• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/06267 DI BIAGIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: sussistono forti criticità in capo al personale docente precario con un'anzianità pari o...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06267 presentata da ALDO DI BIAGIO
giovedì 4 agosto 2016, seduta n.675

DI BIAGIO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

sussistono forti criticità in capo al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio presso le istituzioni scolastiche italiane;

la Corte europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell'abuso di contratti a termine;

in particolare nella citata sentenza si rilevava quale elemento critico il fatto che la normativa italiana autorizzasse " in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo";

la Corte europea peraltro evidenziava come la nostra normativa nazionale "da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato";

gli accordi europei che regolano la materia impongono agli Stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale ed eventuali sanzioni per gli inadempienti (direttiva 1999/70/CE);

nella sentenza n. 187 del 2016 sul precariato scolastico la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

al fine di porre rimedio a tali criticità superando le evidenze della Corte europea, la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona scuola) ha previsto all'art. 1, comma 131, che "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

tale disposizione si porrebbe a completamento di un quadro assunzionale che prevedrebbe concorsi ogni 3 anni al fine di sopperire alle esigenze di organico. E tuttavia, trattandosi di dinamiche legate ma al tempo stesso autonome, che scontano farraginosità di sistema, le tempistiche di approvazione e definizione dei canali concorsuali rischiano di non collimare con le effettive esigenze del sistema scuola, né tantomeno con le esigenze lavorative degli insegnanti precari;

il dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui di fatto coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possano proseguire nell'insegnamento e si vedano scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve di fatto in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la legge n. 107 del 2015 abbia istituito al comma 132 anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

la situazione, che è resa ancor più complessa dal sovrapporsi delle dinamiche legate al piano straordinario di assunzioni definito dalla legge n. 107 del 2015 nonché dalle dinamiche legate al concorso docenti 2016 attualmente ancora in corso, rischia di esplodere in prossimità del mese di settembre allorché è presumibile che ci si trovi nella necessità di stipulare nuovamente contratti di supplenza, stante la sussistenza di classi di insegnamento prive di un numero sufficiente di docenti abilitati e in possesso dei requisiti;

è opportuno ricordare che in sede di approvazione del "decreto Milleproroghe" il Governo ha assunto un preciso impegno finalizzato a rinviare la data di conteggio dei 36 mesi: una circostanza che consentirebbe ai precari della scuola di proseguire nel loro servizio, rispondendo anche alle esigenze di organico del sistema scolastico,

si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le opportune iniziative di monitoraggio, anche di concerto con le associazioni di categoria, della situazione del precariato scolastico finalizzate a definire un quadro realistico delle criticità attualmente vigenti e offrire soluzioni di rettifica quanto più rispondenti agli obiettivi di tutela e rispetto della professionalità e dell'esperienza maturata;

quali iniziative intenda attivare al fine di rettificare la situazione evidenziata, dando seguito agli impegni presi in sede di legge di stabilità, per consentire ai precari della scuola di proseguire nel loro lavoro nel rispetto dell'esperienza e professionalità maturata, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di organico delle istituzioni scolastiche.

(4-06267)