• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09236    il sistema previdenziale italiano ha sempre cercato di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine; uno degli istituti importanti per garantire una pensione che offra la...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09236presentato daGNECCHI Marialuisatesto diGiovedì 21 luglio 2016, seduta n. 659

   GNECCHI, GRIBAUDO, ROTTA, BARUFFI, BOCCUZZI, PATRIZIA MAESTRI, INCERTI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, ALBANELLA, IORI, FABBRI, DI SALVO, ROSTELLATO, ARLOTTI e GIACOBBE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il sistema previdenziale italiano ha sempre cercato di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine; uno degli istituti importanti per garantire una pensione che offra la possibilità di una vita dignitosa è stato il riscatto, volontario e oneroso, per recuperare periodi non coperti da contribuzione nella propria vita lavorativa;
   si sono susseguite molte norme che hanno ampliato la possibilità di coprire in modo oneroso periodi altrimenti privi di contribuzione; i contributi da riscatto possono riguardare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (perché omessi), o per i quali non sussiste più l'obbligo di regolarizzazione assicurativa (perché prescritti), o per i quali il lavoratore o la lavoratrice intendono volontariamente migliorare la propria posizione previdenziale, il riscatto può riguardare varie situazioni:
    a) contributi non versati, dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata; (rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962);
    b) contributi non versati dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti (sentenza della Corte costituzionale n. 18/1995 e ordinanza della Corte costituzionale 21/2001 la Corte costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha riaffermato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995);
    c) contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri diversi dal titolare (sentenza, della Corte costituzionale n. 18/1995 e ordinanza della Corte costituzionale 21/2001; la Corte costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha riaffermato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995);
    d) il corso legale di laurea (articolo 50 della legge n. 153 del 1969), le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
    e) periodi di occupazione in lavori socialmente utili;
    f) l'attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non convenzionati (articolo 51 della legge n. 153 del 1969);
    g) l'astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
    h) gli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198, della legge n. 662 del 1996);
    i) l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
   a decorrere dal 1o gennaio 1996 (articolo 2, comma 26 della legge 3 agosto 1995, n. 335), è stata istituita una apposita gestione separata, presso l'Inps, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività;
   per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la legge 23 dicembre 1999 n.488, articolo 51, comma 2, prevede la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo. Tale facoltà di riscatto posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità la disposizione prevede che con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda;
   dalla lettura della succitata norma si evince chiaramente una palese discriminazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (liberi professionisti senza cassa di categoria, la classica iscrizione con partita IVA, non riconducibile ad altre iscrizioni previdenziali), ai quali a differenza delle altre categorie di lavoratori autonomi iscritti ad altre gestioni, non è consentito di esercitare la facoltà del riscatto dei contributi per attività lavorativa autonoma svolta antecedentemente al 1o aprile 1996;
   con il messaggio n. 25982 del 19 novembre 2008 l'Inps ha chiarito che la facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999, dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa anteriori al 1o aprile 1996, data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1905 che ha istituito la gestione separata dei lavoratori autonomi presso l'istituto, può essere esercitata anche da coloro che sono iscritti a tale gestione, ma solo per i periodi di lavoro svolti come collaboratori coordinati e continuativi. L'INPS precisa quindi che la facoltà di riscatto può essere esercitata esclusivamente per i periodi in cui gli iscritti alla gestione separata abbiano esercitato solo o anche attività di collaborazione coordinata e continuativa e non, quindi, l'attività professionale per la quale sono attualmente iscritti alla, gestione separata; la documentazione richiesta per poter riscattare il periodo di collaborazione coordinata e continuativa è la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di cui si chiede il riscatto dalla quali risulti l'attività svolta;
   se i liberi professionisti iscritti alla gestione separata devono dimostrare, attraverso le dichiarazioni dei redditi relativi al periodo di cui si chiede il riscatto, di aver svolto eventuale attività di collaborazione coordinata e continuativa, non si comprende il motivo per il quale non si possano prendere in considerazione anche i periodi di attività professionale anteriori al 1o aprile 1996, che potrebbero essere oggetto di riscatto e facilmente dimostrabili con le dichiarazioni dei redditi relative al suddetto periodo; in tal modo gli iscritti con partita iva, ma non collaboratori coordinati e continuativi, risultano essere gli unici lavoratori ai quali si nega la possibilità di riscatto di contributi che non avevano potuto versare perché, ancora non esisteva la gestione separata –:
   se non ritenga il Ministro interrogato di valutare l'opportunità di assumere iniziative per estendere anche ai liberi professionisti, iscritti obbligatoriamente alla gestione separata Inps, la facoltà di esercitare il riscatto dei contributi per l'attività prestata come libero professionista in periodi antecedenti il 1996, fino ad un massimo di 5 anni, considerato che per la collaborazione coordinata e continuativa questo è stato previsto. (5-09236)