• C. 3701 EPUB Proposta di legge presentata il 29 marzo 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3701 Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo. Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3701


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FITZGERALD NISSOLI, DELLAI, FAUTTILLI, RAVETTO, GIGLI, SBERNA, ZOGGIA, SANTERINI, CAPELLI, VEZZALI
Interventi di formazione linguistica e culturale, di formazione continua e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti e discendenti residenti all'estero, nonché per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo. Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero
Presentata il 29 marzo 2016


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha come oggetto la riforma dei corsi di lingua e di cultura italiana rivolti agli italiani all'estero, attualmente previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ormai datata e non in grado di venire incontro ai cambiamenti socio-culturali sopraggiunti nel quadro geopolitico mondiale. Inoltre, si propone di riformare l'assetto delle scuole italiane all'estero. La proposta di legge va nella direzione di un intervento organico, prevedendo un efficace coordinamento tra i Ministri interessati (Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), al fine di garantire una capillare diffusione della lingua e della cultura italiane, sia mediante i corsi di lingua e di cultura sia mediante le scuole italiane all'estero.
      Se consideriamo che le condizioni dell'emigrazione italiana all'estero sono cambiate e che vi è una globalizzazione culturale, oltre che economica, che necessita di una rinnovata offerta formativa in grado di inserirsi nei contesti sociali in maniera efficace ed efficiente, dobbiamo ammettere che la riforma ha il carattere dell'urgenza.
      I corsi di lingua e le scuole italiane all'estero vanno inseriti all'interno di una dinamica virtuosa che promuova strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali e dei legami con l'Italia da parte dei connazionali all'estero e che, insieme, sviluppi azioni integrate in favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia. L'insegnamento della lingua italiana all'estero è una priorità delle nostre comunità emigrate, attraverso la lingua esse conservano la loro identità e il legame con il loro retroterra culturale; inoltre, parlando l'italiano, gli emigrati portano la nostra cultura nel mondo di cui la lingua di Dante è viva espressione.
      Come ricordava il Presidente Ciampi: «Gli italiani nel mondo costituiscono parte integrante di questa Nazione. Sono una cosa sola con l'Italia». Italiani a tutti gli effetti ai quali vanno riconosciuti tutti i diritti, compresi quelli linguistici e culturali, da inserire in un contesto di accoglienza e, molte volte, di simpatia per la bella lingua italiana. Oggi questi italiani all'estero ai quali ci rivolgiamo sono sempre più persone nate, cresciute e integrate nei Paesi di accoglienza, per cui la riforma che presentiamo intende operare un passaggio da un sistema assistenzialistico a un impegno di promozione e, in alcuni casi, di rivalutazione della lingua e della cultura italiane. Sollecitati dai cambiamenti avvenuti dobbiamo superare la fase dell'assistenzialismo in campo linguistico e culturale con una riforma in grado di coordinare i corsi di lingua e le scuole italiane. Vi è una richiesta di lingua italiana nel mondo che deriva dal fascino che esercita il nostro patrimonio culturale ed è anche a questa domanda che siamo chiamati a rispondere se vogliamo affrontare la sfida di un'Italia capace di diplomazia culturale, detentrice di un soft power che ci può aiutare a competere in un mondo globale. Per questa ragione è urgente una legge organica che affronti sistematicamente tutti gli aspetti dell'intervento formativo e scolastico all'estero e che risponda alla richiesta di formazione qualificata da parte dei nostri connazionali che non trovano risposte adeguate con l'attuale quadro normativo di riferimento. È necessaria una nuova governance in grado di assicurare al sistema di promozione scolastica e linguistica efficacia ed efficienza ponendo in essere adeguati interventi di qualità, in un quadro integrato pubblico-privato che garantisca la riconoscibilità e la spendibilità dei titoli conseguiti, adeguati ai contesti geografici di riferimento. Fino ad oggi abbiamo assistito a un'eccessiva frammentazione degli interventi culturali all'estero ed è per tale ragione che in questa proposta di legge si individua in un Dipartimento ad hoc, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, lo strumento unitario in grado di costruire quelle sinergie necessarie per ottimizzare le risorse e per finalizzare efficacemente gli interventi.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale tra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano una finalità prioritaria nell'ambito della politica estera nazionale.
      2. Considerate la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali rispetto a quelle globali e la necessità di promuovere strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali italiane da parte dei connazionali all'estero e che sviluppino azioni integrate in favore della mobilità culturale e professionale da e verso l'Italia, la Repubblica promuove inoltre iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all'integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani, nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, finalizzati a garantire la mobilità culturale e professionale dei lavoratori stranieri che intendono emigrare in Italia.
      3. Lo Stato stipula convenzioni con autorità straniere per l'inserimento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza, che prevedano iniziative e interventi aperti a tutti gli alunni delle scuole locali.

Art. 2.
(Istituzione del Dipartimento per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominato «Dipartimento». Il Dipartimento si avvale della collaborazione di un Comitato consultivo composto da:

          a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

          c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          d) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

      2. Fanno inoltre parte del Comitato consultivo di cui al comma 1:

          a) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE);

          b) un dirigente scolastico che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          c) un docente di scuola primaria che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          d) un docente di scuola secondaria che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          e) un rappresentante degli enti gestori dei corsi di lingua e di cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 6;

          f) un rappresentante degli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie all'estero, di cui all'articolo 14.

      3. Il Dipartimento è presieduto e coordinato da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinato da due vice presidenti indicati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Il Dipartimento ha la funzione di coordinare, amministrare e controllare le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie nonché le iniziative di formazione linguistico-culturale in favore dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana e in favore dei cittadini e dei soggetti stranieri che vogliono avvicinarsi o approfondire la lingua e la cultura italiane.
      5. Oltre al presidente e ai due vicepresidenti, il Dipartimento è composto da:

          a) un direttore generale nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) un vicedirettore appartenente al personale dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          c) un vicedirettore designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale tra il personale dirigente tecnico-ispettivo che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche all'estero;

          d) un dirigente scolastico che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          e) un direttore dei servizi generali e amministrativi che ha prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          f) un docente per la scuola dell'infanzia e un docente per la scuola primaria

che hanno prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per almeno sette anni;

          g) un docente di scuola secondaria di primo grado e un docente di scuola secondaria di secondo grado che hanno prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni italiane all'estero per almeno sette anni.

      6. Il Dipartimento è sottoposto ai poteri di vigilanza di un apposito organismo da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      7. Al Dipartimento sono trasferiti i fondi della Direzione generale per la promozione del sistema Paese e della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativi agli interventi scolastici e di diffusione della lingua italiana all'estero.
      8. Per esercitare le proprie funzioni di programmazione e di coordinamento, il Dipartimento si avvale di personale nella misura massima di ottanta unità di personale docente e di venti unità di personale amministrativo proveniente dai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La selezione di tale personale avviene ai sensi della normativa vigente in materia.
      9. Il personale di cui ai commi 5 e 8 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale personale sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Art. 3.
(Funzioni del Dipartimento).

      1. Il Dipartimento:

          a) attua le finalità di cui alla presente legge, promuovendo il coordinamento tra

le amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali ai sensi della legislazione vigente in materia;

          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nonché dalle associazioni e dalle fondazioni nell'ambito delle finalità della presente legge;

          c) propone criteri per l'organizzazione e la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nell'ambito dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere a tale fine;

          e) determina annualmente il contingente di personale a tempo indeterminato da destinare all'estero nonché l'istituzione o la soppressione di realtà scolastiche, statali e paritarie;

          f) cura la formazione iniziale e permanente dei docenti in servizio nelle istituzioni culturali italiane all'estero mediante l'istituzione di corsi presenziali e a distanza, svolti mediante strumenti informatici;

          g) cura tutti gli aspetti, didattici, sperimentali e strumentali, dell'insegnamento della lingua italiana nei corsi e nelle scuole di ogni ordine e grado;

          h) cura l'istituzione di un albo dei gestori delle istituzioni statali, paritarie e private che si occupano, in modo sistematico e prioritario, di insegnamento della lingua e cultura italiane nel mondo, rispettando i parametri di qualità fissati in un'apposita circolare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      2. Il Dipartimento, inoltre, provvede:

          a) alle azioni formative e didattiche aventi lo scopo di insegnare la lingua italiana e di facilitare l'integrazione linguistica, culturale e lavorativa dei connazionali, sia nei sistemi scolastici sia nel tessuto sociale dei Paesi di accoglienza;

          b) alle iniziative e agli interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazio- nali in età scolare, sia attraverso iniziative di educazione permanente e di formazione continua rivolte agli adulti; in particolare favorisce corsi brevi, della durata massima di due anni, certificati in base standard definiti con un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di insegnamento della lingua e della cultura italiane applicate ad ambiti riconosciuti come eccellenze del nostro Paese, quali arte, musica e cucina;

          c) agli interventi di sostegno dell'integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

          d) agli interventi di formazione e di educazione continua e permanente degli adulti, tesi, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative e comunque tali da assicurare la più significativa partecipazione della cultura italiana al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture locali e nazionali nel mondo;

          e) ai servizi e agli interventi integrati di orientamento, formazione e perfezionamento professionali, in favore delle comunità italiane all'estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero;

          f) ai servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell'efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità delle ricadute e rispetto delle specificità

d'intervento in ragione della nazionalità degli utenti, del carattere regionale degli interventi e dell'ottimizzazione delle risorse locali attivate;

          g) alle azioni di accrescimento e di sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale impegnato nell'attuazione degli interventi previsti dal presente comma, attuate anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza;

          h) ai servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali o professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze;

          i) alle sperimentazioni finalizzate al rilascio di titoli, riconosciuti dal Governo italiano, come esito dei corsi di lingua e di cultura italiane applicate di cui al comma 2, lettera b).

Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, predispone lo schema del regolamento di attuazione della presente legge. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.
(Ordine di priorità negli interventi).

      1. Il Dipartimento elabora ogni tre anni, sentito il CGIE, piani di sviluppo degli interventi di cui agli articoli 1 e 3, secondo princìpi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate

e di valorizzazione degli obiettivi fissati dalla presente legge.
      2. In ragione dei piani triennali di sviluppo delle iniziative, sulla base di appositi piani predisposti in relazione alle specifiche caratteristiche del Paese interessato, denominati «piani Paese», elaborati presso le sedi diplomatiche tramite consultazione con i Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES) e i rappresentanti locali del CGIE, nonché in collaborazione con gli enti gestori di cui all'articolo 6 e, ove possibile, con le autorità locali, e tenuto conto dei risultati di apposite analisi di efficacia e di valutazioni d'impatto periodiche, il Dipartimento, in relazione altresì alle caratteristiche storiche, sociali e politiche della presenza e della vocazione delle diverse comunità italiane all'estero, adotta gli interventi previsti secondo criteri di priorità.
Art. 6.
(Enti gestori e certificazione delle attività e degli interventi di formazione).

      1. Allo scopo di qualificare e di valorizzare la cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, il Dipartimento adotta provvedimenti tesi ad assicurare la gestione delle iniziative, delle attività e dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni dei commi 2 e 3.
      2. Le forme di gestione delle attività, delle iniziative e dei servizi di cui alla presente legge prevedono la cooperazione di enti e di associazioni di diritto privato locale quali enti gestori, di seguito denominati «enti gestori», che presentino garanzie consolidate di struttura, di organizzazione e di amministrazione e documentino, entro il primo triennio di attuazione della presente legge, il possesso della certificazione di qualità secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.
      3. Gli enti gestori sono istituiti in base alle norme vigenti nei Paesi in cui operano e sono soggetti ai controlli amministrativi e contabili da parte dei locali organi di

controllo. Sono privilegiati gli enti e le associazioni in grado di stipulare accordi con le strutture educative locali. Il Dipartimento fornisce consulenza e assistenza agli enti e alle associazioni in relazione alle procedure di miglioramento qualitativo necessarie, anche promuovendo, ove possibile, forme di aggregazione tra loro.
      4. Agli enti gestori sono riconosciute parità giuridica con altri enti statali che si occupano di diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero nonché piena autonomia organizzativa e didattica. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 stabilisce i requisiti essenziali per la richiesta della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e le forme di controllo periodiche.
Art. 7.
(Finanziamento).

      1. Il Dipartimento eroga finanziamenti agli enti gestori per le attività di cui agli articoli 1 e 2, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di progetti di attività che si inquadrano nelle priorità e nelle strategie definite dal piano Paese. Tali finanziamenti sono diretti anche al sostegno delle iniziative di formazione dei docenti e non sono erogati agli enti gestori o per le attività che non risultano sottoposti alle procedure di accreditamento e di certificazione di cui all'articolo 6. I finanziamenti sono erogati dal Dipartimento anche tenendo conto della compartecipazione degli enti gestori alla realizzazione delle diverse attività.
      2. Il Dipartimento stipula convenzioni triennali con gli enti gestori solo in presenza di garanzie sufficienti presentate da ciascun contraente, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.

Art. 8.
(Contributi degli utenti alle attività).

      1. La partecipazione degli utenti alle attività di cui alla presente legge avviene

nel rispetto della normativa locale in materia di diritto allo studio e in base alla natura dei corsi e delle scuole.
Art. 9.
(Uffici scolastici nazionali e circoscrizionali).

      1. Al fine di monitorare in modo più efficace gli interventi e le esigenze del personale impiegato all'estero, sono istituiti gli uffici scolastici circoscrizionali (USC). Ogni USC è diretto da un dirigente scolastico, che si avvale della collaborazione di un direttore dei servizi generali e amministrativi e di un docente. Il personale è nominato dal Dipartimento tra il personale di pari grado già in servizio nella rispettiva circoscrizione consolare. Ogni USC è coordinato dalla locale autorità consolare. Le funzioni svolte dal personale degli USC rientrano nelle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 25.
      2. Gli USC dipendono dagli uffici scolastici nazionali di cui al comma 4 e svolgono i compiti che la legislazione vigente assegna agli uffici scolastici provinciali del territorio metropolitano.
      3. Nel caso di USC che si trovano a operare in realtà geografiche di dimensioni limitate, il Dipartimento dispone l'accorpamento di diverse circoscrizioni consolari all'interno di un solo USC.
      4. In ogni Paese estero sono istituiti gli uffici scolastici nazionali (USN). Gli USN dipendono dal Dipartimento e svolgono i compiti che la legislazione vigente assegna agli uffici scolastici regionali del territorio metropolitano.
      5. Ogni USN è diretto da un dirigente tecnico-ispettivo di seconda fascia nominato dal Dipartimento, che si avvale della collaborazione di un direttore dei servizi generali e amministrativi e di un docente, individuati dallo stesso Dipartimento tra il personale degli USC che dipendono dall'USN. Le funzioni svolte dal personale degli USN rientrano nelle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 25. Gli USN sono coordinati dalla locale autorità diplomatica.


      6. Nel caso di realtà geografiche di dimensioni limitate nonché di attività scolastiche limitate, il Dipartimento può disporre l'accorpamento di diversi Paesi all'interno di un solo USN.
      7. In particolare, gli USN e gli USC svolgono le seguenti funzioni:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle radici culturali;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproci;

          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

      8. In rapporto alle funzioni di cui al comma 7, gli USN e gli USC, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle disposizioni del Dipartimento, svolgono i seguenti compiti:

          a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti dagli enti gestori;

          c) controllare l'andamento delle attività, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

          d) selezionare e assumere il personale scolastico destinato ad iniziative proposte dagli enti gestori.

Capo II
MODALITÀ E CRITERI DI ATTUAZIONE
Art. 10.
(Promozione di un sistema formativo integrato).

      1. Il Dipartimento assicura, attraverso l'articolazione complessiva delle sue attività

di programmazione, di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per livelli di competenza linguistica, compatibile con la percorribilità del sistema curricolare integrato.
      2. Il Dipartimento, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cura:

          a) la predisposizione di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di sostegno all'integrazione delle comunità italiane all'estero;

          b) il concorso alla predisposizione, nell'ambito degli accordi e delle convenzioni stipulati con le autorità locali, di un sistema curricolare di formazione linguistica e culturale in favore di studenti frequentanti scuole del Paese ospitante;

          c) la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema curricolare e l'incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;

          d) l'attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e che risulti spendibile dagli interessati nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento;

          e) l'identificazione e l'attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all'integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi;

          f) l'individuazione delle  realtà scolastiche dei Paesi terzi in cui è possibile realizzare e sviluppare l'inserimento della lingua italiana come seconda lingua dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado.

      3. L'attuazione delle disposizioni del comma 2 avviene a livello locale nel pieno rispetto del sistema educativo del Paese ospitante.

Art. 11.
(Ordinamenti didattici, programmi, esami e titoli di studio).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rivedere, aggiornare e integrare, secondo i princìpi di cui all'articolo 10, i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi formativi attivabili anche per l'età prescolare, le procedure di esame e le modalità di riconoscimento dei titoli di studio.

Art. 12.
(Ricerca e sviluppo).

      1. Il Dipartimento può condurre studi, ricerche e sperimentazioni finalizzati alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi di cui alla presente legge, d'intesa o in convenzione con università, istituti di ricerca ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

Capo III
ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO
Art. 13.
(Ordinamento delle istituzioni scolastiche italiane all'estero).

      1. Con provvedimenti adottati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, l'ordinamento delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero è conformato, ai sensi dell'articolo 629 del testo unico di cui al

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fatte salve varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, a quello delle corrispondenti istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale, compresa l'autonomia scolastica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Ai titoli di studio in esse conseguiti è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole statali italiane all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento.
      3. Possono essere previste sperimentazioni, i cui programmi didattici sono predisposti in modo specifico e approvati con le modalità di cui al comma 2.
Art. 14.
(Istituzioni scolastiche paritarie italiane all'estero).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche italiane all'estero che dipendono da enti o da associazioni e che sono conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero possono essere riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.
      2. Al fine di verificare il permanere delle condizioni previste dal comma 1 e dalle disposizioni vigenti in materia didattica, accademica e organizzativa, il Dipartimento predispone periodiche visite ispettive presso le istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta la parità ai sensi del citato comma 1. In caso di mancato accertamento delle condizioni, le medesime istituzioni scolastiche sono dichiarate decadute dalla parità con le scuole statali italiane all'estero.

Art. 15.
(Vigilanza).

      1. Le istituzioni scolastiche italiane all'estero, statali e paritarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono sottoposte alla vigilanza dell'USN e dell'USC di appartenenza.

Art. 16.
(Programmi, esami e titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle istituzioni scolastiche di cui agli articoli 13 e 14 e ogni altra disposizione per l'attuazione dei medesimi articoli sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo IV
RISORSE UMANE
Art. 17.
(Tipologia).

      1. Il personale addetto alle attività di cui alla presente legge è costituito da:

          a) personale a tempo indeterminato, nominato dal Dipartimento attraverso le procedure di mobilità professionale previste dalle norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

          b) personale assunto in loco;

          c) personale a tempo indeterminato residente all'estero.

Capo V
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
Art. 18.
(Contingenti del personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, i contingenti quadriennali del personale della scuola, dirigente, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici, nonché delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti per il territorio metropolitano. Nel medesimo decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa per il citato contingente.
      2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione biennale.
      3. Il personale docente di ruolo in servizio all'estero in qualità di lettore presso le università straniere, ai sensi dell'articolo 639 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può transitare, a domanda, da presentare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del medesimo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'inquadramento è effettuato mediante le procedure di mobilità intercompartimentale, previste dalle norme legislative e contrattuali vigenti.


      4. Il personale di cui al comma 3 che non presenta la domanda di mobilità è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dalle norme contrattuali vigenti ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza.
Art. 19.
(Procedure per la destinazione del personale all'estero).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle previste all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale in servizio a tempo indeterminato che ha superato il periodo di straordinario o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola nei limiti del contingente di cui all'articolo 18. La destinazione all'estero è disposta secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle medesime istituzioni.

Art. 20.
(Assegnazione della sede e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il personale destinato all'estero è assegnato alla sede di servizio dopo il superamento di un apposito corso di formazione organizzato dal Dipartimento, nel rispetto delle norme legislative

e contrattuali vigenti sulle attività di formazione in servizio del personale della scuola.
      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Il personale collocato fuori ruolo mantiene la titolarità della cattedra nella scuola di provenienza per tutto il periodo di permanenza all'estero e continua a maturare il punteggio di continuità del servizio nella scuola di provenienza.
Art. 21.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese quelle previste dall'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici.
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di effettiva necessità è fatta salva per il docente la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni di cui al comma 1, previo superamento delle procedure di selezione previste dalle norme contrattuali vigenti.
      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

Art. 22.
(Periodi minimi di permanenza all'estero e rientro nella sede metropolitana).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a quattro anni.


      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quadriennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono poste a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. Il trasferimento da una a un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di quattro anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
Art. 23.
(Norme applicabili al personale ATA).

      1. Al personale ATA con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente.

Art. 24.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee nonché le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale assegno è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 25.
(Funzioni aggiuntive alla funzione docente metropolitana).

      1. Il personale docente a tempo indeterminato destinato all'estero, in virtù della specifica preparazione professionale di cui è dotato, oltre agli obblighi derivanti dalla funzione docente previsti dalle norme contrattuali vigenti nel territorio metropolitano, è tenuto a svolgere le seguenti funzioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          a) tutoraggio nei corsi di formazione del personale assunto in loco;

          b) direzione di progetti miranti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dagli USN, dagli USC o dai collegi dei docenti;

          c) direzione o docenza nei corsi di aggiornamento per il personale a tempo indeterminato, per il personale assunto in loco e per il personale a tempo indeterminato residente.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato dagli USN ai fini dell'organizzazione dei corsi di abilitazione previsti dall'articolo 29.
      3. Lo svolgimento di funzioni aggiuntive di cui al presente articolo non dà diritto a compensi accessori.

Capo VI
PERSONALE ASSUNTO IN LOCO
Art. 26.
(Personale docente assunto in loco).

      1. Al fine di coprire le esigenze didattiche nelle istituzioni scolastiche all'estero, gli enti gestori assumono in loco, con contratto di diritto privato, personale idoneo a svolgere le funzioni di insegnamento.


      2. Il personale di cui al comma 1, oltre a essere fornito di idoneo titolo di studio, equivalente o equipollente a quello richiesto al personale a tempo indeterminato, deve possedere l'abilitazione specifica all'insegnamento prevista nelle scuole metropolitane. Tale abilitazione può essere rilasciata anche dagli USN sulla base di accordi stipulati tra il Dipartimento e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge e solo qualora siano esaurite le graduatorie degli abilitati, l'ente gestore può fare ricorso a personale non abilitato.
Art. 27.
(Procedure di selezione del personale).

      1. Il personale assunto in loco dagli enti gestori per ricoprire incarichi di insegnamento ai sensi dell'articolo 26 è attinto da graduatorie permanenti, valide in tutto il territorio di competenza di ciascun USC.

Art. 28.
(Formazione delle graduatorie).

      1. Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 27 sono formate secondo gli stessi criteri applicati alle graduatorie permanenti nelle sedi metropolitane, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente articolo.
      2. Le graduatorie sono aggiornate ogni due anni.
      3. L'anno di servizio è computato in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio.
      4. Il Dipartimento, attraverso gli USN e gli USC, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli enti gestori.
      5. Il punteggio maturato in una graduatoria vale per ogni altra graduatoria della medesima classe di concorso in un altro USC. La richiesta di inserimento nella graduatoria può essere presentata a un solo USC.


      6. Il punteggio maturato in una graduatoria è valido anche per le graduatorie permanenti nelle sedi metropolitane, qualora il soggetto interessato presenti la relativa richiesta a un ufficio scolastico provinciale del territorio metropolitano.
Art. 29.
(Corsi di abilitazione).

      1. Con cadenza biennale gli USN predispongono corsi di abilitazione all'insegnamento secondo le diverse tipologie e classi di concorso. Per l'organizzazione di tali corsi gli USN si avvalgono dell'opera del personale docente a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
      2. Il Dipartimento stabilisce i programmi, le tipologie e le classi di concorso nonché le modalità di svolgimento e i contenuti delle prove finali dei corsi di cui al comma 1.

Art. 30.
(Corsi di formazione).

      1. Il Dipartimento predispone, tramite gli USN e gli USC, un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionali dei docenti assunti in loco ai sensi dell'articolo 26, che è adeguato annualmente alle specifiche esigenze locali. Tale piano è attuato con la collaborazione delle università e degli istituti di formazione italiani e stranieri. Ciascun docente partecipa almeno a un intervento formativo nell'arco del triennio.

Capo VII
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RESIDENTE ALL'ESTERO
Art. 31.
(Tipologia).

      1. Tenuto conto della professionalità acquisita, il personale a tempo indeterminato

che cessa il servizio all'estero può chiedere di essere collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi delle norme vigenti del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, e di svolgere attività di insegnamento all'interno di un territorio di competenza dell'USN.
      2. Il personale che svolge attività di insegnamento ai sensi del comma 1 non può essere utilizzato in sostituzione del personale di ruolo a tempo indeterminato.
      3. Il personale a tempo indeterminato residente all'estero perde la titolarità della cattedra nella sede metropolitana di appartenenza.
Art. 32.
(Procedure di nomina).

      1. Il personale di cui all'articolo 31 è nominato in base alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 27.