• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/13975    fino ad agosto 2009 il soggetto passivo del «bollo auto» era la società di leasing proprietaria del veicolo (articolo 5, comma 32, del decreto-legge n. 953 del 1982); con l'articolo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13975presentato daABRIGNANI Ignaziotesto diVenerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   ABRIGNANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   fino ad agosto 2009 il soggetto passivo del «bollo auto» era la società di leasing proprietaria del veicolo (articolo 5, comma 32, del decreto-legge n. 953 del 1982); con l'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato stabilito che per i veicoli concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è l'utilizzatore, salva la responsabilità solidale della società di leasing nell'ipotesi di versamento cumulativo delle tasse secondo le modalità previste dalle regioni o province autonome;
   nonostante la modifica normativa (cfr. relazione illustrativa all'articolo 7 della legge n. 99 del 2009), e gli orientamenti del dipartimento delle finanze (nota del 27 giugno 2012 prot. n. 13270), dell'Agenzia delle entrate (guida al bollo auto del 2010, guida al superbollo), nonché di gran parte della giurisprudenza, alcune regioni hanno continuato a chiedere alle società di leasing la tassa regionale relativa ai veicoli concessi in leasing, sull'assunto che la norma prevedesse un regime di responsabilità solidale in capo al proprietario del veicolo e all'utilizzatore; ne è scaturito un ingente contenzioso tuttora pendente presso le commissioni tributarie e in Corte di cassazione;
   in proposito è intervenuto con due specifiche disposizioni l'articolo 9, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
   da un lato, il comma 9-bis dell'articolo 9 ha fornito interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 29, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di locazione finanziaria, affermando il principio per cui, per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore, configurando invece la responsabilità solidale della società di leasing, solo nell'ipotesi in cui questa provveda ad eseguire il versamento cumulativo delle tasse dovute per la durata dei contratti di leasing stipulati;
   dall'altro, con il comma 9-ter dell'articolo 9, nell'intento di dissuadere il fenomeno delle immatricolazioni leasing nelle regioni o province con tariffe più basse della media nazionale e sulla falsa riga di quanto previsto nel resto d'Europa in tema di tassa automobilistica, è stata introdotta la regola in vigore per l'imposta, provinciale di trascrizione (articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012) che individua nella provincia nella quale il veicolo è presuntivamente destinato a circolare il beneficiario del gettito fiscale (la provincia dell'acquirente nelle semplici formalità di rima intestazione e di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche, per coerenza, la provincia dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria inteso come conduttore dello stesso (cfr. nota del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012). Tenuto conto del carattere innovativo, tale norma si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 16 agosto 2015;
   a seguito del decreto-legge n. 78, le regioni avevano quindi in prevalenza rinunciato ai contenziosi pendenti, tranne alcune (in particolare, Lombardia e Lazio) che avevano proseguito nelle controversie mettendo in dubbio a vario titolo la legittimità della norma interpretativa;
   intervenendo sull'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha disposto:
    l'abrogazione del comma 9-bis contenente la norma di interpretazione autentica volta ad individuare, in caso di locazione finanziaria, per le scadenze dei versamenti successive al 15 agosto 2009 l'utilizzatore come unico soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa automobilistica;
    il differimento dal 16 agosto 2015 al 25 giugno 2016 della previsione di cui al comma 9-quater riguardante la determinazione della competenza e del gettito della tassa automobilistica in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore;
   a seguito dell'abrogazione del citato comma 9-bis, il comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, prevede che per i veicoli concessi in locazione finanziaria l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è il soggetto utilizzatore, ma solo dal 1o gennaio 2016; pertanto, per le annualità precedenti, resta impregiudicata l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica;
   in pratica, il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 10 del decreto-legge enti locali (decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) determina la riemersione dei dubbi interpretativi che erano stati risolti in modo molto diversificato – ma per lo più in senso conforme a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – dalla giurisprudenza, con evidenti pregiudizi tanto agli interessi delle regioni quanto a quelli dei contribuenti;
   per di più, l'interrogante rileva che tale diversa impostazione potrebbe essere letta come volta a modificare, con effetti retroattivi, la disciplina esistente dando adito a più di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, tanto se si intende l'intervento come una disposizione «cripto-interpretativa», tanto se la si configura come norma innovativa, essa risulterebbe in contrasto con la disciplina dello statuto dei diritti del contribuente la quale prevede che le norme di interpretazione autentica devono essere sempre «espresse», e vieta l'estensione a nuovi soggetti della responsabilità tributaria operata mediante decreto-legge;
   l'interrogante, oltre ad evidenziare come la tecnica normativa utilizzata per la disciplina di questa specifica materia, non appaia idonea a rispondere in modo chiaro, netto ed univoco alla necessità del consolidamento dei profili di certezza del diritto, essenziali per la tutela del libero esercizio di impresa, rileva come la nuova previsione proposta dal Governo nel decreto n. 113 del 2016 determina l'insorgenza di una serie di problematiche per la clientela del leasing e gli operatori del settore, connesse ai pagamenti già effettuati, alle tariffe ed esenzioni applicate nel lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore del decreto n. 78 del 2015 ed il 24 giugno 2016, nonché (e questo è l'aspetto che potrebbe generare maggiori problemi) alle difficoltà nella restituzione del gettito mancato alle altre regioni, in quanto secondo la normativa del 2015, la competenza del pagamento della tassa automobilistica appartiene alla regione del cliente utilizzatore, a prescindere dalla sede di immatricolazione di riferimento della società di leasing, con maggiori oneri e costi a carico dei clienti e degli operatori del settore;
   l'interrogante rileva che il legislatore (ed, in particolare, il Governo che ha proposto tale previsione nella originaria versione del testo del decreto n. 113 del 2016 presentato al Parlamento) non può e non dovrebbe contrastare, o comunque penalizzare il settore privato, mediante norme che se da una parte favoriscono taluni bilanci regionali, dall'altra penalizzano fortemente l'esercizio delle attività di scambio di beni e servizi da parte della clientela leasing e degli operatori del settore;
   si rileva inoltre che tre mesi prima del varo del decreto n. 113 del 2016, come segnalato all'interrogante, una regione, disattendendo l'applicazione della norma in vigore: ha reso noto un accordo in sede di conferenza Stato regioni volto a pervenire al superamento della norma di interpretazione autentica dando notizia soprattutto dell'emanazione a breve di un decreto del Governo in tal senso;
   la stessa regione contestualmente ha provveduto al blocco delle istanze di autotutela presentate dai contribuenti e, nel mese di maggio 2016, il consiglio regionale ha approvato una legge che riapre termini per regolarizza i bolli auto senza pagamento di sanzioni e interessi –:
   se il Governo sia al corrente delle circostanze descritte e rappresentate in premessa;
   se ed in quale misura il Governo ritenga di poter assumere iniziative correttive, per impedire effetti distorsivi e penalizzanti degli indirizzi normativi proposti, sui soggetti che operano nel settore della locazione finanziaria. (4-13975)