• C. 362-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 9 gennaio 2014); GHIZZONI Manuela, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.362 [Professionisti dei Beni Culturali] Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali
approvato con il nuovo titolo
"Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti"


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 362-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MADIA, GHIZZONI, ORFINI, BOSSA, NARDUOLO
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali
Presentata il 20 marzo 2013
(Relatore: GHIZZONI)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza ed istruzione), il 9 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 362 Madia, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»,

            considerato che le disposizioni da recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e le professioni,

            ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente,

            ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni,

            ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,

            rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative,

            ricordato come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che

presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte costituzionale),

            richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali,

            segnalata l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013),

            evidenziata altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario,

            rilevato che, al medesimo comma 2 dell'articolo 2, si precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purchè riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4», indipendentemente dal possesso dei requisiti del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 2,

            sottolineata pertanto la necessità di valutare approfonditamente tale previsione, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, considerato che al medesimo comma 2 dell'articolo 2 si demanda invece al decreto ministeriale ivi previsto l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si sottolinea, infine, la necessità di valutare approfonditamente, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 3 della Costituzione, quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, nella parte in cui precisa che «l'iscrizione negli elenchi è comunque consentita a coloro che siano in possesso di certificazione della qualificazione professionale, rilasciata dalla rispettiva associazione professionale», considerato che il medesimo comma 2 demanda invece ad un decreto ministeriale, ivi

previsto, l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi in questione, creando due «canali» differenziati;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 – nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali – alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

            b) si evidenzia altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario.

        La I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362 Madia, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

            considerato che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materie «beni culturali» – riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi – e «professioni»;

            ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente;

            ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;

            ricordato altresì che, con riferimento a tale riparto di competenze, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, riguardanti in generale lo sviluppo della cultura, ha

affermato che tale sviluppo corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

            rilevato, altresì, che con la sentenza n. 232 del 2005 della Corte costituzionale viene evidenziato come, nelle materie in questione, sussiste una coesistenza di competenze normative;

            ricordato come la materia delle «professioni», a sua volta, rientra nell'ambito delle materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            evidenziato altresì che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nelle competenze delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (ex multis sentenza n. 138 del 2009 della Corte costituzionale);

            rilevato che all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si prevede che «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale»;

            segnalata l'esigenza, per coerenza normativa, di valutare l'opportunità di sopprimere la parola «operativi» – o, in subordine, di sostituirla con la parola «esecutivi» – con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa, in via generale, che si interviene «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate» e che, altrimenti, vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti;

            evidenziato, in proposito, il rischio di escludere, con il riferimento a interventi «operativi», attività già affidate ai professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico come ad esempio quelle di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

            sottolineata al riguardo, l'opportunità che il nuovo intervento normativo sia coerente con quanto stabilito finora dal legislatore, evitando asimmetrie che potrebbero generare situazioni di incertezza normativa;

            richiamato l'articolo 2, nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali;

            ribadita l'opportunità che la suddetta previsione sia valutata alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva, e ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo la sussistenza di un ambito materiale di competenza esclusiva consente allo Stato l'emanazione di atti regolamentari precettivi anche nei confronti delle autonomie territoriali (sentenze n. 200 del 2009, n. 144 del 2013 e n. 200 del 2013);

            ribadita altresì l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario;

            richiamato il secondo periodo dell'articolo 2 del comma 2 che prevede che il decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

            ricordato che, in base alla normativa vigente, il professionista è libero di non iscriversi ad un'associazione e che la citata certificazione UNI non è obbligatoria;

            rilevato altresì che la suddetta attestazione non appare equiparabile ad una certificazione di carattere pubblicistico e che quindi può apparire incongruo utilizzarla come requisito indispensabile per l'iscrizione all'elenco, anche in virtù del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario che la Commissione di merito valuti l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, che stabilisce che il decreto ministeriale per l'individuazione delle

modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali preveda, tra i requisiti per l'iscrizione negli elenchi, il possesso da parte dei professionisti della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'articolo 9, della legge 14 gennaio 2013, n.4, alla luce di quanto evidenziato in premessa e di quanto sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

            2) all'articolo 2, commi 1 e 2, sia specificato a quale «ministero» e a quale «ministro» si fa riferimento, considerato che il testo non è più formulato come novella al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 9-bis, si segnala l'opportunità, per coerenza normativa, di valutare se sopprimere la parola: «operativi», con riferimento agli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, considerato che al medesimo articolo 1, comma 1, si precisa, in via generale, che si interviene «in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate» e che vi potrebbe essere il rischio di limitare eccessivamente la sfera delle competenze tecniche dei professionisti, escludendo attività già affidate agli stessi professionisti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici in ordine ad interventi di progettazione, direzione tecnica e collaudo di scavo archeologico;

            b) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di rivedere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 2 nella parte in cui prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti in elenchi delle professioni culturali, alla luce dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva e della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

            c) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nel parere espresso dal Comitato permanente per i parere della I Commissione sul precedente testo della proposte di legge in titolo, di valutare attentamente la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, nella parte in cui si prevede, in maniera irrituale per l'ordinamento, «l'intesa» con le associazioni professionali ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale, attribuendo ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore» con riferimento ad un atto normativo secondario.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 362 Madia,

            rilevato che il testo interviene nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi, affrontato in termini generali dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, richiamata nel testo;

            rilevato che:

                il comma 1 dell'articolo 2 introduce nel titolo III del codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti;

                il comma 2 demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali;

            ritenuto che sia opportuno prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che sia sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale, di cui al comma 2 del nuovo articolo 129-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

        La II Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362;

            rilevato che le modifiche apportate al testo sul quale la Commissione Giustizia ha già espresso il proprio parere in data 17 settembre 2013 sono volte a meglio salvaguardare le professioni

regolamentate la cui attività si svolge già nell'ambito di quelle attività che ora sono attribuite a queste nuove professioni, senza tuttavia intervenire sulla disposizione, che demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali;

            richiamato il parere espresso il 17 settembre 2013 dalla Commissione Giustizia, nel quale si era posta una osservazione in considerazione del fatto che si riteneva opportuno prevedere che fosse sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 362, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali;

            preso atto della relazione tecnica depositata dal Governo secondo la quale le attività correlate all'istituzione ed alimentazione degli elenchi di cui all'articolo 2 possono essere effettuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            rilevata l'opportunità di prevedere esplicitamente all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 129-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni di beni culturali;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali (atto Camera n. 362 Madia);

            rilevando che il provvedimento si iscrive pienamente nel quadro della disciplina recata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 7, concernente la disciplina delle professioni non regolamentate e avendo verificato che la normativa non solleva alcun problema in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea;

            ritenendo auspicabile prevedere misure di regolamentazione delle professioni dei soggetti operanti nel campo della tutela, vigilanza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese;

            rilevando, in tale contesto, che l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), sulla base di una presunta violazione della direttiva servizi denunciata dall'apertura di una

procedura di pre-infrazione, attesta la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;

            ritenendo opportuno valutare la fondatezza dei presupposti di tale procedura di infrazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito, al fine di evitare confusione del quadro normativo, l'opportunità di introdurre nel testo in esame una disposizione transitoria, in attesa di un riordino organico e complessivo della normativa relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che sospenda nelle more di tale regolamentazione l'efficacia del citato articolo 3 della legge n. 97 del 2013.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 362 Madia recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

            rilevato che il provvedimento è volto a tutelare e valorizzare le professioni dei beni culturali e auspicato che tale finalità sia perseguita evitando eccessivi irrigidimenti nel mercato del lavoro;

            visto, in particolare, il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, che modifica il codice dei beni culturali prevedendo l'istituzione presso il Ministero dei beni culturali di elenchi nazionali, cui sono iscritti i professionisti in possesso di determinati requisiti, e demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi ad un decreto del Ministro dei beni culturali, d'intesa con le associazioni professionali;

            rilevata l'opportunità che, nell'individuazione di tali requisiti, sia garantita l'omogeneità con i requisiti richiesti negli altri Paesi europei per l'esercizio delle medesime professioni, al fine di assicurare la mobilità dei lavoratori e parità di condizioni nell'accesso al lavoro;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 129-bis, comma 2, che il decreto ministeriale vi previsto debba tenere conto, nell'individuazione dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi, dei requisiti richiesti negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio delle medesime professioni.

    La XIV Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362 Madia recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

            considerato che la disciplina recata dal testo è riconducibile alle materie beni culturali e professioni e che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, contempla la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre il terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

            rilevato che la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'articolo

117, terzo comma, della Costituzione e che, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del presente provvedimento, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali richiamato all'articolo 2 del testo, volto alla individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione agli elenchi e delle relative modalità di tenuta, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali»;

            richiamato il parere già espresso, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione di merito, nella seduta del 6 novembre scorso;

          rilevato che:

                il provvedimento individua le figure professionali cui possono essere affidati gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

                la disciplina delle professioni rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma, in base alla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

                per quanto riguarda i beni culturali, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione contempla la «tutela» degli stessi tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre il

terzo comma della predetta disposizione costituzionale ha incluso la «valorizzazione» dei beni culturali, come pure la promozione e l'organizzazione di attività culturali, tra le materie di legislazione concorrente;

                l'articolo 2, comma 2, prevede che, con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, siano stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali (istituiti dal comma 1 del medesimo articolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali) dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento degli interventi oggetto del provvedimento, che sono funzionali non solo alla tutela, ma anche alla valorizzazione dei beni culturali,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

            anche al fine di meglio contemperare le competenze regionali in materia di guide turistiche con il contenuto del provvedimento, all'articolo 2, comma 2, si preveda che il decreto del ministro per i beni e le attività culturali ivi richiamato sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Testo
della proposta di legge
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Testo
della Commissione
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.
Art. 1.
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali).

      1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 9-bis. – (Professioni dei beni culturali). – 1. Gli interventi di tutela, di vigilanza e ispezione e di protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione e professionalità, nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate».       «Art. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). – 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale».
Art. 2.
Art. 2.
(Elenchi dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali).

      1. Dopo l'articolo 182 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

      1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 182-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di professioni dei beni culturali). – 1. In conformità con il riordino delle classi di laurea e con la definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni di cui all'articolo 9-bis per le finalità di cui al medesimo articolo, sono istituiti presso il Ministero registri nazionali, dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi esperti di diagnostica applicata ai beni culturali, storici dell'arte idonei allo svolgimento degli interventi indicati dallo stesso articolo 9-bis».

elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per la loro tenuta in collaborazione con le predette associazioni professionali.
      3. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.