• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03954-A/003    premesso che:     il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-bis, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03954-A/003presentato daMELILLA Giannitesto diMartedì 26 luglio 2016, seduta n. 662

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-bis, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 117/2016;
    i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investa il settore giustizia;
    la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;
    trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;
    la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento ex articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;
    ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;
   alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetti «precari della giustizia» dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-bis del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.
9/3954-A/3. Melilla, Daniele Farina, Sannicandro, Palese.