• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00406 CANDIANI, COMAROLI, MANDELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, STEFANI, DIVINA, ZIZZA, VOLPI, CROSIO, RAZZI, CALDEROLI, CARDIELLO, FASANO, TOSATO, GIOVANARDI, BONFRISCO, PERRONE, BERNINI, DE SIANO,...



Atto Senato

Interpellanza 2-00406 presentata da STEFANO CANDIANI
mercoledì 3 agosto 2016, seduta n.674

CANDIANI, COMAROLI, MANDELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, STEFANI, DIVINA, ZIZZA, VOLPI, CROSIO, RAZZI, CALDEROLI, CARDIELLO, FASANO, TOSATO, GIOVANARDI, BONFRISCO, PERRONE, BERNINI, DE SIANO, CONTI, NACCARATO, ARRIGONI, BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, ALBERTINI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, ARACRI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, STUCCHI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni che si svolgono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni sono solo 4: Novara, Vercelli, Pavia e Mortara;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento;

può capitare, inoltre, che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed export), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia, le diverse varietà di risone vengono raggruppate per tipologia "qualitativa e di dimensione" e questi "gruppi" vengono quotati nei listini;

va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di parametri, la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, quindi, mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

le diverse varietà sono le peculiarità del made in Italy senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse, a seconda dell'utilizzo finale: ad esempio la varietà Selenio per il sushi e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo;

per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate;

bisogna sottolineare anche l'importanza della figura del mediatore, che, operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale, sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti, che concorrono alla chiusura dell'affare;

con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN), con sede presso una o più borse merci con la funzione di determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della normativa vigente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN;

a parere degli interpellanti non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà, nel settore risicolo, una maggiore trasparenza dei listini. Anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole. Per conseguire ciò, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati;

durante l'esame al Senato, era stato approvato un ordine del giorno (G6-bis.103 al disegno di legge n. 1971) con il quale si impegnava il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola, quindi in sostanza a escludere il settore stesso dalle CUN;

il 21 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 51 del 2015;

all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "Le C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento";

sembra, quindi, che lo schema di regolamento non tenga chiaramente conto dell'impegno che il Governo si è assunto in sede di approvazione dell'ordine del giorno, ma lasci un dubbio interpretativo sull'istituzione della CUN per il settore del riso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire urgentemente, anche con provvedimenti di natura legislativa, che il settore risicolo sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, dando, quindi, seguito a quanto indicato nell'ordine del giorno approvato in Senato, in quanto il suo inserimento potrebbe danneggiare il settore.

(In allegato alla presente interpellanza è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).

(2-00406 p. a.)