• Relazione 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1921 Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 E 2457-A

Relazione Orale

Relatori Casson e Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2016

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (n. 2067)

presentato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2798)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 2015

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (n. 1844)

d’iniziativa dei deputati FERRANTI, VERINI, MATTIELLO, GIULIANI, MARZANO, BAZOLI, CAMPANA e TARTAGLIONE

(V. Stampato Camera n. 2150)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 2015

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia
di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (n. 2032)

d’iniziativa dei deputati MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, Matteo BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GRIMOLDI, MARCOLIN e Gianluca PINI

(V. Stampato Camera n. 1129)

approvato dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 2015

Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (n. 176)

d'iniziativa del senatore SCILIPOTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti
in espiazione di pena (n. 209)

d’iniziativa del senatore TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso
di inadeguata capienza dell'istituto di pena (n. 286)

d'iniziativa dei senatori MANCONI, TRONTI e TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di divieto
di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (n. 299)

d’iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni
in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (n. 381)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi l e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (n. 382)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (n. 384)

d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (n. 385)

d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento
al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (n. 386)

d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» (n. 387)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (n. 389)

d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge
26 luglio 1975, n.354, concernenti la limitazione dell'applicabilità
delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (n. 468)

d'iniziativa dei senatori MARINELLO, MAZZONI, PAGANO, ALICATA, GUALDANI, SCOMA e RUVOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia
di conversione della pena dell'ergastolo (n. 581)

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (n. 597)

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO, Eva LONGO, DE SIANO, D’ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMORUSO, GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, AIELLO, Giuseppe ESPOSITO e CHIAVAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (n. 609)

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, RAZZI, LIUZZI, ALICATA, FAZZONE e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (n. 614)

d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (n. 700)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (n. 708)

d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CHITI, Stefano ESPOSITO, BROGLIA, FILIPPI, SPILABOTTE, SOLLO, CIRINNÀ, DIRINDIN, LO GIUDICE, FEDELI, Rita GHEDINI, TOCCI, LO MORO, RICCHIUTI, MOSCARDELLI, FAVERO, ORELLANA, FUCKSIA, MASTRANGELI e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n.251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (n. 709)

d’iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2013

Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CAPACCHIONE, GIACOBBE, MANCONI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale (n. 1113)

d’iniziativa dei senatori CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, CHITI, Gianluca ROSSI, FORNARO, GOTOR, ALBANO, RICCHIUTI, CUCCA, DIRINDIN, PEZZOPANE, SPILABOTTE, MATTESINI, MINEO, DI GIORGI, AMATI, SOLLO, PAGLIARI, VALENTINI, DE PIN, DEL BARBA, MANASSERO, SCALIA, CANTINI, SANGALLI e FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2013

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (n. 1456)

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e ALBANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2014

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (n. 1587)

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, MANCONI, BENCINI, CIRlNNÀ, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, Rita GHEDINI, GUERRA, IDEM, MARGIOTTA, MASTRANGELI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, RlCCHIUTI e SPILABOTTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2014

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(n. 1681)

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (n. 1682)

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 416-ter del codice penale per l’inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (n. 1683)

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento
delle pene per l'associazione mafiosa armata (n. 1684)

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di sospensione della prescrizione penale (n. 1693)

d’iniziativa dei senatori GINETTI, ZANONI, PUPPATO, CHITI, MATTESINI, ALBANO, LO GIUDICE, PEZZOPANE, BERTUZZI, CIRINNÀ, CUCCA e LUCHERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (n. 1713)

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, MINEO, BOCCHINO, DE PIN, RICCHIUTI, BENCINI, GAMBARO, PUPPATO e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2014

Modifica della disciplina della prescrizione (n. 1824)

d'iniziativa dei senatori RICCHIUTI, LO GIUDICE e TOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015

Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (n. 1905)

d’iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2015

Modifica all’articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (n. 1921)

d’iniziativa dei senatori MUSSINI, BENCINI, SIMEONI, VACCIANO e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (n. 1922)

d’iniziativa dei senatori D'ASCOLA, GENTILE, AIELLO, DI GIACOMO, ANITORI, CONTE, DALLA TOR, GUALDANI, VICECONTE, TORRISI, COMPAGNA e Luciano ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (n. 2103)

d’iniziativa del senatore CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2015

Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale e al regime di semilibertà (n. 2295)

d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione
e negli esercizi commerciali e rapina (n. 2457)

d’iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2016

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103 e sui relativi emendamenti

5 luglio 2016

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la ratio stessa dell'istituto, ledendo i princìpi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Russo)

su ulteriori emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

1º agosto 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Laniece)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103 e sui relativi emendamenti

21 luglio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 13.29 e 14.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921, 2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103

1º agosto 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti.

(Estensore: Mirabelli)

su testo del disegno di legge: (2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

4 maggio 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015;

considerato che:

esso si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli;

il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il Capo I (articoli 1-6) riguarda l’estinzione del reato per condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina. Il Capo II (articoli 7-9) reca delega al Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale;

il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli 10-12) interviene sulla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell’archiviazione. Il Capo II (articoli 13-20) riguarda i riti speciali, l’udienza preliminare, l’istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli 21-25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni;

il Titolo III (articoli 26-28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero;

il Titolo IV (articoli 29-33) reca una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario;

il Titolo V (articoli 34 e 35) reca disposizioni finali, prevedendo le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

ricordato che la Commissione giustizia, nella seduta del 28 aprile 2016, ha congiunto, all’esame del disegno di legge n. 2067 e connessi, i disegni di legge n. 1844 e connessi e il disegno di legge n. 2103, in materia di prescrizione, e che i correlatori presenteranno una proposta di testo unificato da assumere come testo base per il prosieguo dell’esame;

valutato che non sussistono, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l’ordinamento dell’Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

nel documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016 (relazione per Paese relativa all’Italia 2016), adottato nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, sono contenute alcune valutazioni inerenti l’efficacia del sistema giudiziario italiano nel suo complesso;

con particolare riferimento alla lotta alla corruzione, nel detto documento, si evidenzia come la riforma dei termini di prescrizione stia subendo ritardi, dato che il «progetto di legge volto alla revisione organica dell’istituto ... è ancora in discussione in Parlamento». Peraltro, nel 2015 sono state approvate alcune leggi che innalzano il limite edittale delle pene per determinati reati di corruzione, introducono nel codice penale reati nuovi quali l’auto-riciclaggio e il falso in bilancio e rafforzano le competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare in tema di appalti pubblici. Sono inoltre in corso iniziative legislative per incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (cosiddetto whistleblower), cui attualmente è offerta una protezione solo limitata e frammentaria;

nel citato documento della Commissione europea si afferma come «un’attuazione adeguata di queste norme, associata alla rapida approvazione della revisione organica dell’istituto della prescrizione, potrebbe segnare un cambiamento di passo nella lotta contro la corruzione»;

nel medesimo senso, peraltro, le stesse Raccomandazioni specifiche per Paese relative all’Italia, emesse dal Consiglio il 14 luglio 2015 a conclusione del semestre europeo 2015, raccomandavano all’Italia la riforma dell’istituto della prescrizione «entro la metà del 2015».

sugli emendamenti riferiti al testo unificato adottato
dalla Commissione per i disegni di legge nn. 2067 e connessi

8 giugno 2016

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione giustizia per i disegni di legge nn. 2067 e connessi, volto ad operare una revisione organica di molte disposizioni dell'ordinamento processuale penale;

richiamato il parere reso il 4 maggio 2016 sul testo del disegno di legge n. 2067;

rilevato che:

gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6 consentono lo svolgimento di attività sotto copertura per l'accertamento dei reati di corruzione, in linea con la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (nell'ambito del Consiglio d'Europa), che ritiene opportuna la previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23). La medesima scelta sottesa agli emendamenti in esame era stata compiuta nella XV legislatura con l'articolo 12, comma 1, del disegno di legge governativo (A.C. 3286, presentato il 4 dicembre 2007), che accompagnava la ratifica della citata Convenzione. Quel disegno di legge non fu approvato, mentre la Convenzione fu ratificata solo con legge 28 giugno 2012, n. 110, ma senza la previsione delle operazioni sotto copertura;

gli emendamenti da 3.0.9 a 3.0.14, recanti norme di contrasto ai reati in materia agroalimentare (agropirateria, contraffazione, agromafie e tutti i reati connessi) erano stati in parte già presentati nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge europea 2015 (A.S. 2228) e, in quella sede, il 10 maggio 2016, erano stati ritirati e trasformati nell’ordine del giorno G5.200, accolto dal Governo, con il quale si è impegnato il Governo a presentare quanto prima una revisione organica della normativa posta a tutela dell’agroalimentare dai fenomeni contraffattivi, «anche modificando il codice penale, in particolare con riferimento proprio ai reati agroalimentari e di agropirateria»;

gli emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 7 a 12, ivi inclusi gli emendamenti dei relatori 7.1000, 8.1000, 9.1000 e 10.1000 incidono sulla disciplina della prescrizione. Su tale aspetto, si richiama il parere già reso da questa Commissione sul testo del disegno di legge n. 2067, in cui si erano richiamati gli orientamenti della Commissione europea, compendiati nel documento SWD(2016), del 26 febbraio 2016, e nella raccomandazione specifica relativamente al 2015, volti a raccomandare all'Italia una revisione organica dell'istituto della prescrizione quale strumento per la lotta contro la corruzione;

l'emendamento 30.0.1 introduce modifiche alle disposizioni in materia di revisione delle sentenze di condanna a seguito di accertamento da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'inosservanza dell'articolo 6 CEDU sul diritto a un equo processo. L'emendamento 30.0.2 mira alla revoca della sentenza di condanna quando la Corte dei diritti dell'uomo abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena;

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti in esame con l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

3. Nei casi previsti dal comma 2 il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 2. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

1. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 7.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;

2) dopo il numero 3-bis) è aggiunto il seguente:

«3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché».

Art. 11.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 10 della presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 12.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità;

b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata;

c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto, di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 13.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;

b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;

c) eliminare la previsione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 12, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 12 e 13 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI DOMICILIO ELETTO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 15.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. -- (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). --- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».

Art. 16.

(Modifica in materia di riproponibilità dell’azione penale)

1. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato».

Art. 17.

(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)

1. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

4. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa».

5. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

7. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

8. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»;

b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste»;

c) il comma 6 è abrogato.

9. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

10. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

11. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 20.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 21.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.».

6. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

7. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

8. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.».

Art. 22.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 2 del presente articolo, non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 24.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

Art. 25.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75 o frazione di euro 75»

Capo III

SEMPLIFICAZIONE
DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 26.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa».

Art. 27.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 28.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

2. All'articolo 325, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5».

3. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

5. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

7. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».

8. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

9. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

10. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

11. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 29.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 30.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 27 della presente legge.

Titolo III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 129 e 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale».

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

Art. 33.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 34.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 35 e 36.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 35.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, che:

1) ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti acquisiti;

3) successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

4) in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

5) le conversazioni o comunicazioni di cui al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del citato comma 2;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) tenere conto delle decisioni e dei princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;

d) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

e) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:

1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;

2) la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;

3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

4) il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;

5) siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;

6) fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

7) i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale;

8) non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 36.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 34, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, tenendo conto della necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena;

m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario;

n) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

o) previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere;

p) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui rispettivamente agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

r) previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;

s) revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età;

t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute;

u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;

v) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi.

Art. 37.

(Delega al Governo per l’adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 35 e 36 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 38.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 34, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 34, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 35 e 36.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 33, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 2067

Approvato dalla Camera dei deputati

Titolo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I

ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.

(Condotte riparatorie)

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). -- Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto)

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

Capo II

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 7.

(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 610:

1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale»;

b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale».

Art. 8.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

Art. 9.

(Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Titolo II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 10.

(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato)

1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

Art. 11.

(Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione)

1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater».

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva stessa».

4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello»;

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A seguito delle ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice provvede in tal senso con decreto»;

b) al comma 5, le parole: «Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»;

c) il comma 6 è abrogato.

8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza dell'articolo 410, comma 1.

2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'articolo 127, comma 5.

3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1».

9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis».

10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice».

11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare)

1. L'articolo 421-bis del codice di procedura penale è abrogato.

2. All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis,» sono soppresse.

Art. 14.

(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere)

1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato)

1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».

5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

Art. 16.

(Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Art. 17.

(Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova)

1. All'articolo 493 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione introduttiva e».

Art. 18.

(Modifiche in materia di requisiti della sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Art. 19.

(Modifiche in materia di decreto penale di condanna)

1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75, o frazione di euro 75, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale».

Art. 20.

(Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene)

1. All'articolo 135 del codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75».

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 21.

(Modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni)

1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,».

2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:

a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

c) delle richieste, anche istruttorie;

d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

3. All'articolo 591 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo».

4. Al comma 2 dell'articolo 591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,».

Art. 22.

(Modifiche alle disposizioni in materia di appello)

1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). -- 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».

2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

Art. 23.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 48 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».

4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso».

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio».

9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione».

10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606».

Art. 24.

(Modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato)

1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato.

2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.

3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.

4. Si applicano gli articoli 635 e 640».

Art. 25.

(Relazione sull'amministrazione della giustizia)

1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente legge.

Titolo III

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando notizia dell'imputazione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le violazioni relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni».

Art. 28.

(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza)

1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;

b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;

c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «, 4-bis».

3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».

4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Titolo IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 29.

(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 30.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;

b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;

h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

Art. 31.

(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;

e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;

h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;

i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;

l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;

n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;

o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:

1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;

2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;

3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;

4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;

5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;

6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;

7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;

8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale;

p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivà della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.

Art. 32.

(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

Art. 33.

(Disposizioni integrative e correttive)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1844

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Modifica all'articolo 157 del codice penale)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 158 del codice penale)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 159
del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione»;

2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti:

«3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

3-quater) perizie che comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi;

3-quinquies) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma è abrogato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 160 del codice penale)

1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 161 del codice penale)

1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal seguente:

«L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo».

Art. 6.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 2032

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-ter. - (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise). – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 176

D'iniziativa del senatore Scilipoti

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di termine per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di estrazione di copia degli atti)

1. Al comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo le parole: «prendere visione» sono inserite le seguenti: «ed estrarre copia».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 409 del codice di procedura penale, in materia di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione)

1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 209

D'iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

(Finalità)

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti nel corso dell’espiazione della pena, mediante forme di sostegno finanziario alla prosecuzione o all’avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, per il tramite delle regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti e agli internati nel corso dell’espiazione della pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che sono stati autorizzati ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali e artistiche, o altre attività.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa dell’Unione europea, delle regioni e degli enti locali.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Annualmente, il Ministro della giustizia, su richiesta dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei Presidenti delle regioni, provvede a ripartire i fondi stanziati per l’attuazione della presente legge ai sensi dell’articolo 7.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole regioni.

3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono destinate ai detenuti nel corso dell’espiazione della pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all’esercizio di attività di impresa e che siano residenti nel territorio nazionale.

4. Ai fini dell’avvio delle attività, nonché ai fini dell’iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio per le diverse categorie, per i soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo né del certificato di moralità e onorabilità equipollente.

5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di un apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l’iscrizione all’uffucio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio.

Art. 3.

(Livello degli aiuti)

1. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l’acquisto di macchine e di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all’importo massimo di 30.000 euro, per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l’avvio dell’attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.

3. L’erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l’attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

4. All’acquisto delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni.

Art. 4.

(Apprendistato e attività formative)

1. La sovvenzione di cui all’articolo 3 è subordinata alla frequenza, da parte del richiedente, di un corso professionale o all’effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all’attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legislazione vigente in materia di inserimento nel mercato del lavoro.

2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale, che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, possono comunque accedere ad una prova di idoneità, da svolgere a cura del Centro per l’impiego competente per territorio, al fine dell’acquisizione della qualifica.

Art. 5.

(Procedure)

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge inoltrano istanza al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o all’assessore regionale competente, corredata dal nulla osta dell’autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell’autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le proprie generalità, il tipo di attività che si intende svolgere e l’importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.

2. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l’assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto beneficiario, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nelle fasi di progettazione, di realizzazione degli interventi e di avviamento delle attività.

3. L’attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della regione o all’assessore regionale competente, con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.

4. Le spese relative all’attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 6.

(Relazione annuale)

1. Il Garante regionale dei diritti dei detenuti o il Presidente della regione o l’assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 286

D'iniziativa dei senatori Manconi ed altri

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini dell’esecuzione penale sulla base di un conteggio effettuato ai sensi degli standard attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazioni.

2. Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile. Qualora non sia possibile l'esecuzione della sentenza di un condannato proveniente dallo stato di libertà nell'istituto a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione della pena, previsto dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena è espiata in taluno dei luoghi di cui all’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o in altro luogo indicato dallo stesso condannato, con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell'esecuzione.

3. Il Ministero della giustizia costituisce una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista segue l'ordine cronologico dell'emissione delle condanne. Un adeguato numero di posti letto deve essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato all’esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona ovvero di taluno dei delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice di procedura penale.

4. Il periodo di conversione temporanea dell'ordine di esecuzione in obbligo di permanenza ai sensi del comma 2 è computato al fine della complessiva espiazione della pena al pari della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi all'obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo del complessiva esecuzione della pena viene interrotto.

DISEGNO DI LEGGE N. 299

D'iniziativa del senatore Compagna

Art. 1.

(Modifica dei benefici penitenziari)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratta di detenuti o internati condannati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, del codice penale e dell'articolo 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, i benefici di cui al precedente periodo possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.»;

b) i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis e 3-bis sono abrogati.

Art. 2.

(Collaboratori di giustizia)

1. L'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 381

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati di intrattenere relazioni personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Incontri con la famiglia). -- 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».

Art. 3.

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».

Art. 4.

1. I detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con i propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

DISEGNO DI LEGGE N. 382

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

(Modifica all'articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici)

1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento di semplici mansioni d'ordine nonché la prestazione d'opera meramente materiale presso amministrazioni pubbliche, che costituiscono attività di pubblico servizio».

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)

1. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie)

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Confisca».

DISEGNO DI LEGGE N. 384

D'iniziativa del senatore Barani

Capo I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI MISURE
CAUTELARI PERSONALI

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'apprezzamento dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di consumazione di reati della stessa specie, prevista dalla presente lettera, la pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità».

Art. 2.

1. Al comma l dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando sussistono le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, fatte salve quelle di eccezionale rilevanza, nel disporre le misure il giudice non può applicare la custodia cautelare in carcere. L'eccezionale rilevanza, ove rilevata, non può comunque attenere alle normali esigenze cautelari, ma deve fare riferimento alla graduazione dell’intensità delle stesse, che deve essere tale da far ritenere insostituibile, allo stato, la misura carceraria».

2. Il comma 2-ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Quando ogni altra misura risulti inadeguata è disposta la misura di cui agli articoli 275-bis e 284. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è disposta la misura della custodia cautelare in carcere».

4. Al comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, la parola: «assolutamente» è soppressa.

5. Il comma 4-quater dell'articolo 275 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» sono soppresse.

Art. 4.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di proceduta penale, le parole: «dispone la revoca» sono sostituite dalle seguenti: «può disporre la revoca».

Art. 5.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, le parole: «il giudice può disporre il ricovero provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice dispone il ricovero provvisorio».

Capo II

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, IN MATERIA DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «nei confronti dello straniero che» sono inserite le seguenti: «ne faccia richiesta e che» e le parole: «pena detentiva entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «pena detentiva entro il limite di tre anni».

2. Al comma 5 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «anche residua, non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «anche residua, non superiore a tre anni, e che ne faccia richiesta».

3. Al comma 8 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Capo III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECIDIVA

Art. 8.

1. L'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 9.

1. L'articolo 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, l'articolo 99 del codice penale riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 10.

1. Il quarto comma dell'articolo 81 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 12.

1. Al comma 01 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse.

2. Il comma 1.1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 è abrogato. Conseguentemente, il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

Art. 13.

1. L'articolo 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 14.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogato. Conseguentemente, il comma l dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005.

2. Il comma 7-bis dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 15.

1. Il comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento di cui la sentenza diviene definitiva».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, previa determinazione degli spazi fisici minimi da mettere a disposizione di ogni detenuto effettuata in base ai criteri fissati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, stabilisce il numero di posti letto presenti in ciascuno degli istituti di pena nazionali. Fermo restando il principio di territorializzazione della pena, nessuno può essere detenuto in un istituto di pena qualora non sia disponibile un posto letto.

2. Qualora un condannato non possa essere detenuto nell'istituto di pena a lui destinato, l'ordine di esecuzione della pena è tramutato in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato. Il Ministero della giustizia redige una lista di coloro che attendono di scontare la pena detentiva, compilate in base all'ordine cronologico dell'emissione delle condanne.

3. Un determinato numero di posti letto di ciascun istituto di pena deve essere lasciato libero. Nel caso di reati contro la persona si può procedere direttamente all'esecuzione della pena utilizzando tali posti. L'esecuzione della pena prosegue durante la sospensione del provvedimento di detenzione, ad esclusione dell'ipotesi in cui il detenuto non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio.

Art. 17.

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Capo V

INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 168-BIS DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Sospensione del procedimento con messa alla prova). -- Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ai fini del computo della pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti. L'istanza può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice disciplina le modalità di espletamento della prova.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte.

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI

Art. 19.

1. Alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,» sono soppresse.

2. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. -- (Pene per reati di lieve entità). -- 1. Quando per mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di lieve entità, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, quando gli autori di reato sono persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, il giudice, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all'articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un'ora in tutti i giorni lavorativi.

3. L'organo competente all'esecuzione della pena di cui al comma 2 trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente per il domicilio del condannato, che determina le modalità di esecuzione, individuando il lavoro di pubblica utilità da svolgere, e incarica l'ufficio esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro. L'ufficio riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, competente anche per la modifica delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il magistrato di sorveglianza procede, tenuto conto della gravità dei motivi e delle circostanze delle violazioni, ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, per l'eventuale revoca del lavoro di pubblica utilità e per la ridefinizione della parte di pena ancora da eseguire, tenuto conto dell'impegno manifestato nel periodo di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e della gravità delle inadempienze agli obblighi connessi alla stessa misura».

Art. 21.

1. Il primo periodo del comma l dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può disporre la custodia cautelare in carcere, ma può, se lo ritenga necessario, applicare gli arresti domiciliari o un'altra misura cautelare».

2. Al comma 2 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, le parole da: «Se una persona tossicodipendente» fino a: «su istanza dell'interessato;» sono sostituite dalle seguenti: «Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi a un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza a tali soggetti ovvero in una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, il giudice, se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può revocare la misura della custodia cautelare in carcere o, se lo ritenga necessario, sostituirla con quella degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare. La revoca o la sostituzione sono concesse su istanza dell'interessato;».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Presso ogni tribunale i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o d'ufficio, nei casi di cui al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o d'ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all'organo giudiziario procedente per l'udienza stabilita o per un'altra a tal fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere effettuano, all'inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo di operatori presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all'adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi l e 2 in cui sia richiesto l'inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici per le dipendenze la individuano, esprimendo anche il loro parere sull'opportunità e sull'idoneità di tale inserimento.

2-ter. I tribunali sono tenuti a mettere a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei di operatori di cui al comma 2-bis. Il giudice procedente è tenuto a richiedere l'intervento di tali servizi».

4. Il comma 4 dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 74 del presente testo unico, purché non siano ravvisabili concreti elementi di collegamento con la criminalità organizzata o eversiva».

5. I commi 5 e 5-bis dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 22.

1. Al comma 4 dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

2. I commi 5 e 6-ter dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.

Art. 23.

1. Al comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole: «, salvi i casi di inammissibilità,» sono soppresse.

Art. 24.

1. Il Governo provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, a modificare le tabelle previste dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo un trattamento penale differenziato e più mite per le condotte aventi a oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope meno dannose per la salute.

Capo VII

DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIDUZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO NEGLI ISTITUTI DI PENA

Art. 25.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riduzione del sovraffollamento negli istituti di pena, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione nel libro primo del codice penale di ulteriori sanzioni diverse da quella detentiva;

b) previsione della punibilità dei reati puniti con una pena detentiva non superiore a tre anni mediante sanzioni di tipo interdittivo, prescrittivo o pecuniario;

c) revisione del divieto all'accesso ai benefici penitenziari per i soggetti recidivi;

d) revisione delle pene detentive in caso di condannati tossicodipendenti;

e) revisione del reato di immigrazione clandestina;

f) abolizione della pena dell'ergastolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri competenti per la singola materia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

DISEGNO DI LEGGE N. 385

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 206, 209, terzo comma, 211, terzo comma, 212, secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, secondo comma, e 231, secondo comma, sono abrogati;

b) all'articolo 210, secondo comma, il secondo periodo, è soppresso;

c) all'articolo 212, quarto comma:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, la parola: «nondimeno» è soppressa;

d) l'articolo 215 è sostituito dal seguente:

«Art. 215. - (Specie). -- Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:

1) la libertà vigilata;

2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata»;

e) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. - (Casi di affidamento). -- Ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 4), deve essere ordinata la libertà vigilata per le seguenti categorie di soggetti, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo:

1) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora tale uso sia abituale;

2) coloro che sono destinatari di una sentenza di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero per sordità, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;

3) i minori di anni diciotto, prosciolti per ragione dell'età, quando abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate al numero 2);

4) il minore di anni quattordici che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che sia dichiarato pericoloso dal giudice;

5) il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;

6) il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora gli anni diciotto, e che sia stato riconosciuto imputabile per un delitto ovvero che sia stato condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;

7) il minore di anni diciotto che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza.

La persona di cui al primo comma è posta in libertà vigilata ed è affidata ai genitori, o a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale».

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione i riferimenti alle misure di sicurezza detentive contenuti nel codice di procedura penale, nella legge 26 luglio 1975, n. 354, e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché nelle leggi speciali.

2. Coloro che sono sottoposti a una misura di sicurezza detentiva alla data di entrata in vigore della presente legge passano, per il residuo della pena da scontare, al regime di libertà vigilata che, nei casi di cui all'articolo 232 del codice penale, è applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.

DISEGNO DI LEGGE N. 386

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«3-bis. l'affidamento al servizio sociale»;

b) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sotto la denominazione di pene alternative alla detenzione la legge comprende: l'affidamento al servizio sociale»;

c) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. -- (Affidamento al servizio sociale). -- La pena dell'affidamento al servizio sociale si estende da cinque giorni a tre anni ed è scontata al di fuori degli istituti penitenziari.

La pena dell'affidamento al servizio sociale è inflitta dal giudice per tutti i reati che prevedano una pena detentiva fino a un massimo di tre anni.

Nella sentenza di condanna all'affidamento al servizio sociale il giudice stabilisce le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento al servizio sociale il condannato non soggiorni in uno o più comuni o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Il giudice stabilisce, altresì che l'affidato al servizio sociale si adoperi per quanto possibile in favore della vittima del suo reato e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

All'affidamento al servizio sociale disposto ai sensi del presente articolo si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

DISEGNO DI LEGGE N. 387

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento da sicurezza sociale). -- 1. I detenuti che abbiano espiato almeno metà della pena e che abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, sono ammessi a loro richiesta a sottoscrivere un patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che permette loro di espiare all'esterno del carcere la parte finale della condanna.

2. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concesso ai detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione di metà della pena e sempre che abbiano un residuo di pena non superiore a due anni.

3. I condannati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, sono ammessi al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

4. L'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta quando il soggetto dimostri di avere un luogo in cui dimorare, che può essere la sua abitazione, o un altro luogo di privata dimora, ovvero un luogo di cura, assistenza o accoglienza, e un lavoro o risorse sufficienti per affrontare la ricerca di un lavoro nei primi sei mesi di durata del patto. Qualora il detenuto non abbia avuto la possibilità di lavorare in carcere negli ultimi mesi precedenti la stipula del patto per procurarsi tali risorse, gli enti locali o gli enti privati operanti nell'assistenza alle persone detenute sono tenuti a garantirgliele.

5. L'istanza per l'ammissione al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è presentata al magistrato di sorveglianza il quale provvede entro trenta giorni dopo aver verificato se ricorrono le condizioni di ammissibilità relative alla pena espiata e a quella residua da espiare, nonché se ricorrono o siano comunque garantite le condizioni di cui al comma 4.

6. Il gruppo di osservazione e di trattamento operante nell'istituto penitenziario in cui l’interessato è detenuto redige il programma individuale per il detenuto che sottoscrive il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale. Il programma deve prevedere un'attività di giustizia riparativa nel tempo libero, in particolare la partecipazione a progetti di informazione e di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, a cui le persone detenute possono contribuire con le loro testimonianze. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69, comma 5.

7. Al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applica l'articolo 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis. Il provvedimento di ammissione al patto è revocato quando il soggetto infrange le prescrizioni stabilite dal programma redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna e approvato dal magistrato di sorveglianza.

8. I detenuti stranieri, i quali abbiano espiato almeno metà della pena e abbiano un residuo di pena non superiore a tre anni, o a due anni nel caso siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in alternativa al beneficio previsto dal presente articolo, possono chiedere di rientrare nel Paese di origine indipendentemente dal reato commesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4-bis della presente legge. Il reingresso nel territorio italiano entro i successivi cinque anni comporta la revoca del provvedimento e l'espiazione in carcere del residuo della pena.

9. La Cassa delle ammende istituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 129 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, è impegnata nel finanziamento, fino a l'importo complessivo di 20.000.000 di euro, dei programmi indicati nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 129, finalizzati all'attuazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo»;

b) al comma 1 dell'articolo 51-bis, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies» sono inserite: le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

c) al comma 1 dell'articolo 51-ter, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o al patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) al comma 4 dell'articolo 54, dopo le parole: «dei permessi premio,» sono inserite le seguenti: «del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale,»;

e) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 47-septies, comma 7,».

DISEGNO DI LEGGE N. 389

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 o dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale»;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 1-ter, le parole: «purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» sono sostituite dalle seguenti: «purché non sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis -- (Regime di sorveglianza particolare) -- 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati, e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;

b) che con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di sorveglianza particolare è disposto, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che per il caso dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del Ministro della giustizia, con decreto motivato sulla base di elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, secondo le rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di sorveglianza. I provvedimenti hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali non sia venuta meno. Per gli imputati il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente.

5. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui ai commi 3 e 4, il magistrato di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 14-ter e deve essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza a pena di decadenza del regime di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si fondano, all'interessato al suo difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.

7. Il decreto è depositato, con le note informative e con la documentazione di cui al presente articolo, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati».

Art. 3.

1. L'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-ter -- (Reclamo). -- 1. Il detenuto, l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui all'articolo 14-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché contro le singole misure in concreto imposte al detenuto, anche sotto il profilo del contrasto con le finalità rieducative, con l'individualizzazione del trattamento e con le specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2. Il reclamo, se proposto direttamente dal detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione. Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, provvede in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo 14-bis della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale.

3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, l'avviso della data dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale della Repubblica almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti il decreto applicativo perde efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui all'articolo 14-bis».

Art. 4.

1. L'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«Art. 14-quater -- (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). --1. Il regime di sorveglianza particolare non sospende l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e comporta, rispetto all'esercizio dei diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario, le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. L'applicazione delle restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare non può porsi in contrasto con i princìpi di umanità e di rieducazione della pena e con quello della individualizzazione del trattamento; deve altresì essere connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende tutelare.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, per la sottoposizione al visto di censura sulla corrispondenza degli imputati o per procedere alla registrazione video filmata dei colloqui dei medesimi è comunque richiesta l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria che procede.

3. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario e il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi alimentari e di oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e di periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, con il convivente, con i figli, con i genitori e con i fratelli.

4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 14-bis, l'applicazione del regime di sorveglianza particolare può comportare:

a) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a tre al mese da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il controllo auditivo e di registrazione audio-video filmata nelle ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata dell'autorità competente;

b) il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvi casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente;

c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura e dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci dell'amministrazione penitenziaria;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

Art. 5.

1. I commi 2, 2-bis, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

Art. 6.

1. I provvedimenti emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge, decadono se entro quindici giorni da tale data il Ministro della giustizia non inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e se il magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.

DISEGNO DI LEGGE N. 468

D'iniziativa dei senatori Marinello ed altri

Capo I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «soltanto se da lui conosciute» sono inserite le seguenti: «o conoscibili con l'ordinaria diligenza».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 62-bis
del codice penale)

1. All'articolo 62-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In ogni caso, la sola giovane età e l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non possono essere, da sole, poste a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 69 del codice penale)

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis non possono essere ritenute prevalenti nel caso del delitto previsto dall'articolo 575, anche se aggravato ai sensi degli articoli 576 o 577».

Capo II

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE

Art. 4.

(Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo le parole: «sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, consumato o tentato,».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 608-bis
del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 608 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. - (Ricorso della parte civile). -- 1. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello.

2. La parte civile può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE
26 LUGLIO 1975, n. 354

Art. 7.

(Modifica all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio)

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-ter. Per coloro che sono stati condannati per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano solo dopo che essi abbiano scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di detenzione domiciliare)

1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-quinquies. La detenzione domiciliare non può essere concessa se vi è stata condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ammissione alla semilibertà)

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo che abbia scontato in carcere almeno i quattro quinti della pena irrogata con sentenza definitiva».

DISEGNO DI LEGGE N. 581

D'iniziativa del senatore Compagna

Art. 1.

1. All'articolo 22 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I condannati all'ergastolo che abbiano scontato almeno ventisei anni di pena, esclusi coloro ai quali è negato ogni beneficio penitenziario, possono chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta».

Art. 2.

1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 176. -- (Conversione dell'ergastolo e liberazione condizionale). -- Il condannato alla pena dell'ergastolo di cui all'articolo 22, terzo comma, che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ed abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle, può chiedere la conversione della pena perpetua con quella della reclusione di anni trenta, se ha scontato almeno ventisei anni di pena.

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dall'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Art. 3.

1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 177. -- (Revoca della conversione dell'ergastolo, della liberazione condizionale o estinzione della pena). -- Nei confronti del condannato ammesso alla conversione dell'ergastolo o alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La conversione dell'ergastolo o la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, numero 2). In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo».

DISEGNO DI LEGGE N. 597

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Il personale che ha svolto, nei centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione diurna e notturna, ancorché inquadrato in cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati e internalizzati, è immesso nel ruolo del personale del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia come assistente dell'area pedagogica -- V qualifica funzionale, posizione economica B2, nel numero massimo di sessanta posti.

2. Ai fini dell'immissione nel ruolo di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere prestato servizio continuativamente per almeno sette anni nei centri di prima accoglienza e nelle comunità di cui al comma 1;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2.

1. L'immissione nel ruolo del personale di cui all'articolo 1 avviene previa domanda dell'interessato, da presentare al Ministero della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assunzione del personale di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento di una prova d'esame teorico-pratica, da espletare in sede decentrata, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio regolamento, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2.

Art. 3.

1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 1, il Dipartimento per la giustizia minorile provvede alla cessazione delle convenzioni in atto con le comunità pubbliche e private e con le associazioni e le cooperative, stipulate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. II Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per le assunzioni del personale di cui all'articolo 1 e per la regolazione dei rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 1 opera presso i centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui al medesimo articolo con turni di servizio su tre o quattro quadranti nell'arco delle ventiquattro ore, compreso il servizio notturno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale già immesso in ruolo con tale qualifica.

3. Il personale di cui all'articolo 1 percepisce, nell'espletamento delle turnazioni festive e notturne, l'indennità di turno prevista per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE N. 609

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, le parole: «solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127 comma 5» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 614

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale le parole: «alla persona sottoposta alle indagini e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta alle indagini, al difensore e alla persona offesa dal reato».

DISEGNO DI LEGGE N. 700

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

(Rinvio facoltativo dell'esecuzione
della pena)

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età non superiore a dieci anni»;

b) al quarto comma, dopo le parole:

«Il provvedimento di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del caso previsto dal numero 3) del medesimo comma,».

Art. 2.

(Misure cautelari)

1. Al comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «sei anni» sono sostituite dalle parole «dieci anni»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «di eccezionale rilevanza» sono aggiunte le seguenti: «; può, altresì, essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione del presente comma anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

2. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 285-bis. -- (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). -- 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età non superiore a dieci anni con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

Art. 3.

(Ricovero del minore)

1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero del minore). -- 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente».

Art. 4.

(Detenzione domiciliare)

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1, lettere a) e b), anche alla madre o al padre di prole di età superiore a dieci anni».

2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli,» sono soppresse;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'autorità giudiziaria competente può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del comma 1 anche alla madre di prole di età superiore a dieci anni».

Art. 5.

(Case-famiglia protette)

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-septies. -- (Detenzione in case-famiglia protette). -- 1. Le madri di prole di età non superiore a dieci anni devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi attinenti alla tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore a dieci anni.

2. La detenzione in case-famiglia protette può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

3. La detenzione in case-famiglia protette è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

4. La detenzione nelle forme di cui al presente articolo comporta, per il tempo in cui è applicata, la sospensione della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Art. 47-octies. -- (Limiti di applicabilità). 1. Nel caso in cui la pena accessoria della decadenza dalla potestà di genitore derivi da una delle condotte illecite contemplate nell'articolo 330 del codice civile, la detenzione in case-famiglia protette di cui all'articolo 47-septies non si applica e, se concessa, è immediatamente revocata».

2. Dopo l'articolo 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-ter. - (Case-famiglia protette). -- 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psico-fisiche dei minori.

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto per almeno il 65 per cento da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

3. L'attività svolta presso le case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, in coordinamento con la magistratura di sorveglianza e con il direttore, e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di videosorveglianza e telesorveglianza.

Art. 67-quater. -- (Case-famiglia protette in convenzione). -- 1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni».

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 67-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Detenute straniere)

1. La presente legge si applica anche alle detenute madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

DISEGNO DI LEGGE N. 708

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituto dal seguente:

«Art. 157. -- (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). -- La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quindici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro dieci anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena pecuniaria.

Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale e comunque entro i termini indicati nel primo comma, ai fini della prescrizione decorrono i seguenti ulteriori termini:

1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;

2) tre anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio. Dopo la sentenza di secondo grado la prescrizione cessa di operare.

I termini di cui al primo e al secondo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.

Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del sesto comma».

Art. 2.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. -- (Sospensione del corso della prescrizione). -- Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una disposizione di legge, nonché:

1) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

2) nei casi di rogatorie internazionali, quando il giudice ravvisi la necessità di sospendere il processo per attendere l'esito della rogatoria;

3) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

4) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata già pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima.

DISEGNO DI LEGGE N. 709

D'iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri

Art. 1.

1. La legge 5 dicembre 2005, n. 251, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, le disposizioni degli articoli 62-bis, 69, 81, 99, 157, 158, 159, 160, 161, 416-bis, 418 e 644 del codice penale, dell'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale e degli articoli 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 671 del codice di procedura penale e gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti e ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ai procedimenti non ancora pendenti, ma relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, soltanto qualora siano più favorevoli al reo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1008

D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 69-ter. - (Liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva) -- 1. All'inizio della detenzione e allo scadere di ogni semestre, la detrazione di novanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, anche in altra sede, è disposta senza indugio dalla direzione dell'istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto. Il provvedimento è comunicato a norma dell'articolo 54, comma 2, e notificato al detenuto.

2. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre, o nel corso di periodi trascorsi in libertà o in misura alternativa compresi fra due frazioni di semestre, il detenuto abbia adottato condotte che denotino la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto penitenziario trasmette all'ufficio di sorveglianza, competente per lo stesso istituto, proposta motivata di revoca della misura. La proposta non sospende la misura.

3. Sulla revoca, il magistrato di sorveglianza provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 69-bis.».

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è adottato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di modificare l'articolo 103 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, stabilendo:

a) le modalità di celere acquisizione da parte della direzione dell'istituto penitenziario delle informative di altri istituti o delle forze dell'ordine competenti in ordine alla condotta del condannato per ogni singolo semestre di pena scontata e del periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare;

b) che il provvedimento della direzione dell'istituto penitenziario a norma dell'articolo 69-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall’articolo 2 della presente legge, indichi nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1113

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Nuove disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto)

1. Dopo l'articolo 49 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (Particolare tenuità del fatto). -- Non è punibile chi ha commesso un fatto, previsto dalla legge come reato, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, risultino la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

La dichiarazione di non punibilità non pregiudica, in ogni caso, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno».

2. Al comma 1 dell'articolo 129 del codice di procedura penale, dopo le parole: «come reato» sono inserite le seguenti: «o che il fatto non è punibile ai sensi dell'articolo 49-bis del codice penale».

3. All'articolo 125, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o quando risultino le circostanze di cui all'articolo 49-bis del codice penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni)

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle leggi speciali.»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso che il testo trasmesso è conforme all'originale».

2. L'articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 149. - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica a persone diverse dall'indagato o dall'imputato). -- 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'indagato o dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, nonché il giorno e l'ora dell'invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma».

3. Il comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all'articolo 148, comma 1».

4. All'articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o all'imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. L'atto deve contenere, a pena di nullità, la nomina del difensore d'ufficio con indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L'atto deve contenere inoltre, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d'ufficio o presso il difensore di fiducia. L'atto deve contenere infine l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difensore d'ufficio nominato.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione e successive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all'imputato detenuti».

5. All'articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad indagini esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente l'attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l'attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione alla persona sottoposta ad indagini dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.»;

e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini preliminari».

6. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

«Art. 157-bis. - (Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina di un difensore di ufficio). -- 1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non detenuta deve contenere, a pena di nullità, l'invito a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97, con l'indicazione del nome e cognome, dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax, dell'indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo.

Art. 157-ter. - (Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta). -- 1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 157-bis, la prima notificazione deve contenere altresì, a pena di nullità, l'avviso che tutte le notificazioni successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l'avviso che, in caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questo alla difesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al mandato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, il pubblico ministero o il giudice provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all'indagato, con la contestuale comunicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di fax e dell'indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le notificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossibilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non detenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite nell'articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante consegna di copia unica dell'atto al difensore di fiducia o al difensore di ufficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sottoposta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di fiducia o di ufficio».

7. All'articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona sottoposta ad indagini non detenuta»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «all'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona sottoposta ad indagini non detenuta» e le parole: «copia al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «unica copia dell'atto al difensore»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Notificazioni alla persona sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità».

8. All'articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi,» sono soppresse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L'articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (Notificazioni ad altri soggetti). -- 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai sensi dell'articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 149».

10. Il comma 1 dell'articolo 168 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi di cui all'articolo 148, comma 1, che procedono alla notificazione scrivono, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indicano l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, l'avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ovvero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effettuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

11. Al comma 1 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole da: «nonché l'invito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nonché l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

12. L'articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 171. - (Nullità delle notificazioni). -- 1. La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia;

e) se sono omessi l'invito a nominare un difensore di fiducia ovvero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161».

13. All'articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica».

14. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al difensore, mediante posta elettronica certificata, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettronica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difensore, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari è notificato al consiglio dell'ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettronica certificata. In tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3 decorre dal primo giorno feriale successivo a quello della notifica al consiglio dell'ordine».

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione)

1. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto di archiviazione di cui al comma 1 è appellabile dalla persona offesa solo nel caso di mancato avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 408, comma 2»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ordinanza di archiviazione è appellabile solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La corte di appello decide in camera di consiglio sull'appello di cui ai commi 1-bis e 6, con le forme previste dall'articolo 127».

2. All'articolo 448 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Contro la sentenza il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per illegittima acquisizione della volontà dell'imputato, per difetto di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, nonché qualora vengano inflitte una pena o una misura di sicurezza errate o non previste dalla legge».

3. All'articolo 568 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso per cassazione avverso le sentenze, diverse da quelle sulla competenza che possono dar luogo al conflitto di cui al comma 2, deve essere accompagnato, a pena di improcedibilità, dal versamento di una cauzione di 300 euro, fatta eccezione per i soli imputati già ammessi al gratuito patrocinio. In caso di accoglimento del ricorso, la cauzione è restituita all'avente diritto, dopo la trasmissione della copia della sentenza da parte della cancelleria della Corte di cassazione a norma dei commi l e 3 dell'articolo 625».

4. Al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Si applica l'articolo 611, ma l'inammissibilità è dichiarata senza formalità, sentito il procuratore generale, se il ricorso è stato proposto oltre il termine stabilito o contro un provvedimento non impugnabile o da chi non ha diritto all'impugnazione, nonché se il ricorso è privo dei motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o se vi è rinuncia al ricorso. Allo stesso modo è dichiarata l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, eccettuati i casi di dissenso del pubblico ministero di cui all'articolo 448, comma 2».

5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse.

6. All'articolo 616 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la cauzione di cui all'articolo 568, comma 2-bis, è utilizzata per il pagamento delle spese del procedimento. La parte della cauzione eccedente l'ammontare delle spese del procedimento è utilizzata a copertura, anche parziale, della somma eventualmente prevista dalla sentenza a favore della cassa delle ammende».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di termine al pubblico ministero per le determinazioni in ordine all'azione penale)

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro e non oltre il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o dalla scadenza del più ampio termine di cui all'articolo 415-bis, comma 4. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109».

2. All'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, avoca, con decreto motivato, l'indagine preliminare».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali)

1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 132-bis. - (Udienza di programma e disciplina delle udienze dibattimentali). -- 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione e decisione delle questioni preliminari, incluse le questioni sulla competenza per territorio o per connessione, le nullità di cui all'articolo 181, commi 2 e 3, del codice, la costituzione di parte civile, l'intervento di enti o associazioni ai sensi dell'articolo 91 del codice, nonché l'inserimento o l'espunzione di atti dal fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione di giudizi, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato.

2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive. La lettura del calendario in udienza sostituisce la notifica degli avvisi di rinvio per i soggetti che sono o devono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, inoltre, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice.

3. Si procede all'audizione o all'esame della parte offesa che compare alla prima udienza solo se si tratti di persona detenuta ovvero proveniente da altro Stato o da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché nei casi in cui il processo sia di particolare complessità e comunque in tutti i casi in cui il giudice lo ritenga, con provvedimento motivato, assolutamente necessario.

4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice attribuisce priorità ai processi in ragione della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa e, in ogni caso, ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di cui all'articolo 589 del codice penale commessi con violazione delle norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro.

5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la ragionevole durata del processo, considerando altresì la particolare complessità del processo, avuto riguardo anche al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare.

6. Non incidono sulla ragionevole durata i periodi di sospensione del processo imposti da una particolare disposizione di legge, dal tempo necessario per ottenere l'estradizione di un imputato dall'estero, l'esecuzione di una o più rogatorie internazionali o l'espletamento di perizie ritenute indispensabili, dal tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o su richiesta dell'imputato o del suo difensore, nonché a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero dal tempo che consegue alla dichiarazione di ricusazione del giudice o alla richiesta di rimessione del processo e dal tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione».

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di deduzioni e di provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio)

1. All'articolo 396 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato» e dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «e sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

b) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato».

2. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nel primo periodo, dopo le parole: «necessario od opportuno» sono aggiunte le seguenti: «, indicando le ragioni specifiche della tutela».

Art. 7.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituto dal seguente:

«Art. 157. - (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). -- La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quindici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;

2) entro dieci anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;

3) entro sette anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;

4) entro cinque anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena pecuniaria.

Se l’azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale e comunque entro i termini indicati nel primo comma, ai fini della prescrizione decorre il termine ulteriore di cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio. Dopo la sentenza di primo grado la prescrizione cessa di operare.

I termini di cui al primo comma sono aumentati della metà quando si procede in ordine a taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.

Quando per il reato siano previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del sesto comma».

Art. 8.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Sospensione del corso della prescrizione). -- Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una disposizione di legge, nonché:

1) nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi;

2) nei casi di rogatorie internazionali, quando il giudice ravvisi la necessità di sospendere il processo per attendere l'esito della rogatoria;

3) durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione;

4) durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, ovvero a causa dell'assenza, dell'allontanamento o della mancata partecipazione del difensore che renda privo di assistenza l'imputato, ovvero per effetto della dichiarazione di ricusazione del giudice o della richiesta di rimessione del processo.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Art. 9.

(Modifiche al codice penale, in materia di recidiva, ed alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 26 novembre 2010, n. 199, in materia di esecuzione delle pene)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, quarto comma, le parole: «dall'articolo 99, quarto comma, nonché» sono soppresse;

b) all'articolo 81, il quarto comma è abrogato;

c) all'articolo 99, quarto comma, le parole: «l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «la pena può essere aumentata fino alla metà e, nei casi previsti dal secondo comma, fino a due terzi».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 30-quater è abrogato;

b) all'articolo 47-ter, al comma 01, le parole: «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» sono soppresse:

c) all'articolo 51 è premesso il seguente:

«Art. 50-ter. - (Concessione della semilibertà ai recidivi). -- 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis della presente legge, soltanto dopo l’espiazione di almeno tre quarti della pena.».

Art. 10.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di patto per il reinserimento e la sicurezza sociale)

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 47-septies. - (Patto per il reinserimento e la sicurezza sociale). -- 1. Il condannato che abbia espiato almeno metà della pena, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a tre anni, può essere ammesso, su richiesta sua o del difensore, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale.

2. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, allorquando la parte residua della pena sia inferiore a due anni.

3. Per il computo della durata della pena residua non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. Il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale consiste nella sottoscrizione da parte del condannato di impegni a svolgere attività riparativa in favore di vittime dei reati, attività culturali, istruttive, formative, di assistenza sociale e di inserimento lavorativo, di informazione e prevenzione del rischio di devianza criminale o comunque utili al reinserimento sociale, da svolgere fuori dall'istituto per un periodo pari alla pena residua da espiare, in coordinamento coi piani regionali e di zona per gli interventi ed i servizi sociali territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Per favorire i patti per il reinserimento e la sicurezza sociale e per l'istituzione di strutture di accoglienza di detenuti in misura alternativa, la cassa delle ammende autorizza annualmente l'erogazione di finanziamenti pari ad almeno la metà delle entrate complessive, anche in cofinanziamento o in convenzione con le regioni, le province, i comuni o con altri enti pubblici e privati, utili all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, ovvero per il sostegno ai condannati e agli internati indigenti nei primi sei mesi di applicazione della misura.

6. L'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è disposta in favore del condannato e dell'internato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta dal gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Fermo quanto diversamente stabilito dal presente articolo, al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 5 a 12-bis, nonché le disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della presente legge per la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

8. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, ne fissa le modalità; definisce e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi dell'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura alternativa.

9. Nel disporre l'ammissione al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale, il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

10. Il patto è revocato se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

11. Il patto deve essere inoltre revocato quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 2.

12. Il condannato ammesso al regime del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale che si rende irreperibile è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

13. La denuncia per il delitto di cui al comma 12 comporta la sospensione del beneficio; la conseguente condanna ne comporta la revoca.

14. Se il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale è revocato ai sensi dei commi 10 e 11 la pena residua non può essere sostituita con altra misura».

2. Alla citata legge n. 354 del 1975 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «della detenzione domiciliare speciale», sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 47-quinquies» sono inserite le seguenti: «o ai commi 1, 2 e 7 dell'articolo 47-septies»;

b) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «di detenzione domiciliare speciale» sono inserite le seguenti: «o del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

c) all'articolo 54, comma 4, dopo le parole: «dei permessi premio» sono inserite le seguenti: «, del patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

d) all'articolo 58-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «la detenzione domiciliare» sono inserite le seguenti: «, il patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 47-ter, comma 6» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 47-septies, comma 10».

Art. 11.

(Istituzione e disciplina dell'ufficio per il processo e norme in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado è istituito l'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresì, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al magistrato responsabile dell'ufficio e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere b) e c), i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato, possono essere assegnati all'ufficio per il processo, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta e a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di provenienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, e dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività.

6. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4, l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

8. Al dirigente giudiziario spettano la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

9. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture e agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare e organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata.

10. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dai commi 8 e 9 del presente articolo, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentano appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

Art. 12.

(Riduzione della sospensione dei termini del procedimento penale nel periodo feriale)

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «ed a quelle amministrative» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dal secondo comma»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il decorso dei termini del procedimento penale è sospeso dal 1º al 25 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1456

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di altra utilità» sono sostituite dalle seguenti: «di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione»;

b) le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1587

D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Al fine di mantenere o migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo, i detenuti e gli internati hanno diritto a un incontro al mese di durata non inferiore alle tre ore consecutive con il proprio coniuge o convivente senza alcun controllo visivo.

Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire ai detenuti e agli internati l’intrattenimento di relazioni personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis -- (Incontri con la famiglia). -- 1. I detenuti e gli internati hanno diritto a trascorrere mezza giornata al mese con la famiglia, in apposite aree presso le case di reclusione».

Art. 3.

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 e abbiano dato prova di partecipare all'opera di reinserimento sociale e familiare, il magistrato di sorveglianza può concedere, oltre ai permessi di cui al comma 1, un ulteriore permesso, della durata non superiore a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione, da trascorrere con il coniuge, con il convivente o con il familiare».

Art. 4.

1. l detenuti e gli internati stranieri possono essere autorizzati a colloqui telefonici con propri familiari residenti all'estero o con le persone conviventi residenti all'estero una volta ogni quindici giorni. La durata del colloquio telefonico è di quindici minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato.

DISEGNO DI LEGGE N. 1681

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

DISEGNO DI LEGGE N. 1682

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 1683

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1684

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 416-bis del codice penale, quarto comma, le parole: «da quindici a ventisei anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1693

D'iniziativa dei senatori Ginetti ed altri

Art. 1.

(Modifica all'articolo 159
del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso qualsiasi sentenza di condanna, anche se pronunciata in riforma della decisione di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso in caso di annullamento con rinvio ai sensi dell'articolo 623 del codice di procedura penale da parte della Corte di cassazione».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 588
del codice di procedura penale)

1. All'articolo 588 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale e contro le sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 non hanno in alcun caso effetto sospensivo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1713

D'iniziativa dei senatori Campanella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, dopo le parole: «espressamente rinunciabile dall'imputato» sono aggiunte le seguenti: «ed è interrotto dal deposito della sentenza di primo grado»;

b) all'ottavo comma, dopo le parole: «prevede la pena dell'ergastolo» sono inserite le seguenti: «o della reclusione non inferiore, nel massimo edittale, a dieci anni».

DISEGNO DI LEGGE N. 1824

D'iniziativa dei senatori Ricchiuti ed altri

Art. 1.

(Modifica della disciplina della prescrizione)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:

1) entro quattro anni, se si tratta di contravvenzione;

2) entro cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

3) entro otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

4) entro dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

5) entro quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni.»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente: «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo.»;

c) dopo l’ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, il reato comunque si prescrive se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale entro un anno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, dalla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale. Il termine è raddoppiato per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo».

Art. 2.

(Decorrenza del termine della prescrizione)

1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa».

Art. 3.

(Sospensione del corso della prescrizione)

1. L'articolo 159 codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale alla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, del codice di procedura penale o, in caso di proroga, alla scadenza del termine dell'ultima proroga determinato ai sensi degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel caso di autorizzazione a procedere dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

La sospensione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e, qualora risulti il nome della persona cui il reato è attribuito, decorre, per ciascun indagato, dall'iscrizione nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale».

Art. 4.

(Abrogazione della norma in materia di interruzione del corso della prescrizione)

1. L'articolo 160 del codice penale è abrogato.

Art. 5.

(Abrogazione della norma in materia di effetti della sospensione e dell'interruzione)

1. L'articolo 161 del codice penale è abrogato.

Art. 6.

(Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo)

1. Dopo l'articolo 62-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 62-ter. – (Riduzione di pena per il superamento dei termini di durata ragionevole del processo). - La pena è ridotta di un giorno per ogni cinque giorni di ritardo ove, in qualunque grado, la sentenza di condanna non sia pronunciata entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale.

Il giudice non applica la riduzione di pena quando il superamento dei termini di cui al primo comma dipenda esclusivamente da una o più delle seguenti ragioni:

1) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, ogni differimento dell'udienza oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento produce gli effetti di cui al primo comma. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3) dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato anche a mezzo del difensore che sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41 del codice di procedura penale;

4) richiesta di rimessione proposta dall'imputato che sia stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del codice di procedura penale;

5) rogatorie all'estero, purché dal provvedimento che dispone la rogatoria alla ricezione della documentazione richiesta dall'autorità richiedente non decorra un tempo superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma;

6) perizie di lunga durata o di particolare complessità per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi. Il tempo eccedente è considerato ingiustificato ritardo e produce gli effetti di cui al primo comma.

Il giudice può altresì con specifica motivazione, escludere l'applicazione della riduzione di cui al primo comma ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o più imputazioni.

Qualora siano state inflitte congiuntamente pene pecuniarie e pene detentive, la riduzione si effettua sulla sola pena detentiva inflitta.

Non si applica l'articolo 69».

Art. 7.

(Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo)

1. Al libro V, Titolo III, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è aggiunto il seguente:

«Art. 346-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di ragionevole durata del processo). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62-ter, secondo comma, del codice penale, l'azione penale non può essere proseguita e il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento enunciandone la causa nel dispositivo:

a) ove non sia pronunciata la sentenza di primo grado entro sei anni dall'esercizio dell'azione penale;

b) ove non sia pronunciata la sentenza di secondo grado entro quattro anni dalla pronuncia della sentenza impugnata;

c) ove non sia pronunciata la sentenza della Corte di cassazione entro tre anni dalla pronuncia della sentenza impugnata.

2. I termini di cui al comma 1 sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale e per i reati consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare le associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i reati consumati o tentati con finalità di terrorismo».

DISEGNO DI LEGGE N. 1905

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 178 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pubblica amministrazione non può invocare quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due se trattasi di applicazione della pena su richiesta delle parti, per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione dal giudice competente, non è precluso l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle forze armate e di polizia. Non è mai punibile la mancata menzione delle condanne subite per le quali è stata pronunziata sentenza di riabilitazione in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1921

D'iniziativa dei senatori Mussini ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Qualora si renda necessaria una più ampia sperimentazione dell'internato in ambiente esterno, le licenze di cui ai commi precedenti possono essere ripetute senza soluzioni di continuità e prima della scadenza naturale della misura di sicurezza detentiva».

DISEGNO DI LEGGE N. 1922

D'iniziativa dei senatori D’Ascola ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 609 a euro 5.032»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Fuori dai casi di cui all'articolo 630, se dal fatto deriva comunque la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, si applica la pena dell'ergastolo.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il colpevole si introduce nei luoghi di cui al primo comma con armi, narcotici o con altro mezzo di coazione fisica, anche senza farne uso.

La pena è aumentata fino a un terzo:

1) se il colpevole minaccia o usa violenza;

2) se il colpevole agisce con inganno ovvero si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole pone la persona offesa nella condizione d'incapacità di volere o di agire;

4) se il colpevole impiega minori;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso avvalendosi di particolari attitudini fisiche o di specifiche capacità.»;

c) il terzo comma è sostituto dal seguente:

«La pena prevista al quinto comma si applica se ricorrono le residue circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 in quanto compatibili, ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora sia stato riparato il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori dal caso preveduto dal quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili. La pena è diminuita da un terzo alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro del provento.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

2. All'articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 624-bis».

3. Il secondo comma dell'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito o quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 624-bis, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel primo comma».

Art. 2.

(Modifica al codice di procedura penale)

1. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando si procede per il delitto di cui all'articolo 624-bis, primo comma, del codice penale, il giudice provvede ai sensi del comma 1 se l'imputato ha proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora dimostri di non avere potuto procedere agli adempimenti di cui al comma 1, l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a sei mesi; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tale ipotesi, il corso della prescrizione è sospeso».

Art. 3.

(Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «, del delitto previsto dall'articolo 624-bis del codice penale».

DISEGNO DI LEGGE N. 2103

D'iniziativa del senatore Cappelletti

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 157
del codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 322-bis.1 del codice penale recante disposizioni in materia di prescrizione per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1 - (Disposizioni speciali in materia di prescrizione). -- Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163».

DISEGNO DI LEGGE N. 2295

D'iniziativa della senatrice Ginetti

Art. 1.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale)

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato minore di anni diciotto può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare».

Art. 2.

(Modifica dei requisiti per l'ammissione
dei minori alla semilibertà)

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato minore di anni diciotto può essere ammesso al regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il minore di anni diciotto condannato per un reato diverso da quelli indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di un terzo della pena».

DISEGNO DI LEGGE N. 2457

D'iniziativa dei senatori Bisinella ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032», sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e della multa da euro 2.000 a euro 10.000»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 2.

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni e con la multa da euro 2.000 a euro 10.000.»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098», sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni e della multa da euro 4.000 a euro 15.000».

Art. 3.

1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. La clausola del fatto di lieve entità di cui al comma 1-ter non si applica quando la misura degli arresti domiciliari sia stata disposta per i reati di cui agli articoli 624-bis e 628 del codice penale».

Art. 4.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera e-bis), le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale», sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole: «609-octies», sono inserite le seguenti: «624-bis, terzo comma, 628, terzo comma,».