• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03976/025    premesso che:     la legge n. 243/2012, all'articolo 9, non riconosce esplicitamente per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03976/025presentato daGIULIETTI Giampierotesto diMartedì 2 agosto 2016, seduta n. 666

   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 243/2012, all'articolo 9, non riconosce esplicitamente per gli enti territoriali la possibilità di iscrivere in entrata l'avanzo vincolato ai fini dell'equilibrio di bilancio;
    questa circostanza crea un'asimmetria fra gli enti territoriali e gli enti pubblici non territoriali che possono includere l'avanzo fra le voci che rientrano nel calcolo dell'equilibrio di bilancio;
    l'avanzo vincolato è una grandezza finanziaria che rappresenta una spesa «rinviata» nel tempo ma vincolata nella sua destinazione (spesso erogata dallo Stato in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e almeno per questo non imputabile alla responsabilità regionale);
    le disposizioni in tema di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 consentono, invece, l'iscrizione dell’«avanzo vincolato utilizzato anticipatamente»;
    nella recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016 del 21 giugno scorso (depositata il 20 luglio 2016) si afferma che «Il vincolo di destinazione nella materia finanziaria e contabile comporta che il fondo (le risorse vincolate – avanzo vincolato) possa essere impiegato solo per la realizzazione dello scopo per cui è stato stanziato. Occorre a tal fine considerare che nella contabilità pubblica la regola relazionale tra entrate e spese è quella riconducibile al principio di unità del bilancio “specificativo dell'articolo 81 Cost. [secondo cui] tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita” (sentenza n. 192 del 2012). In tale contesto, il vincolo di destinazione si pone quale deroga al principio generale per garantire la finalizzazione di determinate risorse, come quelle erogate a titolo di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate.»;
    l'avanzo vincolato è composto per di più da trasferimenti statali e dell'Unione europea erogati a ridosso della fine dell'esercizio finanziario per cui non è più possibile attivare le procedure di spesa in quanto mancanti del requisito del rispetto della competenza finanziaria rinforzata secondo i principi e le tempistiche previste dal decreto legislativo n. 118/2011; che i trasferimenti quantitativamente e quantitativamente più importanti riguardano ad esempio il Fondo nazionale trasporti (le regioni anticipano mensilmente i pagamenti alle aziende di trasporto), il riversamento della compartecipazione all'IVA, delle manovre regionali su IRAP e IRPEF, le risorse dovute alla chiusura dei tavoli di adempimenti in sanità, le compensazioni per i minori gettiti IRAP, IMU, TASI e i conguagli dovuti alle regioni sulla tassa automobilistica, le risorse sull'edilizia sanitaria, scolastica e quelle per il pagamento delle rate dei mutui a carico dello Stato, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, i fondi ambientali; ovvero la copertura delle spese di investimento che per loro natura non si esauriscono nell'esercizio;
    proprio riguardo ai trasferimenti UE e ai cofinanziamenti nazionali, la sentenza della Corte costituzionale 184/2016 richiama il paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 che «prevede, tra l'altro, che ”Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio [...] c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come “vincolate da trasferimenti” ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente», e che tali risorse devono pertanto essere iscritte a bilancio per attestarne l'esistenza e impedirne la distrazione dal vincolo di destinazione;
    è importante distinguere, quindi, la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato a bilancio, come definito dal decreto legislativo 118/2011, che non da di per sé la possibilità di spendere queste risorse ma che ha il pregio di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, in quanto nel caso in cui si determinassero le condizioni di spazi finanziari, l'iscrizione dell'avanzo in fase di previsione consente di «perfezionare» subito altra spesa per investimenti nei limiti della manovra, dalla possibilità di spenderlo, che può essere regolata dalle leggi di bilancio annuali;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2016 richiama a proposito che il carattere finalistico della deroga al principio generale all'articolo 81 Cost. «non consente interpretazioni o distinzioni di sorta all'interno della contabilità regionale, poiché “la natura esclusiva dei vincolo di destinazione delle risorse (...) e la sua precipua funzionalizzazione alla realizzazione di un programma (costituisce) scelta finanziaria di fondo della previsione statale (...), senza che a tali fini siano necessarie altre spiegazioni” (sentenza n. 38 del 2016).» e che il vincolo di destinazione deve essere garantito, infatti «“È necessario premettere che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non incapiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli (...) per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione (è riconducibile) alla clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge” (sentenza n. 70 del 2012).»;
    l'articolo 9 appena approvato nel decreto-legge n. 113/2016 permette di non presentare il prospetto del pareggio a preventivo e le relative relazioni illustrativa e tecnica della norma sottolineano la finalità di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire in particolare gli investimenti senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche alla luce del fatto che nel 2015 è stato assicurato il pieno rispetto del pareggio di bilancio da parte di tutti gli enti del comparto, confermando la capacità delle regioni di garantire il controllo della gestione della spesa con strumenti informatici interni di monitoraggio, anche in tempo reale, atti a governare la spesa a livelli prudenziali, tali da garantire da ogni rischio di squilibrio a fine esercizio;
    la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 463) aveva già previsto per le sole regioni a statuto ordinario l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio nella sola sede di rendiconto 2015 e la relazione tecnica alla norma non ascriveva oneri finanziari né paventava rischi di mancato rispetto del pareggio di bilancio;
    le eventuali esigenze di concorso agli obiettivi di finanza pubblica possono essere assolte attraverso la modulazione del saldo di pareggio che può essere definito annualmente con la legge di bilancio;
    l'inserimento nel prospetto nel bilancio di previsione dell'avanzo vincolato non comporta automaticamente un risultato positivo a consuntivo e che la gestione annuale attesterà la spesa al saldo indicato dalla legge per il conseguimento degli obblighi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative legislative volte a consentire la possibilità di iscrivere l'avanzo vincolato nei prospetti di bilancio per il triennio 2017-2019.
9/3976/25. Giulietti, Misiani, Baruffi, Arlotti, Palese.