• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01454 CORSINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante: con determina dirigenziale n. 222/2012 del 20 luglio 2012 è...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01454 presentata da PAOLO CORSINI
mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n.162

CORSINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con determina dirigenziale n. 222/2012 del 20 luglio 2012 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore universitario di prima e seconda fascia;

con determina dirigenziale n. 739 del 18 dicembre 2012 e determina dirigenziale integrativa del 4 febbraio 2013 è stata nominata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A4, Scienze del libro e del documento e Scienze storico-religiose composta dai seguenti membri: Edoardo Roberto Barbieri, docente di Storia del libro e dell'editoria e di Bibliografia e biblioteconomia all'università Cattolica di Brescia e Milano, Marilena Maniaci, docente di Storia del libro manoscritto all'università di Cassino, Luisa Miglio, docente di Paleografia all'università "La Sapienza" di Roma, Fabio Troncarelli, docente di Paleografia latina all'università della Tuscia e dal commissario di istituzione straniera Francisco Diez De Velasco, docente di Storia delle religioni all'università de La Laguna nelle isole Canarie;

il settore concorsuale 11/A4 accorpa discipline disparate che nulla hanno in comune tra loro (dalla Paleografia, alla Biblioteconomia, fino alla Storia del cristianesimo e delle chiese SSD M-STO/07);

in conseguenza di questi accorpamenti è accaduto quanto era prevedibile, cioè la nomina di una commissione i cui membri non avevano alcuna competenza nell'ambito delle scienze storico-religiose in riferimento alla cristianistica, incompetenza evidenziata sia dalle discipline insegnate sia dalle personali pubblicazioni, sia dal curriculum degli stessi commissari dove in un caso compaiono pubblicazioni che nulla hanno a che vedere con il settore concorsuale 11/A4 come libri di poesia, romanzi, saggi di critica letteraria e cinematografica;

nonostante questa incompetenza i commissari hanno proceduto nei lavori di giudizio sui candidati e sulle loro pubblicazioni come previsto nel decreto ministeriale n. 76 del 2012 utilizzando, tra l'altro, solo in alcuni casi un consulente esterno incaricato di stendere un parere pro veritate sulle pubblicazioni dei candidati di discipline storico-religiose;

nel verbale n. 1 del 7 marzo 2013 la commissione, dopo aver elencato i criteri ministeriali per la valutazione dei candidati (siglati a, b, c, eccetera), li ha integrati con criteri propri (siglati A, B, C, eccetera), a volte apertamente in contrasto con quelli ministeriali. Questi criteri sono stati prima enunciati in maniera perentoria e immediatamente dopo smentiti qualora la commissione avesse ritenuto di non doverli seguire. Per esempio, in un impeto di severità la commissione decide di "fissare, come prerequisito aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione, la produzione nei 10 anni anteriori alla scadenza del bando, di almeno una monografia, edizione critica o edizione di fonti oppure di una raccolta consistente ed internamente coerente di saggi" (p. 8), incredibilmente smentendo se stessa nel paragrafo successivo, perché la commissione "si riserva comunque di prendere in considerazione (...) anche Candidati che non posseggano questo prerequisito". Si veda l'arbitrio espresso nella conclusione del verbale (primo paragrafo di pagina 9): "la Commissione ritiene che il Candidato, oltre a soddisfare il parametro A), debba possedere almeno tre degli elementi di valutazione (B-M) sopra elencati". Vengono quindi considerati solo i "criteri" elencati in lettera maiuscola, cioè quelli che ha definito la Commissione, e non quelli in minuscola, che sono quelli fissati dal decreto ministeriale per la valutazione. E dopo segue un paragrafo nel quale si dice che la commissione si riserva comunque la libertà di abilitare anche chi non soddisfi questi criteri;

la commissione nel verbale del 7 marzo, dopo avere elencato i criteri aggiuntivi, afferma che "il soddisfacimento dei suddetti requisiti indica che l'abilitazione è possibile, non che ne consegua automaticamente, essendo essa il prodotto del giudizio di merito formulato dalla commissione", mentre proprio i giudizi di merito sono carenti da ogni punto di vista di analisi dettagliata e completa dei titoli;

il giorno 28 novembre 2013 la commissione ha concluso i propri lavori i cui risultati sono stati resi pubblici nei giorni successivi;

da un'analisi approfondita dei risultati appaiono numerosissime e gravi incongruenze tali da pregiudicare fortemente la bontà della procedura, la qualità dei giudizi espressi, le stesse abilitazioni riconosciute e quelle negate;

i candidati i cui curriculum sembravano a parere della commissione riferibili a SSD M-STO/07 hanno ricevuto un trattamento palesemente differenziato: infatti, numerosi non sono stati sottoposti a parere pro veritate e sono stati abilitati direttamente dalla commissione (per esempio I fascia: Benedetti, Buffon; II fascia: Barcellona, Bartolomei Romagnoli, Curzel, Colombi, De Fraia, Gagliardi, Giovannucci, Longo, Lugaresi, Marchetti, Michetti R., Mongini, Nicolotti, Parriniello, Pennacchio, Rainini, Rossi, Sardella, Solfaroli Camillocci, Toti, Turbanti), mentre numerosi altri non sono stati sottoposti a parere pro veritate e non sono stati abilitati dalla commissione, la quale ha dunque smentito se stessa entrando nel merito delle valutazioni, altri ancora sono stati sottoposti a parere pro veritate, il quale ha costituito l'unico giudizio espresso dalla commissione la quale si è limitata soltanto a prenderne atto sia nei giudizi personali sia nel giudizio finale dove esso è stato semplicemente copiato, ma con qualche eccezione (in alcuni casi nonostante il parere pro veritate positivo la commissione ha negato l'abilitazione e in altri casi nonostante il parere negativo l'abilitazione è stata concessa);

si è verificato il caso di candidati in possesso di una sola mediana su 3 e senza monografie negli ultimi 10 anni che sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: D'Aiuto, Signorini, Zito) o comunque senza monografie negli ultimi 10 anni (I fascia: Lupi), in un caso con zero mediane su 3 si è concessa l'abilitazione (II fascia: Letizia);

si è verificato il caso di candidati che, pur in possesso di una sola mediana su 3 sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: Ansani, Cusumano, Gattagrisi, Ruffini). Il caso della candidata Sabba è esemplare poiché tutta la produzione scientifica della candidata corrisponde esattamente alle 12 pubblicazioni presentate, produzione scientifica che la commissione definisce "non abbondante", mentre tra i titoli aggiuntivi definiti come "non molti titoli valutabili" si ricorre ad una generica "esperienze di didattica universitaria", in realtà relativa ad alcuni giorni di docenza pari a non più di 5, che le vale comunque l'ottenimento dell'abilitazione di II fascia;

in altri casi sono state incredibilmente considerate oggetto di specifica valutazione, tra le 12 pubblicazioni previste per la II fascia, monografie pubblicate in anni precedenti il limite di anni 10 e inserite per la valutazione dai candidati (per esempio II fascia: Bartolomei Romagnoli con un libro del 1994, Michetti R. con un libro del 1999, Gorian con un libro del 2002, Rossi con un libro del 2001, Venuda con un libro del 1995);

candidati con 3 mediane su 3 e con tutti requisiti aggiuntivi necessari e con giudizi ampiamente positivi sulle pubblicazioni sono stati esclusi adducendo il motivo di essere "estraneo ai ruoli dell'Università" (I fascia: De Pasquale, Sanzi) o perché appartenenti al ruolo di ricercatore (I fascia: Roncaglia), o ancora Ibba con 2 mediane su 3 con giudizi positivi sulla produzione scientifica ma "estraneo ai ruoli dell'Università" e la cui produzione sull'ebraismo non appare, secondo i commissari, confacente alla classe di concorso. Si consideri ancora il caso di Parente, con 2 mediane su 3, ricercatore di Storia contemporanea con produzione scientifica quasi esclusivamente dedicata alla storia del cristianesimo contemporaneo che viene definita dalla commissione "meglio valutabile, per il suo taglio prevalentemente storico, nel settore di appartenenza" e le cui monografie di centinaia di pagine di documenti e fonti di archivio dedicate a fondatori di istituti religiosi (erroneamente chiamati "congregazioni monastiche", prova palese, questa, dell'incompetenza della commissione) sono definite "medaglioni biografici". Ci sono poi i casi dove pur in presenza di 3 mediane su 3 o 2 su 3 e in presenza di ben 3 o 4 requisiti aggiuntivi (dottorato di ricerca, direzione di collane editoriali, premi ottenuti, insegnamento di Storia del cristianesimo in istituzioni straniere) alcuni candidati non sono stati riconosciuti degni di ottenere nemmeno l'idoneità alla II fascia come per esempio Tanzarella per il quale, come in molti casi, non solo è stata omessa un'analisi dettagliata delle pubblicazioni presentate, ma la commissione ha definito a diffusione locale libri apparsi in una collana ben nota non solo in Italia, dove è regolarmente e capillarmente distribuita, ma nota anche all'estero e dotata di comitato scientifico e i cui volumi sono sottoposti a double-blind peer review;

lungo sarebbe l'elenco di coloro che sono stati esclusi ricorrendo ad ogni genere di motivazioni anche da parte dell'esperta Vismara esterna nei pareri pro veritate. Una fra tutte è la presunta non corrispondenza tra le pubblicazioni, il curriculum del candidato e il settore concorsuale 11/A4. Si veda in proposito l'inverosimile caso di Claudio Zamagni docente di Storia del cristianesimo all'università di Ginevra con 3 mediane su 3, abbondanza di titoli aggiuntivi e una quantità di pubblicazioni di riconosciuto valore scientifico che la consulente esterna Vismara però bolla come pubblicazioni che "presentano peraltro un carattere eminentemente filologico-letterario e, pur nell'apprezzamento per il lavoro svolto, non possono essere considerate pertinenti al settore concorsuale in oggetto". Altro caso significativo è quello di Zambon ricercatore di M/STO-07 con 2 mediane su 3 e studioso delle relazioni tra neoplatonismo e cristianesimo per il quale la consulente ha in serbo un giudizio inaccettabile per qualsiasi storico del cristianesimo antico: "Le ricerche del candidato, pur decisamente apprezzabili, non corrispondono (se non in piccola parte) né per argomenti né per metodi al settore concorsuale in oggetto". Settore concorsuale però, è il caso di ricordarlo, nel quale da 10 anni Zambon è ricercatore. Si consideri infine il caso di Ramelli con una produzione scientifica vastissima tra cui 31 libri, centinaia di articoli e la presenza di tutti i criteri aggiuntivi previsti dalla commissione per la quale si scrive questo giudizio finale: "La candidata Ilaria Ramelli presenta una produzione scientifica di proporzioni assolutamente imponenti; a livello internazionale le sue ricerche le hanno consentito di imporsi all'attenzione, con una notevolissima serie di attività (visiting professor eccetera). Bisogna però riconoscere che a volte la vastità della produzione va a discapito del rigore e dell'originalità. Si ritiene dunque che Ilaria Ramelli non possa conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose". Nessuna valutazione specifica dei titoli presentati e piena contraddizione del giudizio con i criteri seguiti dalla commissione in altri casi;

i criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono addirittura aver preso il sopravvento nei giudizi finali sulle mediane facendoli diventare di fatto decisivi lasciando campo libero all'arbitrio da parte dei commissari che contraddittoriamente li applicano in alcuni casi e non li usano in altri;

tali criteri aggiuntivi sono stati in alcuni casi ritenuti indispensabili per ottenere l'abilitazione e in caso di mancanza degli stessi l'abilitazione non è stata concessa, in altri casi la commissione ha palesemente sbagliato non conteggiandoli a taluni candidati e quindi non abilitandoli, in altri casi la commissione ha concesso l'abilitazione anche in palese assenza del possesso di questi elementi aggiuntivi (II fascia: Curzel, Moro Cristina, Sabba) o della loro mancata dichiarazione (II fascia: Caldelli, Paiano);

il criterio della presunta mancata internazionalizzazione è stato usato per negare l'abilitazione a molti candidati meritevoli, mentre per altri che sono stati abilitati le relazioni dei commissari tacciono totalmente o ritengono internazionalizzazione la generica partecipazione ad alcuni convegni tenuti all'estero o ritengono l'assenza di internazionalizzazione irrilevante ai fini dell'abilitazione concessa (II fascia Gorian, Moro Cristina, Sciarra);

indicativo di quanto siano contraddittori i giudizi della commissione è quanto espresso nei confronti del candito Magionami (II fascia) che presenta a giudizio solo 11 testi sui 12 previsti, avendo un curriculum totale di solo 15 pubblicazioni e raggiungendo solo una mediana su 3, ma risultando comunque abilitato; dello stesso tenore è quanto scrivono sulla candidata Marchetti (II fascia) le cui pubblicazioni vengono descritte dalla stessa commissione come discontinue in un ventennio e non sempre pertinenti al settore concorsuale di appartenenza fino all'osservazione di avere dichiarato come monografia una pubblicazione in cui l'apporto della candidata era ridotto "a poche pagine (11-27)", osservazioni queste che le valgono comunque l'abilitazione; simile situazione è quella della candidata Pennacchio la cui produzione scientifica viene definita dalla commissione rarefatta, discontinua e poco varia, che presenta solo 11 pubblicazioni sulle 12 previste e che raggiungendo solo una mediana su 3 ottiene comunque l'abilitazione; non pochi candidati hanno poi gonfiato l'elenco delle pubblicazioni con recensioni o schede e la commissione sembra averne tenuto conto come elementi particolarmente qualificanti il curriculum come nel caso di Rainini nel quale le 41 pubblicazioni, tolte le recensioni, si riducono ad appena 25; degna di rilievo è l'abilitazione ottenuta (II fascia) dalla candidata Sciarra con una mediana su 3, appena 15 pubblicazioni in totale tra le quali anche recensioni e schede di catalogo e un articolo a due mani, nessuna internazionalizzazione, ma decisivo appare il titolo di essere cultrice della materia presso l'università di Cassino, dipartimento di Filologia e storia, con il professore ordinario Marilena Maniaci dal 1° ottobre 2010, la quale Maniaci risulta membro della stessa commissione di abilitazione che la valuta con lusinghieri giudizi;

a fronte di abilitazioni ottenute con poche pubblicazioni e con curriculum ridotti corrispondono esclusioni non motivate nei giudizi come quelle di studiosi di provata esperienza e con curriculum solidi e di riconosciuta competenza e lunga attività didattica anche in istituzioni straniere come Carfora, Malpensa, Mandreoli, Parente, Ramelli, Shurgaia, Tanzarella, Zamagni Claudio, Zambon e altri ancora cui l'abilitazione è stata negata, o giovani studiosi di valore come Canella o Palmieri non certo inferiori ai tanti abilitati con curriculum poveri e forzati;

la commissione il giorno 7 marzo 2013 (verbale n. 1) nella riunione preliminare di insediamento verbalizza che "La Commissione all'unanimità delibera di utilizzare la classificazione di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del DM 76/2012 come riferimento di ordine generale, non ritenendo opportuno né necessario, ai fini dell'attribuzione dei giudizi individuali e collegiali, esplicitare la classificazione relativa alle singole pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato";

il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) polemizza sulla indicazione pervenuta dal Ministero (nota direttoriale n. 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato", indicazione che la commissione rifiuta dal momento che afferma di ritenere che essa sia "concettualmente estranea agli obiettivi dell'abilitazione nazionale"; incredibilmente solo nella riunione del 13 novembre 2013 (verbale n. 10), durata dalle ore 10,30 alle ore 15,30, a lavori quasi conclusi la commissione prende atto di quanto vanamente il Ministero aveva comunicato il 27 maggio 2013 e ribadito nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione, quindi, preso atto di quanto il Ministero chiedeva riformula i 111 giudizi di abilitazione a professore di I fascia, pur mantenendo in essere contemporaneamente i giudizi a suo tempo formulati, e compie questo lavoro di analisi dei titoli scientifici di ciascun candidato in appena 5 ore pari a 2 minuti e 42 secondi a giudizio;

nonostante questi interventi correttivi i giudizi dei singoli commissari si segnalano per estrema concisione (2 o 3 righe per complessivi 200-300 caratteri, spazi compresi) e genericità, per ripetitività di modelli-tipo (un'interessante prova si può rinvenire nei giudizi del commissario-poeta Troncarelli dove si evince un unico calco dal quale derivano centinaia di giudizi in cui muta soltanto qualche aggettivo) e per la totale assenza di motivazioni e soprattutto per l'assenza di valutazioni sulle singole pubblicazioni, mentre i giudizi finali appaiono rabberciati, ispirati ad alcuni modelli-tipo e complessivamente non motivati e non supportati da un'analisi puntale delle pubblicazioni presentate dai candidati; infatti negli stessi giudizi le singole pubblicazioni presentate sono solo sporadicamente citate, quasi sempre in modo solamente e banalmente ripetitivo dei semplici titoli, mentre sulla quasi totalità delle pubblicazioni la commissione non scrive nulla e quindi non si esprime lasciando intendere che delle pubblicazioni la commissione ha letto al massimo titolo e luogo di pubblicazione ignorando quindi il reale contenuto degli scritti presentati dai candidati. Gli stessi altri titoli previsti nei criteri aggiuntivi sono spesso dimenticati nei giudizi finali, tanto dimenticati che candidati che li possiedono non li vedono né citati né riconosciuti dalla commissione;

gli stessi pareri pro veritate preparati dalla professoressa Paola Vismara dell'università di Milano sono dei testi brevissimi con una media di 10 righe per poco meno di 700-800 caratteri, spazi compresi. Considerando che tutti i pareri comprendono la forma finale rituale "Si ritiene che il candidato sia degno" oppure "Si ritiene che il candidato non possa conseguire" il parere pro veritate è costituito concretamente da circa 500 caratteri spazi compresi (ma anche da 284 caratteri, spazi compresi). Con una quantità di caratteri tanto esigua l'autrice dei pareri non analizza certo la produzione scientifica dei candidati né descrive dettagliatamente di quali elementi aggiuntivi previsti dalla commissione i candidati siano in possesso, ma si limita a valutazioni molto generiche e assertive senza in alcun modo fornire elementi concreti e prove che possano motivare il giudizio successivamente espresso;

la commissione nei giudizi bolla talune collane editoriali e case editrici definendole a diffusione locale mostrando di ignorare il panorama editoriale e scientifico di SSD M-STO/07, arrogandosi il compito di stabilire classifiche tra case editrici, ignorando che talune case editrici definite locali hanno invece regolare distribuzione sul territorio nazionale, recensioni sulle principali riviste specialistiche, presenza nelle biblioteche anche straniere. Fatto questo che sarebbe stato facilmente evitabile se i commissari avessero avuto conoscenza del settore di cristianistica;

appare evidente quanto siano non credibili i tempi utilizzati dalla commissione per analizzare i curricula o stendere i giudizi su 111 candidati di I fascia e su 323 candidati di II fascia. Infatti il giorno 8 aprile 2013 la commissione (verbale n. 3), oltre a vari altri adempimenti, "procede ad un'attenta valutazione dei curricula dei candidati" di I fascia in un tempo compreso al massimo nelle 3 ore che dura la seduta (dalle ore 10,30 alle ore 13,30). Anche volendo attribuire tutto il tempo disponibile (nel verbale la commissione procede anche per ogni candidato "alla verifica degli indicatori calcolati dal CINECA") per 111 candidati di I fascia l'attenta valutazione dei curricula e la verifica degli indicatori è avvenuta in 180 minuti cioè circa un minuto e mezzo a candidato, dato, questo, inverosimile;

il giorno 29 aprile 2013 la commissione (verbale n. 4) dalle ore 10,30 alle ore 13,30 procede "alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) e procede alla stesura dei giudizi collegiali" esamina anche 18 pareri pro veritate. Tutto questo è compiuto in 180 minuti, cioè per ogni giudizio collegiale la commissione dichiara di avere impiegato un minuto e mezzo, poiché nel verbale successivo i giudizi vengono caricati sulla piattaforma senza che si dia notizia di altro tempo dedicato alla stesura dei giudizi collegiali;

il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) dalle ore 10 alle ore 13,30, oltre ad altri adempimenti, "procede quindi ad un esame preliminare dei curricula dei candidati, con l'intento di qualificane la congruenza degli interessi scientifici in relazione ai settori disciplinari compresi nel settore concorsuale 11/A4 e di individuare i candidati per i quali risulta opportuna l'acquisizione di un parere pro-veritate (…) passa poi all'individuazione dei candidati che si collocano chiaramente al di sotto della soglia minima dei criteri e dei parametri definiti dalla commissione e che risultano all'unanimità non valutabili positivamente ai fini del giudizio di abilitazione", e la commissione compie tutto questo lavoro sui curricula di 323 candidati in 210 minuti pari a 39 secondi a candidato;

il giorno 3 ottobre 2013 la commissione (verbale n. 8) dalle ore 10,30 alle ore 15,45 "procede quindi alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per l'abilitazione a professore universitario di II fascia. Dopo ampia e approfondita disamina, la commissione constata la sostanziale convergenza delle valutazioni individuali". Il giorno 17 ottobre la commissione (verbale n. 9) dalle ore 10,30 alle ore 14 "procede alla lettura e al confronto dei restanti giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di II fascia e prosegue alla stesura dei giudizi collegiali". Il 25 novembre la commissione (verbale n. 11) dalle ore 10,30 alle 15,30 dopo aver proceduto "ad un'ultima verifica formale delle valutazioni collegiali formulate per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) prosegue quindi alla verifica delle valutazioni individuali e collegiali formulate per i candidati all'abilitazione di professore universitario di II fascia"; considerato che in questi 3 verbali si attesta che la commissione ha fatto una verifica formale dei 111 giudizi di professore di I fascia e che per ognuno dei 323 candidati di II fascia sono stati letti 5 giudizi individuali, uno per ogni commissario, in più è stato scritto un giudizio collegiale per ogni candidato, si è trattato quindi di leggere 111 giudizi collegiali, discutere in modo "ampio e approfondito", come dichiara la commissione, 1615 giudizi individuali e scrivere 323 giudizi collettivi utilizzando complessivamente poco meno di 14 ore pari a circa 27 secondi per ogni giudizio da leggere o da scrivere,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato e procedere all'annullamento dei risultati del settore concorsuale 11/A4 per le ragioni sopra addotte;

se intenda aprire un'inchiesta sul censurabile comportamento dei commissari riguardo ai verbali e a loro contenuto, al rifiuto da parte dei commissari di leggere e giudicare le pubblicazioni, alla stesura di giudizi non motivati e arbitrari e a verbali che non possono corrispondere nei tempi dichiarati alla realtà che viene descritta;

se intenda tutelare lo stesso Ministero dalle dichiarazioni dei commissari rispetto ai tempi di compilazione dei giudizi e se nella loro formulazione e nell'andamento dei lavori della commissione non si evidenzino fatti suscettibili di rilevanza anche penale;

se intenda verificare le incongruenze nei giudizi espressi dalla commissione che ha abilitato candidati privi di mediane o privi di titoli aggiuntivi, anche in relazione alla presunta internazionalizzazione, e ha negato l'abilitazione a candidati in possesso di detti titoli;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di una commissione che abilita alcuni candidati di SSD M-STO/07 senza sottoporli a parere pro veritate, che nega l'abilitazione ad altri sempre senza sottoporli a parere e che infine decide per altri candidati di ricorrere al parere pro veritate;

se ritenga che un parere pro veritate di 250 caratteri, spazi compresi, risponda ai criteri previsti dal Ministero (nota direttoriale 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato" e da quanto ribadito dal Ministero nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche;

se intenda verificare l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del commissario spagnolo Francisco Diez De Velasco per accertare se egli fosse in grado di leggere testi scientifici in lingua italiana e relativi a discipline del tutto estranee alla sua attività accademica dal momento che mostra di non essere in grado di formulare giudizi in lingua italiana;

se ritenga che docenti di Paleografia o Biblioteconomia detengano la competenza per giudicare la produzione scientifica di storici del cristianesimo e quali iniziative intenda assumere in modo urgente perché improvvidi accorpamenti di discipline vengano cancellati;

se abbia osservazioni da sollevare quanto alla circostanza che la commissione, accogliendo senza alcun commento il parere pro veritate di poche generiche righe del consulente esterno nei giudizi individuali e ricopiandolo nel giudizio finale, ha di fatto sancito che una parte dei candidati sia stata abilitata o non abilitata da un giudice monocratico in luogo di una commissione formata da 5 membri.

(4-01454)