Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/DOC.VIII,N ... premesso che:
dall'allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2015 risulta una spesa di euro 303.373,33 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/Doc. VIII, n. 8/071presentato daFRACCARO Riccardotesto diMartedì 2 agosto 2016, seduta n. 666
La Camera,
premesso che:
dall'allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2015 risulta una spesa di euro 303.373,33 liquidati ai deputati per assegni di fine mandato e di solidarietà, nonché di 141.240,21 euro a titolo di quote per assegni di fine mandato pagate al Senato, oltre alla spesa per interessi;
a differenza di quanto avviene per i pubblici dipendenti, l'assegno di fine mandato viene corrisposto automaticamente al termine del mandato parlamentare ed è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato svolto;
l'ammontare dell'assegno può avere un'entità variabile, passando, ad esempio, da circa 40 mila euro, per i deputati che hanno svolto il mandato per una sola legislatura, a circa 250 mila euro per chi è rimasto in carica trent'anni. Per i parlamentari di lungo corso, si tratta quindi di una liquidazione corposa, corrisposta secondo modalità che non trovano riscontro nell'ordinamento esterno per il trattamento di fine rapporto dei pubblici dipendenti;
nel corso della legislatura, per contenere le spese della Camera, sono stati introdotti limiti massimi al trattamento economico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare;
in un contesto, quale quello attuale, in cui appare sempre più opportuno procedere al contenimento dei costi degli apparati pubblici e politici, è auspicabile che anche i deputati siano chiamati a fare la loro parte, dismettendo privilegi – qual è la corresponsione dell'assegno di fine mandato – oggi più che mai inaccettabili e anacronistici,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori
a valutare l'opportunità di:
disciplinare l'assegno di fine mandato analogamente al trattamento di fine rapporto previsto nell'ordinamento esterno, anche con applicazione della medesima disciplina fiscale;
conseguentemente, al fine di non gravare il bilancio interno con maggiori spese, prevedere una riduzione dell'indennità corrisposta ai parlamentari pari all'importo che la Camera dovrebbe versare per ciascuno ai fini dell'assegno di fine mandato.
9/Doc. VIII, n. 8/71. Fraccaro, Luigi Di Maio, Mannino.