• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09214    con la legge n. 142 del 2001, all'articolo 1, nell'ambito delle società cooperative, si è stabilito che il rapporto mutualistico (vale a dire il rapporto di lavoro attraverso il quale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09214presentato daRIBAUDO Francescotesto diMercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   RIBAUDO, CULOTTA, ROCCHI e VENTRICELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 142 del 2001, all'articolo 1, nell'ambito delle società cooperative, si è stabilito che il rapporto mutualistico (vale a dire il rapporto di lavoro attraverso il quale il socio persegue il fine istituzionale della cooperativa) può essere di varia natura, ovvero sotto forma di lavoro subordinato, o autonomo, o in qualsiasi altra forma, non escluso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale (ora contratto a progetto);
   il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che i soci lavoratori di cooperativa concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
   al comma 3 dello stesso articolo 1 viene sancito, inoltre, che, dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura previdenziale e fiscale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge n. 142 del 2001 e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Pertanto, la disciplina inerente al rapporto di lavoro subordinato, troverà integrale applicazione laddove il rapporto con il socio sia inquadrato nel campo del lavoro subordinato e viceversa per il lavoratore autonomo;
   nel mese di giugno 2011, l'INPS ha diramato il messaggio n. 12441 con il quale viene ribadita la posizione dell'Istituto in merito all'inquadramento lavorativo del rappresentante legale della società cooperativa. In particolare, è data la possibilità di inquadramento lavorativo di tipo subordinato a quel rappresentante legale della cooperativa che è anche presidente del relativo consiglio di amministrazione, mentre ciò non è concesso quando lo stesso legale rappresentante è invece un amministratore unico, che quindi incarna l'intero organo governativo della cooperativa;
   risulta evidente che tale ragionamento sia contraddittorio in presenza di piccole o micro cooperative, dove solitamente l'assemblea dei soci di fatto ha la piena possibilità di controllare l'operato del legale rappresentante-amministratore unico, nonché di indicare le linee imprenditoriali da seguire e di aver contezza di ciò che viene realmente effettuato;
   negli ultimi mesi, sono state svolte ispezioni, sia nella provincia di Catania che in molte zone d'Italia, che hanno messo in luce la presenza di amministratori unici-lavoratori subordinati, risolte in modo diverso, contribuendo dunque a creare confusione in materia. In taluni casi gli ispettori dell'INPS hanno proposto la cancellazione della posizione INPS di quel lavoratore con effetto retroattivo rispetto al messaggio, mentre in altri casi tale cancellazione è stata presa in considerazione per il periodo posteriore al messaggio;
   a seguito di tali ispezioni sono stati revocati numerosi rapporti di lavoro subordinato ad amministratori di piccole cooperative paragonandoli a società di capitali –:
   quali iniziative si intendano mettere in atto per definire un quadro normativo chiaro e univoco, volto a salvaguardare il pregresso di tali cooperative nonché a distinguere tra società di capitali e società di persone, nonché tra cooperative e piccole cooperative. (5-09214)