Testo DDL 2449
Atto a cui si riferisce:
S.2449 Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2016
Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici
Onorevoli Senatori. -- Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi interventi, di natura normativa e non, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali interventi si sono resi necessari sia per adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea, sia per rispondere a situazioni di emergenza contingenti: ne sono conseguite molteplici modifiche, tanto di carattere organico quanto puntuale, a conferma della particolare complessità e specificità della materia di cui si tratta.
Una prima ampia disciplina in tale ambito è stata introdotta con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abrogando il precedente decreto, ha introdotto l'attuale disciplina.
Con la seguente modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dunque, si attribuiscono ai dirigenti o funzionari preposti ai pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, ampi poteri per fare fronte a situazioni di grave ed immediato pericolo, affinché si possano adottare i provvedimenti più idonei, senza avere timore di ripercussioni di carattere penale. Così facendo si mira a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti dei servizi pubblici.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l'utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l'evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza».