• Testo DDL 2484

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Atto a cui si riferisce:
S.2484 Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2484
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati QUINTARELLI, COPPOLA, BARGERO, BONACCORSI, CAPUA, CARROZZA, DALLAI, Marco DI MAIO, GALGANO, MALPEZZI, RAMPI, TINAGLI, VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CIMMINO, DAMBRUOSO, MATARRESE, MOLEA, VECCHIO, SOTTANELLI, BINETTI, BUTTIGLIONE, Cristian IANNUZZI e LIBRANDI

(V. Stampato Camera n. 2520)

approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
della Camera dei deputati il 7 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 luglio 2016

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet
per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «rete internet», nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, compreso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall'Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall'Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet «port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;

b) «piattaforma tecnologica», l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi resi disponibili per via telematica ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;

c) «fornitore di servizi della società dell'informazione», il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce software o contenuti digitali o servizi resi disponibili per via telematica di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;

d) «esperienza utente», il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio reso disponibile per via telematica e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva velocità ed efficienza maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva lentezza e ritardi maggiori rispetto alle sue aspettative iniziali;

e) «fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica», i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º aprile 2003, n. 259, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;

f) «accesso best effort», la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti di dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

Art. 2.

(Qualificazione dei servizi forniti all'utenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale e informativa dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica non può essere qualificato come «accesso ad internet» o «servizio internet» un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet. Per l'accesso o il servizio di connettività di cui al periodo precedente, la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete internet.

Art. 3.

(Limiti alla gestione del traffico)

1. Compatibilmente con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi internet, ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per una delle seguenti ragioni:

a) prevenire o mitigare gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;

b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché del servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica interessato o del terminale dell'utente finale;

c) limitare la trasmissione di comunicazioni non richieste a un utente finale, previo consenso dello stesso utente;

d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.

2. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2120, i fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela d'affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche per via telematica, e costituire oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.

3. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla rete internet.

4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, quest'ultimo, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia a tale utente una notifica preventiva concernente le misure che intende adottare, al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica al proprio utente. Qualora il comportamento dannoso sia realizzato dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di reti o di servizi di comunicazione elettronica segnala tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

5. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/2120, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

Art. 4.

(Libero accesso a software,
contenuti e servizi)

1. Gli utenti hanno il diritto di reperire in linea, in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata, e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario o a sorgente aperta, contenuti e servizi leciti di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti che non siano di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette o dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal medesimo comma 1, da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

Art. 5.

(Trasparenza).

1. I fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attuative dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, di cui all'articolo 27 del citato codice, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, accerta le violazioni delle medesime disposizioni commesse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica e irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato codice, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.