• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/02413    con decreto del Presidente della Regione n. 5068 del 19 luglio 2012 la dottoressa Giuseppa Patrizia Monterosso è stata nominata segretario generale della presidenza della regione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02413presentato daDI VITA Giuliatesto diMercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   DI VITA, LOREFICE, GRILLO, SILVIA GIORDANO, COLONNESE, NESCI, MANTERO, LUPO, NUTI, CANCELLERI, MANNINO e DI BENEDETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Presidente della Regione n. 5068 del 19 luglio 2012 la dottoressa Giuseppa Patrizia Monterosso è stata nominata segretario generale della presidenza della regione siciliana per la durata di 4 anni, con scadenza 13 luglio 2016;
   da recenti notizie di stampa si è appreso che il governatore Rosario Crocetta ha prorogato di 5 anni il suddetto incarico di segretario generale della presidenza della regione siciliana alla dottoressa Giuseppa Patrizia Monterosso, confermata dunque nel ruolo dirigenziale;
   la legge, cosiddetta «delega Madia», del 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», all'articolo 11, relativo alla dirigenza pubblica, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici e tra i principi e criteri direttivi si prevede, alla lettera q) del comma 1 del citato articolo 11, la previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;
   quanto approvato nella citata «delega Madia» è il risultato di una proposta di modifica del gruppo M5S, che si è battuto nell'aula parlamentare affinché venisse sancita una norma di buon senso che prevedesse almeno, per l'appunto, la revoca o il divieto di rinnovo dell'incarico ai dirigenti in settori esposti al rischio corruzione, quando c’è una condanna (anche non definitiva) da parte della Corte dei conti al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;
   il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 21, relativo alla responsabilità dirigenziale prevede che il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Il citato articolo 21 prevede inoltre che, in relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo;
   l'articolo 55-ter del succitato decreto legislativo, relativo ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, prevede che il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, mentre il successivo articolo 55-sexies, relativo alla responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione prevede che il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comportano per i soggetti responsabili aventi qualifica, dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita;
   la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, con sentenza n. 179/A/2015 si è espressa definitivamente nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa, promosso tra gli altri anche da Monterosso Giuseppa Patrizia, in relazione alla sentenza n.401/2014 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, la quale, accogliendo le tesi e le istanze formulate dal procuratore regionale, ha condannato la medesima Monterosso a pagare alla regione siciliana l'ingente somma di 1.279.007,04 per danno erariale;
   la complessa vicenda concerne varie fattispecie di danno erariale, derivanti dall'avvenuta corresponsione, senza valido titolo giuridico ed, anzi, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, di ingenti somme di denaro in favore di numerosi enti di formazione professionale, corresponsione che è stata disposta dall'assessorato regionale alla formazione professionale ad integrazione dei finanziamenti che erano stati già assegnati dalla regione siciliana ai medesimi enti nell'ambito del piano regionale dell'offerta formativa per l'anno 2007 (P.R.O.F. 2007);
   specificatamente con l'avviso pubblico n.2/06/FP del 9 giugno 2006, della regione siciliana venne avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei finanziamenti inerenti il P.R.O.F. 2007 ed a conclusione di una lunga e complessa istruttoria sulle domande inoltrate dai vari enti interessati venne approvata la graduatoria definitiva dei progetti, ammessi a finanziamento, in cui venivano specificate le somme spettanti a ciascun ente di formazione e si procedette all'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, finanziamenti che vennero successivamente integrati su richiesta degli enti formativi senza un valido titolo giuridico, nonostante venisse segnalato che la residua disponibilità di fondi (pari ad 1.050.242,20 euro) sul pertinente capitolo di bilancio era assai inferiore rispetto all'ammontare complessivo (pari ad 7.098.870,93 euro) delle integrazioni richieste dagli enti;
   la sezione di primo grado della Corte dei conti, come conferma dalla sezione d'appello ha, pertanto, affermato che debbono ritenersi illegittimi nonché forieri di danno erariale, in quanto avevano comportato ingiustificati ed inutili esborsi di ingenti risorse finanziarie pubbliche, i finanziamenti sopra citati;
   con riguardo ai soggetti responsabili del danno erariale e specificatamente con riguardo a Monterosso Giuseppa Patrizia (dirigente generale presso il dipartimento della formazione professionale, rispettivamente, nel 2007 e nel 2009), la Corte ha evidenzia che la stessa aveva dapprima avallato la richiesta degli enti e dato impulso ai procedimenti finalizzati alla concessione in loro favore degli illegittimi finanziamenti integrativi e successivamente aveva assunto i relativi impegni di spesa in attuazione dei decreti assessoriali;
   come evidenziato dai giudici contabili, i comportamenti degli imputati sono stati indubbiamente caratterizzati da colpa grave, sotto i profili dell'inescusabile negligenza, dell'ingiustificabile inosservanza delle disposizioni vigenti in materia, del macroscopico disinteresse per la sana ed oculata gestione delle risorse finanziarie pubbliche, della palese superficialità nell'assunzione di scelte incidenti in maniera particolarmente onerosa sulle finanze della regione siciliana;
   in relazione ai medesimi fatti succitati è in corso anche un processo penale dinanzi alla magistratura ordinaria ed i pubblici ministeri hanno chiesto il rinvio a giudizio di Patrizia Monterosso in relazione alle erogazioni indebitamente percepite laddove, proprio per riparare ai danni che erano stati provocati alla regione con l'erogazione dei finanziamenti integrativi poi condannati dalla Corte dei conti, la stessa, in concorso con altri, ha deciso di recuperare le somme non erogando i finanziamenti agli enti e alle società che avevano usufruito degli extrabudget e facendo talune movimentazioni contabili ritenute irrituali;
   «Il tutto – scrivono sempre i magistrati – con l'intenzione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Monterosso consistito nel sottrarla al giudizio di condanna nel procedimento promosso nei suoi confronti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in qualità di responsabile di parte delle erogazioni indebite, contenzioso poi conclusosi con la sentenza del 14 marzo 2014 con cui la Corte dei Conti per la Regione siciliana, accertatane la responsabilità, la condannava ugualmente a risarcire alla Regione siciliana la somma di 1.279.000 (un milione e 279 mila Euro ndr), sentenza confermata in appello il 21.7.2015 e divenuta definitiva»;
   la delibera del Presidente della regione siciliana si pone, ad avviso degli interroganti, in contrasto sia con le norme vigenti sul pubblico impiego e sia con una legge delega che, ancorché non sia stata completamente esercitata dal Governo, è comunque una vigente legge dello Stato che statuisce dei principi importanti e che, con riguardo alla istituzione del sistema della dirigenza pubblica, sono espressamente riconducibili al merito e alla valutazione nonché all'esigenza che i massimi dirigenti delle istituzioni statali siano di specchiata moralità;
   lascia perplessi gli interroganti inoltre la circostanza che tale rinnovo d'incarico dirigenziale sia operato non già alla scadenza dell'incarico, bensì proprio pochi mesi prima che scada l'esercizio della delega «Madia» e prima, quindi, di un cambia delle «regole del gioco» le quali non consentirebbero il rinnovo dell'incarico dirigenziale alla dottoressa Giuseppa Patrizia Monterosso per il delicato e importantissimo ruolo di segretario generale della presidenza della regione siciliana;
   a tal proposito è quantomeno curioso poter rilevare che simili circostanze, seppur con le dovute differenze, si stiano contemporaneamente registrando anche in altri contesti regionali. In tal senso è indicativo il caso della legge approvata dal consiglio regionale della Campania 31 maggio 2016 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle Aziende Sanitarie e ulteriori misure di razionalizzazione», in merito alla quale il Ministero della salute ha riferito in Parlamento il 14 luglio 2016, in risposta ad una interpellanza urgente presentata dal M5S (n. 2-01388), che in data 6 luglio ha espresso un parere nel quale evidenziava la presenza di profili di illegittimità costituzionale. La disposizione in parola, infatti, modifica in maniera sostanziale il meccanismo di nomina dei direttori generali del servizio sanitario regionale della Campania accentrando la decisione nelle mani del presidente della Giunta e sopprimendo il secondo livello di valutazione, da effettuarsi tramite un avviso pubblico per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali;
   è opportuno dunque ribadire l'opportunità che il Governo assuma iniziative urgenti e specifiche per evitare che anche altre regioni perseguano simili strade, a giudizio degli interroganti, indecorose con il surrettizio scopo di non adeguarsi a norme dello Stato – nella circostanza, la delega Madia – che sono poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   se il Governo non si intendano assumere iniziative normative, anche urgenti, volte a rafforzare il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e meritocrazia nell'ambito dell'attività della dirigenza pubblica, stabilendo meccanismi sanzionatori più stringenti per il personale responsabile di condotte non conformi alla legge.
(3-02413)