• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09282    il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha istituito il «registro internazionale» delle navi adibite alla...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09282presentato daRUOCCO Carlatesto diMercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   RUOCCO, LUIGI DI MAIO, PESCO, PISANO, VILLAROSA, ALBERTI e FICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha istituito il «registro internazionale» delle navi adibite alla navigazione internazionale per traffici esclusivamente commerciali, introducendo una riserva di nazionalità in merito a la composizione degli equipaggi: in particolare, per le navi iscritte nel registro italiano (articolo 2, comma 1, lettera a)) si è previsto che l'intero equipaggio debba avere i requisiti di nazionalità di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione (cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti alla Unione europea); per quelle di provenienza estera o locate a scafo nudo, invece, i detti requisiti debbono essere posseduti da almeno sei membri dell'equipaggio, tra i quali dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina (articolo 2, comma 1, lettera b)); gli stessi requisiti di cui alla lettera b), sono stati poi previsti per le navi acquistate all'estero o di nuova costruzione consegnate all'armatore dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, n. 30 del 27 febbraio del 1998, di conversione del decreto-legge;
   come si desume dal testo della norma, si tratta di una riserva di nazionalità limitata, in quanto, ad eccezione delle navi provenienti dalle matricole e dai registri italiani, non è esclusa l'assunzione di lavoratori privi del requisito di nazionalità di cui all'articolo 318 del codice della navigazione;
   lo stesso decreto-legge, agli articoli 4 e 6, introduce sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che utilizzano navi iscritte al registro internazionale e che soddisfino i requisiti di nazionalità di cui all'articolo 2 in materia di personale di bordo; in particolare, la norma ha riconosciuto la riduzione al 20 per cento della base imponibile IRPEF e IRES; l'attribuzione di un credito d'imposta in misura corrispondente all'importo delle ritenute a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato; l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui compensi corrisposti ai dipendenti;
   alle agevolazioni fiscali di cui al decreto-legge n. 457 del 1997 si è aggiunta dal 2005 un'ulteriore opzione fiscale che consente agli armatori di optare per la tonnage tax, vale a dire una tassazione forfettaria minima calcolata sul tonnellaggio complessivo delle navi di proprietà (e in certi casi anche per quelle a noleggio), indipendentemente dal reddito prodotto;
   le dette agevolazioni fiscali si applicano indistintamente agli armatori che utilizzano navi iscritti al registro internazionale, indipendentemente dal numero di dipendenti imbarcati che rispettano il requisito di nazionalità di cui al codice della navigazione;
   con la recente legge n. 122 del 7 luglio 2016, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2015-2016, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (articolo 24, commi 11-15);
   la finalità dichiarata della delega è la definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e, soprattutto, «favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale», nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza;
   a tale scopo, tra i principi e criteri direttivi di delega, definiti nel comma 12, si prevede che per le navi traghetto Ro-Ro (traghetti adibiti al trasporto merci) e RoRo/pax (traghetti adibiti al trasporto merci e persone) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi deve essere limitata alle sole imprese che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario;
   al comma 13 si prevede che il decreto debba essere adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   il termine per l'esercizio della delega è fissato al 31 luglio 2016 –:
   se, in relazione alle parti di competenza, siano stati avviati presso il Ministero dell'economia e delle finanze studi e analisi volti all'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 7 luglio 2016, in scadenza il 31 luglio 2016, e se siano state ipotizzate, e come valuti in ogni caso (indipendentemente dalla delega conferita), iniziative volte ad estendere la limitazione dei benefici fiscali anche alle altre navi del settore commerciale iscritte nel registro internazionale che imbarchino sulle stesse esclusivamente personale italiano o comunitario, in considerazione della finalità della delega di favorire la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. (5-09282)