• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09382    recentemente sono stati ripresentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quattro progetti per il parere di compatibilità ambientale (procedura di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09382presentato daDAGA Federicatesto diMercoledì 3 agosto 2016, seduta n. 667

   DAGA, TERZONI, BUSTO, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, ZOLEZZI, VIGNAROLI, CORDA, VALLASCAS, NICOLA BIANCHI, DELL'ORCO, FERRARESI, SPADONI, PAOLO BERNINI, SARTI e DALL'OSSO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   recentemente sono stati ripresentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quattro progetti per il parere di compatibilità ambientale (procedura di valutazione di impatto ambientale), interventi relativi ad attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi;
   si tratta di riproposizioni di progetti già depositati nel corso del 2015 e non approvati per la parzialità e la scarsa chiarezza della documentazione;
   un progetto intitolato «Prospezione geofisica al largo della costa nord-occidentale della Sardegna – zona marina E denominato “d 2 E.P-.TG”» riguarda un'ampia area di ben 600.000 ettari del mare di Sardegna in cui la società TGS – Nopec vuole condurre prospezioni con la tecnica dell'airgun;
   un secondo progetto riguarda la messa in produzione del pozzo di estrazione di gas Agosta 1dir a Comacchio, a pochissima distanza dal sito Unesco delle Valli di Comacchio. Un'area tutelata ai massimi livelli internazionali che viene messa a rischio dalla subsidenza che per stessa ammissione dell'Eni verrà prodotta dalle estrazioni di gas; il proponente stesso prevede una subsidenza aggiuntiva di 10 centimetri circa, in una zona già interessata da gravi fenomeni di abbassamento del suolo innescati, secondo quanto ammette la stessa Eni nella documentazione progettuale, dallo sfruttamento già in atto del vicino giacimento di Dosso degli Angeli;
   un terzo progetto, presentato dalla società Adriatica Idrocarburi, riguarda la perforazione e la messa in produzione del pozzo di idrocarburi liquidi Torrente Tona 26dir, nella concessione Masseria Verticchio in Molise;
   infine, un quarto intervento progetto riguarda il pozzo esplorativo Malerbina1 dir nel ferrarese, presentato dalla società Enel Longanesi Developments s.r.l.;
   in tutti e quattro i casi vi era stata una netta opposizione delle comunità locali, compresi diversi enti, che hanno presentato puntuali osservazioni nella prima fase di pubblicazione;
   per il progetto intitolato «Prospezione geofisica al largo della costa nord-occidentale della Sardegna – zona marina E denominato “d 2 E.P-.TG”» vi è stata una prima pubblicazione nel 2015 con scadenza per le osservazioni il 6 aprile 2015. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto integrazioni il 10 agosto 2015, concedendo una prima proroga per il loro deposito di 60 giorni il 29 ottobre 2015 e una seconda proroga di 8 mesi il 14 marzo 2016. Le integrazioni sono pervenute il 25 luglio 2016;
   per il progetto «Messa in produzione del pozzo Agosta 1 Dir» il primo termine per la scadenza delle osservazioni era il 27 settembre 2015; il Ministero ha chiesto integrazioni l'11 maggio 2016, depositate il 26 luglio 2016; il nuovo termine per le osservazioni del pubblico è il 27 settembre 2016;
   per il progetto «Pozzo esplorativo “Malerbina 1 dir” nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Portomaggiore”» la prima scadenza per presentare osservazioni era il 7 agosto 2015; il Ministero ha chiesto integrazioni il 28 aprile 2016, le quali sono state ricevute il 12 luglio 2016; la scadenza per le osservazioni sul progetto ripubblicato è fissata per il 30 settembre 2016;
   per il progetto riguardante il pozzo Torrente Tona 26dir vi è stato un primo deposito il 5 marzo 2015 con termine per le osservazioni per il pubblico entro il 10 maggio 2015; il Ministero, attivando l'istruttoria tecnica solo il 18 maggio 2015, quindi dopo il termine del periodo di osservazioni, verificava problemi con gli atti; a tale verifica seguiva una prima ripubblicazione del progetto con nuova scadenza dei termini per le osservazioni il 6 luglio 2015; successivamente, il 18 marzo 2016 il Ministero chiedeva integrazioni progettuali, concedendo anche una proroga di 45 giorni fino al 26 aprile 2016; le integrazioni venivano depositate il 6 giugno 2016; la fase delle osservazioni sugli elaborati oggetto di II ripubblicazione scadono il 6 agosto 2016;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiede tutte queste integrazioni richiamando l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Testo unico dell'Ambiente»; tale comma, però, impone termini netti per il deposito di eventuali integrazioni. Ai fini della presente interrogazione si evidenzia che la norma prevede espressamente che l'autorità competente possa richiedere integrazioni al proponente, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, del medesimo decreto e, cioè, del termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, che sono 60 giorni. Inoltre l'articolo 26, comma 3, specifica che le integrazioni devono pervenire entro 45 giorni al massimo dalla richiesta, prorogabili una sola volta per altri 45 giorni. Infine, il successivo comma 3-bis dell'articolo 26 specifica che, qualora siano ritenute rilevanti per il pubblico, le integrazioni devono essere ripubblicate. Ovviamente, tale comma 3-bis non cancella il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 già citato;
   riepilogando, le integrazioni devono essere richieste al massimo entro 30 giorni dalla scadenza della prima fase di osservazioni da parte del pubblico; le integrazioni devono pervenire al massimo entro 90 giorni (45 + 45 in caso di proroga);
   in primo luogo, esaminando le date riportate per i quattro procedimenti citati, gli interroganti rilevano che le varie richieste di integrazioni sono pervenute ben oltre i 30 giorni individuati dalla norma e, cioè, 8 mesi per il progetto del pozzo Agosta 1dir e per il progetto del pozzo Malerbina, e 4 mesi per il progetto di prospezione nel mar di Sardegna;
   per il progetto Torrente Tona 26dir la situazione è ancora peggiore in quanto l'istruttoria tecnica di verifica della completezza della documentazione risulta agli interroganti essere stata avviata dal Ministero addirittura 73 giorni dopo il primo deposito del progetto avvenuto il 5 marzo 2015, con il paradosso che sono state avviate le procedure di osservazioni per il pubblico su documentazione non rispondente ai requisiti di legge. Infatti l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prescrive che la completezza della documentazione vada verificata entro 30 giorni dal deposito mentre in questo caso sono passati più del doppio dei giorni. Ciò ha portato immediatamente ad una prima ripubblicazione con una seconda fase di osservazioni per il pubblico. Le integrazioni sono state richieste dopo 8 mesi dalla scadenza del periodo di osservazioni e ora siamo nella terza fase di osservazioni per il pubblico;
   si evidenziano, quindi, ad avviso degli interroganti, evidenti scostamenti tra la tempistica consentita dalla legge e quella in uso presso le strutture tecniche ministeriali. Questo vale anche per i periodi concessi per presentare i nuovi elaborati. Come detto l'articolo 26, comma 3, è esplicito nel consentire il deposito delle integrazioni entro un massimo di 90 giorni (45 + 45) dalla richiesta. Nel caso del progetto di prospezione nel mar di Sardegna sono state concesse proroghe per complessivi 10 mesi e sono intercorsi più di 11 mesi tra la data di richiesta e la data di ricezione della documentazione;
   le scadenze imposte dal decreto legislativo n. 152 del 2006 consentono di contemperare, da un lato, l'esigenza di poter integrare i progetti ma, dall'altro, di assicurare un contraddittorio non sbilanciato tra i diversi attori, compresi coloro che si oppongono ai progetti. Progetti incompleti, parziali o superficiali dovrebbero essere immediatamente dichiarati irricevibili oppure bocciati senza appesantire il procedimento che nei casi citati supera di gran lunga quanto fissato dalla norma. Le osservazioni del pubblico non possono essere usate «routinariamente» per correggere elaborati non conformi ai requisiti di legge o non corrispondenti agli standard di qualità tecnico-scientifici visto che i cittadini non sono normalmente pagati per fare il lavoro che dovrebbe essere fatto dai tecnici incaricati dalle aziende come se ci trovassimo, nella prima fase delle pubblicazioni, in un momento preliminare di correzione di bozze –:
   se non ritenga che le irregolarità evidenziate in premessa debbano essere risolte e quali iniziative di competenza intenda intraprendere sia nei confronti dei funzionari ministeriali incaricati di seguire i progetti sia della Commissione tecnica VIA che ha esaminato le istanze con così grave ritardo, con conseguente dilazione delle richieste di integrazioni progettuali;
   se non ritenga di valutare se l'iter dei 4 progetti citati non vada riesaminato, provvedendo a dichiarare irricevibili le istanze che sono state oggetto di integrazioni al di fuori dei termini previsti dalla legge e se non ritenga che sia il caso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rilasci un parere esclusivamente sugli elaborati consegnati senza tener conto delle integrazioni.
(5-09382)