• Testo DDL 2327

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Atto a cui si riferisce:
S.2327 Disposizioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali della zootecnia di montagna


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2327
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BELLOT, MUNERATO, PICCOLI e DEL BARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2016

Disposizioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali della zootecnia di montagna

Onorevoli Senatori. -- Con l'entrata in vigore della riforma della Politica agricola comune (PAC), l'Unione Europea ha disposto, dopo trentadue anni di applicazione, a decorrere dal 1º aprile 2015, la soppressione del regime di contingentamento della produzione di latte, denominato «quote latte».

La riforma del settore, a compimento di un percorso applicativo controverso che aveva già danneggiato gravemente la zootecnia italiana, ha determinato condizioni di ulteriore sofferenza per gli allevatori che si trovano a dover fronteggiare, in assenza di strumenti idonei di tutela, un calo verticale, attorno al 30 per cento, del prezzo del prodotto all'origine, con valori ormai costantemente al di sotto dei costi di produzione.

La situazione di crisi ha già condotto in sofferenza migliaia di aziende, con chiusure che rasentano la media di 1.500 unità all'anno, ed appare ancora più difficilmente sostenibile nelle zone svantaggiate che presentano, inevitabilmente, costi di produzione del latte più elevati.

Le misure di supporto recentemente messe in campo dal Governo, con il cosiddetto «Fondo Latte» e la sospensione temporanea dei mutui disposta d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, non appaiono in grado di consentire il sostentamento di attività che pure rivestono primaria rilevanza ambientale, in particolare nelle zone di montagna, dove il pascolo e l'allevamento estensivo costituiscono un fattore decisivo per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Il presente disegno di legge intende proporre una misura di sostegno per le aziende zootecniche, rivolta prioritariamente agli operatori che agiscono nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

In particolare l'articolo unico proposto intende fornire un dettagliato indirizzo applicativo delle disposizioni innovative recentemente approvate con l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, concernenti la remunerazione dei servizi, ecosistemici ed ambientali, connessi ad alcune attività economiche, laddove, in particolare, si fa riferimento a «meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi» (comma 2, lettera f).

L'articolato proposto intende pertanto orientare i suddetti meccanismi di incentivazione verso gli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che conducono allevamenti zootecnici nelle zone interamente montane sopra indicate, specificando che la remunerazione prevista dai decreti attuativi deve essere prevista fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 (cosiddetto regime «de minimis» per gli aiuti di Stato nel settore agricolo), soglia per la quale è in corso il raddoppio a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione europea lo scorso 16 marzo. Il comma 2 indica inoltre quale dovrà essere il parametro di riferimento per l'applicazione delle incentivazioni, individuato nelle unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).

L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati dal Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 2 agosto 2016. È auspicabile pertanto una rapida approvazione degli indirizzi contenuti nel presente disegno di legge, al fine di intervenire tempestivamente a sostegno di attività di primario rilievo economico ed ambientale, oggi a rischio di sparizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione alla rilevanza per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e per la valorizzazione turistica delle aree montane, l'attività aziendale degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che conducono allevamenti zootecnici nelle province interamente montane confinanti con Paesi stranieri, come definite dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, costituisce servizio ecosistemico e ambientale ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera f), della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. I decreti attuativi di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, introducono le conseguenti agevolazioni per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali a favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al comma 1, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, utilizzando come parametro di riferimento le unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU).