• Testo DDL 2477

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Atto a cui si riferisce:
S.2477 Nuove norme in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2477
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori SAGGESE, CAPACCHIONE, ALBANO, ANGIONI, ASTORRE, BORIOLI, CARDIELLO, COMPAGNONE, CONTE, CUCCA, D’ADDA, DI GIORGI, FABBRI, Elena FERRARA, FUCKSIA, GAMBARO, LANIECE, LIUZZI, MANASSERO, MARCUCCI, MASTRANGELI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, ROMANO, RUSSO, SCALIA, SCAVONE, SOLLO e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose

Onorevoli Senatori. -- La governance degli enti locali è molto complessa dato l'intreccio tra indirizzo politico e gestione burocratica, in linea di massima demandati rispettivamente al personale politico ed a quello amministrativo. Tuttavia, è ben noto che la distinzione tra i due livelli sia molto sottile e che una stretta collaborazione tra organi politici ed amministrazione sia imprescindibile per un corretto funzionamento dell'ente. Diretta conseguenza di quanto detto è che, nei casi di infiltrazioni mafiose, non sempre sono sufficienti le misure volte a commissariare la gestione dell'ente previo scioglimento dell'organo rappresentativo: se il personale politico viene infatti esautorato in favore di una commissione ad hoc, le strutture amministrative non sono generalmente toccate dai provvedimenti e continuano ad operare alle dipendenze dell'ente interessato.

Alla luce di tali premesse, appare pertanto necessario adottare delle misure più stringenti, che consentano di emanare provvedimenti anche nei confronti del personale dirigenziale ed amministrativo, qualora si ravvisi che l'infiltrazione mafiosa abbia inciso non soltanto sugli amministratori, ma anche sulle strutture serventi. A tal fine, il presente disegno di legge dispone una serie di modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo sugli organi degli enti stessi.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge reca norme in tema di mobilità obbligatoria, pubblicità dei provvedimenti e ampliamento della durata dell'incandidabilità per gli amministratori degli enti coinvolti. Ad oggi, anche nei casi in cui non venga disposto lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e coloro i quali ricoprano la carica di segretario comunale o provinciale, direttore generale, dirigente o dipendente a qualunque titolo dell'ente locale, è possibile adottare provvedimenti quali la sospensione dall'impiego o la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione. L’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge integra tale disciplina, prevedendo che nei casi più gravi possa essere disposta anche la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente.

Seguono poi alcune disposizioni in materia di trasparenza. L'articolo 1 prevede che i provvedimenti emessi nel caso in cui si ritengano assenti i presupposti per lo scioglimento debbano essere pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'interno e che nel medesimo portale debbano essere altresì pubblicati il decreto di scioglimento, la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto. Ad oggi tali atti sono accessibili esclusivamente attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma è opportuno che i cittadini abbiano modo di informarsi anche accedendo al sito internet istituzionale dell'ente interessato, senza dover consultare pertanto un documento più tecnico e complesso come la Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge, inoltre, prevede che l'obbligo di pubblicazione venga meno esclusivamente in applicazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, con delibera adottata dal Consiglio dei ministri. L'articolo 1, infine, stabilisce che l'incandidabilità degli amministratori coinvolti in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali relative alla medesima regione dell'ente interessato dallo scioglimento, viga non soltanto per il primo turno elettorale successivo, bensì per i primi due e comunque per non meno di sei anni.

L'articolo 2 detta invece norme in materia di composizione della commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale e per l'istituzione dell'albo dei gestori. L'attuale disciplina prevede che la commissione sia composta da tre membri, scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Il disegno di legge modifica i criteri di selezione, disponendo che dei tre membri due siano designati dal Ministro dell'interno, preferibilmente tra soggetti iscritti ad un apposito albo dei gestori amministrativi degli enti locali, mentre il terzo è scelto fra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. Possono accedere all'albo dei gestori coloro i quali siano iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali o siano dipendenti pubblici aventi competenze specifiche in materia di gestione amministrativa. L'incarico di commissario, a differenza del passato, è espressamente a tempo pieno e comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro incarico pubblico.

A norma dell'articolo 3, poi, qualora nel corso della gestione commissariale dell'ente siano stati adottati provvedimenti sul personale che rischiano di impedirne il regolare funzionamento (ad esempio, nel caso di sospensione dall'impiego, mobilità o licenziamento), è comunque possibile emanare bandi di concorso per coprire le posizioni vacanti. La gestione commissariale, a tal proposito, garantisce che le procedure comparative indette si svolgano nella piena regolarità.

Infine, l'articolo 4 estende le norme sui controlli anche alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, degli enti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Mobilità obbligatoria, pubblicità dei provvedimenti e ampliamento della durata dell'incandidabilità)

1. All'articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi più gravi, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, può essere disposta, in deroga alle norme vigenti, la mobilità obbligatoria presso altro ente o il licenziamento del dipendente stesso»;

b) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri, in applicazione della normativa vigente in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, non decida diversamente. Il decreto e gli allegati di cui al presente comma sono altresì pubblicati in una apposita sezione del sito istituzionale internet del Ministero dell'interno»;

d) al comma 11, le parole: «limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai due turni elettorali immediatamente successivi allo scioglimento stesso e comunque per non meno di sei anni».

Art. 2.

(Modifiche alla composizione della commissione straordinaria per la gestione dell'ente e istituzione dell'albo dei gestori)

1. All'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La commissione è composta da tre membri, di cui due sono scelti dal Ministro dell'interno, preferibilmente fra soggetti iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 1-bis, e uno è scelto fra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei gestori amministrativi degli enti locali. Possono far parte dell'albo coloro che, domiciliati in Italia:

a) siano iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali;

b) siano dipendenti di amministrazioni pubbliche ed abbiano competenze specifiche in materia di gestione amministrativa degli enti locali, risultanti dall'attività svolta e dai corsi di formazione post-universitaria frequentati con profitto.

1-ter. L'incarico di componente della commissione è svolto a tempo pieno e deve intendersi incompatibile con ogni altra attività pubblica svolta presso altre strutture pubbliche o private. Il servizio prestato presso la commissione è parificato ad ogni effetto a quello prestato presso l'amministrazione di provenienza»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate:

a) le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo di cui al comma 1-bis;

b) le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite;

c) le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione straordinaria, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2».

Art. 3.

(Emanazione di bandi di concorso durante la gestione commissariale)

1. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora durante la gestione commissariale l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 143 metta a rischio il regolare funzionamento dell'ente nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, la commissione straordinaria di cui all'articolo 144, comma 1, può emanare bandi di concorso per coprire le posizioni vacanti, anche in deroga alla normativa vigente».

Art. 4.

(Ampliamento del novero degli enti soggetti a controlli sulle infiltrazioni mafiose)

1. All'articolo 146, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «e ai consigli circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «, ai consigli circoscrizionali, alle società partecipate e ai consorzi pubblici, anche a partecipazione privata, di tali enti».