Testo DDL 2496
Atto a cui si riferisce:
S.2496 Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2016
Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n.833, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015 con la votazione della relazione conclusiva, approvata successivamente con risoluzione dall'Aula il 20 maggio 2015.
Nel corso dell'indagine, dalla quale è emersa una complessiva drammatica sottovalutazione del fenomeno, sono stati individuati specifici ambiti, ai quali più frequentemente sembrano ricollegarsi le intimidazioni ai danni degli amministratori locali. La crisi del rapporto fiduciario tra cittadini e classe politica; gli illeciti edilizi e la conseguente attività repressiva; la gestione dei rifiuti e delle attività estrattive; le procedure di affidamento degli appalti; la gestione del commercio e delle licenze; l'amministrazione dei beni confiscati e il ruolo dei sindaci all'interno dei procedimenti di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) costituiscono, anche se con diversa portata e incidenza territoriale, alcune delle possibili fonti delle azioni intimidatorie.
La relazione conclusiva, dopo aver ricostruito la portata complessiva, sia in termini quantitativi che qualitativi, del fenomeno, ha, poi, prospettato non solo una serie di misure di carattere organizzativo e di modifica della legislazione penale, la quale, non tenendo conto della portata plurioffensiva della condotta intimidatoria, non appresta una specifica tutela agli amministratori locali, ma anche puntuali interventi, anche, normativi sui singoli «moventi» sopra ricordati.
Una prima parte delle misure prospettate nella relazione -- ovvero quelli relativi alla legislazione criminale e penale -- è stata recepita nel disegno di legge AS 1932, il quale, approvato con modifiche dal Senato, lo scorso 8 giugno, e non ancora esaminato dall'altro ramo del Parlamento, prevede, per l'appunto, modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.
Sempre nel quadro degli interventi correttivi indicati nella relazione conclusiva, si inserisce anche il disegno di legge in esame, il quale fa propri, in particolare, gli esiti dell'inchiesta con riguardo alle modifiche normative relative al TSO. Come accennato, infatti, i provvedimenti sanitari obbligatori sono stati individuati come uno dei possibili moventi -- peraltro equamente accertabile su tutto il territorio del Paese -- degli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali, soprattutto dei sindaci, in ragione delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente in materia di trattamenti sanitari.
Il TSO è previsto e disciplinato dagli articoli 33 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Dalla lettera dei citati articoli risulta innanzi tutto chiaramente che il TSO in condizioni di degenza ospedaliera è possibile solo quando si verificano contemporaneamente le seguenti tre condizioni: esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici; rifiuto dell'infermo di sottoporsi volontariamente ai trattamenti ritenuti necessari; impossibilità di adottare tempestive e idonee misure extra-ospedaliere. Inoltre, è opportuno evidenziare come il TSO viene disposto con un provvedimento del sindaco su proposta motivata di un medico convalidata dalla ASL. Successivamente -- entro quarantotto ore dal ricovero -- il provvedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare il quale, nelle quarantotto ore successive, deve provvedere convalidandolo o meno. Se il TSO non viene convalidato il sindaco deve disporne l'immediata cessazione.
La breve ricostruzione della normativa vigente mostra come il sindaco, che pure ha un ruolo fondamentale in materia sanitaria, nel procedimento per l'adozione del provvedimento di TSO è di fatto privo di ogni discrezionalità , essendo il provvedimento di TSO un atto dovuto, basato una proposta motivata di un medico. Ebbene, il sindaco, pur non avendo in concreto alcune potere decisionale, finisce comunque per essere individuato dal soggetto destinatario del trattamento, come unico responsabile della gravissima limitazione della libertà personale che il TSO determina. Il provvedimento di TSO potrebbe essere invece più facilmente accettato se ricondotto a responsabilità più strettamente sanitarie.
I due articoli del disegno di legge in esame, quindi, si prefiggono di ovviare a tale ingiustificata sovraesposizione del sindaco, attraverso una modifica agli articoli 33 e 35 della legge n. 833 del 1978, volta a sottrarre al primo cittadino ogni competenza in materia di TSO attribuendola ad un soggetto che, in quanto vertice aziendale, ha compiti di organizzazione e gestione e quindi al direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per il comune dove il soggetto infermo dimora.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifìche all'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
1. All'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale dellâazienda sanitaria locale competente per il comune nel quale il soggetto dimora»;
b) al settimo e allâottavo comma, la parola: «sindaco», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «direttore generale della azienda sanitaria locale territorialmente competente».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
1. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: la parola: «sindaco», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «direttore generale della azienda sanitaria locale territorialmente competente».