• Testo DDL 2449

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Atto a cui si riferisce:
S.2449 Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2449
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FASIOLO, MARGIOTTA, VALDINOSI, CONTE, IDEM, DALLA TOR, TOCCI, LANIECE, DI GIACOMO, ANGIONI, GAMBARO e DAVICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2016

Modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici

Onorevoli Senatori. -- Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi interventi, di natura normativa e non, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali interventi si sono resi necessari sia per adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea, sia per rispondere a situazioni di emergenza contingenti: ne sono conseguite molteplici modifiche, tanto di carattere organico quanto puntuale, a conferma della particolare complessità e specificità della materia di cui si tratta.

Una prima ampia disciplina in tale ambito è stata introdotta con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abrogando il precedente decreto, ha introdotto l'attuale disciplina.

Con la seguente modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dunque, si attribuiscono ai dirigenti o funzionari preposti ai pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, ampi poteri per fare fronte a situazioni di grave ed immediato pericolo, affinché si possano adottare i provvedimenti più idonei, senza avere timore di ripercussioni di carattere penale. Così facendo si mira a tutelare l'incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti dei servizi pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l'utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l'evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza».