• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01077    premesso che:     nel sistema previdenziale italiano si sono susseguiti nel tempo diversi interventi legislativi che prevedono misure di valorizzazione e riconoscimento per...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01077presentato daGNECCHI Marialuisatesto diMercoledì 3 agosto 2016, seduta n. 667

   La XI Commissione,
   premesso che:
    nel sistema previdenziale italiano si sono susseguiti nel tempo diversi interventi legislativi che prevedono misure di valorizzazione e riconoscimento per situazioni particolari, maggiorazioni in termini di contribuzione figurativa di categorie particolarmente svantaggiate (ad esempio articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 – invalidi; legge 29 marzo 19, n. 113 – centralinisti telefonici non vedenti); oppure per altre condizioni particolari a titolo risarcitorio per quei lavoratori che hanno svolto inconsapevolmente, o per obbligo, attività lavorativa in siti produttivi, che si sono rilevati successivamente pericolosi per la salute e che ha o inciso sulla propria speranza di vita. Condizioni che hanno profondamente penalizzato non solo i lavoratori direttamente interessati, ma anche i famigliari (ad esempio articolo 13, commi 7 e 8 della legge n. 257 del 1992 e articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 lavoratori esposti all'amianto); agevolazioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 3 agosto n. 206);
    i lavoratori che hanno avuto diritto al calcolo retributivo della pensione hanno goduto di tali maggiorazioni sia in termini di riconoscimento di anzianità contributiva, sia per quanto riguarda la misura dell'assegno pensionistico, mentre per coloro che hanno diritto al calcolo misto o totalmente contributivo le suddette maggiorazioni vengono considerate utili ai soli fini del conseguimento del requisito di accesso alla pensione, ma non vengono valorizzate ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico;
    la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo in quanto nel calcolo contributivo l'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento. Di fatto, quindi, la maggiorazione non costituisce effettiva contribuzione figurativa e di conseguenza non incrementa il montante contributivo;
    per rendere comprensibile la situazione vale la pena di proporre un esempio pratico: 10 anni di lavoro corrispondono a 520 settimane contributive, il montante si crea in base alla percentuale sulla retribuzione percepita che va ad alimentare il proprio patrimonio di contributi, la maggiorazione per esposizione all'amianto se fosse di 5 anni, incrementa di 260 settimane contributive aggiuntive, portando la capienza di settimane dei 10 anni a 780 settimane, situazione normalmente non verificabile, perché la capienza per ogni anno di lavoro è al massimo di 52 settimane, proprio per questo si definisce «maggiorazione». Il calcolo retributivo si basa sulla retribuzione media settimanale da prendere a riferimento per il calcolo della misura; la si moltiplica per tutte le settimane accreditabili e in questo modo gli anni di maggiorazione per esposizione all'amianto sono effettivamente valorizzati come se fossero stati anni di effettivo lavoro in più, il calcolo contributivo, invece, considera solo i contributi effettivamente versati e il montante contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione dell'età in cui il lavoratore va in pensione. Questo comporta che la maggiorazione diventa utile solo per andare in pensione prima;
    occorre inoltre aggiungere che il beneficio previdenziale derivante da esposizione all'amianto può variare in dipendenza dell'evento che lo ha determinato e del momento in cui è stato richiesto, creando in questo modo situazioni di discriminazione effettiva tra i lavoratori:
     a) maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiado contratto o contraggano una malattia professionale (articolo 7, della legge n. 257 del 1992);
     b) maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 0,1 fibre per centimetro cubo per oltre 10 anni (articolo 13, comma 8, della n. 257 del 1992). La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata entro il 2 ottobre 2003.
     c) maggiorazione dell'1,25 per cento solo ai fini della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno 10 anni. La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Il beneficio in parola si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003; decreto interministeriale del 27 ottobre 2004). Tale beneficio si applica anche ai lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali che avessero già ricevuto la relativa certificazione dall'INAIL (con riferimento ad alcune specifiche realtà aziendali, negli anni 2000-2001 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emesso atti di indirizzo nei quali sono contenuti gli elementi utili alla certificazione dell'esposizione all'amianto. Con gli atti di indirizzo si considera presunta l'esposizione per tutti lavoratori di un determinato comparto);
     d) prolungamento dei periodi di esposizione per i lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie di atti di indirizzo (articolo 1 commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007); la maggiorazione può variare (1,5 per cento o 1,25 per solo misura) in relazione al momento in cui è stata presentata la prima domanda di riconoscimento amianto secondo le condizioni descritte nei punti precedenti. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009 (decreto 13 marzo 2008);
    una volta chiarite le condizioni per accedere alle varie tipologie di maggiorazione per amianto, appare evidente che la maggiorazione ed il relativo beneficio previdenziale può essere utile ai fini del diritto e cella della pensione (qualsiasi pensione: vecchiaia, anticipata, invalidità, reversibilità e altro) solo a condizione che l'istanza sia stata presentata entro e non oltre il 2 ottobre 2003 (punto 2). Se l'istanza risulta presentata in data successiva a tale data fino al 15 giugno 2005, il beneficio sarà utile solo per determinare l'importo della pensione. Le domande presentate dopo il 15 giugno 2005 diverse da quelle di prolungamento previste al punto 4, non generano alcun beneficio pensionistico;
    quanto al diritto e alla misura della pensione con il beneficio amianto dopo la legge Fornero si osserva quanto segue;
    per i lavoratori la cui istanza sia stata presentata entro il 2 ottobre 2003 la maggiorazione è sempre utile per la maturazione del diritto a pensione, anche per maturare i nuovi requisiti della pensione anticipata. Facendo riferimento alle maggiorazioni contributive l'INPS (messaggio n. 219/2013 punto 13) si limita a ricordare che esse non sono utili per determinare l'importo delle quote di pensione liquidate con il sistema contributivo o delle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, ma restano comunque utili per perfezionare il diritto. La limitazione sul calcolo dunque interesserà i lavoratori destinatari del sistema misto (assicurati prima del 1o gennaio 1996 con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) o contributivi puri (assicurati dal 1o gennaio 1996) esclusivamente per i periodi di esposizione all'amianto che si collocano tra il 1 gennaio 1996 e il 2 ottobre 2003. La legge oggi non consente il riconoscimento di periodi di esposizione successivi a tale data;
    è evidente che si tratta di una materia molto complessa che avrebbe sicuramente bisogno di essere riconsiderata complessivamente anche perché esistono molti contenziosi in atto si verificano situazioni paradossali in cui lavoratori ai quali non è stata riconosciuta l'esposizione o non hanno fatto domanda entro i termini si ammalano di mesotelioma o ancor peggio muoiono per mesotelioma;
   la tipologia delle maggiorazioni si è estesa anche ad altri casi, come per esempio le agevolazioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 3 agosto 2004, n. 206), l'INPS ha costruito un sistema per attribuire dette maggiorazioni anche alle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo disponendo la maggiorazione come effettiva contribuzione figurativa, quindi quantificandola anche come incremento del montante contributivo riconoscendo la maggiorazione anche ai fini del calcolo della pensione;
    appare evidente che le maggiorazioni che sono state nel tempo riconosciute dallo Stato alle categorie svantaggiate o a titolo risarcitorio, non possono avere un trattamento diverso sul calcolo della pensione rispetto alla valorizzazione della contribuzione figurativa, nel caso di calcolo misto o contributivo, in questa sede si sono posti alcuni esempi, ma la problematica va affrontata nel suo complesso,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per un monitoraggio della normativa in essere in modo da portare ad una reale semplificazione atta ad uniformare e migliorare il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalle leggi in vigore, anche ai fini della misura dell'assegno pensionistico indipendentemente dal sistema di calcolo della misura della pensione, tenendo conto inoltre della speranza di vita compromessa dalle attività citate in premessa.
(7-01077) «Gnecchi, Boccuzzi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Gribaudo, Di Salvo, Arlotti, Zappulla».