Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/06273 ANITORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili, c'è il contrassegno per...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-06273 presentata da FABIOLA ANITORI
giovedì 4 agosto 2016, seduta n.675
ANITORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili, c'è il contrassegno per le autovetture che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni;
il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli;
si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art. 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e art. 381 del suo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992);
considerato che:
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 ha introdotto il nuovo contrassegno di tipo europeo: tale atto prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte;
il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel Paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri Paesi UE in cui si sposta. Quindi, il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l'autonomia dei disabili nell'Unione;
dal 15 settembre 2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e modifica gli articoli di riferimento del regolamento di esecuzione del codice della strada, il contrassegno unificato disabili europeo è stato riconosciuto anche in Italia;
tenuto conto che:
dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto 3 anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo, quindi, i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire gradualmente i vecchi tagliandi arancioni in occasione del loro rinnovo. Dal 15 settembre 2015, quindi, i vecchi contrassegni per gli invalidi civili di colore arancione non sono più validi;
il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa anche una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità; tuttavia, è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nelle zone a traffico limitato, nelle zone a traffico controllato, nelle aree pedonali urbane e nelle vie e corsie preferenziali viene regolamentato possono variare da Comune a Comune;
in alcuni casi, infatti, è sufficiente l'esposizione del contrassegno, mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo;
quindi, secondo quanto consiglia l'Automobile club d'Italia (ACI), "per evitare di ricevere un'impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del cmune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione";
quindi, i vantaggi dell'uso del contrassegno unificato disabili europeo, e a ben vedere la ratio stessa della sua introduzione, che consiste nella semplificazione e nella facilitazione della circolazione dei disabili anche al di fuori del proprio comune di residenza, vengono annullati o comunque fortemente ridimensionati a causa della disciplina non uniforme e diversificata dettata da ciascun Comune del territorio nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare, nei modi e nelle sedi ritenute più efficaci, tutte le azioni necessarie per garantire il necessario coordinamento e armonizzazione delle norme degli enti locali in materia di circolazione dei disabili muniti di contrassegno europeo, affinché tali soggetti possano godere in modo pieno ed effettivo dei diritti loro riconosciuti a livello normativo, senza limitazioni burocratiche da superare volta per volta.
(4-06273)