• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01866 l'articolo 1, comma 139, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), attraverso una novella all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01866presentato daGEBHARD Renatetesto diMartedì 14 gennaio 2014, seduta n. 151

GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN e OTTOBRE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 139, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), attraverso una novella all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha da ultimo prorogato al 31 dicembre 2014 le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50 per cento per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro e nella misura del 40 per cento per il 2015;
l'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha rivisto la definizione di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, eliminando il riferimento alla sagoma all'articolo 3, comma 1, lettera d);
la suddetta modifica ha pertanto ricompreso negli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nel regime delle agevolazioni fiscali ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche il ripristino e/o la ricostruzione di edifici crollati o demoliti, con la stessa volumetria di quelli precedenti, anche se con variazioni della sagoma –:
se possa rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario. (5-01866)