• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03085 LUCIDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CRIMI, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, SANTANGELO, MONTEVECCHI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: la recente legge n. 122 del 2016,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03085 presentata da STEFANO LUCIDI
martedì 2 agosto 2016, seduta n.673

LUCIDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CRIMI, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, SANTANGELO, MONTEVECCHI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

la recente legge n. 122 del 2016, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016", agli articoli 11, 12 e 13 disciplina il diritto e le modalità di accesso all'indennizzo, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, procedura di infrazione 2011/4147;

in particolare, l'art. 12 stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, indicando che " L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato";

inoltre, la suddetta legge stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, sia in termini di reato subito in generale, ma anche determinando una soglia economica reddituale della vittima, che deve essere non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

la soglia economica che conseguentemente consente l'accesso al suddetto fondo è pari a 11.500 euro, corrispondenti a circa 950 euro mensili;

considerato che:

la direttiva 2004/80/CE non indica nessuna soglia reddituale quale vincolo al suddetto risarcimento;

si apprende da notizie di stampa ("Corriere della Sera" del 27 luglio 2016) di casi relativi a cittadini e famiglie italiane vittime di reati intenzionali violenti, che non possono accedere al risarcimento, proprio a causa della soglia economica determinata dalla legge n. 122 del 2016;

risulta agli interroganti che attualmente non esistano informazioni pubbliche circa il numero di vittime di reati intenzionali violenti e quindi di famiglie che potrebbero essere aventi diritto di accesso al fondo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato nella legislazione nazionale l'inserimento della soglia di reddito massima per accedere al fondo di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti;

quale sia il numero, anche stimato, delle vittime di reati intenzionali violenti aventi diritto di accesso al fondo di cui premessa;

quante siano le domande di accesso al fondo sinora pervenute;

se il Ministro in indirizzo ritenga congrua la cifra stanziata di 2 milioni e 600.000 euro annui finalizzata alla gestione del Fondo.

(3-03085)