• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03926-AR/0 ...    premesso che:     il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale;     in particolare, l'articolo 1 interviene,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03926-AR/096presentato daROTTA Alessiatesto diGiovedì 21 luglio 2016, seduta n. 659

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale;
    in particolare, l'articolo 1 interviene, tra l'altro, sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
    l'articolo 1-bis, invece, modificando il comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, introduce delle modifiche procedurali al procedimento di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, disciplinato dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 2014;
    la previsione, a partire dal 2014, di accantonamenti percentuali nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale da ripartirsi tra i comuni sulla base di criteri perequativi è finalizzata a consentire il passaggio graduale dal criterio della distribuzione delle risorse in base alla spesa storica ad un criterio di distribuzione basato su fabbisogni e capacità fiscali. Con il decreto-legge n. 78/2015 (articolo 3, comma 3), il criterio perequativo è stato precisato nel senso di considerare la differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di superare le situazioni di criticità di quegli enti sottodotati in termini di capacità fiscali standard;
    la quota percentuale del Fondo da ripartirsi in funzione perequativa – pari al 10 per cento nel 2014 e al 20 per cento nel 2015 – è stata innalzata al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018, dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 17, lettera e));
    oltre alla crescente complessità della disciplina normativa, i criteri di riparto del Fondo di solidarietà rischiano di essere viziati da una iniquità che penalizza i Comuni più virtuosi: infatti la nota metodologica assume – per la determinazione delle relative capacità fiscali – il gettito standard dell'Imu sulla base dei dati catastali aggiornati all'anno 2013;
    è fatto noto, tuttavia, che in moltissimi Comuni i dati catastali sono distanti dai veri valori di mercato, per cui i contribuenti con un'alta capacità contributiva reale sono tassati su una base imponibile sottostimata, mentre in altri Comuni, grazie a un processo continuo di rivalutazione dei valori catastali, questi sono ormai prossimi ai valori di mercato, a tutto vantaggio dell'equità fiscale;
    la nota metodologica considera solo il tax gap derivante dall'evasione fiscale, ma non quello del gap tra valori OMI e rendite catastali, così attribuendo ai comuni che hanno rivalutato i valori catastali una capacità fiscale prò capite nettamente superiore agli altri e, pertanto, penalizzandoli rispetto ad altri comuni potenzialmente «ricchi» in termini analoghi o maggiori, ma risultanti «poveri», solo perché in essi tale processo non è stato attuato;
    questa ingiusta penalizzazione disincentiva, inoltre, i comuni a promuovere eventuali aggiornamenti catastali finalizzati favorire l'equità fiscale,

impegna il Governo

a predisporre le necessarie modifiche normative al fine di stabilire che nel riparto della quota parte del Fondo di solidarietà comunale accantonata e redistribuita tra i comuni secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, si tenga adeguatamente conto del tax gap derivante dal divario tra valori OMI e valori catastali.
9/3926-A-R/96. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rotta, Rubinato, Guerra, Zardini, Palese.