• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01073    premesso che:     l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – «Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01073presentato daCOMINARDI Claudiotesto diMartedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – «Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate» dispone che «a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa»;
    la circolare Inps n. 211 del 1996 consentiva ai dipendenti delle aziende private di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario di lavoro giornaliero di fatto osservato. In seguito ad indicazioni ministeriali l'Inps ha previsto la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso nel limite di 18 ore (messaggio Inps n. 15995/2007);
    successivamente il messaggio dell'Inps 18 giugno 2007, n. 15995 avente ad oggetto «Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge n. 104 del 1992 – modifica criteri» l'Inps rende noto che «al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n. 211 del 1996 e Inpdap n. 34 del 2000), il Ministero del lavoro e della previdenze sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge n. 104 del 1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili. Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all'orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto»;
    con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007, l'Inps affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese;
    a tale proposito l'Inps ribadisce che il limite orario mensile opera solo se i permessi sono utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non in giornate intere. Il massimale di diciotto ore si applica esclusivamente ai lavoratori con orario di lavoro di trentasei ore settimanali articolato in 6 giorni lavorativi. Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso Inps indica un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale;
    per i dipendenti della pubblica amministrazione, la frazionabilità dei tre giorni di permesso nel limite di 18 ore mensili è prevista dalla circolare INPDAP n. 34 del 10 luglio 2000 che, al punto 4.2 dispone che «... I medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non da diritto al godimento del residuo nel mese successivo»;
    la circolare del ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione – ufficio personale pubbliche amministrazioni servizio trattamento del personale, 5 settembre 2008, n. 8 chiarisce che «In base al combinato disposto dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e dell'articolo 20 della legge n. 53 del 2000, soggetti legittimati alla fruizione di permessi sono i genitori e parenti o affini entro il terzo grado che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, conviventi o, ancorché non conviventi, se l'assistenza è caratterizzata da continuità ed esclusività. Secondo l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 in esame, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. In questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è giornaliero. Tuttavia in alcuni contratti collettivi, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza, è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata, cioè ad ore, ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18). Anche in questo caso vale il ragionamento sopra esposto: poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati direttamente dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero»;
    la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 13 del 2010, «Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 24», in merito al frazionamento in ore dei permessi giornalieri rinvia alla circolare del dipartimento funzione pubblica n. 8 del 2008 paragrafi 2.2 e 2.3 «dove si ribadisce che il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui i permessi si utilizzano in modo frazionato e che questa possibilità sia prevista dal contratto di lavoro»;
    per il personale del servizio sanitario nazionale, l'articolo 21, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1o settembre 1995, del comparto sanità (e negli analoghi delle aree dirigenziali) sui permessi retribuiti si limita a richiamare l'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, per stabilire che tali permessi non sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti ivi fissati e che non riducono le ferie ma non prevede la possibilità di fruirne ad ore;
    per il personale del comparto scuola il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, all'articolo 15, comma 6, si limita a far presente che «i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti»;
    l'Aran dichiara che la modalità di fruizione in ore di tali permessi, ad oggi, non può essere accordata al personale afferente al comparto università;
    l'articolo 9, comma 3, lettera c), del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, del comparto Ministeri prevede che «i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili»;
    i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali relativamente ai permessi dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, il lavoratore interessato può fruire anche ad ore, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 luglio 1995, dei tre giorni di permesso;
    i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola e del comparto sanità e università non prevedono la possibilità per i dipendenti di usufruire in modo frazionato di permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a differenza dei dipendenti del comparto Ministeri e del comparto regioni ed autonomie locali;
    i tre giorni di permesso ex lege n. 104 del 1992, fruibili sia dal lavoratore disabile per se stesso, che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato non da tutte le categorie di dipendenti, ma solo dai dipendenti del settore privato e dai dipendenti di alcuni comparti, creando di fatto una diseguaglianza tra i lavoratori,

impegna il Governo

ad avviare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di consentire a tutti i lavoratori, legittimati dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, a fruire anche un modo frazionato dei permessi garantiti dalla legge n. 104 del 1992, indipendentemente dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
(7-01073) «Cominardi, Mantero, Tripiedi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Nesci, Lorefice».