• C. 1885-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 14 gennaio 2014); BRATTI Alessandro, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1885 [Decreto Terra dei Fuochi] Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"


Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1885-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
e dal ministro per la coesione territoriale
(TRIGILIA)
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate
Presentato il 10 dicembre 2013
(Relatore per la maggioranza: BRATTI)

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 gennaio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1885 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto-legge contiene un complesso di misure – che incidono su un omogeneo ambito materiale e trovano puntuale indicazione nel titolo, nonché, nella maggior parte dei casi, anche nel preambolo – volte a garantire la sicurezza agroalimentare in Campania e a tutelare i territori di tale Regione, anche mediante l'introduzione di misure che determinino una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti; ulteriori misure sono infine destinate agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e allo stabilimento Ilva di Taranto in particolare;

            pur essendo pienamente riconducibili agli ambiti materiali oggetto del provvedimento, non trovano una specifica indicazione nel preambolo né nella relazione illustrativa, né nella rubrica dell'articolo, gli interventi contenuti all'articolo 5, comma 5, che, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, proroga ulteriormente due gestioni commissariali in essere; analogamente, manca una menzione nel preambolo anche dell'intervento di cui all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il decreto-legge, nel procedere ad alcune modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il decreto-legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece all'articolo 9, comma 2, che estende in via non testuale l'ambito di applicazione della novella contenuta al comma 1 del medesimo articolo (in materia di salvaguardia dell'attività aziendale delle imprese di interesse strategico nazionale) anche alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte a piani di ristrutturazione industriale;

            il decreto-legge, all'articolo 3, comma 2, laddove prevede la possibilità di fare ricorso, nelle province della Regione Campania, alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, prioritariamente finalizzate alla prevenzione di delitti di criminalità organizzata, nella attuale formulazione, autorizza i prefetti delle province della regione Campania «ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121», la quale a sua volta stabilisce, in via generale, che: «Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle

leggi vigenti e ne coordina le attività». In proposito, si osserva che i precedenti che, in circostanze analoghe, hanno autorizzato il ricorso alle Forze armate (v., da ultimo, l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013; l'articolo 12, comma 11-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 e l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, prorogato, da ultimo, dall'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012), pur ripetendo la norma di carattere generale, ne hanno circoscritto l'ambito di applicazione, individuando il contingente di personale da utilizzare e il periodo di riferimento. In particolare, il succitato articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, disponeva che: «Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità»;

            il decreto-legge, al prima citato articolo 5, comma 5, nel prorogare le due gestioni commissariali sopra indicate, che risalgono – rispettivamente – al 2010 ed al 2006, e che già erano state prorogate con il decreto-legge n. 1 del 2013, reca un'ulteriore deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante misure volte al riordino della Protezione civile, il quale è stato derogato, a distanza di un anno e mezzo dalla sua introduzione, già numerose volte (si vedano, da ultimo, i decreti-legge nn. 1 e 43 del 2013);

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

            il decreto-legge, all'articolo 5, reca norme che, in più punti, fanno sistema con le disposizioni contenute in ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, si segnalano, in particolare, i commi 1 e 2, che fanno sistema con l'articolo 15 dell'ordinanza n. 3920 del 28 gennaio 2011, prorogando l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa ivi istituita per fronteggiare varie problematiche ambientali in Campania (incluso il termovalorizzatore di Acerra) e intervenendo in materia di personale. In proposito, si segnala che l'Unità Tecnica-Amministrativa è stata istituita con il citato articolo 15 dell'ordinanza n. 3920, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del DPCM in data 28 giugno 2013 ed ha preso il posto di due strutture («l'unità stralcio» e «l'unità operativa») la cui istituzione era stata prevista per legge (articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195). In relazione all'incidenza delle suddette disposizioni su norme che formano oggetto di ordinanze di protezione civile, si osserva che, ancorché la suddetta incidenza non risulti

strettamente funzionale alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti, la rilegificazione della materia operata con il decreto-legge in esame dà modo al Parlamento di intervenire sulla disciplina di una struttura, istituita con una fonte subordinata, ma che ha sostituito altre strutture che erano state invece previste per legge;

        sul piano della corretta formulazione del testo:

            il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale – e, quindi, un organo endogovernativo – presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, oltre che da una serie di ministri, anche dal Presidente della regione Campania;

            inoltre, il decreto-legge contiene rubriche che non consentono di identificare chiaramente le materie trattate nei rispettivi articoli. In particolare, la rubrica dell'articolo 5 si riferisce esclusivamente alla proroga dell'Unità Tecnica-amministrativa istituita per l'emergenza rifiuti in Campania, che forma oggetto del comma 1, non menzionando invece le materie che formano oggetto dei commi successivi (in particolare, i commi 2 e 3 disciplinano altri aspetti relativi alla stessa Unità; i commi 4 e 5 riguardano – rispettivamente – il personale dei consorzi di collettamento e depurazione della Campania e la proroga di due gestioni commissariali); problemi interpretativi pone invece la rubrica dell'articolo 8: tale articolo introduce infatti una speciale procedura autorizzativa per la realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale. A tale proposito, mentre la rubrica specifica che gli interventi in questione sono solamente quelli ricadenti nel perimetro del SIN (sito inquinato di interesse nazionale), tale limitazione non viene invece menzionata nel testo dell'articolo, che fa generico riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);

            infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla; a tali assenze si aggiunge una relazione illustrativa che contiene talune inesattezze;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            – per quanto detto in premessa, ed in continuità con quanto previsto nei decreti-legge ivi richiamati, all'articolo 3, comma 2, si provveda a specificare l'ambito di applicazione della disposizione ivi contenuta dal punto di vista temporale e a fissare il contingente massimo di personale militare utilizzabile;

            – all'articolo 2, comma 1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale composto, tra l'altro, dal Presidente della regione Campania, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato senza però farne parte.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            – per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, in termini di novella al decreto legislativo n. 270 del 1999;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            – per quanto detto in premessa, si dovrebbe integrare la rubrica dell'articolo 5 mediante il riferimento agli oggetti trattati dall'intero articolo;

            – all'articolo 8, dove la rubrica specifica che gli interventi disciplinati dall'articolo in questione sono solamente quelli ricadenti nel perimetro del SIN (sito inquinato di interesse nazionale), mentre il testo dell'articolo fa generico riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si dovrebbe riformulare le disposizioni in oggetto al fine di chiarirne in maniera inequivoca l'ambito territoriale di applicazione.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 1885 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale composto non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri e da Ministri ma anche dal Presidente della regione Campania;

            evidenziato in proposito che, in ossequio alla natura endogovernativa del Comitato, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare il comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, comma 1, appare opportuno riformulare il suddetto comma, prevedendo che il Presidente della Regione partecipi di diritto ai lavori del Comitato.

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1885 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere s) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «tutela della salute», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato che l'articolo 1, comma 6-quater, prevede che la regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dall'articolo 1, d'intesa con le organizzazioni di categoria, possa approvare un organico programma di incentivazione per l'utilizzo di culture no food;

            evidenziato che tale previsione sembra incidere su ambiti di competenza regionale, ponendo l'obbligo di acquisire «l'intesa» con le organizzazioni di categoria ed attribuendo oltrettutto ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore»;

            richiamate le previsioni del comma 5 dell'articolo 2-bis nella parte in cui prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri siano definite le modalità attuative ed è prevista la costituzione presso la prefettura-UTG di Napoli di elenchi di fornitori e prestatori di servizi «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso» ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto dell'articolo 2-bis;

            evidenziato, al riguardo, come il riferimento a fornitori e prestatori di servizi «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso» rechi profili di indeterminatezza e segnalata l'esigenza di valutare se non sia più opportuno richiamare le procedure ed i controlli già previsti dalla normativa generale in materia;

            sottolineato come il comma 2 dell'articolo 3 attribuisca ai prefetti delle province della Regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio «prioritariamente» finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata ed ambientale, la possibilità di avvalersi di personale militare delle Forze armate;

            rilevato come appaia opportuno valutare l'esigenza di sopprimere la parola «prioritariamente», così da circoscrivere l'intervento del personale delle Forze armate in maniera chiara ed evitare possibili incertezze in sede attuativa

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

        si evidenzia l'esigenza che la previsione di cui all'articolo 1, comma 6-quater, sia oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione di merito nella parte in cui sembra incidere su ambiti di competenza regionale, ponendo l'obbligo di acquisire «l'intesa» con le organizzazioni di categoria ed attribuendo oltrettutto ad un soggetto privato, seppure rappresentativo, un ruolo di «co-decisore»;

      e con le seguenti osservazioni:

            a) al comma 5 dell'articolo 2-bis, il riferimento a fornitori e prestatori di servizi «non soggetti a rischio di inquinamento mafioso» reca profili di indeterminatezza e si segnala l'esigenza di valutare se non sia più opportuno richiamare le procedure ed i controlli già previsti dalla normativa generale in materia;

            b) all'articolo 3, comma 2, si segnala di valutare l'opportunità di sopprimere la parola «prioritariamente», così da circoscrivere l'intervento del personale delle Forze armate in maniera chiara ed evitare possibili incertezze in sede attuativa.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto,

        rilevato che:

            il decreto legge in esame è stato emanato in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;

            l'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi attraverso l'introduzione nel D.Lgs 152 del 2006 (cd. Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla «combustione illecita di rifiuti»;

            come rilevato nella relazione governativa, «la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese;

            presso la Commissione Giustizia sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati, per cui in questa sede si potrà valutare adeguatamente l'opportunità di introdurre ulteriori reati volti a punire condotte che possono essere considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge;

            l'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (D.Lgs 152/2006) ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare;

            potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi.

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che oltre la Regione il pubblico ministero informi anche il comune nel cui territorio i fatti si sono verificati.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

            richiamato il nuovo testo della proposta di legge n. 833 Russo recante Disposizioni concernenti l'impiego di contingenti di personale militare con funzioni di pubblica sicurezza per il contrasto della criminalità ambientale in Campania, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione Difesa nella seduta del 28 novembre 2013;

            condivisa, pertanto, la necessità e urgenza di provvedere per via legislativa a soluzioni di carattere sia emergenziale sia strutturale finalizzate a garantire innanzitutto la sicurezza agroalimentare in Campania e a fronteggiare il grave problema ambientale legato alla combustione illecita di rifiuti nei territori della cosiddetta «Terra dei fuochi»;

            richiamate, altresì, le numerose iniziative assunte in sede parlamentare fin dagli anni Novanta per approfondire e contrastare il fenomeno, che è notoriamente connesso per lo più alle attività illecite poste in essere dalle organizzazioni criminali coinvolte nella gestione del ciclo dei rifiuti, nonché le mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 2013 sul tema della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, con particolare rifermento alla situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi;

            apprezzato, con riferimento all'articolo 1, la previsione del prestigioso Istituto Geografico Militare tra gli enti incaricati della mappatura dei terreni agricoli campani al fine di individuare le aree interessate da fenomeni di inquinamento;

            rilevato che, malgrado il coinvolgimento delle Forze armate nelle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata

e ambientale, di cui all'articolo 3, comma 2, tuttavia l'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento non contempla il Ministero della difesa quale componente del Comitato interministeriale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme ai Ministri per la coesione territoriale, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, per i beni e le attività culturali, e della Commissione, incaricati rispettivamente della formulazione degli indirizzi e della individuazione o potenziamento delle azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei terreni della regione Campania;

            considerata la mancata previsione di norme essenziali ai fini della tutela della condizione giuridico-economica del personale delle Forze armate quali quelle sul riconoscimento delle funzioni di agenti di pubblica sicurezza ai militari coinvolti; sulla quantificazione delle unità di personale necessarie; nonché sulla disciplina della decorrenza temporale del coinvolgimento nelle operazioni;

            non essendo, inoltre, prevista l'attribuzione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa coinvolti nelle operazioni di una indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, che non superi il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia e da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire il Dicastero della Difesa nell'elenco delle Amministrazioni chiamate a fare parte del Comitato interministeriale e della Commissione, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento in esame;

        e con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: finanziarie disponibili, di inserire le seguenti: un contingente massimo di 850 unità;

            b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine i seguenti commi:

        2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

        2-ter. Il personale di cui al medesimo comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una

indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, all'esame in sede referente presso la Commissione Ambiente, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

            valutato positivamente il parziale recepimento dell'osservazione apposta al parere favorevole espresso dalla Commissione difesa in data 18 dicembre 2013, con riferimento all'inserimento del Dicastero della Difesa tra le Amministrazioni chiamate a far parte del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1;

            espressa viva soddisfazione, in particolare, per il recepimento delle condizioni apposte al medesimo parere della Commissione difesa, relativamente alla quantificazione del contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate messo a disposizione dei prefetti con funzioni di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del provvedimento;

            condivisa, altresì, la previsione, di cui al medesimo articolo 3, comma 2-quinquies, finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, con riferimento alle attività di mappatura dei terreni campani da destinare all'agricoltura e in cui trova coinvolgimento anche l'Istituto Geografico Militare, nonché a garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola, anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto 10 dicembre 2013, n. 136,

recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

            premessa l'esigenza all'articolo 2, commi 1 e 2, di fare riferimento al Ministro e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, invece che al Ministro e al Ministero dei beni e delle attività culturali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate (atto Camera n. 1885 Governo);

            valutati in particolare gli articoli 7, 8 e 9, concernenti la complessa situazione dello stabilimento dell'ILVA di Taranto;

            esprimendo forte disagio per la considerazione che le disposizioni recate dai suddetti articoli vanno ad incidere su norme già esaminate dalla X Commissione, in congiunta con la VIII Commissione, in sede primaria e non in sede consultiva;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di predisporre una normativa organica in materia di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, anziché intervenire in maniera emergenziale e sporadica su questioni critiche nel momento in cui esse si manifestano;

            b) in relazione alla modifica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 7, valuti la Commissione competente che la norma possa garantire risorse certe e idonee per l'attuazione del piano industriale per l'AIA e che tali risorse siano effettivamente destinate all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria;

            c) in un quadro più generale, si assicuri la Commissione di merito che le misure di semplificazione e sburocratizzazione previste

dagli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto, dirette a favorire la gestione commissariale, non vadano a detrimento delle garanzie poste a tutela della salute e dell'ambiente;

            d) valuti la Commissione di merito la necessità del rafforzamento degli obiettivi connessi alla progressiva adozione delle misure di tutela ambientale e sanitaria, in particolare dei requisiti minimi connessi alla qualità dell'aria nella zona esterna dello stabilimento.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1885 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

            valutato positivamente il fatto che il provvedimento in esame, rispetto agli altri decreti-legge emanati al fine di fronteggiare le emergenze ambientali, prevede dettagliatamente le procedure di verifica e di controllo, coordinando opportunamente l'azione degli Enti e dei soggetti coinvolti rispetto a due situazioni che oramai, per la loro entità e per il rilievo politico e mediatico che hanno raggiunto, costituiscono una emergenza nazionale;

            apprezzato, in particolare, il coinvolgimento diretto del Ministero della salute nell'ambito di diversi interventi e azioni previsti dal provvedimento, cosa che era invece quasi o del tutto assente nei precedenti provvedimenti adottati in materia, nonostante sia indubbio che, a fronte di emergenze ambientali quali quelle trattate dal presente decreto-legge, gli aspetti sanitari e sociali costituiscono il punto cruciale di connessione fra tematiche come l'ambiente, la legalità, il lavoro;

            ritenuto, tuttavia, che sarebbe opportuno predisporre interventi normativi di portata più generale e programmatica al fine di fare fronte alle emergenze ambientali del Paese anziché continuare a procedere attraverso singoli provvedimenti aventi carattere sporadico;

            rilevato, nel merito, come gli interventi e le azioni previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 dovrebbero essere più opportunamente riferiti a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

            con riferimento, poi, all'aspetto della sicurezza alimentare, pur reputandosi positivamente l'introduzione della procedura di monitoraggio e di classificazione dei terreni siti nell'area cosiddetta «Terra dei fuochi», provvedendo ad escludere dalle colture agroalimentari quelli considerati insalubri, si nutrono tuttavia dubbi circa le modalità con cui effettuare tale classificazione, domandandosi in particolare se sia stata adeguatamente e scientificamente approfondita e risolta la questione stessa della correlazione fra inquinamento dei terreni e coltivazioni agroalimentari. In assenza di parametri scientifici, sembrerebbe pertanto opportuno fare esplicito riferimento a criteri oggettivi e comunque già codificati, soprattutto nel Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle norme sui suoli e sull'analisi delle falde acquifere;

            per quanto riguarda specificamente i commi 3 e 4 dell'articolo 1, pur apparendo opportuna l'introduzione del meccanismo di esclusione dalla coltivazione agroalimentare di quei terreni su cui non abbiano potuto accedere gli Enti preposti alle verifiche, appare tuttavia contestabile la previsione per cui la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, richiedendosi invece l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

            rilevata inoltre l'assenza di attenzione verso gli aspetti sanitari laddove si ritiene che sarebbe necessario proseguire con l'attività di studio epidemiologico denominato «Sentieri», che ha visto il Ministero della salute impegnato nel dare una risposta scientifica alle domande dell'opinione pubblica, estendendolo ad altre aree geografiche; ciò ripropone altresì con evidenza la necessita di rendere efficace il meccanismo previsto del Registro oncologico, non solo nei territori presi in considerazione dal decreto-legge in oggetto, ma in tutto il Paese;

            ravvisata altresì la necessità, per le ragioni suddette, di prevedere l'effettuazione di screening mirati sulle condizione di salute della popolazione nelle aree interessate;

            rilevato che parrebbe sussistere discrasia fra la normativa della regione Puglia sull'A.I.A. rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente a livello nazionale relativamente al concetto di «danno sanitario»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) provveda la Commissione di merito a riferire gli interventi e le azioni previsti rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge a determinati comuni o province anziché genericamente ai terreni della regione Campania;

            b) stante la necessità di prestare particolare attenzione all'esigenza di tutela della salute della popolazione che vive nelle aree interessate, provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del provvedimento una disposizione che preveda espressamente, con riferimento all'area territoriale cosiddetta «Terra dei fuochi, l'integrazione dello studio epidemiologico di prevalenza denominato «Sentieri», nonché dello studio epidemiologico di incidenza in corso di realizzazione da parte della regione Campania e dell'Istituto superiore di sanità;

            c) provveda la Commissione di merito ad inserire nel testo una disposizione che preveda l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'individuazione di screening ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla ordinaria attività di prevenzione e per l'individuazione delle patologie oggetto della ricerca e della popolazione target sulla base delle evidenze scientifiche desunte dagli studi epidemiologici disponibili, da effettuarsi entro 18 mesi dalla data di emanazione del suddetto decreto. Inoltre, secondo la normativa vigente, gli esami previsti nell'ambito dello screening devono essere esenti dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare esplicito riferimento, all'articolo 1 del decreto-legge, relativamente allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli, ai criteri già previsti dal Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, soprattutto con riferimento all'analisi dei suoli e delle falde acquifere;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 4 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che la revoca dell'indicazione dei terreni tra quelli che non possono essere destinati

alla produzione agroalimentare possa avvenire anche su domanda dei soggetti interessati che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'indicazione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare, ma inserendo l'effettuazione di controlli e verifiche da parte degli Enti preposti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una disposizione per prevedere che il Governo riferisca al Parlamento, con cadenza almeno annuale, sui risultati delle indagini epidemiologiche per le opportune valutazioni.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (atto Camera n. 1885 Governo),

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 1, siano inclusi tra i soggetti chiamati a svolgere le indagini tecniche per la mappatura dei terreni, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e le facoltà universitarie di agraria presenti nei territori interessati;

            con riferimento all'articolo 1, comma 6, si evidenzia la necessità di basare l'individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare su un completo approfondimento delle ricadute che, in concreto, hanno i contaminanti sulle specifiche colture o attività agricole in atto e sui prodotti alimentari da esse derivanti, evitando che la delimitazione dei terreni non idonei sia effettuata sulla base di mere presunzioni di rischio. Si dovrebbe invece valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

            si preveda che nei terreni risultati positivi alla valutazione di contaminazione, le autorità designate provvedano ad effettuare una caratterizzazione chimica delle acque di falda sottostanti al fine di identificare pozzi idrici non idonei alla estrazione a scopi irrigui ed alimentari;

            con riferimento all'adozione del programma straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, sia prevista la consultazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;

            per salvaguardare la destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei alla produzione agroalimentare in base al decreto in esame, sia previsto in modo esplicito che gli stessi terreni non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente, analogamente a quanto previsto dalla normativa sulle aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco (articolo 10 della legge n. 353 del 2000);

            per assicurare la completezza e la qualità delle indagini tecniche relative ai terreni della regione Campania e per un più accorto utilizzo delle risorse destinate alla relativa mappatura, si preveda che i competenti soggetti, prima di procedere ad ulteriori indagini e attività tecniche, siano tenuti ad acquisire e a prendere in considerazione gli elementi conoscitivi e i dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, della Regione Campania, che possono rappresentare una base sufficiente per la programmazione degli interventi urgenti e prioritari;

            con riferimento all'articolo 3, che introduce la nuova fattispecie di reato di «combustione illecita di rifiuti», si rileva che la formulazione della norma rischia di comprendere nella sanzione penale anche attività di combustione controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o giardini, secondo normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di coltivazione. Si ritiene pertanto indispensabile chiarire la differenza tra le attività illecite di combustione dei rifiuti che con la norma penale si intende reprimere e queste ultime attività, disciplinandone tempi e modalità di svolgimento;

            all'articolo 6, comma 1, lettera b), si segnala l'esigenza di inserire i consorzi di bonifica tra i soggetti di cui possono avvalersi i commissari per il dissesto idrogeologico, per le attività previste dalla medesima disposizione;

        e con le seguenti osservazioni:

            si segnala l'esigenza di fissare, in linea generale, parametri certi per definire la qualità dei suoli agricoli e delle acque di irrigazione; per quanto riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all'irrigazione, si raccomanda di prevedere l'adozione di apposito regolamento per definire i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e della salute, nonché per disciplinare la verifica e l'eventuale modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

            si segnala l'opportunità che sia prevista, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, l'adozione di misure di sostegno e promozione delle imprese e dei prodotti agroalimentari dei territori interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2, nonché misure per la realizzazione di sistemi di approvvigionamento idrico.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1885 Governo «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate»;

            ricordato che l'articolo 7 del provvedimento modifica la procedura di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);

            tali modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, novellano in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A.;

            osservato che tale disposizione sembrerebbe configurare una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006), configurando il Piano come «integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale» e non limitandosi – come già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 – a prevedere che l'approvazione del Piano «equivale a modifica dell'A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A.»;

            ricordato che il decreto legge n. 61 del 2013 è stato oggetto di esame da parte della XIV Commissione che ha approvato, nella seduta del 3 luglio 2013, un parere favorevole con condizione, con la quale si invitavano le Commissioni di merito «a precisare che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni»;

            sottolineata pertanto l'opportunità di garantire, anche in questo caso, che qualsiasi modifica apportata all'A.I.A. sia preventivamente comunicata alle competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di evitare contestazioni al riguardo;

            rilevato inoltre che l'articolo 8 del decreto-legge introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto;

            richiamata sul punto la procedura di infrazione (n. 2177/2013) avviata il 26 settembre 2013 dalla Commissione europea, che ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale e ricordato che, ad avviso della Commissione europea, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulta inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste dall'A.I.A. dell'ottobre 2012;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel provvedimento una disposizione che preveda che le variazioni che dovessero intervenire sull'A.I.A. siano comunque preventivamente comunicate alle istituzioni dell'Unione europea, al fine di prevenire eventuali rilievi e contestazioni.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 1885, di conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, in corso di discussione presso la VIII Commissione permanente della Camera;

        rilevato che:

            il provvedimento è riconducibile nel suo complesso e prevalentemente alla materia della «tutela dell'ambiente», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            singole disposizioni intervengono nella materia «giurisdizione e norme processuali;

            ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione, sono anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            il comma 2 dell'articolo 3 – che prevede la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania si avvalgano, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate prioritariamente alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di personale militare delle forze armate – è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere d) (difesa e forze armate; sicurezza dello Stato) e h) (ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale) della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, si invita la Commissione di merito a riformulare la disposizione specificando che il presidente della Regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato interministeriale, pur non essendone componente;

            b) all'articolo 7, si invita la Commissione di merito a raccordare le disposizioni in oggetto con le attività di programmazione ambientale e sanitaria poste in essere dalla regione interessata;

            c) si invita infine la Commissione di merito a valutare la possibilità di estendere le previsioni degli articoli 1 e 2 ad altre parti del territorio nazionale oggetto di sversamenti e smaltimenti abusivi, segnatamente per quanto riguarda la regione Molise.


TESTO
del disegno di legge
    
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania»;

            dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, » sono inserite le seguenti: «del Corpo delle capitanerie di porto,» e dopo le parole: «organismi scientifici» sono inserite le seguenti: «ed enti di ricerca»;

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In particolare l'Istituto nazionale di economia agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare»;

            al comma 4:

                al primo periodo, dopo la parola: «diritti» sono inserite le seguenti: «di proprietà e di diritti» e dopo la parola: «indagini« è inserita la seguente: «dirette»;

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni»;

                al quarto periodo, le parole: «qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione » sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni»;

            al comma 5:

                al primo periodo, dopo le parole: «possibili interventi di bonifica» sono inserite le seguenti: «sui tempi e sui costi» e dopo le parole: «relativi ai terreni» sono inserite le seguenti: «e alle acque di falda»;

            il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine»;

            al comma 6:

                al primo periodo, le parole: «e al secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «e al terzo periodo del comma 5» e dopo le parole: «sono indicati» sono inserite le seguenti: «, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;

                al secondo periodo, le parole: «solo a produzioni agroalimentari determinate» sono sostituite dalle seguenti: «solo a determinate produzioni agroalimentari»;

                sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo»;

            dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

        «6-bis. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato.

        6-ter. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014,

limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

        6-quater. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture no food.

        6-quinquies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        “4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185”».

        All'articolo 2:

            al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni e interventi di» sono inserite le seguenti: «prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale,», dopo la parola: «monitoraggio,» sono inserite le seguenti: «anche di radiazioni nucleari,» e le parole: «e dal Presidente della regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato»;

            al comma 2:

                al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti,», dopo le parole: «di monitoraggio e tutela nei terreni» sono inserite le seguenti: «, nelle acque di falda e nei pozzi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010»;

                è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

            al comma 4:

                al primo periodo, dopo le parole: «enti di cui all'articolo 1, comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,»;

                dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Commissione incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo»;

                al secondo periodo, le parole: «, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;

                sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica»;

            dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        «4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.

        4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento,

di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

        4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.

        4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

        4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

        4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.

        4-octies. Per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate»;

            al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»;

            dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili e i proventi di attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione»;

            al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 6» e le parole da: «2.900.000 euro nel 2014» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica»;

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'Ilva di Taranto».

        Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. – (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate). – 1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

        2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

        3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

        4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

        5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'attuazione del presente comma».

        All'articolo 3:

            al comma 1, capoverso Art. 256-bis:

            al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree non autorizzate» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica»;

            al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 255, comma 1,» sono inserite le seguenti: «e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259»;

            il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività

stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;

            al comma 4, dopo la parola: «aumentata» sono inserite le seguenti: «di un terzo» e le parole: «i fatti di cui al comma 1 sono commessi» sono sostituite dalle seguenti: «il fatto di cui al comma 1 è commesso»;

            al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato» e, al secondo periodo, le parole: «compartecipe al reato» sono sostituite dalle seguenti: «concorrente nel reato»;

            al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature»;

       al comma 2, la parola: «prioritariamente» è soppressa e dopo le parole: «finanziarie disponibili,» sono inserite le seguenti: «di un contingente massimo di 850 unità»;

            dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

        2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

        2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

        2-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma “Interventi per soccorsi” dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All'articolo 4:

            al comma 1, capoverso 3-ter:

            al primo periodo, dopo le parole: «codice penale» sono inserite le seguenti: «o da leggi speciali»;

            al terzo periodo, le parole da: «anche quando» fino a: «custodia cautelare» sono soppresse;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari».

        All'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative

della struttura commissariale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare».

        All'articolo 6:

            al comma 1:

            alla lettera a) è premessa la seguente:

        «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: “non oltre i sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre i cinque anni”»;

            dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari”»;

            alla lettera b), le parole da: «I commissari» fino a: «dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli stessi enti, a valere sulle somme stanziate per gli interventi»;

            dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del 1 gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS Spa, dei consorzi di

bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                “n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136”».

        All'articolo 7, comma 1:

            è premessa la seguente lettera:

        «0a) al comma 6, dopo le parole: “acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni,” sono inserite le seguenti: “anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata,”»;

            la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            «a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano”»;

            alla lettera d), le parole: «il 70» sono sostituite dalle seguenti: «l'80»;

            alla lettera e):

            al primo periodo, le parole: «delle misure di risanamento ambientale e sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria»;

            al secondo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta» e la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente «trenta»;

            all'ottavo periodo, le parole: «preposte alla tutela ambientale, culturale» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale»;

            la lettera g) è sostituita dalla seguente:

                «g) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

        “11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

            a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

            b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti i casi di cui alla presente lettera le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

        11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

        11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

        11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale”».

        All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 2-quinquies:

            al comma 1, le parole: «dei commi che seguono» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 3»;

            al comma 2:

                alla lettera d), le parole: «ne dà comunicazione» fino a: «in contraddittorio prima» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione»;

                alla lettera e), le parole: «ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e» sono soppresse;

            sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».


Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2013.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
   
Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
        Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;  
        Considerata la estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;  
        Considerato che la sicurezza della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonchè garantire la continuità degli interventi di bonifica già avviati;  
        Rilevato che le attività di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessità che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticità;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale;  
emana
 
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).
Articolo 1.
(Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania).

        1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione.

        1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.

          1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.         2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. In particolare l'Istituto nazionale di economia agraria conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.
        3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.         3. Identico.
        4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione.         4. I titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni.
        5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.         5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania destinati all'agricoltura da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione relativa ai restanti terreni oggetto dell'indagine.
        6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate.         6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, anche tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo.
          6-bis. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato.
          6-ter. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
          6-quater. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture no food.
          6-quinquies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed, eventualmente, alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185».

Articolo 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della regione Campania).
Articolo 2.
(Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e dell'area dell'Ilva di Taranto).

      1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

        1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.

        2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.         2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione ed idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell’ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
        3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.         3. Identico.
        4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma.         4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. La Commissione incrementa altresì la sorveglianza del territorio anche mediante la predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audiovisivo. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma. Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica.
          4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.
          4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
          4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2 della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
          4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, in prima applicazione per il biennio 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
          4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
          4-septies. II Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
          4-octies. Per l'avvio delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.         5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale relativa alla medesima regione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
          5-bis. Le somme di denaro o altri beni mobili e i proventi di attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive, ovvero dell'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere destinati alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della medesima regione.
        6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.         6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.
 
Articolo 2-bis.
(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate).
 

        1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.

          2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
          3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
          4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
          5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'attuazione del presente comma.
Articolo 3.
(Combustione illecita di rifiuti).
Articolo 3.
(Combustione illecita di rifiuti).

      1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      1. Identico:

        «Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.         «Art. 256-bis. – (Combustione illecita di rifiuti).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
        2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.         2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
        3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.         3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto in parola comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
        4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.         4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
        5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.         5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
        6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».         6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), nonché paglia e materiali agricoli vegetali provenienti da sfalci e potature.».

        2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

        2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

          2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
          2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a sei mesi, ulteriormente prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
          2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al comma 2 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
          2-quinquies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
Articolo 4.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

        1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma».         «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari ».
Articolo 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).
Articolo 5.
(Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni).

        1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

        1. Identico.

        2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.         2. Identico.
        3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.         3. Identico.
        4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.         4. Identico.
        5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.         5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, anche mediante l'eventuale utilizzo di quota parte dei ribassi d'asta delle procedure di gara in corso e da espletare.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico).

        1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

              0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni»;
            a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;             a) identica;
              a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari»;
            b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».             b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese e la copertura di eventuale lavoro straordinario nel rispetto dei limiti di legge e di eventuali incentivi previsti dalla legge a favore dei pubblici dipendenti degli stessi enti, a valere sulle somme stanziate per gli interventi ».
 

        1-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti nelle relative contabilità speciali alla data del 1 gennaio 2015, sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Le regioni succedono ai commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del trasferimento di cui al periodo precedente. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

          1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e sucessive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            «n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».

Articolo 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).
Articolo 7.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89).

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

              0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni,» sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata,»;
            a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può essere approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;             a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce, sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano »;
            b) al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;             b) identica;
            c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;             c) identica;
            d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;             d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
            e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;             e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate “volumi tecnici”»;
        f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;         f) identica;
        g) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:         g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
        «11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza è diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».         «11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

            a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

            b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti i casi di cui alla presente lettera le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.

          11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
          11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
          11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale».
Articolo 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).
Articolo 8.
(Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN).

        1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:

        1. Identico:

        «Art. 2-quinquies. – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono.         «Art. 2-quinquies. – (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi 2 e 3.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:         2. Identico:
            a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;             a) identica;
            b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;             b) identica;
            c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3;             c) identica;
            d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento;             d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento, dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione;
            e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne dà comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;             e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
            f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.             f) identica.

        3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:

        3. Identico.

            a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;  
            b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;  
            c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;  
            d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);  
            e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.  

        4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».

        4. Identico.

          4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
          4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico “Sentieri” relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
Articolo 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).
Articolo 9.
(Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria).

        1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente:

        Identico.

        «Art. 65-bis. – (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). – 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».  

      2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

        Dato a Roma, addì 10 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri.
Alfano, Ministro dell'interno.
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Orlando, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico.
Trigilia, Ministro per la coesione territoriale.

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.