• Relazione 2233 e 2229-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2229 Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale e norme di protezione sociale delle libere professioni


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2233 E 2229-A

Relazione Orale

Relatore Sacconi

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 28 luglio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale
e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi
e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2016

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (n. 2229)

d’iniziativa dei senatori SACCONI, D’ASCOLA, MARINELLO e PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2016

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2233

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 2233 e sugli emendamenti

(Estensore: Cociancich)

5 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sui subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.200/1 e 4.0.300/5 parere contrario, poiché le norme ivi previste alterano il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, le norme sono strutturate impropriamente sul modello della delega legislativa, dal momento che resta la previsione espressa di princìpi e criteri direttivi;

sui subemendamenti 4.0.100/5 e 4.0.100/6 parere non ostativo, segnalando tuttavia che le disposizioni ivi previste, finalizzate a introdurre – come criterio di delega – una mera proroga di termine, presentano un carattere di eccessivo dettaglio e natura autoapplicativa;

sugli emendamenti 4.0.200, 4.0.300 e 4.0.4 parere non ostativo, a condizione che, nelle norme di delega ivi previste, sia introdotta l'indicazione del termine per l'esercizio delle delega stessa;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

19 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 4.0.200 (testo 2)/2 parere contrario, in quanto volto a sopprimere i princ^pi e criteri direttivi di una disposizione di delega;

sull'emendamento 6.0.100 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che la clausola di invarianza finanziaria è presente sia al comma 1, alinea, sia al comma 2;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2233 e su emendamenti

(Estensore: Santini)

6 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto delle risposte fornite dal Governo, secondo cui:

per la stima degli effetti sul gettito derivanti dall'articolo 5 sono stati utilizzati solo i dati relativi alle spese collegate alla formazione in quanto la deducibilità riferita alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande prevista dalla legislazione vigente rimane immutata;

le quantificazioni relative all'articolo 8 sono state elaborate considerando le posizioni apicali in via prevalente ma non esclusiva, mentre l'onere per il primo anno è stato quantificato sulla scorta degli effettivi dati sulle presenze;

la quantificazione relativa all'articolo 9 è ispirata a criteri di prudenzialità attesi sia l'effettiva entrata in vigore del provvedimento che i dati sulle giornate di congedo richieste;

le platee di beneficiari riferite agli articoli 10 e 11 sono state stimate sulla base dei soggetti che attualmente usufruiscono delle relative tutele;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

che il fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015 rechi le risorse sufficienti a far fronte, anche a partire dal 2018, agli eventuali oneri che eccedano le previsioni;

e con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 19, è necessario che nella fase attuativa, il Governo precisi che vi sia piena concordanza tra lavoratore e datore di lavoro sul luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, onde evitare l'insorgere di comportamenti elusivi.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.100 (e sui relativi subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.100/4, 4.0.100/5, 4.0.100/6, 4.0.100/7, 4.0.100/8, 4.0.100/9, 4.0.100/10, 4.0.100/11, 4.0.100/12 e 4.0.100/13), 4.0.200 (con i relativi subemendamenti 4.0.200/1, 4.0.200/2, 4.0.200/3, 4.0.200/4, 4.0.200/5, 4.0.200/6, 4.0.200/7, 4.0.200/8, 4.0.200/9, 4.0.200/10, 4.0.200/11, 4.0.200/12 e 4.0.200/13) e 4.0.300 (con i relativi subemendamenti 4.0.300/1, 4.0.300/2, 4.0.300/3, 4.0.300/4, 4.0.300/5, 4.0.300/6, 4.0.300/7, 4.0.300/8, 4.0.300/9, 4.0.300/10, 4.0.300/11, 4.0.300/12, 4.0.300/13, 4.0.300/14, 4.0.300/15, 4.0.300/16, 4.0.300/17, 4.0.300/18, 4.0.300/19 e 4.0.300/20).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riguardanti gli articoli da 1 a 4.

Il parere è altresì sospeso sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.

su ulteriori emendamenti

6 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

su ulteriori emendamenti

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, riferiti agli articoli da 9 a 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.4, 9.0.3, 9.7, 9.8, 9.10, 9.9, 9.0.1, 9.0.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.9, 10.10, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.14, 10.6, 10.22, 10.23, 10.0.2. 11.15, 11.16, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.12.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite agli articoli da 9 a 11, ad eccezione delle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14, su cui il parere rimane sospeso.

Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine.

su ulteriori emendamenti

20 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.100 e 4.0.400.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.0.300 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione della parola: «facoltativa».

A revisione del parere precedentemente reso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016.

Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.

su ulteriori emendamenti

21 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/16, 4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/18, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/2, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 1.100/1, 6.100/2, 6.100/5, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 6.100, 6.0.100 (testo 2), 4.0.200 (testo 2) e sui restanti subemendamenti alle proposte 1.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14.

su ulteriori emendamenti

26 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.1, 12.0.1, 12.0.2, 13.15, 13.200, 13.200/1, 13.7, 13.8, 15.100/1, 15.7, 15.100, 15.100/2, 15.100/3, 15.100/10, 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9, 15.100 (testo 2)/4, 15.100 (testo 2)/5, 16.0.1, 16.0.2, 18.0.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.8, 20.0.100 e 20.0.100/2.

Il parere non ostativo sugli emendamenti 12.0.6 e 12.0.7 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 4.0.400, a revisione del parere precedentemente espresso, il parere è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 21, al comma 1, le parole: «dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4-bis, 5, 8 e 10» e che, al comma 4, le parole: «agli articoli 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-bis, commi da 3 a 8, 8 e 10».

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge n. 2233

(Estensore: deputato D'Alia)

9 giugno 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge;

rilevato che:

il provvedimento reca disposizioni concernenti i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito «quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III);

a tutela del lavoro autonomo si introducono, tra l'altro, le seguenti misure: l'estensione alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni; il divieto di clausole che attribuiscono una posizione di forza al committente (come ad esempio la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto) e l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta; il conferimento al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica di apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, salva l'ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto; l'introduzione di forme di deducibilità di spese di formazione e di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi; l'apertura presso i centri per l'impiego di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; l'equiparazione di tutti i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei;

con riferimento al lavoro agile, si prevede, tra l'altro, il diritto del prestatore di lavoro a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile. E', inoltre, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero (per quelli aziendali) stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, di introdurre ulteriori previsioni intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile;

considerato che:

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera la materia della «tutela e sicurezza del lavoro» tra quelle di legislazione concorrente;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha delineato – con riguardo alle materie lavoristiche – alcuni princìpi per il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, che si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (sentenze nn. 219, 234 e 384 del 2005);

in relazione al provvedimento in esame vengono in rilievo i seguenti princìpi secondo quanto asserito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale: 1) la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 2) «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l’impiego ed in specie quella del collocamento» (sentenza n. 50 del 2005). In tale materia spetta, pertanto, «allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali ed alle regioni l’emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione)» (sentenza n. 50 del 2005);

la Corte, nella richiamata sentenza e in altre pronunce successive, ha, altresì, avuto modo di precisare che «per le ipotesi in cui ricorra una “concorrenza di competenze”, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze». In tal caso ritiene che la legge statale debba predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 219 del 2005);

preso atto che sul provvedimento in esame si è espressa, in data 25 febbraio 2016, la Conferenza unificata, rendendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica dell'articolo 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione) – proposta dalla Conferenza delle regioni e condivisa da ANCI e UPI – «volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 150/2015»;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili in parte prevalente alla disciplina del rapporto di lavoro, da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato sulla base dei richiamati princìpi enunciati dalla Corte costituzionale

le ulteriori disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e in materia di previdenza sociale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e) e o), della Costituzione

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di assicurare idonee risorse ai Centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 6, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Capo ICapo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMOTUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 1.Art. 1.
(Ambito di applicazione)(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

2. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.Art. 3.
(Clausole e condotte abusive)(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

1. Identico.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

2. Identico.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.Art. 4.
(Apporti originali e invenzioni
del lavoratore)
(Apporti originali e invenzioni
del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Identico

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 5.Art. 8.
(Deducibilità delle spese di formazione
e accesso alla formazione permanente)
(Deducibilità delle spese di formazione
e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Identico

Art. 6.Art. 9.
(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati. sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.Art. 11.
(Informazioni e accesso
agli appalti pubblici)
(Informazioni e accesso
agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

2. Identico.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Identico.

Art. 8.Art. 12.
(Indennità di maternità)(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

Identico

Art. 9.Soppresso
(Congedi parentali)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Art. 10.Art. 13.
(Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio)
(Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall’articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

3. Identico.

Art. 11.Soppresso
(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia)

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 12.Art. 14.
(Modifiche al codice di procedura civile)(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Capo IICapo II
LAVORO AGILELAVORO AGILE
Art. 13.Art. 15.
(Lavoro agile)(Lavoro agile)

1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. Identico.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

3. Identico.

5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

4. Identico.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Identico.

Art. 14.Art. 16.
(Forma e recesso)(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

2 L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 15.Art. 17.
(Trattamento del lavoratore)(Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

1. Identico.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 14, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Art. 16.Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare)(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Identico

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 17.Soppresso
(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)

1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti.

Art. 18.Art. 19.
(Sicurezza sul lavoro)(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

2. Identico.

Art. 19.Art. 20.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

Identico

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 20.Soppresso
(Contrattazione collettiva)

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

Capo IIICapo III
DISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 21.Art. 21.
(Disposizioni finanziarie)(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 55,18 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

a) quanto a 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) identica;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

c) identica.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

a) identica;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b) identica.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Identico.

Art. 22.Art. 22.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 2229

D'iniziativa dei senatori Sacconi ed altri

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, relative a forme di lavoro autonomo o subordinato rese in modalità agile e cioè in funzione di progetti e obiettivi o a risultato, rese senza vincoli di orario o di luogo rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si applicano con riferimento a lavoratori, operativi per il tramite di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) che siano inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;

b) il cui contratto di lavoro sia stato certificato su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) che siano inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, cluster, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, start up innovative, reti di imprese o imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono adottare su base volontaria sistemi di qualificazione delle imprese idonei a realizzare, per i settori di riferimento, gli stessi effetti di legge del citato articolo 27. Le condizioni di cui alla presente lettera sono certificate da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) che siano impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati ai sensi dell’articolo 6.

2. Ferme restando la vigente disciplina in materia di assunzione, sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, ai divieti di discriminazione e ai profili previdenziali e assicurativi, i rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati in via esclusiva, per la durata della modalità agile, dagli accordi individuali o collettivi di livello aziendale o territoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Ai predetti rapporti di lavoro agile regolarmente costituiti non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che ricevano un corrispettivo lordo inferiore a 30.000 euro parametrato su base annua.

Art. 2.

(Forma)

1. L'accordo individuale sulla modalità di lavoro agile deve indicare quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve altresì indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore. Qualora le parti lo ritengano necessario è possibile rivedere, durante o al termine del periodo di valutazione, i termini e gli obiettivi della modalità di lavoro agile.

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. In tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Salvo diversa previsione tra le parti, dal recesso dell'accordo di lavoro agile deriva altresì lo scioglimento del vincolo contrattuale che regola il rapporto tra le parti.

Art. 3.

(Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione)

1. Ferme restando le previsioni di legge richiamate all'articolo 1, comma 2, lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile è regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale ovvero dall'accordo individuale tra le parti, certificato ai sensi della legislazione vigente, con specifico riferimento alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici.

2. Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.

3. Nella esecuzione di attività o prestazioni di lavoro agile il lavoratore è tenuto a effettuare ogni quattro mesi, con spese a carico del datore di lavoro o del committente, visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici a ciò preposti o dal medico del lavoro competente. Le tipologie di controlli sono stabilite dal datore di lavoro o dal committente previo parere obbligatorio del medico del lavoro competente.

4. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente di utilizzare strumenti per il controllo a distanza della attività dei lavoratori. I controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale sono leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente, anche ai fini della selezione precedente alla costituzione della modalità di rapporto di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.

6. Il datore di lavoro e il committente, ferma restando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti al segreto, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.

7. Nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Art. 4.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 5.

(Diritto all'apprendimento continuo
e certificazione delle competenze)

1. Ai lavoratori coinvolti in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge è riconosciuto un diritto all'apprendimento continuo, in modalità formali, non formali o informali, regolato dall'accordo tra le parti o dal contratto collettivo applicabile e che in ogni caso dà luogo ogni dodici mesi, a carico del datore di lavoro o del committente, a una certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.

2. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Il finanziamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è a carico del datore di lavoro o del committente. I datori di lavoro e i committenti aderenti a un fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono beneficiare, per la copertura dei costi relativi a tali servizi, delle risorse disponibili a titolo di conto aziendale ovvero richiederne il finanziamento mediante la partecipazione ad appositi avvisi. In tal caso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 6.

(Lavoro di ricerca)

1. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientrano coloro che lavorano per datori di lavoro privati o anche committenti, in caso di ricerca indipendente o collaborazione senza vincolo di subordinazione, che siano impegnati, in modo continuativo e con carattere di prevalenza, in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese e tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.

2. Ai fini della presente legge, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:

a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale o applicata;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;

e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori di Paesi non appartenenti all’Unione europea. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'anagrafe contiene tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori. Sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

4. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità, nonché nei casi di licenziamento per motivi economici o cessazione del contratto di lavoro autonomo o di collaborazione per risoluzione o recesso trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le assunzioni di ricercatori di Paesi non appartenenti all’Unione europea ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi o reti di impresa operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale di Paesi non appartenenti all’Unione europea usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'interno secondo il principio del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.

6. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e della conoscenza e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.

7. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di internship aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

(Misure promozionali e incentivanti e piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti)

1. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziate, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

2. Per il biennio 2016 -- 2017 è destinata una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti disciplinato con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le predette risorse operano in termini di cofinanziamento al 35 per cento con riferimento a piani formativi promossi dal sistema dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

3. Alla copertura della somma indicata al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, versate dai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali.