• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09403    l'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha introdotto un sistema di detassazione ambientale denominata «Tremonti ambiente», che, fino al...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09403presentato daMISIANI Antoniotesto diVenerdì 5 agosto 2016, seduta n. 668

   MISIANI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha introdotto un sistema di detassazione ambientale denominata «Tremonti ambiente», che, fino al 26 giugno 2012, consentiva di detrarre dalla base imponibile del reddito di impresa (per imprese di piccola e media dimensione in regime di contabilità ordinaria) gli oneri per interventi eco-compatibili;
   in particolare, con la predetta norma, veniva consentita alle società, la possibilità di operare una variazione in diminuzione, in sede di dichiarazione dei redditi, per un importo pari al sovracosto dell'investimento realizzato, con un risparmio di imposta pari, mediamente, per i soggetti passivi IRES, al 27,5 per cento;
    il predetto strumento è stato utilizzato da svariate imprese, che hanno realizzato interventi di efficientamento energetico, anche mediante installazione di impianti fotovoltaico, che, come noto, beneficiano di un sistema di tariffazione incentivata;
   in particolare, l'articolo 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, rubricato «Condizioni per la cumulabilità degli incentivi», espressamente prevede che «Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione sino o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 per cento del costo dell'investimento»;
   in ordine alla cumulabilità, o meno, tra tariffe incentivanti e cosiddetto «Tremonti ambiente» è sorto un diffuso dibattito tra gli operatori del settore, che vede coinvolti anche gli studiosi della materia, non trovando una illuminata lettura e interpretazione del dettato normativo che potesse, al tempo, fare certa chiarezza perché diretta esplicitazione della volontà del legislatore;
    in data 18 novembre 2011 Assonime, al fine di tentare di giungere ad una soluzione problematica, ha espresso, con proprio approfondimento n. 8 del 2011, un parere secondo il quale il cumulo tra tariffe incentivanti e cosiddetto Tremonti ambiente dovesse ritenersi legittimo ed ammissibile sia per le tariffe di cui al cosiddetto il conto energia, che per le tariffe di cui al cosiddetto III e IV conto energia;
   solo con il decreto ministeriale 5 luglio 2012, il legislatore ha definitivamente chiarito, all'articolo 19, che «l'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», così palesando l'ammissibilità del cumulo, tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti, senza, in effetti, specificare a quale conto energia il cumulo faccia riferimento;
   a mezzo di tale disposizione, è stato chiarito, che la «Tremonti ambiente» è assimilabile agli incentivi pubblici, previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
   con l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto Crescita), entrato in vigore in data 26 giugno 2012 (quindi prima dell'entrata in vigore del cosiddetto V conto energia, vigente dal 27 agosto 2012), è stata abrogata la «Tremonti ambiente»;
   alla fine del 2012, il Ministero dello sviluppo economico, con propria nota, ha formulato un parere in merito ad una richiesta di chiarimento, allo stesso pervenuta con riferimento alla possibilità di cumulare la tariffa incentivante del conto energia con la detassazione ambientale, rilevando che le (sole) tariffe del II conto energia sarebbero cumulabili nei limiti del 20 per cento del costo dell'investimento, mentre, sempre a dire del Ministero dello sviluppo economico, le tariffe di cui al III e IV conto energia non sarebbero cumulabili con la detassazione;
   tale presa di posizione contrasta con il disposto del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cui articolo 19 non fa specifico riferimento ad alcun conto energia, limitandosi a rendere applicabili, appunto, anche alla cosiddetta «Tremonti ambiente», i limiti di cumulo previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che viene richiamato, peraltro, da tutti i successivi decreti ministeriali, eccezion fatta per il cosiddetto V conto energia;
   secondo il chiarimento fornito dal Ministero, peraltro, la decorrenza della cumulabilità, ha effetto solo dal 1o gennaio 2013, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, con la conseguenza che, essendo intervenuta, medio tempore, l'abrogazione della cosiddetta «Tremonti ambiente» l'orientamento fornito dal Ministero appare non del tutto coerente;
   allo stato, la situazione sopra rappresentata sta ingenerando notevoli dubbi in capo agli operatori privati interessati, che, in alcuni casi, pur avendo applicato la detassazione ambientale, sono costretti a non fruirne dal punto di vista sostanziale, e, sotto altro profilo, possono essere assoggettati a procedimenti di verifica da parte del G.S.E. — Gestore dei servizi energetici spa, che possono anche sfociare, nell'incertezza vigente in materia, in provvedimenti di decadenza totale dalle tariffe incentivanti, con evidente e notevole nocumento economico a carico degli stessi operatori –:
   alla luce di quanto sopra riepilogato, se sia intenzione del Governo assumere iniziative per dettare una specifica disciplina in merito al cumulo tra tariffe incentivanti e cosiddetto «Tremonti ambiente» che attenga non solo al I e II conto energia, ma anche ai successivi III e IV conto energia, che scontano un sostanziale vuoto normativo e che, in quanto emanati nella vigenza della detassazione ambientale in parola, si ritiene debbano avere medesimo trattamento rispetto ai precedenti conti energia. (5-09403)