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Atto a cui si riferisce:
C.3963 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3963


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAROCCI, ROCCHI, D'OTTAVIO, MALISANI, ASCANI, BLAŽINA, DALLAI, IORI, MANZI, RAMPI, SGAMBATO, ALBANELLA, AMATO, BARGERO, PAOLA BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARNEVALI, CARRESCIA, CARROZZA, CASELLATO, CENSORE, COMINELLI, DI SALVO, FABBRI, FEDI, GIULIETTI, GNECCHI, LA MARCA, LODOLINI, MARIANI, PREZIOSI, ROMANINI, PAOLO ROSSI, ROSTELLATO, ZANIN
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici
Presentata il 5 luglio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il tema dell'edilizia scolastica e della sua sicurezza è purtroppo di persistente attualità. Nonostante l'indiscutibile impegno profuso, specialmente dal Governo in carica, per destinare risorse alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, la cronaca continua a registrare crolli e transennature di immobili.
      La Commissione cultura della Camera dei deputati ha dedicando al tema un'apposita indagine conoscitiva, che si è conclusa il 30 giugno 2016.
      In tale contesto è emerso chiaramente il problema specifico della responsabilità per gli eventuali danni alle persone, tema posto anche dall'interrogazione a risposta in Commissione a prima firma Malisani, n. 5-07053, alla quale il Governo ha risposto in data 17 dicembre 2015.

      Da quanto riferito, per esempio, dal dottor Raffaele Guariniello, nell'audizione del 19 dicembre 2013, e da quanto si evince più di recente dalle pronunce della Corte di cassazione (sentenza n. 12223 dei 2016 – in esito all'udienza del 3 febbraio 2015), la responsabilità per la vigilanza sulle fonti

del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
      Com'è noto, tuttavia, nel caso degli edifici scolastici, la cesura tra proprietà della sede del rapporto di lavoro e titolarità del rapporto di lavoro medesimo è netta. Infatti, gli edifici scolastici pubblici sono di proprietà degli enti territoriali, in questi casi, chiamare in causa per la valutazione dei rischi, a pari titolo, i dirigenti e i tecnici degli enti proprietari delle mura e i dirigenti scolastici e, con essi, i responsabili della sicurezza sul posto di lavoro, appare del tutto incongruo.
      Infatti, le capacità e le possibilità tecniche nonché la mobilità che interessa i dirigenti scolastici e i docenti sono tali per cui ben difficilmente costoro possono essere in possesso di competenze, conoscenze e informazioni relative all'immobile nel quale si svolge l'attività scolastica. Inoltre, il personale scolastico non ha poteri decisionali sulla manutenzione del bene immobile, i quali invece restano assegnati agli enti proprietari.
      Per questo, le pronunzie della Cassazione (come, per esempio, quella da ultimo citata sul crollo nella scuola Darwin di Torino) non appaiono persuasive laddove, pur distinguendo le diverse cosiddette posizioni di garanzia finiscono per attribuire indifferentemente compiti di vigilanza e di valutazione dei rischi sia ai dirigenti e ai tecnici provinciali e comunali, sia ai dirigenti scolastici.
      Si rende pertanto necessaria un'operazione che sia, al contempo, di verità e di manutenzione legislativa. Come datori di lavoro e come responsabili per la sicurezza, dirigenti e docenti scolastici possono e devono essere chiamati in causa per i rischi derivanti dall'attività scolastica e, cioè, dall'insieme di condotte che si svolgono entro il perimetro della loro responsabilità gestionale e amministrativa. Quanto, invece, alla valutazione dei rischi strutturali e a quelli derivanti dagli interventi di terzi sull'immobile, dev'essere chiarito che il massimo da esigere da tali soggetti è la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pericolo di cui possano venire a conoscenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

          «7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico solo per i rischi attinenti all'attività scolastica»;

          b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano in via esclusiva all'ente proprietario».