• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/13970    nel maggio 2014 è stato approvato il decreto-legge n. 47 del 2014 convertito dalla legge n. 80 del 2014 che, all'articolo 1 prevede il finanziamento di due fondi, quello nazionale per...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13970presentato daDAGA Federicatesto diVenerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   DAGA, TERZONI, MANNINO, MICILLO, BUSTO, DE ROSA, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel maggio 2014 è stato approvato il decreto-legge n. 47 del 2014 convertito dalla legge n. 80 del 2014 che, all'articolo 1 prevede il finanziamento di due fondi, quello nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e quello destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
   all'articolo 10 del decreto sono introdotte misure volte a favorire la riduzione del disagio abitativo attraverso l'aumento dell'offerta d i alloggi sociali in locazione prevedendo al comma 6 che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. Al comma 7, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   all'articolo 3, comma 1, il decreto prevede:
    «1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;
   l'articolo 4 del decreto-legge 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, prevede con una tempistica ben chiara l'approvazione di un decreto attuativo volto a promuovere un programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica; lo stesso articolo prevede che: «Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla, completa attuazione del Programma»; l'articolo 14, del cosiddetto decreto-legge «giubileo», recante «Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica», prevede: «Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 29 ottobre 2015, in risposta all'interrogazione n. 5/06737, il Governo ha sostenuto che: «i fondi disponibili in questa prima fase renderanno possibile intervenire su circa 4400 alloggi con interventi di lievi entità e su oltre 18.000 alloggi con interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria. Ciò posto, è intenzione del MIT rafforzare l'intervento sull'edilizia residenziale pubblica con il rifinanziamento del programma di recupero mediante il reperimento di nuove risorse»;
   nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 10 febbraio 2016, in risposta all'interrogazione n. 5-07746, il Governo ha sostenuto che: «All'inizio del mese di dicembre 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a mettere a disposizione dei bilanci regionali le prime risorse finanziarie limitatamente agli interventi di lieve entità per le annualità 2014-2015 con importo complessivo di 25 milioni di euro;
   considerato che i sopracitati decreti prevedono l'ultimazione degli interventi di lieve entità entro 60 giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del contributo ai soggetti attuatori, i primi esiti del programma potranno essere conosciuti non prima del mese di aprile;
   all'articolo 11 il decreto relativamente all'attuazione del provvedimento, rimanda a quanto previsto agli articoli 1, 4 e 10 –:
   se il Ministro interrogato, in base a quanto previsto dalle norme riportate in premessa, sia in grado di fornire i dati sullo stato di attuazione dell'intero provvedimento e, in particolare, relativamente allo stato di attuazione del programma di recupero previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014. (4-13970)