• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01188/004 in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1188, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1188/4 presentato da MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI
mercoledì 8 gennaio 2014, seduta n. 162

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1188, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,
premesso che:
il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai conuni 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;
il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1º gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;
il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;
così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:
1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;
2) in particolare, se dal 1º gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.
(numerazione resoconto Senato G103)
(9/1188/4)
ALBERTI CASELLATI