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Atto a cui si riferisce:
C.1/00311 premesso che: appare necessario definire con maggiore precisione gli indirizzi politici dell'Unione europea, in particolare, con riferimento all'individuazione dei settori...



Atto Camera

Mozione 1-00311presentato daSANI Lucatesto diMartedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151

La Camera,
premesso che:
appare necessario definire con maggiore precisione gli indirizzi politici dell'Unione europea, in particolare, con riferimento all'individuazione dei settori strategici su cui investire con decisione al fine di rilanciare politiche di sviluppo per l'intera Unione. In questo senso, non è oramai più sostenibile limitarsi a scelte di carattere prevalentemente finanziario finalizzate al solo controllo degli obiettivi di finanza pubblica, certamente fondamentali, ma che non possono rimanere l'unica bussola delle politiche europee;
insieme alle politiche di rigore dei conti pubblici, servono scelte finalizzate allo sviluppo e alla crescita, per le quali è opportuno mettere in campo la stessa determinazione che si richiede sulle politiche finanziarie e di bilancio. La qualità delle produzioni, la sua difesa e promozione può e deve diventare una leva fondamentale per il rilancio dell'economia europea, in particolare, nel settore agroalimentare che ha enormi potenzialità di crescita;
in questo quadro è fondamentale precisare che non può esistere qualità senza chiarezza e trasparenza che devono, quindi, essere entrambe affermate e perseguite con forza. Assumere il principio della qualità come modello di sviluppo è una scelta strategica centrale per il futuro dell'intera Europa. Una scelta questa che in particolare il nostro Paese ha il dovere di avanzare e sostenere con la massima determinazione in campo europeo, e il Governo, anche in previsione del prossimo semestre di presidenza europea, deve assumersi appieno questa responsabilità;
è necessario ricordare che il sistema agroalimentare italiano garantisce al nostro Paese, da anni, un costante incremento dell'export; nel 2013 è stato dell'8 per cento raggiungendo l'importo record di 34 miliardi di euro. Si tratta di una risorsa fondamentale, che deve essere tutelata e salvaguardata adeguatamente. Ciò è possibile solo attraverso interventi mirati a salvaguardare la promozione della qualità, della tracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera e fino al consumatore finale;
il made in Italy agroalimentare si caratterizza per le sue eccellenze in termini di maggior valore aggiunto per ettaro in Europa, livello di sicurezza e sistema dei controlli alimentari, prodotti a denominazione e produzioni biologiche. La crescita costante dell’export testimonia l'indiscutibile ruolo dell'agroalimentare del nostro Paese e del valore attribuito al marchio made in Italy. L'agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo e registra complessivamente un fatturato nazionale di 245 miliardi di euro, di cui oltre 52 provengono dal settore prettamente agricolo;
l'industria alimentare italiana che insieme ad agricoltura, indotto e distribuzione rappresenta la prima filiera economica del Paese è una delle principali ambasciatrici nel mondo del made in Italy ed il 76 per cento dell’export alimentare è costituito da prodotti industriali di marca;
se la difesa della qualità non dovesse diventare un patrimonio dell'intera Unione europea, ebbene deve restare, comunque, un patrimonio del nostro Paese, dell'Italia, un patrimonio che il Governo ha il dovere di difendere con la massima fermezza;
fenomeni come l’italian sounding e la contraffazione dei prodotti alimentari made in Italy provocano a molte imprese italiane costanti perdite economiche cui consegue la perdita di migliaia di posti di lavoro, non sostenibile in un periodo di grave crisi economica come quello attuale;
il danno per le possibili esportazioni del nostro Paese si evidenzia con particolare gravità soprattutto nei mercati emergenti, dove spesso la contraffazione assume dimensioni estremamente preoccupanti;
il sistema agroalimentare italiano è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale e la tutela dei prodotti agroalimentari è condizione indispensabile non solo alla difesa delle nostre produzioni, ma anche alla conservazione e promozione delle identità dei territori e delle sapienti tecniche di produzione strettamente legate alle aree geografiche di provenienza. Il contrasto alla contraffazione è uno degli elementi essenziali della strategia di difesa delle produzioni tipiche e passa necessariamente attraverso l'informazione ai consumatori, posto che l'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della competitività internazionale dei prodotti italiani di qualità; non a caso si valuta che il giro d'affari della criminalità organizzata nel settore raggiunga i 14 miliardi di euro, con un incremento pari al 12 per cento rispetto a due anni fa;
in Europa continua a sopravvivere un'impostazione generica che tende a ritenere incompatibile con le regole del mercato unico la difesa della qualità collegata in particolare alla individuazione e localizzazione della zona di origine del prodotto o delle parti qualificanti del suo processo produttivo. Infatti, ad eccezione delle regole che sono state fissate per alcune denominazioni di origine, per tutti gli altri prodotti si è preferito affermare un principio di carattere differente, per cui l'indicazione obbligatoria è resa tale solo nel caso in cui la sua omissione possa indurre il consumatore in errore circa l'effettiva provenienza del prodotto alimentare così come delineato dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, principio confermato dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
appare necessario riflettere sulla necessità di superare tale impostazione, anche alla luce del fatto che tutelare la qualità e l'origine del prodotto alimentare coincide nel caso italiano con la doverosa rivendicazione di tutela di un patrimonio storico e culturale unico al mondo;
il Parlamento ha approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sull'etichettatura, con la finalità di difendere e promuovere il sistema produttivo italiano, per il quale la qualità è una caratteristica fondamentale collegata intrinsecamente alle origini territoriali del prodotto, che proprio per questo legame indissolubile devono essere correttamente e chiaramente comunicate al consumatore. Ma resta particolarmente complesso il coordinamento tra l'obbligo stabilito in Italia e quelle norme europee che invece prevedono, al riguardo, principalmente regimi facoltativi;
appare necessario che il Governo si impegni affinché questa dicotomia venga superata affermando in Europa il necessario rigore sulla tutela della qualità;
recentemente in seguito alla proposta inglese di «etichettatura semaforica», si è creato un ulteriore dannoso elemento di confusione. Appare necessario al riguardo stigmatizzare l'infondatezza scientifica di tale sistema d'informazione al consumatore e sottolineare come questo possa provocare effetti distorsivi sul mercato per prodotti italiani di sicura genuinità e salubrità se assunti in combinazioni dietetiche idonee e tradizionali;
alla luce di questa nuova dannosa causa di confusione, è fondamentale ribadire e sottolineare la necessità di predisporre un quadro di misure organico nell'ambito del quale definire una puntuale articolazione e un maggiore dettaglio del sistema di etichettatura, da adottare ai sensi dell'articolo 39 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011. Ai fini di una maggiore tutela della qualità esiste infatti la possibilità di utilizzare le «ulteriori disposizioni» richiamate proprio dall'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in particolare per ciò che attiene alla tutela delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni di provenienza dei prodotti agroalimentari nonché alla repressione di fenomeni diffusi di concorrenza sleale;
solo poche settimane fa l'Unione europea, anche a seguito dell'impegno profuso dal Governo, ha deciso di introdurre una nuova etichetta per fare chiarezza sull'origine o sulla provenienza di carne fresche, refrigerate o congelate, di maiale, pecora, capra e pollame. Questo è certamente un importante successo nella grande battaglia che l'Italia porta avanti per ottenere l'origine dei prodotti; finalmente sarà obbligatorio introdurre in etichetta il luogo dell'allevamento e della macellazione, mentre l'origine potrà apparire su base volontaria se la carne e’ ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese;

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con la normativa europea, i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera e a prevedere, per talune tipologie di prodotti, modalità di inserimento volontario in etichetta di specifici sistemi di sicurezza realizzati mediante elementi di identificazione elettronica e telematica;
ad intervenire con determinazione nelle competenti sedi internazionali e prioritariamente in ambito GAC (Government Advisory Committee), anche in collaborazione con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione europea, per bloccare l'introduzione di nomi generici a domini internet e la loro assegnazione a soggetti privati non utilizzatori delle denominazioni, a garanzia di tutela del sistema agroalimentare di qualità italiano e comunque a promuovere, a livello di Unione europea, un'azione comune a difesa della posizione della ”non concedibilità” dei nomi generici e della necessità di rivedere la governance di Internet con la definizione di regole condivise a livello internazionale;
a sollecitare la Commissione europea affinché, nel quadro di quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1169/2011, l'Unione europea si doti di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti, prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine dei prodotti anche per quei settori attualmente non contemplati dalla regolamentazione vigente;
a farsi promotore presso le sedi europee competenti di una decisa iniziativa in merito alla necessità che, nell'ambito dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, venga garantita la massima trasparenza, chiarezza e comprensibilità delle informazioni, ivi compresa, in primo luogo, quella di origine;
ad intraprendere, anche nelle competenti sedi europee, tutte le occorrenti iniziative volte a rafforzare la tutela della denominazione made in Italy nel campo delle produzioni agroalimentari, dando particolare priorità all'attivazione di misure dirette a contrastare l'utilizzo della stessa denominazione in maniera falsa o ingannevole relativamente alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti agroalimentari di origine italiana;
ad attivarsi affinché, a tutti i livelli, nazionale, comunitario e internazionale, si attivi una chiara e rigorosa politica di difesa delle produzioni italiane, al fine di contrastare con maggiore determinazione ed efficacia il fenomeno dell’italian sounding;
a prevedere, compatibilmente con la vigente normativa europea, l'adozione, anche per le carni suine e per tutte le altre produzioni importate, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;
ad adottare le idonee iniziative normative volte ad introdurre sanzionabilità accessoria per rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente o scorrette, finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti made in Italy ed i dati dei traffici illeciti accertati;
a fornire alle competenti autorità di controllo indicazioni operative finalizzate a fare applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy;
a sostenere con riferimento al latte e ai suoi derivati in sede europea norme idonee ad assicurare l'accessibilità alle informazioni e ai dati sulle importazioni e sui relativi controlli;
ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad una più intensa ed efficace politica della promozione e diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agroalimentari italiani, con un incremento delle risorse finanziarie attualmente destinate e con una maggiore attenzione rivolta alla qualità dei prodotti, favorendo la semplificazione degli oneri burocratici per le imprese e per le amministrazioni;
a valutare l'opportunità di rivedere la normativa vigente in materia di contraffazione, in particolare quella relativa ai prodotti agroalimentari, al fine di assicurare maggiore trasparenza e la sicurezza in tutti i passaggi della filiera;
a predisporre tempestive iniziative volte alla sensibilizzazione dei consumatori, con particolare riguardo all'attenzione per i prodotti da consumare, alla presa in considerazione dell'origine dei prodotti, alle modalità di produzione e alla conservazione degli alimenti;
ad assumere tutte le iniziative di competenza affinché la Commissione europea avvii una rapida verifica sulla compatibilità del sistema di etichettatura inglese con la normativa europea relativa alle indicazioni nutrizionali degli alimenti, così come previste dal citato regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché sul rispetto da parte del Governo britannico dell'obbligo di previa notifica previsto per l'introduzione di nuove regolamentazioni in materia di etichettatura, anche al fine di valutarne la sospensione in relazione alla possibilità di una turbativa del mercato;
a promuovere in sede di Unione europea il rispetto del termine del 13 dicembre 2014, imposto dal richiamato regolamento (UE) n. 1169/2011, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, alle carni suine fresche, refrigerate o congelate e ad altre produzioni interessate dal suddetto regolamento;
ad adottare le opportune iniziative volte a difendere e tutelare giuridicamente il valore indisponibile e immateriale della «dieta mediterranea» quale patrimonio dell'umanità, così come dichiarato nel 2010 dall'Unesco;
ad assumere le opportune iniziative anche in sede europea al fine di predisporre modalità di etichettatura facoltativa per gli alimenti per i quali non sono stati utilizzati organismi geneticamente modificati in nessuna delle fasi della filiera.
(1-00311) «Sani, Rondini, Gallinella, Mongiello, Franco Bordo, Zaccagnini, Faenzi, Bosco, Catania, Schullian, Malisani, Antezza».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).