commissario potranno essere contenuti tenendo conto del compenso minimo previsto dal decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012 n. 30 (articolo 4 comma 1 richiamato dall'articolo 5).
      In considerazione della rilevanza degli effetti protettivi sul patrimonio del debitore e delle conseguenze sui diritti dei creditori che si producono a seguito del deposito del cosiddetto ricorso in bianco (o concordato preventivo con riserva) viene prevista l'immediata caducazione dei predetti effetti protettivi nel caso in cui il tribunale accerti, anche attraverso la segnalazione del commissario giudiziale (quando nominato), che il debitore ha posto in essere condotte pregiudizievoli delle ragioni dei creditori, ad instar dell'articolo 173 della «legge fallimentare». In termini processuali la caducazione degli effetti protettivi ha luogo con la dichiarazione di improcedibilità della domanda in bianco alla quale, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 «legge fallimentare» e dell'istanza di uno dei creditori o del pubblico ministero, può far seguito la dichiarazione di fallimento.
      L'intervento incide sullo spettro degli obblighi informativi che il tribunale deve porre a carico del debitore disponendo che esso comprenda anche l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con l'obiettivo di permettere al tribunale di verificare e reprimere eventuali condotte abusive. È posto altresì a carico del debitore l'obbligo di depositare, con cadenza almeno mensile, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, da pubblicare a cura del cancelliere nel registro delle imprese, per consentire ai creditori di verificare che la prosecuzione dell'attività non comporti conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio del debitore. Si è scelto di limitare tale aggiornamento alla sola situazione finanziaria, senza coinvolgere anche gli aspetti patrimoniali ed economici, per evitare un eccessivo aggravio degli adempimenti contabili, preservando la flessibilità dello strumento. Il mancato adempimento degli obblighi informativi è sanzionato mediante la declaratoria di inammissibilità della domanda. In presenza di apposita istanza e dei presupposti di insolvenza può anche essere dichiarato il fallimento.
      Quando invece, pur adempiendo il debitore agli obblighi informativi, emerga la palese inadeguatezza dell'attività svolta ai fini della successiva predisposizione della proposta e del piano è previsto che il tribunale abbrevi il termine assegnato, con la finalità di sollecitare il debitore ad attivarsi proficuamente e tempestivamente.

Capo VII: Altre misure per il finanziamento dei servizi di giustizia.

      Articolo 83 (Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). L'articolo 47 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (cosiddetta legge forense) prevede che la composizione della commissione per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia composta «da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche».
      Per quanto riguarda la componente magistrati, è necessario prevedere la possibilità che il Ministero ricorra anche a magistrati in servizio, seppure in via del tutto residuale rispetto all'ipotesi principale ed originaria e cioè che le commissioni siano composte da magistrati in pensione.
      Infatti, in questa prima fase di applicazione della norma non è possibile compiutamente prevedere quali difficoltà operative potranno insorgere.

Capo VIII: Misure in materia di mediazione civile e commerciale.

      Articolo 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Come noto la Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre 2012 n. 272, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e, in via consequenziale ai sensi dell'articolo 27 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87, di una pluralità di disposizioni connesse del medesimo provvedimento legislativo (punto 2 del dispositivo).
      La declaratoria d'illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 marzo 2009 n. 69.
      Si legge in particolare nella motivazione che la cosiddetta mediazione obbligatoria «delinea un istituto a carattere generale, destinato ad operare per un numero consistente di controversie, in relazione alle quali, però, [...], il carattere dell'obbligatorietà per la mediazione non trova alcun ancoraggio nella legge delega».
      Ne deriva che la declinazione in termini di condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione non trova ostacoli, in questo contesto, quando, come nel caso, sia ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato.
      Resta opportuno chiarire – più che in quel che si legge nella relazione illustrativa del citato decreto legislativo n. 28 del 2010 – i rapporti con altri possibili dubbi di coerenza costituzionale di un regime normativo così congegnato.
      Necessaria premessa di quanto appena detto, è la focalizzazione dei punti in cui la norma qui illustrata introduce marcate differenze rispetto all'assetto disegnato dal decreto legislativo appena richiamato.
      I nova possono riassumersi nei seguenti punti:

          1) esclusione dal raggio applicativo della condizione di procedibilità delle controversie inerenti alla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (oltre alla specifica esenzione, unitamente ad altri procedimenti urgenti o sommari, del procedimento di consulenza preventiva a fini conciliativi);

          2) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, fuori dei casi di obbligatorietà ex ante e sempre nell'area generale dei diritti disponibili (articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28);

          3) integrale gratuità della mediazione, anche nel caso di cui al punto che precede, per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

          4) previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verifichino con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente alla mediazione;

          5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella c.d. obbligatoria, attraverso la previsione legislativa di un contenutissimo importo, comprensivo delle spese di avvio, per l'incontro preliminare di cui al punto precedente;

          6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, in luogo di 4, decorsi i quali il processo può sempre essere iniziato o proseguito;

          7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale, l'accordo concluso davanti al mediatore sia non solo omologato dal giudice ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti;

          8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.

      Il minimo comun denominatore di questi interventi correttivi è dato per un verso da un significativo restringimento dell'area per materia dell'obbligatorietà ex lege – le cui più specifiche motivazioni saranno di seguito meglio illustrate – bilanciato dalla valorizzazione della mediazione demandata,

e, per altro verso, dell'abbattimento dei costi della medesima mediazione cosiddetta necessaria, in uno alla valorizzazione delle garanzie offerte dall'assistenza legale – qualora si voglia conferire a ogni accordo davanti al mediatore forza ampiamente esecutiva – e della competenza professionale, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati.
      Anche in chiave costituzionale la più significativa di queste modifiche attiene all'onerosità.
      La Corte costituzionale indica che oneri economici, anche non tributari, a carico di chi richiede tutela giurisdizionale, sono legittimi se «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», e non, invece, se correlati «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette» (Corte costituzionale 8 aprile 2004, n. 114).
      La Corte di giustizia, dopo aver definito «legittimi obiettivi di interesse generale (...) una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie (...) nonché un decongestionamento dei tribunali» ha concluso che, rispetto a questi obiettivi, «non esiste un'alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi» (Corte di giustizia, 18 marzo 2010, n. 317-320/08).
      Nel sistema costituzionale e comunitario, dunque, è legittima la previsione di un'onerosità della mediazione cosiddetta obbligatoria posta l'evidente correlazione con il miglior andamento della giustizia di un costo che ha la funzione di fornire al cittadino un servizio innestato nel percorso verso la soluzione del conflitto, e che persegue il pubblico interesse di restituire alla decisione autoritativa il suo predicato di extrema ratio. La suddetta promozione della mediazione contribuisce, in altri termini, a evitare che ogni conflitto si trasformi necessariamente in una controversia giudiziale, in applicazione del principio di proporzionalità nell'utilizzo delle risorse giudiziarie, ricaduta di quello costituzionale alla ragionevole durata del processo.
      Tutto questo, però, non esime naturalmente il legislatore dallo strutturare in termini di ragionevolezza l'onere economico relativo alla menzionata mediazione.
      In questa ottica, rilevano:

          il calmiere amministrativo alle indennità degli organismi di mediazione disciplinato dal regolamento reso con decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, come modificato dal decreto dello stesso Ministro 6 luglio 2011 n. 145; indennità che costituiscono (articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 come integrato dalle presenti previsioni) spese ripetibili nell'eventuale successivo giudizio; calmiere soggetto a ulteriori e marcate riduzioni per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale (articolo 16, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180) e ricondotto a meri rimborsi spese tra i 40 e i 50 euro, nel massimo, quando nessuna controparte di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento (articolo 16, comma 4, lettera e), del citato decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010);

          l'impossibilità, per gli organismi di mediazione, di rifiutare la prestazione o condizionarla alla previa corresponsione di oneri economici di sorta, nei casi di cosiddetta obbligatorietà (come precisato dall'articolo 16, comma 9, del decreto ministeriale n. 180 del 2010);

          la previsione per cui chi si trova nelle condizioni per l'ammissione, in caso di processo, al patrocinio difensivo a spese dello Stato, è ammesso al servizio degli organismi di mediazione gratuitamente, con corrispondente obbligo di questi ultimi a prestarlo senza oneri economici per le parti;

          le generali agevolazioni fiscali, e in particolare il credito d'imposta fino a 500 euro (rispetto alle indennità dovute agli organismi di mediazione) e l'esenzione

dall'obbligo fiscale di registrazione per gli atti del procedimento di mediazione e anche per l'eventuale accordo conclusivo;

          l'esperibilità di ogni domanda urgente (oltre ad alcune, tassative, connotate in specie da speciali funzioni di rapida definizione giudiziale) davanti all'autorità giudiziaria anche nelle ipotesi di condizione di procedibilità;

          il tempo molto contenuto (ora divenuto ancora meno, come visto, e cioè 3 mesi) decorso il quale, mancando l'accordo tra le parti, il processo può avere o riprendere il suo corso.

      A tutto ciò, con la previsione normativa qui in esame, si aggiunge la previsione di un primo incontro di programmazione, e cioè non meramente informativo, in cui le parti, unitamente al mediatore, verificano le concrete possibilità d'instaurare una trattativa sulla composizione non solo dei diritti ma molto più ampiamente degli interessi in gioco, così che si proceda oltre solo quando questa emerga. A quanto appena detto si aggiunge la previsione di correlativi costi massimi e onnicomprensivi molto bassi e fissati, per ciascuna parte che partecipa al procedimento, quando l'esito di questo primo incontro sia negativo, tra gli 80 (per le liti fino a mille euro di valore) e, con due scaglioni intermedi, i 250 euro (per tutte le liti oltre i cinquantamila euro di valore).
      Così declinando la disciplina, l'obbligatorietà viene largamente stemperata al pari dell'onerosità, che viene ricondotta a quella di minima portata oggetto di specifico richiamo da parte della giurisprudenza comunitaria sopra citata.
      Naturalmente non può omettersi di mettere in evidenza che l'obbligatorietà resta il principale - e verosimilmente unico - mezzo per promuovere la mediazione, a sua volta strumento di pacificazione sociale oltre che significativa deflazione del contenzioso giudiziario civile.
      I dati segnalano 215.689 iscrizioni di affari di mediazione tra il 21 marzo 2011 e il 30 giugno 2012, tempi di piena anche se prima operatività della condizione di procedibilità introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Di questi il 64,2 per cento dei casi ha segnato la non comparizione dell'aderente (chiamato in mediazione dalla controparte), il 4,6 per cento ha segnato la rinuncia del proponente prima dell'esito – percentuale comprensiva di ricomposizioni del conflitto – e il 31,2 per cento dei casi la comparizione dell'aderente. L'accordo risulta raggiunto nel 46,4 per cento dei casi di aderente comparso, con un risultato di oltre 31.000 conflitti risolti nei circa 15 mesi iniziali di compiuta implementazione del sistema. Dal che si può desumere la rilevanza dello strumento in proiezione pluriannuale, sia in termini di accesso a risoluzioni meno onerose dei conflitti, sia in chiave di prevenzione di processi. Ciò fa comprendere perché anche molto di recente il Consiglio dell'Unione europea abbia sollecitato fortemente nuovo impulso allo strumento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 (raccomandazione n. 362 del 29 maggio 2013, considerando 11 e punto 2).
      E per comprendere la rilevanza dell'obbligatorietà per la promozione della mediazione basta osservare che la suddivisione in categorie indica: mediazione per clausola contrattuale 0,3 per cento; mediazione demandata dal giudice 2,8 per cento; mediazione volontaria 16 per cento; mediazione obbligatoria in quanto condizione di procedibilità 80,9 per cento.
      Tornando alle altre modifiche si rileva che l'esclusione dall'area di operatività della condizione di procedibilità per le controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti trova la sua giustificazione nelle considerazioni per cui:

          a) operano sul punto gli impulsi alla composizione stragiudiziale di cui agli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

          b) i dati statistici mostrano che tra il 21 marzo 2011 e il 30 giugno 2012 le citate controversie – a fronte della ricordata percentuale generale del 46,4 per cento di

raggiungimento dell'accordo nei casi di aderente (alla domanda di mediazione) comparso – registrano una percentuale specifica del 96,2 per cento di aderente non comparso: ne consegue che, per le dinamiche innescate dalla decisiva presenza dell'ente assicurativo, la funzionalità settoriale della mediazione è particolarmente bassa;

          c) si tratta di fattispecie rispetto ai quali non può svolgersi la rilevantissima funzione di ricostruzione del rapporto tra le parti, neppure in senso largo come per l'altra fattispecie di risarcimento extracontrattuale della diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, spesso, quest'ultima, riconducibile a un concetto ampio ma non astratto di interrelazioni sociali non istantanee.

      Resta naturalmente ferma l'esplicazione contenuta nella relazione illustrativa del citato decreto legislativo n. 28 del 2010, anche per l'inclusione delle altre materie nel raggio di azione della condizione di procedibilità.
      Rispetto a quell'impianto originario, invece, si è rafforzata la mediazione demandata dal giudice, rendendola da specie di quella volontaria (con invito del giudice da accettare ad opera delle parti) a specie di quella vincolante in questo caso per ordine giudiziale, come previsto (al pari della obbligatorietà ex lege) dalla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo].
      È stato specificato, attese alcune distonie giurisprudenziali, che la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, pur non rientrando tra i procedimenti urgenti o cautelari, è aggiuntivamente sottratta alla condizione di procedibilità.
      Infine, quanto alla valorizzazione del ruolo dell'avvocato, va innanzi tutto evidenziato che i dati statistici mettono in risalto come già prima della dichiarazione d'incostituzionalità gli affari di mediazione avevano al riguardo i seguenti indicatori specifici: 84 per cento di proponenti assistiti da avvocato; 85 per cento di aderenti assistiti da avvocato.
      Ciò nondimeno si è inteso prevedere che l'accordo concluso davanti al mediatore, che già per essere trascritto deve avere l'autentica delle sottoscrizioni dai competenti pubblici ufficiali, per acquisire forza di titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale debba non solo essere omologato giudizialmente – al fine di verificare non solo la regolarità formale quanto il rispetto dei principi di ordine pubblico e delle norme imperative specifiche – ma anche essere sottoscritto da avvocati che assistano tutte le parti.
      Si riconosce così la funzione di garanzia dell'assistenza forense laddove emerga il profilo ultimo di coattività in termini, appunto, di esecuzione forzata, ovvero quello, connesso, dell'iscrizione ipotecaria.
      Infine, da altra chiave prospettica, si stabilisce che l'avvocato esercente la professione, perché iscritto all'albo circondariale, è di diritto mediatore, in ragione della peculiare formazione professionale dello stesso.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l'integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili;

emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Articolo 1.
(Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

        1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

            a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:

                1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;

                2. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli;

                3. la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche di accesso e di gestione della garanzia;

                4. misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento;

            b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

      2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

        3. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

        4. Al comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso l'ultimo periodo.

        5. Il comma 10-sexies dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato. Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4,

del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
Articolo 2.
(Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese).

        1. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

        3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 5.

        4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

        5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2.

        6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

        7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

            a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche del plafond di provvista di cui al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

            b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche della provvista di scopo di cui al comma 2;

            c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che svolgono le banche aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulla misura.

        8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 3.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

        1. Agli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

        2. I programmi di cui al comma 1 sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del cinquanta per cento dei costi ammissibili. Alla concessione del contributo a fondo perduto si provvede, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 24

settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2010, n. 300, nel limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto in favore dei singoli programmi d'investimento.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico utilizza le disponibilità esistenti del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014 per le finalità previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

        4. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal medesimo Ministero, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali.

Articolo 4.
(Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti).

        1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le parole «Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle seguenti «Per i soli clienti domestici».

        2. Per le gare d'ambito di cui al primo periodo di applicazione, i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, sono da intendersi di natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la Regione con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

        3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2, relative agli ambiti ricadenti nel primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno spostamento dei rispettivi termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226 relativi alla mancata nomina della stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di

provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

        4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta.

        5. Nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati dal comma 3, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

        6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare e di ridurre i costi degli enti locali e delle imprese il Ministero dello sviluppo economico può emanare linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, in conformità con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226.

        7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e dell'energia elettrica per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano per autotrazione, secondo le modalità definite con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 7 agosto 2003.

Articolo 5.
(Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica).

        1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro».

        2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'articolo 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas. Il Ministro dello sviluppo economico, con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilisce le modalità di aggiornamento del predetto valore, in acconto e in conguaglio, nonché le modalità di pubblicazione dei valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalità di calcolo della componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso e della componente di trasporto nonché i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

        4. A decorrere dal 1o gennaio 2014, in attesa della ridefinizione della disciplina organica di settore, il valore di cui al comma 1 è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito al comma 1, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

        5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in esercizio convenzionato da un periodo inferiore a otto anni, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al sessanta per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4.

        6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, incompatibili con le norme del presente articolo.

        7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotti dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

        8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

Articolo 6.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).

        1. A decorrere dal 1o agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

        2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al presente articolo è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

        3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015 si provvede mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di cui al presente comma.

        4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

Articolo 7.
(Imprese miste per lo sviluppo).

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

        «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.».

Articolo 8.
(Partenariati).

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il seguente:

        «Art. 14-bis(Partenariati). – 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

        2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

        3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell'accordo di programma.».

Articolo 9.
(Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei).

        1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e

grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.

        2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell'adozione di atti di competenza degli enti territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all'ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

        3. Le amministrazioni competenti all'utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.

        4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le amministrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all'ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell'attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempimento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l'amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all'ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.

        5. Le risorse economiche rinvenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea.

Articolo 10.
(Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica).

        1. L'offerta di accesso ad internet al pubblico è libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo

l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address).

        2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all'identità dell'utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l'offerta di accesso ad internet non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

        3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 2 è soppresso;

            b) all'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, è abrogato».

Articolo 11.
(Proroga del credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico).

        1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2014. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 12.
(Ricapitalizzazione delle Società di Gestione del Risparmio).

        1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6 milioni di euro». Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Capo II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA
Art. 13.
(Governance dell'Agenda digitale Italiana).

        1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

        «2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri

o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

        2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 19, comma 1, sono soppresse le parole da «del Ministro dell'economia e delle finanze» sino alla fine del periodo;

            b) all'articolo 20, comma 2, sono soppresse le parole da «altresì, fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche»;

            c) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale dell'Agenzia tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

            d) all'articolo 21, comma 4, sono soppresse le parole da «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» sino a «con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

            e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

            f) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del

direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.».
Articolo 14.
(Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale).

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. All'atto della richiesta del documento unificato, è riconosciuta al cittadino la possibilità di richiedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di indicare la stessa quale proprio domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite le modalità di rilascio del domicilio digitale all'atto di richiesta del documento unificato.».

        2. Dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di sistema pubblico di connettività).

        1. Il comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile».

Articolo 16.
(Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati – Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

        1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma 4 sono individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacità elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonché le modalità di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo ove necessario all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

Articolo 17.
(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

        1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole «Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome,» sono inserite le seguenti «entro il 31 dicembre 2014»;

            b) al comma 6, le parole «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE» sono sostituite dalle seguenti «senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;

            c) al comma 15, dopo le parole «dei servizi da queste erogate» sono inserite le seguenti «, ovvero avvalersi dell'infrastruttura centrale per il FSE, fruibile in modalità cloud computing e conforme ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

            d) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

        «15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale il piano di progetto per la realizzazione del FSE.

        15-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura centrale per il FSE di cui al comma 15.

        15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di:

            a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 7;

            b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati.

        15-quinquies. Per la realizzazione dell'infrastruttura centrale di FSE di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale.».

Capo III
MISURE PER IL RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE
Art. 18.
(Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni).

        1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.

        2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 1. Gli interventi finanziabili ai sensi del presente comma riguardano il potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e il miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta, gli assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale Esterna Est di Milano. Per quest'ultimo intervento, l'atto aggiuntivo di aggiornamento della convenzione conseguente all'assegnazione del finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

        3. Con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'asse viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, la linea M4 della metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli, l'asse autostradale Ragusa-Catania e la tratta Cancello – Frasso Telesino della linea AV/AC Napoli-Bari.

        4. Le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88/2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12 – Appia e bretella autostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in cui è articolata l'opera. L'opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

        5. Per assicurare la continuità funzionale e per lo sviluppo degli investimenti previsti nella Convenzione vigente relativa alla realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25 «Strade dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga alla procedura di cui al comma 2, è destinato alla società concessionaria, secondo le modalità previste dal Verbale d'Intesa sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre 2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di anticipazione a fronte del contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma ai sensi della Convenzione. Le risorse anticipate vengono restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il 31 dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle sia messa in esercizio entro il 15 ottobre 2013.

        7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016 sottoscritto con RFI è autorizzata la contrattualizzazione degli interventi per la sicurezza ferroviaria immediatamente cantierabili per l'importo già disponibile di 300 milioni di euro di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1o marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012, n. 119.

        8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 ad un piano di edilizia scolastica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

        9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga alla procedura indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – e l'ANCI, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del Programma. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto. Il Programma degli interventi che accedono al finanziamento è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative risorse e apposita convenzione che disciplina i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS SpA per l'attuazione del programma nei tempi previsti e le relative modalità di monitoraggio.

        11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di

assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

        13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235 milioni per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro 142 milioni per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro 96 milioni per l'anno 2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milione per l'anno 2016 e a euro 142 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a euro 189 milioni per l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di concessioni e defiscalizzazione).

        1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 143:

                1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.»;

                2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti: «o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario»;

                3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        «8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

            b) all'articolo 144:

                1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.»

                2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

        «3-ter. Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.

        3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane

valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

            c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

        «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

                d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

                e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera».

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento,

e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

            c) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario».

                d) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato».

        4. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

            b) il comma 3 è abrogato.

        5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

Articolo 20.
(Riprogrammazione interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale).

        1. Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi con i soggetti beneficiari,

il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del 1o e 2o Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ove dalla predetta ricognizione risultino interventi non ancora avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa sono revocati con uno o più decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        2. Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale, alla prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ed all'implementazione ed al miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalità stradale in coerenza con quanto previsto dall'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

        3. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2013-2015, per le finalità del comma 2.

        4. Il programma da cofinanziare è definito sulla base delle proposte formulate dalle Regioni a seguito di specifica procedura fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

        5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo

Articolo 21.
(Differimento operatività garanzia globale di esecuzione).

        1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

Articolo 22.
(Misure per l'aumento della produttività nei porti).

        1. All'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Nei siti oggetto di interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti, della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale»;

            b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

            c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

            d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

        2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle autorità portuali è consentito di stabilire variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse medesime. L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorità portuali si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere. Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti» sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

Articolo 23.
(Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico).

        1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.

        2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono soppresse e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

            «c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

            d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».

Articolo 24.
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99).

        1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «d'intesa», sono sostituite dalla seguente: «sentita» e le parole: «è stabilito il canone dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «approva la proposta del gestore per l'individuazione del canone dovuto»;

            b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i princìpi e le procedure per l'assegnazione della capacità di cui all'articolo 27 del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per i corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonché le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

        2. Al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti commi del presente articolo deve fornire la trasparente rappresentazione delle attività di servizio pubblico e dei corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attività.».

        3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato nei segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza nonché al fine di integrare il recepimento della direttiva 2007/58/CE, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e scendere» sono sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

            b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. L'autorità competente, qualora venga accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, può richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 2, la riscossione di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione. Tale compensazione non può comunque eccedere quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio, inclusa la componente di remunerazione del capitale investito prevista nei contratti di servizio. Nel caso in cui le imprese ferroviarie, interessate dal procedimento di limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei sopra indicati diritti alla competente autorità, non sono più soggette alle limitazioni sul far salire o scendere le persone fintanto che non si incorra in nuove ulteriori compromissioni dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

        4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti e dalle limitazioni conseguenti qualora il modello di esercizio sia tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e i livelli tariffari applicati risultino di almeno il 20% superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

Articolo 25.
(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti).

        1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

        2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, – anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte dei concessionari autostradali – destinate agli oneri derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma 1020.

        3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura del novanta per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime sei rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1o ottobre 2012.

        5. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

        6. Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55,

comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti».

        7. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «L'amministratore unico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e le parole «entro il 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

        8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012.».

        9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle attività previste dalla Convenzione per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

        10. All'articolo 6, comma 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata» sono inserite le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

        11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del testo convenzionale, stipulato in data 30 luglio 2012, necessarie all'adeguamento alle presenti disposizioni.

Articolo 26.
(Proroghe in materia di appalti pubblici).

        1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal seguente:

        «418. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati ivi previsti relativi all'anno 2012 sono pubblicati unitamente ai dati relativi all'anno 2013.».

        2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

            b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

            c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Articolo 27.
(Semplificazione in materia di procedura CIPE e concessioni autostradali).

        1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.».

        2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i quali il decreto può essere comunque adottato»;

            b) al comma 3 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di criticità procedurali, tali da non consentire il rispetto del predetto termine di trenta giorni per l'adozione del decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

Titolo II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 28.
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento).

        1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge

7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

        2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

        3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.

        4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

        5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

        6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.

        7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

        8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.

        9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di

pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

        10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.

        11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.

        12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Articolo 29.
(Data unica di efficacia degli obblighi).

        1. Gli atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1o luglio o al 1o gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si applica agli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        2. Per obbligo amministrativo ai sensi del comma 1 si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

        3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei

nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

        4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del presente articolo.

        5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

Articolo 30.
(Semplificazioni in materia edilizia).

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole: «e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

            b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da «dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

            c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,» sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».

            d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.»;

                2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.»;

                3) il comma 10 è abrogato;

            e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,»;”;

            f) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

        «Art. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori) – 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

        2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

        4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d'inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione.»;

            g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        «4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche:

            a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

            b) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

        4-ter. Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l'opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre anni. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 5-bis.»;

            h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

        «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

            a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

            b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

        5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l'effettuazione dei controlli.».

        2. All'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi del comma 1.».

        3. Ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

        4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

        5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 31.
(Semplificazioni in materia di DURC).

        1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

        2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a: «successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva»;

            b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

        3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

        4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

            a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

            c) per la stipula del contratto;

            d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

            e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

        5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

        6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

        7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

        8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per

il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

        «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

        3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

            b) all'articolo 29:

                1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

                2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

        «6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

        6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

            c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

            d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

        «14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»;

            e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

        «Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

            a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

            b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

        2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

        3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

        4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

        5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

            f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

        «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

        12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.»;

            g) all'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), dopo le parole: «condizionamento e riscaldamento» sono inserite le seguenti: «nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,»;

            h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

        «Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»;

            i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

            l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

            m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

            n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

        2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

        «2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

        5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        6. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

            b) all'articolo 56:

                1) il primo comma è sostituito dal seguente:

        «Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;

                2) al secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

                3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        «Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

        7. Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e

il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
Articolo 33.
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia).

        1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

        2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Articolo 34.
(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza).

        1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;

            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale,

secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

        2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

        2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

        2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35.
(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

Articolo 36.
(Proroga di consigli di indirizzo e vigilanza di Inps e Inail).

        1. Nelle more del completamento del processo di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto degli adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, i componenti dei medesimi organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi incarichi fino alla costituzione dei nuovi consigli di indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

        2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2013 copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.

Articolo 37.
(Zone a burocrazia zero).

        1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio, 2012. n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

        2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità.

        3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

        4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale.

        Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale.

        5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i princìpi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

        6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi).

        1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

        2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

        1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 106, comma 2, la parola: «soprintendente» è sostituita dalla seguente: «Ministero»;

            b) all'articolo 146:

                1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;

                2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;

                3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

Articolo 40.
(Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali).

        1. All'articolo 2, comma 8, del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte le seguenti: «nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali,» e dopo le parole: «impegni già presi su dette disponibilità» sono aggiunte le seguenti «, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per essere riassegnati, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.». Restano fermi, inoltre, gli obblighi di versamento in entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

Articolo 41.
(Disposizioni in materia ambientale).

        1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.

        2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

        3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

        4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

        5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.

        6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell'ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».

        2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

        3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che

compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

            b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        «2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

        3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

        3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

        4. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

        5. All'articolo 1, comma 359, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte le seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, se attribuiti, in tutto o in parte, con il decreto di nomina di cui al comma 358».

        6. In relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione nell'attuazione degli interventi di adeguamento del sistema dei rifiuti nella Regione Campania e di accelerare l'attuazione delle azioni in corso per il superamento delle criticità della gestione del sistema stesso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina con propri decreti uno o più commissari ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione, già previsti e non ancora realizzati, e per le altre iniziative strettamente strumentali e necessarie. I decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

        7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalità da stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

Articolo 42.
(Soppressione certificazioni sanitarie).

        1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro:

            a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

                1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

                2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

                3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f), del regolamento di cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

                4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

            b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, e all'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

            c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, di cui:

                1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

                2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

                3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

            d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui:

                1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

                2) all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

                3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

                4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

                5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

            e) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1991, n. 81.

        2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, sono apportate le seguenti modificazioni.

            a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

            b) al terzo comma, le parole: «Le suddette comunicazioni devono essere trascritte» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta comunicazione deve essere trascritta».

        3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4o, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

        4. Sono abrogate le disposizioni relative all'obbligatorietà del certificato per la vendita dei generi di monopolio, di cui all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

        5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «, muniti di idoneità fisica,» sono soppresse.

        6. La lettera e) del comma 1, dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono abrogate.

        7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è abrogata.

Articolo 43.
(Disposizioni in materia di trapianti).

        1. Al secondo comma dell'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Comuni, trasmettono i dati relativi al consenso o al

diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.».

        2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44.
(Riconoscimento del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di altri Stati membri e semplificazioni per la certificazione di qualità delle materie prime utilizzate per la produzione di medicinali).

        1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

        2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di cui al primo periodo dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni. Fino alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma 2, del medesimo decreto legislativo, anche importate da paesi terzi, devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa.

        4. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, è abrogato.

Articolo 45.
(Omologazioni delle macchine agricole).

        1. Al primo periodo del comma 2, dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte le seguenti «o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Articolo 46.
(EXPO Milano 2015).

        1. In via straordinaria, e fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12, dell'articolo 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

Articolo 47.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

        1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è così modificato:

            a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite da «Presidente del Consiglio dei Ministri, o dell'Autorità di Governo delegato per lo sport, ove nominata»;

            b) il comma 15 è abrogato.

Articolo 48.
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

        1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente modificazione:

            a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente:

        «Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale) – 1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi, delle norme e delle procedure in

materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.

        2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

        3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619.».

Articolo 49.
(Proroga e differimento termini in materia di spending review).

        1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013» e le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2014»;

            b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o luglio 2014».

        2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi che hanno proseguito la loro attività oltre il predetto termine.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE
Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

        1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
Articolo 51.
(Abrogazione del Modello 770 mensile).

        1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Articolo 52.
(Disposizioni per la riscossione mediante ruolo).

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

            a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

            b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»

                2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive».

            b) all'articolo 52

                1) al comma 2-bis le parole: « e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

                2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

        «2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

        2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è

necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.»;

            c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «duecento»;

            d) all'articolo 62:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. »;

                2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.»;

            e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

            f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.»;

            g) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

                a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

                b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.»;

            h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «comma 1» sono inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le

condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,»;

            i) all'articolo 78, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.»;

            l) all'articolo 80:

                1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione.»;

                2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente della riscossione, il giudice può disporre:

            a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;

            b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia.»;

                3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

            m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto».

        2. All'articolo 10, comma 13-quinquies del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a).

Articolo 53.
(Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate).

        1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente: «2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

Articolo 54.
(Fabbisogni standard: disponibilità dei questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216).

        1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

Articolo 55.
(Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio).

        1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente

effettuati; altresì non si dà luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria.
Articolo 56.
(Proroga termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

        1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito dal seguente:

        «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.»

        2. La società di Gestione Accentrata per l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

Capo III
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 57.
(Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese).

        1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota

relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo FAR, con particolare riferimento:

            a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

            b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

            c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

            d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

            e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e assegni di ricerca post-doc;

            f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ottica di Horizon 2020;

            g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

            h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

            i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB;

            l) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse disponibili nel fondo FAR da destinare agli interventi di cui al comma 1. Dette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 58.
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca).

        1. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

            b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

        2. Il Fondo per il funzionamento delle università statali è incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca è incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015.

        3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente periodo: «Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

        4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

        5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

        6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 59.
(Borse di mobilità per il sostegno degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi).

        1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e della mobilità interregionale degli studenti universitari, è autorizzata la spesa di 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:

            a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;

            b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;

            c) distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi.

        4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria adottata da ciascuna Regione per le università site nel proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi del comma 2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più alti nel requisito di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del trasferimento delle risorse alle università interessate.

        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono definiti l'importo delle borse di mobilità, le modalità di presentazione delle domande da parte dei candidati in modalità telematica nonché gli ulteriori criteri per la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti richiesti è dichiarato dallo studente sotto la sua responsabilità e sottoposto a verifica all'esito dell'eventuale ammissione al beneficio.

        6. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,

ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:

            a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;

            b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;

            c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

        7. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

        8. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.

        9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

        10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 60.
(Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario).

        1. Al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

        2. All'articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di

valutazione della attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) e della ricerca nel rispetto dei princìpi generali di cui all'articolo 3 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

        3. L'ANVUR provvede allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 61.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56, pari a 34,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 94,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

            a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 12 milioni di euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

            b) quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni;

            d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo

47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

            e) quanto a 75 milioni per l'anno 2014 mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui al penultimo periodo della presente lettera. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2013; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo III
MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE
Capo I
GIUDICI AUSILIARI
Art. 62.
(Finalità e ambito di applicazione).

        1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

        2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

Articolo 63.
(Giudici ausiliari).

        1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

        2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

        3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

            a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo;

            b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo;

            c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

            d) gli avvocati, anche se a riposo;

            e) i notai, anche se a riposo.

Articolo 64.
(Requisiti per la nomina).

        1. Per la nomina a giudice ausiliario sono richiesti i seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano;

            b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

            c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

            d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

            e) avere idoneità fisica e psichica;

            f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dai rispettivi ordinamenti.

        2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.

        3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di età.

        4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingua italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

        5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

            a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

            b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

            c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

            d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Articolo 65.
(Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello, assegnando ai soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a), un numero di posti non superiore al dieci per cento dei posti di giudice ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le nomine dei soggetti di all'articolo 63, comma 3, lettera a), non possono superare complessivamente il numero di quaranta.

        2. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonché i criteri di priorità nella nomina. È riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parità di titoli sono prioritariamente nominati coloro che abbiano maturato la maggiore anzianità di servizio o di esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto è dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

        3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina,

indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti in pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria.

        4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.

Articolo 66.
(Presa di possesso).

        1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

Articolo 67.
(Durata dell'ufficio).

        1. La nomina a giudice ausiliario ha durata di cinque anni e può essere prorogata per non più di cinque anni.

        2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

        3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Articolo 68.
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

        1. Del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario.

        2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno.

        3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto degli standard produttivi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Articolo 69.
(Incompatibilità ed ineleggibilità).

        1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.

        2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non può svolgere le funzioni presso la corte

di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti.

        3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere anche nei successivi gradi di giudizio.

        4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni.

Articolo 70.
(Astensione e ricusazione).

        1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

        2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attività professionale nella qualità di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.

Articolo 71.
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca).

        1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

        2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario ha definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma.

        3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

        4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

        5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Articolo 72.
(Stato giuridico e indennità).

        1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

        2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

        3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

        4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Capo II
TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
Articolo 73.
(Formazione presso gli uffici giudiziari).

        1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, un punteggio di laurea non inferiore a 102/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso i tribunali e le Corti di appello della durata complessiva di diciotto mesi. Lo stage formativo, con riferimento al procedimento penale, può essere svolto esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La Regione Siciliana e la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa

per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige.

        2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

        3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio incaricati della trattazione di affari in specifiche materie, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

        4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 5, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

        5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale. I laureati ammessi a partecipare al

periodo di formazione teorico-pratico presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

        6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

        7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

        8. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

        9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

        10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

        11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

        12. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

        13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali,

fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

        14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

        15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario.

        16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».

        17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

        18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

        19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

        20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III
MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Articolo 74.
(Magistrati assistenti di studio della Corte suprema di cassazione).

        1. All'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «e di magistrato assistente di studio della Corte di cassazione».

        2. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente: «Art. 115-bis. Magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti, nella pianta organica della Corte di cassazione sono temporaneamente inseriti trenta magistrati, con le attribuzioni

di assistente di studio, da destinare alle sezioni civili. Le attribuzioni di magistrato assistente di studio possono essere assegnate a magistrati per i quali è stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. Le attribuzioni del magistrato assistente di studio sono stabilite dal primo presidente della Corte di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. In ogni caso il magistrato assistente di studio non può far parte del collegio giudicante. Il magistrato assegnato, a seguito di trasferimento, a svolgere le attribuzioni di magistrato assistente di studio non può essere trasferito ad altre sedi prima di cinque anni dal giorno in cui ne ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia. Il posto resosi vacante a seguito di trasferimento non può essere ricoperto. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati assistenti di studio. La pianta organica di cui al periodo precedente è ad esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio. Ai magistrati assistenti di studio non spettano compensi aggiuntivi al trattamento economico in godimento.».

        3. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, dopo le parole «Corte di cassazione» sono inserite le seguenti: «o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione»;

            b) l'allegato 2 è sostituito dall'allegato A del presente decreto.

        4. I procedimenti per la prima copertura dei posti previsti per le funzioni di magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione devono essere conclusi entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.

Capo IV
MISURE PROCESSUALI
Articolo 75.
(Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 70, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.»;

            b) all'articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.»;

            c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375» sono sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 76.
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio).

        1 Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente:

        «791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

        Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739.

        Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

        Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di

divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

        Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.».

Articolo 77.
(Conciliazione giudiziale).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

        «185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.»;

            b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

Articolo 78.
(Misure per la tutela del credito).

        1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire»;

            b) all'articolo 648, primo comma, le parole «con ordinanza non impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del

codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 79.
(Semplificazione della motivazione della sentenza civile).

        1. All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei princìpi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.».

Articolo 80.
(Foro delle società con sede all'estero).

        1. Per tutte le cause civili nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:

            a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia;

            b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;

            c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

        2. Quando una società di cui al comma 1 è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo comma.

        3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento

volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresì ferma la disposizione di cui all'articolo 25 del codice di procedura civile.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo V
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Articolo 81.
(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

        1. L'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        «Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione).

        1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude:

            a) in tutte le udienze penali;

            b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile.

        2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Articolo 82.
(Concordato preventivo).

        1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;

            b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».

         2. All'articolo 161, settimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».

        3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

Capo VII
ALTRE MISURE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA
Articolo 83.
(Modifiche alla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

        1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole «magistrati in pensione» sono sostituite dalle seguenti: «di regola magistrati in pensione, ovvero magistrati in servizio».

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Articolo 84.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: «L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale»; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola «documento,» sono inserite le seguenti parole: «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,»;

            b) all'articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:

        «1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;

            c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole «salvo quanto disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; allo stesso comma, stesso periodo, le parole «invitare le stesse a procedere alla» sono sostituite dalle seguenti parole: «disporre l'esperimento del procedimento di»; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»; allo stesso comma, secondo periodo, le parole «L'invito deve essere rivolto alle parti» sono sostituite dalle seguenti parole: «Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato»; allo stesso comma, terzo periodo, le parole «Se le parti aderiscono all'invito,» sono soppresse;

            d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole «2 non si applicano» sono aggiunte le parole «I commi 1 e»; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;»;

            e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»;

            f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente parola: «tre»; al comma 2, dopo le parole «deposito della stessa» sono aggiunte le parole «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5,»;

            g) all'articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: «1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

            h) all'articolo 8, comma 1, le parole «il primo incontro tra le parti non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole: «un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta»;

            i) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

            l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;

            m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «Il verbale di accordo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e»;

            n) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: «1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.»; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

        3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.»;

            o) all'articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.»;

            p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,»; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.»; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

        5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione

per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore superiore.».

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 85.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro per l'anno 2013 e 8.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

        4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 86.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 21 giugno 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze.
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Cancellieri, Ministro della giustizia.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Bray, Ministro per i beni e le attività culturali.
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Mauro, Ministro della difesa.
Carrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei.
Bonino, Ministro degli affari esteri.
Lorenzin, Ministro della salute.


Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Trigilia, Ministro per la coesione territoriale.
Kyenge, Ministro per l'integrazione.
Idem, Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.

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Allegato A
(Art. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Funzione
Organico
Primo Presidente della Corte di cassazione
1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione
1
Presidente di sezione della Corte di cassazione
54
Consigliere della Corte di cassazione
303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo
37
Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)