• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14050    l'Unione Italiana dei ciechi (UICI), fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, è una organizzazione non lucrativa di utilità...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14050presentato daVILLAROSA Alessio Mattiatesto diVenerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   VILLAROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'Unione Italiana dei ciechi (UICI), fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con regio decreto 29 luglio 1923, n. 1789, è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), dotata di personalità giuridica di diritto privato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. L'Unione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei ciechi e dagli ipovedenti ad essa riconosciute con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978;
   ai sensi del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1047, l'Unione «collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi». Scopo dell'UICI è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società. A tal fine, promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime;
   il direttivo centrale di Roma dell'Unione italiana ciechi, in data 3 marzo 2016, ha commissariato la sua articolazione territoriale regionale che ha sede ed opera in Sicilia. Dalle motivazioni che si riscontrano dagli atti di adozione del provvedimento, emergono alcuni dubbi riguardo alla proporzione delle contestazioni sollevate e alla consistenza del provvedimento adottato;
   le stesse contestazioni sollevate, poi, ed il relativo deliberato di scioglimento del consiglio regionale siciliano dell'Unione italiana ciechi, suscitano preoccupazioni e dubbi circa le garanzie costituzionalmente riconosciute e tutelate e che sono volte ad assicurare il rispetto del principio della democrazia, della libertà e dell'autonomia, all'interno delle associazioni; esse fanno scorgere dubbi circa l'ipotesi di una vera e propria violazione del canone di correttezza e buona fede ex articolo 1375 codice civile che deve ispirare anche i rapporti sociali;
   il consiglio regionale siciliano dell'UICI è finanziato, in via ordinaria, con apposite previsioni di legge, dalla regione siciliana per l'espletamento di attività e servizi a sostegno dei bisogni dei ciechi e degli ipovedenti dell'isola ed un provvedimento di commissariamento, dunque, laddove non fosse pienamente conforme alla legge, rischierebbe di gettare ombre ed attivare procedure utili solo a compromettere e pregiudicare lo svolgimento di quelle fondamentali attività in favore di una categoria così sensibilmente debole e svantaggiata;
   il commissariamento, difatti, ha già gravemente minato la credibilità del consiglio regionale siciliano e dei componenti dell'organo commissariato ed incide sulla regolarità e l'efficacia dei rapporti quotidianamente intercorrenti con i soci nonché con le istituzioni politiche e amministrative regionali, rischiando di compromettere le importanti iniziative intraprese. I dubbi sulla legittimità del provvedimento, perciò, hanno inevitabilmente finito col provocare ferme denunce da parte di quanti lo hanno subito; denunce che si sono tradotte nella necessità di un ricorso giudiziario attualmente pendente davanti al foro competente di Roma;
   il consiglio regionale siciliano dell'UICI è stato promotore dell'istituzione della stamperia regionale braille per la produzione di materiale tiflotecnico, tiflodidattico e libri con caratteri ingranditi per ipovedenti e ogni altro materiale didattico, anche informatico, utile per l'inserimento scolastico e l'integrazione sociale dei minorati della vista. La stessa Unione regionale ha promosso la realizzazione del centro regionale Helen Keller per il recupero socio-lavorativo dei non vedenti e degli ipovedenti, mediante l'acquisizione delle tecniche di autosufficienza, autonomia personale, orientamento e mobilità in ambiente domestico, lavorativo interno ed esterno, anche attraverso l'uso del bastone bianco, con annessa scuola per cani guida per ciechi, allevamento, selezione ed addestramento dei cani guida, assegnazione del cane al non vedente ed educazione del non vedente all'utilizzo del cane guida. Numerose leggi regionali (si ricordano, tra le varie la legge regionale 7 agosto 1990 n. 28 e la legge regionale 30 aprile 2001, n. 4) sono state approvate per sostenere le iniziative del consiglio regionale dell'UICI. Le leggi finanziarie regionali, inoltre, stanziano ogni anno importanti contributi economici per finanziare le attività dell'Unione in ambito regionale;
   il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, così come modellato e poi approvato dal nuovo gruppo dirigente nazionale dell'associazione, ha cancellato del tutto la rappresentanza legale precedentemente assegnata a ciascuno dei presidenti provinciali e regionali dell'Unione italiana ciechi, prevedendo la concentrazione della stessa in capo al solo presidente nazionale. Tale previsione, decisamente accentratrice, ad avviso dell'interrogante, non solo è foriera di pregiudizi a scapito dell'autonomia patrimoniale e fiscale delle articolazioni locali dell'organizzazione, così come oggi tutelate dalla legge, ma rischia altresì di compromettere le prerogative e gli ambiti di interesse delle regioni autonome a statuto speciale e delle stesse regioni a statuto ordinario. Una condizione evidentemente pregiudizievole se si considera che l'eliminazione della rappresentanza legale dei presidenti regionali e provinciali del sodalizio pregiudica appunto l'opportunità di far ricorso ai sostegni finanziari ed ai contributi regionali, e ciò vale sia per le articolazioni regionali dell'organizzazione che già ne usufruiscono, sia per quelle che se ne potranno giovare –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se, per quanto di competenza, il Governo intenda, predisporre un'attenta verifica del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (attualmente depositato presso la prefettura di Roma ed al vaglio della stessa), al fine di limitare o, meglio, eliminare del tutto, il rischio che tale statuto possa contenere profili e caratteri anti-democratici tali da mettere a rischio gli interessi morali e materiali della categoria e da compromettere nel contempo la struttura democratica dell'associazione. (4-14050)