• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02495/009/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2495/9/05 presentato da FRANCO PANIZZA
giovedì 28 luglio 2016, seduta n. 617

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio,
premesso che:
il comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 "decreto BalduzziÍL", ha introdotto l'obbligo per le società sportive, anche di natura dilettantistica, di dotare gli impianti sportivi di defibrillatore semi automatico (DAE) e di assumere l'onere della manutenzione;
l'entrata in vigore della legge è stata recentemente prorogata di ulteriori 4 mesi, rispetto al 20 luglio 2016, perché non ancora completate, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semi automatici;
considerato che:
installare un DAE senza pianificare le verifiche, i controlli, le manutenzioni periodiche e gli obblighi formativi espone le società sportive e i suoi amministratori a responsabilità civili e penali; la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sono previsti e disciplinati dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge e dal decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (art. 5 e allegato E);
la specifica regolamentazione in vigore per le società sportive impone la massima serietà e diligenza nel pianificare le attività di controllo e manutenzione. Infatti, il decreto ministeriale prevede espressamente che "la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo" (punto 4.5 "Responsabilità" delle linee guida sulla dotazione ed utilizzo dei DAE, allegato E al decreto ministeriale 24 aprile 2013) e che "I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali" (punto 4.3 "Manutenzione e segnaletica" delle linee guida);
eventuali negligenze o imperizie nelle attività di manutenzione e verifica del DAE possono infatti addirittura impedire che siano attribuite responsabilità in capo al costruttore in caso di malfunzionamento del dispositivo. Non è neppure esclusa la configurabilità di una responsabilità da omessa o incompleta manutenzione dei DAE ai sensi della normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008);
in definitiva, i legali rappresentanti di società sportive, soprattutto dilettantistiche (generalmente volontari, che si prestano normalmente a titolo del tutto gratuito ad assumere cariche dirigenziali per periodi connessi all'attività propria o dei figli), si trovano caricati di responsabilità di natura civile (in parte risolvibili mediante la stipula di polizze assicurative), ma anche di natura penale, nel malaugurato caso di "crisiÍL" di natura cardiocircolatoria degli atleti. In moltissimi casi, inoltre, l'assunzione di cariche dirigenziali all'interno delle società sportive non è connessa ad una costante pratica sportiva o ad una costante presenza negli impianti in occasione delle attività sociali;
in caso di società sportive che operano in uno stesso impianto sportivo l'onere dell'installazione e conseguente manutenzione e verifica di funzionalità dell'apparecchiatura potrebbe risultare a carico
dei proprietari delle strutture sportive, nella maggioranza dei casi, i Comuni, che, in relazione alla loro dimensione o articolazione territoriale, potrebbero avere difficoltà organizzative ed economiche a garantire la costante, quotidiana verifica dello stato di funzionalità di apparecchiature messe in dotazione di molteplici strutture sportive. Ciò anche in relazione alla diversificata articolazione delle modalità di gestione delle strutture stesse (società di gestione "di scopo"; gestione diretta; gestione affidata ad una delle società sportive operanti, eccetera);
in sostanza, poiché la normativa nazionale non attribuisce in modo chiaro e certo la responsabilità della manutenzione e disponibilità delle apparecchiature di defibrillazione, in caso di contenzioso penale, i legali responsabili delle società sportive o delle amministrazioni pubbliche proprietarie degli impianti rischiano di trovarsi coinvolti in procedure particolarmente onerose dal punto di vista economico, personale e giudiziario;
oltre a tali problematiche, va riconosciuto che il "decreto Balduzzi" lascia molte incertezze applicative e "zone d'ombraÍL" che, per un verso, rischiano di lasciare ampiamente insoluto il problema delle crisi cardiocircolatorie improvvise (che, naturalmente, non riguardano solo gli iscritti a società sportive, bensì l'intera popolazione, compresa quella che pratica attività sportive anche solo in modo occasionale), e, per altro verso, alimentano incertezze interpretative che, nel momento in cui dovessero essere portate in sede giudiziaria, rischiano di coinvolgere pesantemente soggetti; enti, aziende che presumevano di essere esenti da responsabilità in ordine alla dotazione e manutenzione di DAE;
tenuto conto che:
qualsiasi provvedimento normativo o soluzione operativa deve tenere conto del fatto che il problema delle morti per arresto cardiocircolatorio improvviso è serio e diffuso, tanto da rappresentare la terza causa di morte più frequente nel mondo, dopo il cancro e le altre patologie cardiovascolari. Tale patologia ogni anno costa la vita ad almeno 60.000 persone in Italia e a 700.000 persone in Europa e negli Stati Uniti;
senza entrare in aspetti di carattere giuridico, risulta difficile ipotizzare una modifica "puntuale" del decreto Balduzzi tale da rimuovere eventuali conseguenze civili e penali per le società sportive o per gli enti proprietari di impianti sportivi indicate nello stesso decreto, mantenendone l'impianto originario;
è infatti evidente che l'obbligo della dotazione di apparecchiature DAE comporta in capo al soggetto obbligato, chiunque esso sia (inevitabilmente e per ragioni di diritto civile e penale di carattere generale), anche responsabilità in ordine alla loro effettiva disponibilità, conservazione e manutenzione;
in questo senso, anche l'ipotizzata attribuzione generalizzata dell'onere della dotazione di apparecchiature DAE in capo ai soli proprietari delle strutture, nella grande maggioranza dei piccoli Comuni, sembra difficilmente sostenibile dal punto di vista organizzativo ed economico, considerato che tali enti pubblici si troverebbero gravati di oneri di controllo e verifica costante delle apparecchiature tali da risultare difficilmente gestibili e, in ultima analisi, non in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi primari della normativa;
il decreto Balduzzi dovrebbe, invece, essere meglio e più efficacemente raccordato con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009", finalizzato alla tutela non solo della salute degli iscritti a società sportive, bensì dell'intera popolazione;
forte continua a rimanere la preoccupazione da parte delle società sportive dilettantistiche, in particolare quelle che operano nei piccoli centri e nelle zone periferiche, per il modo con cui la norma può disincentivare il volontariato sportivo e la pratica sportiva, intesa soprattutto come un'occasione di socialità;
vista la proroga di ulteriori quattro mesi dell'entrata in vigore della norma, concessa anche alla luce delle notevoli difficoltà di applicazione emerse,
impegna il Governo:
nell'ambito del varo dei decreti di attuazione, e nelle more di un eventuale procedimento di modificazione della normativa, in considerazione dell'evidente rilevanza sociale della problematica, a ricercare una soluzione operativamente praticabile, ed efficace che preveda:
1 ) la non obbligatorietà, ma un meccanismo di incentivo, circa la presenza dell'operatore abilitato all'utilizzo del DAE durante le sedute di preparazione e di allenamento e in tutte quelle situazioni in cui non vi è il coinvolgimento organizzato delle società sportive, ma dove le strutture sono date in uso per qualche ora ad appassionati e che, pertanto, in alcun modo si prefigurano come competizioni agonistiche autorizzate o promosse dalle società o dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva; ciò non significa, da parte dell'interrogante né da parte delle società sportive, un disimpegno rispetto alla doverosa sensibilizzazione, preparazione e formazione alla prevenzione sanitaria, che è un atto dovuto, bensì la presa d'atto che non si può far gravare sul volontariato sportivo dilettantistico ulteriori responsabilità che contribuirebbero a favorirne l'allontanamento dei volontari, con le negative conseguenze sull'attività sportiva di base, specie nei centri più piccoli e nelle zone marginali o periferiche, che si possono facilmente immaginare;
2) la diffusione, localizzazione e accessibilità degli apparecchi DAE, ossia l'attivazione di un sistema di geolocalizzazione dei soggetti abilitati all'utilizzo dei DAE e degli stessi apparecchi siano in grado di fornire agli operatori dei servizi di primo soccorso (servizi 118 e 112), informazioni in tempo reale (su desk e su dispositivi mobili) in merito: a) alla localizzazione sul territorio delle persone abilitate all'utilizzo degli apparecchi DAE; b) alla localizzazione degli apparecchi DAE e al loro stato di disponibilità e di manutenzione; c) al profilo dei soggetti che, a norma di legge, sono tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semi automatico e alla loro manutenzione e funzionalità;
3) la disponibilità ed efficienza degli apparecchi DAE, ossia l'utilizzo di un sistema di controllo e manutenzione degli apparecchi da parte di tutti i soggetti che, a norma di legge, siano tenuti a dotare le rispettive strutture o impianti di defibrillatore semiautomatico e alla loro manutenzione e funzionalità, con funzione di trasmissione ad una "centrale unica" di informazioni in merito all'effettiva collocazione, stato di manutenzione e integrità degli apparecchi e "tutela" di carattere legale del soggetto legalmente responsabile in caso di coinvolgimento in procedimenti giudiziari, che, attraverso la documentazione di sistema, è in condizione di dimostrare l'avvenuta verifica dello stato di integrità e funzionalità;
4) la formazione, individuazione e rintracciabilità delle persone abilitate all'utilizzo corretto degli apparecchi DAE;
5) un'esenzione dalla norma, o comunque una chiarificazione della stessa, anche al fine di evitare contenziosi, per le discipline out-door come, ad esempio, il ciclismo su strada, l'escursionismo, la corsa in montagna, eccetera.
(0/2495/9/5)
PANIZZA, FRAVEZZI, ORELLANA, BATTISTA