• C. 3781 EPUB Proposta di legge presentata il 27 aprile 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3781 Istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3781


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MURA, SBROLLINI, IACONO, RUBINATO
Istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea
Presentata il 27 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia i dati sulla dismenorrea sono allarmanti: dal 60 per cento al 90 per cento delle donne soffrono durante il ciclo mestruale e questo causa tassi dal 13 per cento al 51 per cento di assenteismo a scuola e dal 5 per cento al 15 per cento di assenteismo nel lavoro.
      Per questa ragione alcune associazioni per i diritti delle donne nel mondo del lavoro in Italia, dopo l'apertura di un dibattito in questa direzione negli Stati Uniti d'America, stanno lavorando da tempo a una bozza di proposta di legge per istituire un «congedo mestruale» che permetta alle donne di rimanere a casa nei giorni di picco del ciclo.
      In Italia il dibattito sul cosiddetto congedo mestruale si è riacceso dopo che la Coexist, un'azienda di Bristol, ha deciso di inserire nello statuto l'esenzione dal lavoro per le impiegate con il ciclo mestruale. L'azienda ha deciso di concedere alle dipendenti un congedo a cadenza mensile che garantisca loro di restare a casa nei giorni in cui i dolori mestruali sono più forti. Alla Coexist hanno persino valutato che appena finito il ciclo le donne sono tre volte più produttive. L'idea della Coexist ha alcuni precedenti: la Nike ha inserito il congedo mestruale nel proprio codice di condotta sin dal 2007 e in Giappone alcune aziende avevano adottato il «seirikyuuka», cioè il congedo, addirittura nel 1947 e un anno dopo la stessa pratica era stata introdotta in Indonesia. Più recentemente, il congedo per le donne che soffrono di dismenorrea è stato adottato anche in Sud Corea (nel 2001) e a Taiwan (nel 2013). In Oriente esiste infatti la credenza che se le donne non si riposano nei giorni del ciclo avranno poi numerose difficoltà durante il parto: il permesso, dunque, è vissuto come una forma di protezione della natività.
      La presente proposta di legge si compone di un solo articolo. La donna che soffre di mestruazioni dolorose, che dovranno comunque essere certificate da un medico specialista, ha diritto a un congedo per un massimo di tre giorni al mese. Per tale diritto è dovuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera e i giorni di congedo non possono essere equiparati ad altre cause di assenza dal lavoro, a partire dalla malattia: nessuna assimilazione tra i due istituti sia dal punto di vista retributivo che contributivo. Il diritto di cui alla presente proposta di legge si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato, determinato ovvero a progetto.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La donna lavoratrice che soffre di dismenorrea, in forma tale da impedire l'assolvimento delle ordinarie mansioni lavorative giornaliere, ha diritto di astenersi dal lavoro per un massimo di tre giorni al mese.
      2. Durante l'astensione dal lavoro ai sensi del comma 1, di seguito denominato «congedo mestruale», alla lavoratrice sono dovute una contribuzione piena e un'indennità pari al cento per 100 per cento della retribuzione giornaliera.
      3. La donna lavoratrice che intenda usufruire del congedo mestruale presenta al datore di lavoro la certificazione medica specialistica relativa alle condizioni previste dal comma 1.
      4. La certificazione medica di cui al comma 3 deve essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno e presentata al datore di lavoro entro il successivo 30 gennaio.
      5. Il congedo mestruale non può essere equiparato alle altre cause di impossibilità della prestazione lavorativa e la relativa indennità che spetta alla donna lavoratrice non può essere computata economicamente, né a fini retributivi né contributivi, all'indennità per malattia.
      6. Il congedo mestruale si applica alle lavoratrici con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato ovvero a progetto.