• Testo approvato 2345 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2345 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2345

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 luglio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Termini, procedure, princìpi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero)

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) fatte salve le fattispecie di reato vigenti, adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e di inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

b) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

c) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo di favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità competente per assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche e ad assicurarne il rispetto tenendo conto delle esigenze di concorrenzialità del mercato di riferimento secondo logiche non discriminatorie e di promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

d) prevedere che il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, come definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366, siano assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

e) con riferimento al servizio di disposizione di ordine di pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

f) con riferimento al servizio di informazione sui conti, individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

g) in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 della direttiva (UE) 2015/2366, assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, con l'obiettivo di garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo;

h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti:

1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dai titoli III e IV della medesima direttiva;

2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

i) avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

l) prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2015/2366, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (CE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile;

m) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018;

n) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE mantengano tale autorizzazione per la prestazione di servizi di pagamento che rientrano tra quelli di cui al punto 3 dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di elementi che attestano il rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore della disciplina relativa al documento informativo sulle spese e al riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;

2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

3) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base, di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possano rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

4) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

5) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e);

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;

5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei princìpi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non superiore a cinque anni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività esercitate per via telematica dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria;

o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta;

q) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, istituire un registro informatizzato presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato mediante le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 16.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei princìpi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Art. 17.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Art. 19.

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell'istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Sullo schema del decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei requisiti di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;

b) vietare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

c) definire i requisiti di adesione alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) prescrivere che gli statuti della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva stabiliscano adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei loro membri al processo decisionale dell'organismo;

e) stabilire che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato e che la distribuzione avvenga entro nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;

f) prevedere che la Società italiana degli autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in rapporto alle singole utilizzazioni delle opere;

g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a presentare alla Società italiana degli autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

h) assicurare la messa a disposizione, da parte della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami, l'implementazione di sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie e il ricorso a procedure giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili;

l) prevedere forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di cento partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;

m) assicurare la trasparenza della Società italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione, nei rispettivi siti internet, dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmettere alle Camere una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;

n) ridefinire, in conformità alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.

Art. 21.

(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio)

1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

IL PRESIDENTE

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Allegato B
(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);

7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);

8) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);

9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).