• C. 1247 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 20 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1247 Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1247


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 giugno 2013 (v. stampato Senato n. 590)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri
(MONTI)
di concerto con il ministro dell'interno
(CANCELLIERI)
con il ministro della giustizia
(SEVERINO DI BENEDETTO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GRILLI)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(CLINI)
con il ministro per i beni e le attività culturali
(ORNAGHI)
e con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
(GNUDI)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 giugno 2013
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutati in euro 2.260 a decorrere dall'anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo, pari a euro 2.313.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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