• C. 3754 EPUB Proposta di legge presentata il 18 aprile 2016

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3754 Istituzione del Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3754


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZARATTI, FASSINA, PELLEGRINO, SCOTTO, FOLINO, MARCON, MELILLA, NICCHI, PANNARALE, ZACCAGNINI
Istituzione del Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica
Presentata il 18 aprile 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La Regina Viarum, tra tutte le strade antiche, rimane ancora oggi la più ricca di memorie e di testimonianze storico-culturali. Definita dagli autori latini anche insignis e nobilis, celeberrima, divenne ben presto un modello insuperato nella rete viaria che da Roma si dipartiva verso le più lontane regioni del mondo allora conosciuto. La via Appia fu infatti la prima arteria di un sistema stradale complesso e articolato, capace di rimanere alla base della moderna rete stradale e veicolare di grande comunicazione.
      L'idea di tutelare e valorizzare la via Appia Antica riconoscendone gli elevati valori archeologici, storici, paesaggistici e culturali è un progetto che risale agli inizi dell'ottocento e che ha vissuto alterne vicende.
      Nel 1988, la regione Lazio, con la legge 10 novembre 1988, n. 66, ha provveduto all’«Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica».
      La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole garantire la massima di tutela e valorizzazione di tutto l'antico tracciato, attraverso l'istituzione del Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica.
      Essa s'inserisce, dunque, nell'ambito delle molte iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'Appia Antica, nel suo percorso originario che va da Roma a Brindisi, la cui lunghezza riportata dalle fonti storiche (Strabone – VI 3, 7; Plinio – N. H. II 244), è di 360 miglia (circa 540 chilometri) e che attraversa oggi 4 regioni più di 10 province e quasi 100 comuni.
      Citiamo anche l'esperienza di viaggio narrata recentemente dal giornalista Paolo Rumiz, che attraverso i suoi emozionanti articoli ha permesso di rendere consapevole un vasto pubblico dell'immenso patrimonio connesso all'Appia Antica, sia in termini di valore culturale che di potenziale socio-economico a esso legato.
      Le ricognizioni effettuate nel corso degli anni hanno evidenziato la presenza in situ di tratti di strada basolati, glareati o rappresentati dalla sola sottofondazione (rudus); sono stati individuati viadotti o archi strettamente correlati alla strada collocati in contesti paesaggistici di naturale bellezza, ma anche resti di città antiche, di edifici, aree di necropoli, ville, insediamenti rurali, vici o complessi produttivi. La dimensione e la complessità di questo straordinario patrimonio archeologico e paesaggistico, in quanto rileva interessi costituzionali primari tutelati sulla base del principio fondamentale posto dall'articolo 9 della Costituzione, rendono necessari istituti giuridici di tutela derivanti da fonte legislativa primaria, affidata in tutto (tutela archeologica) o in parte (tutela paesaggistica) allo Stato.
      Nel corso della XIV legislatura ben due disegni di legge, rispettivamente l'atto Senato n. 2571 d'iniziativa dei senatori Bordon ed altri e l'atto Senato n. 2628 d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri, hanno provato a dare un quadro normativo volto a tutelare le tracce dell'antico itinerario, per preservarlo da interventi e da opere che lo potessero ulteriormente deturpare, promuovendo nel contempo interventi di recupero e di valorizzazione turistica, nonché l'acquisizione da parte degli enti pubblici di beni immobili di particolare pregio artistico presenti lungo il tracciato.
      La presente proposta di legge intende coniugare la volontà di tutela e di valorizzazione dell'antica strada romana, che ha svolto un ruolo fondamentale nell'antichità, mantenendo per lungo tempo la sua funzione di raccordo tra territori e culture, con la promozione di nuovi modelli di accesso e di fruizione che il vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, identifica. Il recupero di questa straordinaria infrastruttura storica può consentire, inoltre, di valorizzare i diversi sistemi economici dei territori attraversati dall'antica strada, attivando filiere economiche che operano nell'ambito dei sistemi culturali e turistici, da integrare alla costruzione di nuove reti di offerta.
      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, ossia tutelare, valorizzare e promuovere la fruizione dell'intero antico tracciato originario della via Appia Antica, nonché il territorio limitrofo anche attraverso il recupero delle aree più degradate attraversate dal medesimo tracciato, quale zona archeologica, paesaggistica e storica di straordinaria importanza e bellezza.
      L'articolo 2 istituisce il Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica, di seguito «Parco», previe delimitazione e perimetrazione del Parco. La perimetrazione del Parco fa comunque salva la perimetrazione e le aree già individuate dalla citata legge della regione Lazio n. 66 del 1988.
      L'articolo 3 elenca le finalità e le attività che devono essere perseguite dal Parco.
      L'articolo 4 istituisce, per la gestione del Parco, un Consorzio costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e dell'Assemblea del Parco (di cui all'articolo 5, comma 3). Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      L'articolo 5 individua gli organi del Consorzio, che sono: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. È organo di gestione del Consorzio il direttore del Parco. Sono inoltre individuati: a) l'assemblea del Parco, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; b) il comitato tecnico-scientifico del Parco, organo consultivo.
      L'articolo 6 dispone in merito al regolamento e allo statuto del Parco.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione di un comitato di gestione provvisoria del Parco, in attesa dell'approvazione dello statuto del Parco e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio.
      L'articolo 8 reca disposizioni sulla nomina del presidente del Parco.
      L'articolo 9 dispone in merito ai finanziamenti statali per il funzionamento del Parco.
      L'articolo 10 stabilisce che le attività e gli interventi di valorizzazione riguardanti beni di proprietà privata connessi con la fruizione del Parco, possono beneficiare di contributi da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici territoriali, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa documentata e riconosciuta.
      L'articolo 11 prevede che il personale impiegato nel Parco regionale dell'Appia Antica, sia trasferito al Parco.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la presente legge reca disposizioni per tutelare, valorizzare e promuovere la fruizione dell'intero antico tracciato originario della via Appia e delle sue varianti di epoca classica, da Roma a Brindisi, nonché del territorio limitrofo anche attraverso il recupero delle aree più degradate attraversate dal medesimo tracciato, quale zona archeologica, paesaggistica e storica di straordinarie importanza e bellezza.
      2. Ai fini dell'attuazione della presente legge e delle disposizioni dell'articolo 145, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni dei piani paesaggistici sono sempre prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Art. 2.
(Istituzione del Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Parco archeologico nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco», ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'articolo 101 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con le regioni Lazio, Campania,

Basilicata e Puglia, sentiti gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione e alla perimetrazione del Parco e adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione dello stato delle aree interessate.
      3. La perimetrazione del Parco di cui al comma 2, fatte salve la perimetrazione e le aree individuate dalle leggi della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e 30 marzo 2009, n. 6, comprende le aree limitrofe al tracciato della via Appia Antica per una distanza di almeno 150 metri dall'asse stradale originario in entrambi i lati, ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono individuati in modo dettagliato l'antico tracciato originario della via Appia, e le sue varianti di epoca classica.
      4. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, restano salve le disposizioni in materia di tutela di beni culturali e ambientali già adottate con appositi decreti ministeriali o derivanti da piani territoriali paesaggistici vigenti, nonché disposizioni delle leggi della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e 30 marzo 2009 n. 6.
      5. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 45, 46 e 47 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 3.
(Attività del Parco).

      1. L'istituzione e la gestione del Parco perseguono le seguenti finalità:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione della via Appia Antica e degli antichi manufatti, nonché recupero, nelle condizioni originarie per sedime, volume, tipologia e uso dei materiali, di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata o di enti morali, anche ai fini della tutela del paesaggio circostante e del ripristino o miglioramento

delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) recupero dell'antico tracciato originario della via Appia e delle sue varianti di epoca classica e sua interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti anche al fine di migliorarne la percorribilità a scopi escursionistici, con particolare riferimento allo sviluppo di una via verde per una fruizione ecologica e sostenibile da parte del camminatore od osservatore del paesaggio circostante;

          c) recupero degli ambiti naturalistici che insistono sul percorso e valorizzazione delle risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;

          d) acquisizione di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico al patrimonio degli enti pubblici;

          e) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti, e creazione di servizi turistico-culturali sostenibili lungo l'antico itinerario, anche mediante interventi di recupero, nelle condizioni originarie per sedime, volume, tipologia e uso dei materiali, di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico, storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

          f) valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche e ambientali del territorio e per una fruizione turistica sostenibile, anche attraverso l'acquisizione di aree;

          g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero ecosostenibile, senza consumo di suolo, di aree degradate collegate al percorso a esso afferente anche attraverso il recupero e la promozione delle produzioni locali e della produzione locale agricola biologica e di qualità.

      2. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli comunque attuati per le finalità di

cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, paesaggistica e di tutela dei beni culturali.
      3. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure e dell'attività amministrativa, le amministrazioni interessate provvedono con cadenza semestrale alla pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale delle informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi a loro spettanti ai sensi della presente legge e ai relativi oneri sostenuti.
      4. Per le finalità di cui alla presente legge e per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio attive per la tutela dei beni culturali ed ambientali.
Art. 4.
(Consorzio del Parco).

      1. La gestione del Parco, ai fini dell'attuazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 3, è affidata al Consorzio del «Parco archeologico dell'Appia Antica», di seguito denominato «Consorzio», costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e dall'assemblea del Parco di cui all'articolo 5, comma 3.
      2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Consorzio ha sede presso ciascuna delle regioni che lo costituiscono, ai sensi del comma 1, e si avvale dei mezzi e delle strutture delle stesse.

Art. 5.
(Organi del Consorzio).

      1. Gli organi del Consorzio sono individuati dallo statuto del medesimo Consorzio

che, comunque, deve prevedere i seguenti organi:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo, di cui fanno parte:

              1) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

              2) due membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

              3) quattro membri designati dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia in rappresentanza di ciascuna regione;

              4) quattro membri delle soprintendenze regionali competenti designati dalle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia in rappresentanza di ciascuna soprintendenza.

              5) due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. L'organo di gestione del Consorzio è il direttore del Parco, la cui nomina è effettuata secondo le modalità di conferimento dell'incarico dei direttori dei musei stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
      3. L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio è l'Assemblea del Parco, composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del sindaco e del presidente della provincia o del sindaco della città metropolitana. I rappresentanti possono farsi delegare da un assessore o da un consigliere.
      4. L'organo consultivo del Consorzio è il comitato tecnico-scientifico del Parco, composto da otto esperti nei seguenti ambiti: archeologia, urbanistica, ambiente, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. I membri del comitato

tecnico-scientifico sono nominati con decreto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono individuati con bando pubblico secondo idonei criteri di trasparenza. I membri restano in carica per due anni, rinnovabili.
Art. 6.
(Regolamento e statuto del Parco).

      1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nelle aree che costituiscono il Parco.
      2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita l'assemblea del Parco, ed è approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con le regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.
      3. Lo statuto del Parco definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti, nonché gli atti e le deliberazioni che richiedono il parere, anche vincolante, dell'assemblea del Parco o dell'ente locale interessato.
      4. Lo statuto è approvato dal consiglio direttivo del Consorzio, sentita l'assemblea del Parco, ed è predisposto da un'apposita commissione composta da:

          a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che la presiede;

          b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) un rappresentante per ciascuna delle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia;

          d) un rappresentante per ciascuna delle soprintendenze delle regioni di cui alla lettera c).

      5. La commissione di cui al comma 4 dura in carica per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 7.
(Comitato di gestione provvisoria del Parco).

      1. Nelle more dell'approvazione dello statuto del Parco e del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio, è istituito un comitato di gestione provvisoria del Parco composto dal presidente, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e dai seguenti componenti, nominati dal medesimo Ministro:

          a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          b) un rappresentante dalla direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

          c) un rappresentante per ciascuna delle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia;

          d) quattro docenti universitari di archeologia, scienze agrarie, urbanistiche ed economia del turismo, scelti tra quelli indicati dai rettori delle università italiane ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

      2. Il comitato di gestione provvisoria del Parco esercita poteri di indirizzo, di controllo e di gestione del medesimo Parco.

Art. 8.
(Presidente del Parco).

      1. Il presidente del Parco è individuato con bando pubblico tra persone di elevata e sperimentata competenza in materia di tutela dei beni culturali e archeologici e dell'ambiente ed è nominato, previo parere del consiglio direttivo del Consorzio, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.
      2. Il presidente del Parco esercita le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti che sottopone alla ratifica del medesimo consiglio.
Art. 9.
(Finanziamenti).

      1. Per l'organizzazione e per il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro. Per le attività istituzionali del Parco e per il suo funzionamento ordinario è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dal 2016. Restano ferme le risorse dell'Unione europea, già destinate dalla legislazione vigente al recupero, alla manutenzione e alla valorizzazione della via Appia Antica.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite annualmente alle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e agli enti locali interessati, per le attività di cui all'articolo 3.
      3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Contributi).

      1. Le attività e gli interventi di valorizzazione riguardanti beni di proprietà privata connessi con la fruizione del Parco, possono beneficiare di contributi da parte

dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a carico delle risorse di cui all'articolo 9 della presente legge, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa documentata e riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte della regione competente dell'effettiva realizzazione degli interventi.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla stipula di un accordo tra la regione competente e il soggetto privato, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno dieci anni e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per almeno venti anni.
      4. La possibilità di accesso pubblico e di fruizione del bene riconosciuto di interesse pubblico, qualora compatibile con la natura del bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Art. 11.
(Disposizioni finali).

      1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.
      2. Al fine di salvaguardare l'occupazione, i contratti di lavoro dipendente facenti capo al parco regionale dell'Appia Antica, di cui alla legge della regione Lazio 10 novembre 1988, n. 66, sono trasferiti al Parco.