• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09206    l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ha istituito...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09206presentato daROMANO Paolo Nicolòtesto diMartedì 19 luglio 2016, seduta n. 657

   PAOLO NICOLÒ ROMANO e DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ha istituito l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, pari ad un euro per passeggero imbarcato, per compensare, per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, ENAV spa dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa dei servizi regolati in base ai contratti di programma e di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, e per la quota eccedente assegnati al Ministero dell'interno per finanziare, nel limite del 60 per cento del totale residuo, misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie e, per il rimanente 40 per cento del totale residuo, a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo medie percentuali;
   dopo un anno tale addizionale comunale sui diritti di imbarco, per effetto dell'articolo 6-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, e successive modificazioni, è stato incrementato di tre euro al fine del finanziamento, fino al 31 dicembre 2015, del «Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» (FSTA), istituito, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, presso l'Inps per evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore del trasporto aereo oggetto in quegli anni di massicce procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria/mobilità/solidarietà. Tale fondo è stato istituito per favorire la rioccupabilità di questi lavoratori, attraverso il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e per erogare specifiche prestazioni integrative alla cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e contratti di solidarietà, tali da garantire un trattamento economico complessivamente pari all'80 per cento della retribuzione riferita agli ultimi 12 mesi di lavoro e per una durata di più 48 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria e più 12 mesi di mobilità per complessivi sette anni. Trattamento che ha ingenerato non poche perplessità nell'opinione pubblica per essere eccessivamente favorevole rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori;
   dopo un altro anno, l'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ha aumentato l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili di ulteriori 50 centesimi di euro a passeggero al fine di ridurre il costo a carico dello Stato dei servizi antincendio negli aeroporti;
   per far fronte all'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del comune di Roma, l'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha imposto l'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di un euro per passeggero;
   due anni dopo, l'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, ha disposto un ulteriore incremento di due euro dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da versare all'INPS anche se non risulta chiara l'effettiva destinazione. La medesima «legge Fornero», in materia di riforma del mercato del lavoro, ha provveduto all'articolo 2, comma 47, a rendere permanente e non più temporaneo l'incremento di tre euro dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco che, in vista della soppressione del FSTA, dal 1o gennaio 2016, siano incamerate nella gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS per sostenere in sintesi le casse in perdita e gli «assegni sociali» che gravano sulla fiscalità generale;
   tale destinazione non ha comunque impedito al Governo Letta di prorogare il FSTA di ulteriori tre anni (2016, 2017, 2018), come da articolo 13, commi 21 a 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, Destinazione Italia, finanziando tale proroga mediante un ulteriore corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco che è stato fissato recentemente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura di euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018 (decreto ministeriale 29 ottobre 2015, Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS);
   non si comprende la ratio di continuare a chiamare addizionale comunale un tributo che per tutta evidenza è un'imposta statale impiegata, come sopra narrato, per le più svariate esigenze. Sommando, infatti, tutti gli aumenti che si sono succeduti nel corso degli anni si è passati da 1,00 euro iniziali agli attuali 10,00 euro per gli aeroporti del comune di Roma (9,00 euro tutti gli altri). Di tali somme ai comuni aeroportuali compete solo il 40 per cento di un euro, quindi 40 centesimi a passeggero imbarcato, a valere però sulle quote eccedenti l'importo fisso di 30 milioni di euro annui necessari a compensare Enav spa dei servizi erogati. Eppure anche su questi esigui importi da anni si assiste a continui attriti tra i comuni aeroportuali e il Governo per il loro mancato trasferimento. Infatti, l'Associazione nazionale comuni aeroportuali italiani (ANCAI), che riunisce 82 comuni sul cui territorio insistono in percentuale variabile sedimi aeroportuali, ha quantificato in 100 milioni di euro i mancati trasferimenti dalla sua istituzione ad oggi, con grave nocumento per i bilanci degli enti interessati, al punto che dopo numerosi solleciti ha deciso di inviare formale diffida ad adempiere nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno per l'ottenimento di quanto di loro spettanza;
   il 15 luglio 2016 in occasione della risposta del Governo all'interpellanza urgente n. 2-01428 (Iniziative per sostenere la presenza delle compagnie aeree low cost in Sardegna, nel quadro degli interventi volti a garantire la continuità territoriale) il Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro ha dichiarato che: «Con riferimento alla più generale problematica della riduzione dell'addizionale comunale di imbarco, si è già avuto occasione di sottolineare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in aderenza all'indirizzo governativo che tende a favorire la riduzione delle tasse, si sta adoperando per la messa in atto di un intervento normativo che consenta una riduzione dell'addizionale comunale tendenzialmente di carattere strutturale» –:
   se il Governo intenda chiarire in che modo si sta adoperando «per la messa in atto di un intervento normativo che consenta una riduzione dell'addizionale comunale» anche in considerazione della diffida ad adempiere dell'Associazione nazionale comuni aeroportuali italiani (ANCAI) in merito al trasferimento ai comuni delle somme loro spettanti in relazione alla suddetta addizionale. (5-09206)