• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03062 CARDIELLO - Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che: in un mutato contesto normativo e a 6 anni dal decreto commissariale n. 49/2010, il...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03062 presentata da FRANCO CARDIELLO
giovedì 28 luglio 2016, seduta n.670

CARDIELLO - Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che:

in un mutato contesto normativo e a 6 anni dal decreto commissariale n. 49/2010, il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha approvato, con il decreto n. 33/2016, il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, asseritamente redatto ai sensi del decreto ministeriale n. 70/2015, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

il provvedimento è di particolare importanza in quanto la predisposizione di un'organizzazione sanitaria territoriale idonea costituisce un obbligo non derogabile, che incide in maniera determinante sulla tutela del diritto alla salute;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera si pone in netto contrasto con le finalità cui dovrebbe necessariamente tendere, ed ha predisposto degli strumenti che, a prescindere dallo loro chiara difformità rispetto alle norme di settore, penalizza proprio quegli obiettivi assistenziali che le strutture sanitarie devono garantire, ovverosia efficacia, qualità e sicurezza delle cure, centralità del paziente e umanizzazione delle cure, il tutto nel rispetto della dignità delle persone;

dette finalità, che costituiscono l'obiettivo del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 70/2015, non risultano assolutamente perseguite dal piano regionale;

infatti, basti considerare che lo stesso regolamento, per l'area salernitana, prevede che: i territori al cui interno insistono gli ospedali che hanno il requisito per essere "ospedali di base sede di pronto soccorso" sono, in base agli abitanti (80.000-150.000 abitanti), Nocera, Scafati, Sarno, Eboli e Vallo della Lucania; inoltre, Salerno (150.000 abitanti), nel cui territorio ricade l'azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona", dovrebbe essere considerata DEA di II livello;

sul lato operativo, applicando i criteri del decreto ministeriale n. 70/2015, ciò comporta che la rete di emergenza avrebbe dovuto essere costituita dai nodi degli ospedali di Nocera, Scafati, Sarno, Eboli, Vallo della Lucania (ASL Salerno) e Cava dei Tirreni (azienda ospedaliera di Salerno), da considerarsi ospedali di base sede di pronto soccorso con posti di OBI (osservazione breve intensiva), con il riferimento comune di un unico hub di II livello che avrebbe dovuto assimilare a sé tutti gli interventi previsti anche nell'ospedale sede di DEA di I livello e cioè il San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona. Il presidio ospedaliero di Roccadaspide, invece, essendo lontano più di 90 minuti da un DEA di I livello e più di 60 minuti da un presidio di base, avrebbe dovuto essere individuato, in deroga, quale presidio di base;

il commissario ad acta ha previsto delle macro aree di cui una a nord e una a sud di Salerno sui cui territori si prevedono l'ospedale di Nocera e l'ospedale di Vallo della Lucania classificati, in deroga, presidi ospedalieri di I livello. Residuano, invece, gli ospedali di Scafati, Sarno, Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, Polla, Oliveto Citra, quali presidi ospedalieri che solo in parte rispondono alla classificazione posta dal decreto ministeriale n. 70/2015 e quindi, possono definirsi ibridi. Detta organizzazione si riverbera necessariamente sulla distribuzione dei posti letto, errata sia in rapporto alla normativa sia rispetto ai LEA di cui al ricordato decreto ministeriale;

nelle 3 aree prese in considerazione, cioè valle del Sele, agro nocerino sarnese e Vallo della Lucania, l'indice fissato dallo stesso decreto ministeriale n. 70/2015 pari a 2,95 posti letto per 1.000 abitanti non risulta rispettato;

le disposizioni del decreto risultano violate anche per quanto concerne ostetricia, ginecologia e pediatria dell'area della valle del Sele. In base al piano anche il reparto di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Eboli viene definitivamente chiuso;

l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, ha previsto l'istituzione di una conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, cui deve essere sottoposta qualsiasi misura di pianificazione in materia. In Campania, tale organismo non è stato istituto;

il provvedimento commissariale modifica e sostituisce tutti gli atti amministrativi in contrasto, ivi compresi i piani attuativi aziendali. La modifica e rinnovazione della procedura pianificatoria sanitaria, in ossequio al principio del contrarius actus, esigeva la partecipazione degli enti locali;

evidenziato che, per quanto risulta all'interrogante:

eventuali patologie cardiache acute, a titolo esemplificativo, rischiano di diventare irreversibili, essendo necessario un tragitto di almeno 2 ore (su strade montane) per raggiungere il più vicino presidio di pronto soccorso, dotato di terapia intensiva coronarica, con intuibili conseguenze per la garanzia dei livelli di assistenza minimi sanitari (cosiddetta golden hour);

pur comprendendo che l'emergenza finanziaria rappresenta sicuramente un "vincolo" per la pianificazione dei servizi pubblici, l'applicazione del piano ospedaliero dimostra che si è sacrificata la garanzia dei livelli minimi assistenziali, in un territorio montano disagiato, caratterizzato da sviluppo diradato, che non può subire una drastica chiusura dell'emergenza sanitaria;

l'art. 35 della legge regionale della Campania n. 32 del 1994 ha prescritto che gli atti aziendali che hanno ad oggetto i piani attuativi del piano sanitario regionale (il piano ospedaliero, come è noto, rientra nel piano sanitario) devono preventivamente essere inviati alla conferenza dei sindaci per l'acquisizione del parere obbligatorio di competenza;

il decreto commissariale è stato disposto senza acquisire il parere della conferenza dei sindaci della ASL di Salerno, malgrado la disciplina in tema di commissariamento non deroghi alle regole di formazione dei piani sanitari;

la redazione del piano ospedaliero rientra nella competenza di pianificazione (di settore) destinata a produrre effetti su tutti i territori degli enti locali (Comuni e Province), che sono titolari di competenze autonome in tema di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali;

il piano ospedaliero ha estromesso completamente anche le autonomie locali, le organizzazioni sindacali (degli operatori del settore pubblico e privato) ed i rappresentanti delle strutture accreditate;

a giudizio dell'interrogante lo scostamento rispetto alle previsioni del decreto ministeriale n. 70/2015 dovrebbe necessariamente comportare l'illegittimità del decreto commissariale n. 33/2016,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano adottare, qualora il decreto del commissario ad acta risulti avere violato, in particolare, quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto ministeriale n. 70/2015.

(3-03062)